Sentenza 24 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Lombardia, sentenza 24/03/2026, n. 50 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Lombardia |
| Numero : | 50 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Sent. n. 50/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LOMBARDIA
IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI
Cons. RI IG ha pronunziato la seguente
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 30853 del Registro di Segreteria, proposto da
D.F. M., nato a [...] il Omissis, C.F. Omissis, residente in Omissis, via Omissis, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Isabella Rago e Stabilito Gualtiero Ferrari per mandato in atti, elettivamente domiciliato in Piacenza, Via Sant’Eufemia n. 30, presso lo studio dell’Avv. Rago
ricorrente
nei confronti
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso ex art. 158 del Codice di Giustizia Contabile, domiciliato presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, in Milano via Freguglia 1
resistente
CONCLUSIONI
Per il ricorrente: riconoscere l'infermità da cui è affetto il ricorrente dipendente da causa di servizio in termini di causa o di concausa valutando l’ascrivibilità nella misura che risulterà al termine dell’istruttoria; con vittoria di spese.
Per il resistente: respingere il ricorso; con vittoria di spese.
FATTO
Con ricorso ritualmente notificato DI LO EO ha esposto:
· di prestare servizio come Luogotenente C.S. della Guardia di Finanza, e di aver presentato in data Omissis istanza di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e contestuale richiesta di equo indennizzo per l'infermità “ipertensione arteriosa e cardiopatia ischemica cronica”;
· che la CMO di M., con verbale n. Omissis Omissis, ascriveva l’infermità “ipertensione arteriosa” in tabella B mentre la patologia “cardiopatia ischemica cronica” veniva ascritta alla tabella A sesta categoria;
· che, con comunicazione del Omissis, numero di protocollo Omissis, l’Amministrazione notiziava il militare del preavviso di rigetto della sua domanda, stante l’allegato parere negativo del Comitato di Verifica per le Cause di servizio reso nell’adunanza n. Omissis del Omissis;
· che era presentata memoria ostativa ai sensi dell’art. 10 lett. b) L. 241/90, senza esito in quanto il Comitato di Verifica confermava il precedente parere negativo, e l’Amministrazione notificava la determina dirigenziale n. Omissis del Omissis di rigetto della domanda di causa di servizio proposta dal militare;
Ciò premesso ha formulato le trascritte conclusioni.
Si è costituito il Ministero dell’Economia e delle Finanze chiedendo che il ricorso fosse respinto.
All’esito dell’udienza di trattazione, il Giudice Unico ha emesso ordinanza n. 26/2025 con cui ha richiesto al Collegio Medico Legale presso la Corte dei conti in Roma motivato parere in merito alla dipendenza da causa di servizio delle patologie riscontrate.
Il C.M.L. ha reso il richiesto parere medico legale in data Omissis.
Depositate memorie, la causa è stata discussa all’udienza del 18.03.2026.
DIRITTO
Per giurisprudenza ormai consolidata (cfr. Cass. SS.UU. n. 4325/2014) sussiste la giurisdizione della Corte dei conti anche nell’ipotesi di sola pronuncia sulla dipendenza da causa di servizio di infermità e lesioni chiesta dal personale ancora in attività quale presupposto della successiva domanda di pensione privilegiata.
Nel merito, il dipendente che sostenga la dipendenza dell’infermità da causa di servizio ha l’onere di dedurre e provare i fatti costitutivi del diritto, dimostrando la riconducibilità dell’affezione denunciata alle modalità concrete di svolgimento delle mansioni inerenti la qualifica rivestita. Ne consegue che, ove la patologia presenti un'eziologia multifattoriale, il nesso causale tra attività lavorativa ed evento, in assenza di un rischio specifico, non può essere oggetto di presunzioni di carattere astratto ed ipotetico, ma esige una dimostrazione, quanto meno in termini di probabilità, ancorata a concrete e specifiche situazioni di fatto, con riferimento alle mansioni svolte, alle condizioni di lavoro e alla durata e intensità dell'esposizione a rischio (Cass. SS.UU. n. 11353 del 17/06/2004, Cass. n. 15080 del 26/06/2009; Cass. 21825\2014 in tema di riconoscimento dell’equo indennizzo). Né in tale ambito può avere valore esclusivo e determinante la consulenza tecnica…considerato che essa non costituisce un mezzo sostitutivo dell'onere della prova, ma solo uno strumento istruttorio finalizzato ad integrare l'attività del giudice per mezzo di cognizioni tecniche con riguardo a fatti già acquisiti (Cass. n. 16778 del 17/07/2009).
Tali principi trovano applicazione anche nelle controversie sottoposte alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di riconoscimento di pensione privilegiata, o, come nel caso di specie, di accertamenti prodromici al futuro riconoscimento di pensione privilegiata.
Nella specie, al fine di integrare e completare il materiale istruttorio in atti, con ordinanza n. 26 del 2025 è stato richiesto al Collegio Medico Legale presso la Corte dei conti in Roma (C.M.L.), parere medico legale sul seguente quesito: ““se, sulla base della documentazione in atti e/o di visita medica (qualora necessaria) le patologie da cui è affetto il ricorrente (‘ipertensione arteriosa e cardiopatia ischemica cronica’) possano essere ritenute dipendenti da causa di servizio alla data della visita medica di riferimento; in caso positivo, si individui la corretta classificazione tabellare”.
Il C.M.L. in data Omissis ha reso il richiesto parere, concludendo che, “Le infermità di cui al giudizio diagnostico non possono essere riconosciute dipendenti da causa di
servizio.”.
Il suddetto parere medico-legale, da intendersi qui integralmente richiamato anche nelle parti non trascritte, è motivato, convincente e del tutto condivisibile, e merita piena adesione.
Si ritiene che le osservazioni critiche formulate da parte ricorrente, anche in memoria 06.03.2026, non possano inficiare tali corrette valutazioni.
Si osserva come il parere del C.M.L. sia stato reso tenendo in opportuna considerazione il servizio prestato dal sig. D.F., motivatamente escludendosi il nesso causale o concausale con le patologie descritte in ricorso, (vedi in particolare pag. 10 della consulenza: “… rapportando i predetti fattori etiopatogenetici alla attività di servizio espletata, i rapporti informativi e la documentazione matricolare resi disponibili indicano che l’interessato ha svolto gli incarichi propri del grado e della qualifica ricoperti, in assenza di situazioni od eventi significativamente eccedenti rispetto all’espletamento degli ordinari compiti di servizio, in soggetto portatore di fattori di rischio cardiovascolare di tipo individuale - sovrappeso, dislipidemia-. In particolare, non risultano documentate condizioni lavorative caratterizzate da abnorme e protratto stress lavoro-correlato né particolari situazioni conflittuali connesse con il servizio, che possano aver rivestito un ruolo anche solo concausale efficiente e determinante nell’insorgenza delle infermità di cui al giudizio diagnostico”).
Le considerazioni di cui sopra portano al rigetto del ricorso.
Sussistono giusti motivi per la compensazione integrale delle spese di giudizio, trattandosi di controversia di carattere “tecnico” che presenta profili di incertezza.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Lombardia, in composizione monocratica, respinge il ricorso. Spese compensate.
Milano, 18.03.2026 Il Giudice
RI IG
(firmato digitalmente)
Depositata in Segreteria il 24.03.2026 Il Direttore della Segreteria
LV AR
(firmato digitalmente)