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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XV, sentenza 25/02/2026, n. 1710 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1710 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1710/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 15, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 14:30 in composizione monocratica:
RESTA ANTONELLA, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1290/2024 depositato il 20/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Riposto
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 893 IMU 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 307/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 20.02.2024 la parte ricorrente di cui in epigrafe impugnava l'avviso di accertamenti n. 893 emesso in data 23.12.2022 dal Comune di Riposto, notificatole in data 09.12.2023, con cui si chiedeva il pagamento della somma di euro 1633,00 a titolo di IMU anno 2020.
Eccepiva l'illegittimità dell'atto per insussistenza della pretesa, avendo la stessa provveduto al pagamento della stessa a seguito di c.d. ravvedimento in autotutela come da modelli F24 versati in atti.
Chiedeva quindi dichiararsi l'illegittimità dell'atto impugnato.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, non si costituiva in giudizio l'ente impositore, nonostante regolare notifica del ricorso.
Indi, all'esito della camera di consiglio in data 26.01.26, la controversia veniva decisa come da dispositivo in calce trascritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte che il ricorso sia fondato e vada accolto per quanto di ragione avendo la parte debitamente dimostrato di aver provveduto al pagamento di quanto dovuto a titolo di Imu anno 2020 a seguito di ravvedimento in autotutela, versando l'importo di euro 1346,00 come da modelli F24 in atti. A fronte di quanto sopra, l'ente impositore non costituitosi in giudizio, non ha fornito alcun chiarimento rispetto alle somme richieste per il medesimo titolo con l'atto impugnato.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza .
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e condanna l'ente convenuto al pagamento delle spese di lite sostenute da parte ricorrente, che ilquida in euro 300,00, oltre spese forfettarie in ragione del 15%, IVA e CPA come per legge da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Catania, 26 gennaio 2026 il Giudice dott.ssa
A. Resta
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 15, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 14:30 in composizione monocratica:
RESTA ANTONELLA, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1290/2024 depositato il 20/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Riposto
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 893 IMU 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 307/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 20.02.2024 la parte ricorrente di cui in epigrafe impugnava l'avviso di accertamenti n. 893 emesso in data 23.12.2022 dal Comune di Riposto, notificatole in data 09.12.2023, con cui si chiedeva il pagamento della somma di euro 1633,00 a titolo di IMU anno 2020.
Eccepiva l'illegittimità dell'atto per insussistenza della pretesa, avendo la stessa provveduto al pagamento della stessa a seguito di c.d. ravvedimento in autotutela come da modelli F24 versati in atti.
Chiedeva quindi dichiararsi l'illegittimità dell'atto impugnato.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, non si costituiva in giudizio l'ente impositore, nonostante regolare notifica del ricorso.
Indi, all'esito della camera di consiglio in data 26.01.26, la controversia veniva decisa come da dispositivo in calce trascritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte che il ricorso sia fondato e vada accolto per quanto di ragione avendo la parte debitamente dimostrato di aver provveduto al pagamento di quanto dovuto a titolo di Imu anno 2020 a seguito di ravvedimento in autotutela, versando l'importo di euro 1346,00 come da modelli F24 in atti. A fronte di quanto sopra, l'ente impositore non costituitosi in giudizio, non ha fornito alcun chiarimento rispetto alle somme richieste per il medesimo titolo con l'atto impugnato.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza .
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e condanna l'ente convenuto al pagamento delle spese di lite sostenute da parte ricorrente, che ilquida in euro 300,00, oltre spese forfettarie in ragione del 15%, IVA e CPA come per legge da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Catania, 26 gennaio 2026 il Giudice dott.ssa
A. Resta