Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. IV, sentenza 02/02/2026, n. 322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 322 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00322/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00666/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 666 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Silvano Martella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Lipari, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento del Comune di Lipari n.-OMISSIS- notificato il 27.01.2024 con il quale è stata respinta l'istanza di sanatoria ex legge n.326/2003
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 gennaio 2026 il dott. EA NO, nessuna delle parti presente, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe, notificato il 21 marzo 2024 e depositato il 9 aprile 2024, la sig.ra -OMISSIS- agisce per l’annullamento del provvedimento prot. n. -OMISSIS-, notificato il 27 gennaio 2024, con cui il Comune di Lipari ha rigettato la sua istanza di condono (prot. n. -OMISSIS-) -presentata ai sensi della Legge n. 326/2003 per l’ampliamento in sopraelevazione di un fabbricato a uso abitativo sito nell’isola di Vulcano- con la duplice motivazione:
- i) del mancato riscontro dell’istante a due note di richiesta di integrazione documentale (prot. n. -OMISSIS-);
- ii) della non condonabilità dell’abuso -qualificato come "tipologia n. 1" e ricadente in zona soggetta a vincolo paesaggistico- ai sensi dell’art. 32, commi 26 lett. a) e 27 lett. d), della stessa Legge n. 326/2003 (doc. 1 di parte ricorrente).
A suffragio del gravame la ricorrente ha rassegnato le seguenti ragioni di doglianza:
1. Carenza assoluta dei presupposti formali. Eccesso di potere ; in quanto ella assume di non aver mai ricevuto le richieste d’integrazione documentale di cui si contesta il mancato riscontro.
2. Carenza assoluta di motivazione. Carenza di istruttoria, carenza dei presupposti sostanziali. Eccesso di potere sotto diverso profilo ; con cui si censura l’omessa individuazione dei documenti richiesti e delle ragioni della loro indispensabilità nonché il difetto d’istruttoria e motivazione.
3. Violazione della legge n. 241/90 e ss.mm.ii. (artt. 7 e 10 BIS) e L.Reg. n. 10/91 e ss.mm.ii.- Assoluta mancanza del preavviso di rigetto ; a mezzo del quale si lamenta la vulnerazione delle garanzie procedimentali sub specie dell’omessa comunicazione delle ragioni ostative all’accoglimento dell’istanza.
Non si è costituito il Comune di Lipari ancorché ritualmente evocato in giudizio tramite notifica del ricorso presso indirizzo PEC risultante da pubblici elenchi.
Con memoria depositata il 29 dicembre 2025 la ricorrente ha insistito nelle proprie difese e ha inoltre dedotto la formazione del silenzio assenso rispetto all’istanza di sanatoria.
All’udienza pubblica del 29 gennaio 2026, dato avviso ai sensi dell’art. 73 comma 3 d’irricevibilità e inammissibilità della doglianza relativa alla formazione del silenzio assenso -poiché articolata per la prima volta con la predetta memoria non notificata alla controparte-, la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso non è passibile di accoglimento.
Giova ribadire in premessa la natura plurimotivata del provvedimento impugnato, che si regge su due autonomi assi portanti: l’omessa produzione di documenti a corredo dell’istanza e il difetto dei presupposti per la sanatoria del manufatto.
Poiché, quindi, è sufficiente la legittimità di una sola delle giustificazioni espresse per sorreggere l’atto in sede giurisdizionale (attesa la reciproca autonomia e indipendenza delle singole esternazioni motivanti: cfr., tra le molte altre, Cons. Stato sez. V, 4 novembre 2025, n. 8566), il provvedimento impugnato si palesa legittimo e congruamente motivato in relazione alla contestata non condonabilità dell’opera; non efficacemente confutata dalla ricorrente.
Dispone l’art. 32, comma 27 lett. d) del D.L. n. 269/2003, convertito in Legge n. 326/2003 che non sono in ogni caso suscettibili di sanatoria le opere realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici, nonché dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali qualora istituiti prima della esecuzione di dette opere, in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici.
Dal superiore dato normativo la giurisprudenza -anche di questo Tribunale- deduce che la sanabilità dei manufatti in aree sottoposte a specifici vincoli (tra cui quello idrogeologico, ambientale e paesistico) è soggetta alla presenza congiunta delle seguenti condizioni: i) che si tratti di opere realizzate prima dell'imposizione del vincolo (e non necessariamente che comporti l'inedificabilità assoluta); ii) che pur realizzate in assenza o in difformità del titolo edilizio, siano conformi alle prescrizioni urbanistiche; iii) che siano opere di minore rilevanza, corrispondenti alle tipologie di illeciti di cui ai numeri 4, 5, e 6 dell'allegato 1 al D.L. 30 settembre 2003, n. 269 (restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria); iv) che sia intervenuto il parere favorevole dell’autorità preposta al vincolo (cfr. ex multis T.A.R. Sicilia - Catania, sez. IV, 18 luglio 2025 n. 2322).
Il predetto quadro trova applicazione anche nell’ordinamento della Regione Siciliana all’esito della sentenza della Corte Costituzionale n. 252/2022 che, nel riconoscere il carattere innovativo e non meramente interpretativo dell’art. art. 1, comma 1, della L.R. Siciliana n. 19 del 2021 (a tenore del quale: “ L’articolo 24 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15 si interpreta nel senso che […] resta ferma l’ammissibilità delle istanze presentate per la regolarizzazione delle opere realizzate nelle aree soggette a vincoli che non comportino inedificabilità assoluta nel rispetto di tutte le altre condizioni prescritte dalla legge vigente ”), lo ha dichiarato costituzionalmente illegittimo per contrasto con principi di grande riforma economico-sociale.
Nel solco della giurisprudenza costituzionale anche il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha definitivamente chiarito che: “ in Sicilia, il terzo condono edilizio, a differenza dei precedenti, non è ammissibile non solo in presenza di vincoli assoluti, ma anche in presenza di vincoli relativi ” (C.G.A.R.S., sez. giurisd., 27 novembre 2023 n. 836).
Ciò posto, il provvedimento oggi impugnato è esplicito nell’affermare che “ la tipologia di abuso edilizio denunciata nell’istanza di sanatoria è la n. 1 ” (ossia: “ Opere realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ”) e, perciò, soggetta alla fattispecie ostativa di cui al citato art. 32 comma 27 lett. d).
La circostanza non è contraddetta dalla ricorrente, la quale, piuttosto, descrive l’abuso come ampliamento in sopraelevazione in difformità del titolo edilizio (pag. 1 del ricorso). Né la stessa confuta il dato dell’anteriorità del vincolo paesistico rispetto all’esecuzione dei lavori.
Discende da ciò la natura radicalmente vincolata del provvedimento impugnato.
A fronte di un abuso maggiore (tipologia 1) in area paesaggisticamente vincolata, l’Amministrazione non dispone di alcuna discrezionalità, ma è tenuta a rigettare l’istanza quale atto dovuto, in diretta applicazione degli indicati referenti normativi.
La natura vincolata dell’atto e l’assenza di necessità di ulteriori approfondimenti istruttori -atteso il non contestato inquadramento dell’abuso- comportano la dequotazione di tutti i censurati vizi di ordine procedimentale.
Non assume pregio, di conseguenza, la dedotta violazione dell’art. 10 bis l. 241/1990 che, seppure configurabile, secondo indirizzo giurisprudenziale, anche al cospetto di atti vincolati, presuppone, nondimeno, che vi sia margine per un apporto collaborativo del privato che, ove non obliterato, avrebbe potuto condurre a una diversa conclusione della vicenda (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 25 settembre 2024, n. 7770); situazione, tuttavia, non ravvisabile nel caso di specie alla stregua della tipologia dell’abuso e dell’anteriorità del vincolo paesistico.
Si soggiunga, peraltro, che affinché la violazione dell’art. 10 bis comporti l’illegittimità del provvedimento di diniego, il privato oltre a denunciare la lesione delle proprie garanzie partecipative, deve altresì indicare gli elementi, fattuali o valutativi, che, se introdotti in fase procedimentale, avrebbero potuto influire sul contenuto finale del provvedimento (cfr. C.G.A.R.S., sez. giurisd., 3 novembre 2025 n. 846 e, con specifico riferimento al diniego di condono: T.A.R. Sicilia - Catania, sez. I, 12 maggio 2023 n. 1572). Benché consapevole del principio (cfr. pagg. 4 e 5 del ricorso) parte ricorrente si è tuttavia sottratta al relativo onere, non avendo controdedotto -come visto- né rispetto alla riconduzione dell’abuso alla tipologia 1 né all’anteriorità del vincolo: fattori questi, che, per converso, assumono rilievo dirimente nella motivazione del diniego.
Per le medesime ragioni, risultano infondate anche le censure rispettivamente concernenti la mancata ricezione delle richieste di integrazione e il difetto di motivazione. La motivazione del diniego, pur richiamando anche la mancata produzione documentale, si fonda in modo autonomo e assorbente sulla non condonabilità dell’abuso ai sensi dell’art. 32 della L. n. 326/2003. E venendo in rilievo nel caso concreto un potere vincolato, la motivazione reiettiva ben può esaurirsi, come in specie, nella mera constatazione dell’assenza del requisito stabilito ex lege e nel richiamo ai presupposti fattuali e giuridici che imponevano il rigetto.
Infine, come da rituale avviso in udienza, la censura che fa leva sulla presunta formazione del silenzio assenso -che, secondo prospettazione ricorsuale, si sarebbe formata nel 2006- è inammissibile, nonché irricevibile, in quanto dedotta per la prima volta solo con la memoria depositata il 29 dicembre 2025 (pagg. 4 e 5) non notificata alla controparte.
La doglianza è, peraltro, infondata non avendo parte ricorrente dato prova della completezza della documentazione offerta in sede procedimentale.
In definitiva, il ricorso in parte dev’essere respinto e, per il resto, è dichiarato inammissibile.
Non si fa luogo a statuizione sulle spese di giudizio stante la mancata costituzione dell’Amministrazione intimata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo respinge e per il resto lo dichiara inammissibile nei sensi di cui in motivazione.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità di parte ricorrente.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IE MP, Presidente FF
Manuela Bucca, Primo Referendario
EA NO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EA NO | IE MP |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.