Rigetto
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 25/11/2025, n. 9264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 9264 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 09264/2025REG.PROV.COLL.
N. 00489/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 489 del 2024, proposto da Tanytur Soc. Coop., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Buitoni, con domicilio digitale come da pec da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Casalbordino, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Federica Ciciliani, Andrea Filippini, con domicilio digitale come da pec da Registri di Giustizia;
Ministero della Cultura, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Provincie di Chieti e Pescara, non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo sezione staccata di Pescara (Sezione Prima) n. 223/2023, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Casalbordino e di Ministero della Cultura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 luglio 2025 il Cons. CA NO e uditi per le parti gli avvocati, come da verbale.
FATTO e DIRITTO
1.La questione controversa riguarda il rigetto disposto dal Comune appellato di Casalbordino, con la nota comunale n.11985 del 15 luglio 2022, dell’istanza di proroga dell’autorizzazione paesaggistica n.13 del 17 dicembre 2021, avente ad oggetto il deposito provvisorio e temporaneo, per 180 giorni, di strutture turistiche prefabbricate.
L’odierno appellante svolge attività ricettiva extra alberghiera nel Comune di Casalbordino quale gestore del campeggio Macondo in località S. Stefano, ed è stato destinatario dell’ordinanza comunale n.61 del 13 ottobre 2021, di ripristino dello stato dei luoghi, ex art.31, comma 2 del D.P.R n.380 del 2001, per opere abusive (pavimentazione, strutture residenziali turistiche, basamenti, piazzole, invaso, recinzioni, tratti di rete fognante ed elettrica), realizzate in zona soggetta a vincolo paesaggistico.
L’appellante ha dato esecuzione alla richiamata ordinanza ed ha spostato le strutture turistiche prefabbricate, in deposito provvisorio, in area in catasto al foglio 4, particelle 247, 4183, su terreno pianeggiante e incolto, dietro conseguimento dell’autorizzazione paesaggistica comunale n.13 del 17 dicembre 2021, previo parere favorevole della Soprintendenza di Chieti e Pescara del 29 novembre 2021, ex art.146 del D.Lgs. n.42 del 2004, per un periodo massimo di 180 giorni.
Con la nota n.11985/2022, il Comune ha respinto l’istanza di proroga dell’autorizzazione per ulteriori 180 giorni; analogo diniego è stato prestato dal Comune con le successive note n.15225 del 16 settembre 2022 e n.16362 del 30 settembre 2022, sulla scorta del fatto che l’art.6 del D.P.R.n.380/2001 non prevede la possibilità di rinnovo.
Avverso detti provvedimento ha proposto ricorso innanzi al Tribunale amministrativo regionale per l’Abruzzo, sezione di Pescara che con la sentenza impugnata lo ha rigettato sulla scorta delle seguenti motivazioni:
-l’art.6, comma 1, lett. e -bis) d.P.R. n.380/2001, prevede quali interventi a edilizia libera quelli diretti a soddisfare esigenze obiettive, contingenti e temporanee, purché trattasi di interventi destinati ad essere immediatamente rimossi al cessare della temporanea necessità e comunque entro un termine non superiore a 180 giorni, comprensivo dei tempi di allestimento e smontaggio; il termine ivi disposto, secondo il giudice di primo grado, è invalicabile e non prorogabile;
- in considerazione di detta natura non prorogabile non era necessario acquisire un nuovo parere sulla proroga né può rilevare che la nuova istanza di proroga -nello specifico- sia stata proposta antecedentemente alla scadenza.
2. Viene proposto ora appello per i seguenti motivi:
I. Motivazione inadeguata ed incongrua ed apparente in relazione al motivo n. 1 lett. a di cui al ricorso introduttivo con cui è stata dedotta violazione e falsa applicazione dell’art. 6, comma 1, lett. e - bis del d.P.R. 380/2001 – violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
II. Violazione e falsa applicazione dell’art. 6, comma 1, lett. e - bis del d.P.R. 380/2001 - motivazione carente - perplessità
2.1 In particolare con il primo motivo, l’appellante rileva che il richiamato art. 6 comma 1, lett. e - bis del d.P.R. 380/2001 non attribuisce al termine di 180 giorni la connotazione della perentorietà; nello specifico si tratterebbe non di una richiesta di proroga del termine bensì di un nuovo procedimento per ottenere una nuova autorizzazione paesaggistica.
In ogni caso ritiene che il Comune appellato avrebbe dovuto svolgere una nuova istruttoria mediante l’acquisizione del parere della Soprintendenza; nonché avrebbe dovuto garantire la partecipazione del privato, mediante la comunicazione dei motivi ostativi.
2.2 Con il secondo motivo l’appellante censura il mancato coinvolgimento della Sovrintendenza; dai provvedimenti impugnati non emergerebbe alcuna valutazione circa la procedura di variante in itinere la cui definitiva adozione avrebbe reso possibile il deposito qui contestato.
Quanto al termine degli interventi in questione rileva che, sulla base della normativa vigente, non è contemplato un divieto assoluto di proroga o di estensione temporale per cui l’amministrazione avrebbe dovuto valutare l’esigenza espressa dal privato del deposito di mantenimento delle strutture prefabbricate per un periodo di poco superiore.
3. Il ricorso è infondato.
Attesa la connessione tra le questioni all’esame, i motivi possono essere trattati congiuntamente.
Al riguardo occorre individuare la ratio alla disposizione di cui all’art 6 d.P.R. 380/2001 che indica una serie di fattispecie di edilizia libera, ossia di interventi di edilizia che si possono realizzare senza titolo edilizio.
In particolare il richiamato art. 6, comma 1, lett. e-bis ), dispone che possono essere eseguite senza alcun titolo abilitativo: le opere stagionali e quelle dirette a soddisfare obiettive esigenze, contingenti e temporanee, purché destinate ad essere immediatamente rimosse al cessare della temporanea necessità e, comunque, entro un termine non superiore a centottanta giorni comprensivo dei tempi di allestimento e smontaggio del manufatto, previa comunicazione di avvio dei lavori all'amministrazione comunale .
L’obiettivo della norma è il soddisfacimento del bisogno per un dato termine; ne consegue che avere riferimento, come sostiene l’appellante, ad un “nuovo” procedimento, piuttosto che ad una proroga, comporterebbe una elusione della finalità della disposizione come sopra individuata atteso che, come evidenzia il Comune appellato, dal momento dell’inizio dei lavori per l’interventi liberi sono decorsi 800 giorni, un termine ben superiore a quello di legge.
Con sentenza 1 aprile 2025, n. 2753 la Sezione ha altresì affermato che “ La temporaneità è un concetto che sottende una esigenza, meglio un “bisogno” di durata limitata, che non si ripete nel tempo, altrimenti assumendo carattere di perpetuità (un modulo funzionale a un cantiere edilizio ha, per esempio, natura precaria perché, pur essendo stabile, ha comunque una durata limitata, che non si ripete nel tempo, e che viene definitivamente rimosso al raggiungimento dello scopo: la costruzione edilizia) ”.
3.1 Va ancora rilevato che in considerazione della natura eccezionale della disposizione, l’azione dell’amministrazione si pone come un atto vincolato, ossia un atto che non è soggetto a valutazioni discrezionali.
Come evidenzia parte appellata l’art. 6, comma 1, lett. e bis) d.P.R. 380/2001 non è collegato alla durata dell’esigenza contingente che, ope legis , deve ritenersi soddisfatta nel termine di legge, ossia 180 gg; pertanto ove si superi detto termine si versa nell’ipotesi ordinaria e non più in quella derogatoria di cui alla richiamata disposizione di semplificazione dell’art 6, comma 1, lett. e bis), d.P.R. 380/2001.
Non a caso la disposizione fa riferimento al termine di 180 gg. comprendendo in esso anche il tempo necessario alle operazioni di montaggio e smontaggio delle opere.
Né, come sostiene l’appellante può valere il ragionamento per cui non essendo espressamente esclusa la proroga essa è legittima; le modalità eccezionali di detto intervento sono legittime in quanto di durata limitata e quindi non vi era alcuna esigenza di una espressa previsione normativa circa la non prorogabilità della stessa.
3.2 Quanto poi all’esigenza, più volte rappresentata, dall’appellante di coinvolgere la Sovrintendenza essa non appare condivisibile.
Nel caso in questione la Sovrintendenza ha espresso il proprio assenso in considerazione della natura temporanea dell’intervento e delle caratteristiche del terreno che è incolto; si fa infatti riferimento al fatto che “il deposito non avrà durata superiore a 180 gg. e interesserà un terreno pianeggiante ed incolto, che al termine dell'occupazione verrà ripristinato nelle condizioni dello stato di fatto”.
Nella sostanza il parere favorevole della Sovrintendenza si fonda sulla natura temporanea dell’intervento.
Nello specifico viene a mancare il rispetto del termine in considerazione del prolungamento dell’occupazione; e detto prolungamento - e quindi la violazione del termine di legge per gli interventi di edilizia libera - rende superfluo aggravare ulteriormente il procedimento mediante l’acquisizione del parere della Sovrintendenza essendo carenti i presupposti temporali come emerge dal parere medesimo.
4. Va ancora rilevato che nel caso in questione la mancata comunicazione del preavviso di rigetto non incide sulla legittimità sostanziale del provvedimento, il cui contenuto non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.
Secondo giurisprudenza consolidata, il preavviso di rigetto, pur costituendo un fondamentale strumento di partecipazione, non può ridursi a mero rituale formalistico, con la conseguenza che, nella prospettiva del buon andamento dell'azione amministrativa e della dequotazione dei vizi formali, tale vizio può assumere rilievo solo nelle ipotesi in cui dalla omessa interlocuzione del privato nell'ambito del procedimento sia derivato un contenuto dell'atto finale diverso da quello che sarebbe conseguito alla valutazione degli ulteriori elementi che il privato avrebbe potuto fornire all'Amministrazione al fine di superare i rilievi ostativi ( cfr. Consiglio di Stato, sez. II, 12 maggio 2021, n. 3730)
5.Né tantomeno si può sostenere che l’obbligo di comunicazione dell’avvio del procedimento operi anche nell'ipotesi di provvedimenti a contenuto totalmente vincolato, atteso che la pretesa partecipativa del privato riguarda anche l’accertamento e la valutazione dei presupposti sui quali si deve comunque fondare la determinazione amministrativa; nel caso in questione i presupposti sono chiari, considerate l’originaria ingiunzione (ord. 61 del 13 ottobre 2021), l’autorizzazione paesaggistica n. 13 del 17 dicembre 2021 per esigenze transitorie nonchè le diverse istanze dell’appellante di una sostanziale proroga della medesima.
In ultimo va rilevato che non vi è alcun esigenza che il provvedimento rechi una qualche motivazione sul procedimento di variante del p.r.g. in corso di adozione che, a dire dell’appellante, avrebbe risolto la questione; si tratta di un atto - a quanto consta - non ancora perfetto che non può influire sull’adozione degli atti nel frattempo e sulla legittimità dell’azione ammnistrativa.
In considerazione di quanto sin qui esposto l’appello va respinto.
Attesa la reiezione dell’appello, le spese seguono la soccombenza nei confronti del comune, e sono liquidate nella misura determinata in dispositivo, mentre vanno compensate con riferimento all’altra parte costituita.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l’appellante al pagamento, in favore del Comune di Casalbordino, delle spese di giudizio, che liquida in complessivi €. 6.000,00 (euro seimila/00), oltre accessori come per legge. Compensa le spese con riferimento all’altra parte costituita.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
CE NE, Presidente
Francesco Gambato Spisani, Consigliere
Michele Conforti, Consigliere
Ofelia Fratamico, Consigliere
CA NO, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CA NO | CE NE |
IL SEGRETARIO