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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XVII, sentenza 09/02/2026, n. 1128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1128 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1128/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 17, riunita in udienza il
23/04/2024 alle ore 14:00 con la seguente composizione collegiale:
CARUSO GIUSEPPE DOMENICO, Presidente
COSTANZO MASSIMO DO, Relatore
QU NN LV RI, Giudice
in data 23/04/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2301/2017 depositato il 21/03/2017
proposto da
Ricorrente_1 Spa In Liquidazione - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Dir. Provin. Uff. Controlli-Legale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 11025/2016 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale CATANIA sez. 2 e pubblicata il 25/10/2016
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS03C201803/2011 IVA-ALTRO 2006
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Insiste nei motivi di appello
Resistente/Appellato: Insiste nelle proprie controdeduzioni
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A seguito controllo della dichiarazione unificata relativa ad IRES, IRAP e IVA per l'anno 2006, è stata riscontrata l'omissione della compilazione del quadro VE relativo alla determinazione del volume d'affari e del quadro VF relativo alle operazione passive, pertanto attenendosi omessa la dichiarazione perché mancante dei suoi elementi essenziali e risultando dalla comunicazione dati IVA indicate operazioni attive per euro 21.153.783,00, con l'avviso di accertamento n. TYS03C201803-2011è stata accertata induttivamente un'imposta IVA di euro 4.230.756,60.
Con tempestivo ricorso è stato impugnato il predetto atto sulla base dei seguenti motivi: la ditta sostiene che l'Agenzia delle Entrate nelle determinazione induttiva dell'IVA, non ha, illegittimamente, tenuto conto dei rilevanti costi di gestione aziendale e degli acquisti di merce e servizi sui quali ha assolto l'imposta.
Chiede pertanto la rideterminazione dell'IVA dovuta in euro 141.277,00 quale differenza tra l'IVA risultante dalla liquidazione riepilogativa di euro 4.107.087,00 e il valore dell'IVA assolta sugli acquisti di euro
3.965.809,90.
L'Ufficio si è costituito in giudizio con controdeduzioni depositate in data 24/3/2016, controdeducendo ai motivi del ricorso, riportandosi integralmente ai rilievi e alle motivazioni espresse nell'atto e facendo rilevare che l'omessa compilazione di alcuni quadri IVA della dichiarazione rappresenta una grave irregolarità, che giustifica l'attribuzione al1'Ammìnistrazione finanziaria di poteri di controllo maggiori, potendo essa determinare l'imponibile e la relativa imposta sulla base di dati o notizie comunque raccolti o di cui sia venuta a conoscenza. Tra tali dati o notizie rientra a pieno titolo la comunicazione annuale dati IVA relativa all'anno
2006 in cui per l'appunto risultano indicate operazioni passive per l'importo di euro 21.153.783,00, dato che risulta idoneo a rappresentare in maniera puntuale e attendibile la realtà contributiva del soggetto sottoposto a controllo.
Nelle controdeduzioni l'Agenzia delle Entrate ha in ogni caso fatto presente che era in fase di valutazione l'abbondante documentazione allegata al ricorso, che comunque non era stata prodotta in originale e che quindi non era dotata del massimo grado di attendibilità.
Successivamente, l'Agenzia delle Entrate ha depositato memoria con la quali ha fatto rilevare di aver esaminato la documentazione prodotta in allegato al ricorso e di aver formulato una proposta di conciliazione per la definizione della pretesa tributaria nei seguenti termini: Operazioni attive per Eirp 21.153.783,00 ed un'imposta di Euro. 4.230.757,00, così come contestato nell'avviso di accertamento;
IVA detraibile nell'anno pari ad Euro 3.938.809,00, su un imponibile di Euro 19.703.938,00, come rilevato dall'esame della documentazione allegata al ricorso. Non poteva in ogni caso essere riconosciuta la detrazione sulla registrazione prot. 4725 del 30/12/2006, in quanto la società non ha prodotto il relativo documento (la fattura) comprovante il diritto alla detrazione. Veniva rideterminata l'imposta dovuta in Euro
291.948,00 (4.230.757,00 - 3.938.809,00).
Riepilogo: Maggiore imposta dovuta Euro 291.948,00; Sanzione irrogata per l'omessa presentazione Euro
350.338,00 Della dichiarazione IVA con imposta dovuta Pari al 120% dell'imposta dovuta Sanzione ridotta al 40% Euro 140.135,00
La proposta conciliativa è stata allegata alla memoria dell'Ufficio.
Controparte non ha accettato la proposta conciliativa, ed in 20 settembre 2016, e al termine della trattazione in pubblica udienza, la Commissione Tributaria Provinciale di Catania ha pronunciato la sentenza n. 11025/2016, depositata il 25 ottobre 2016, con la quale ha rigettato interamente il ricorso. Propone appello la società in fallimento attraverso il suo curatore che ritiene che o dati delle operazioni attive e dell'IVA conseguente sono errati.
Controdeduce l'Agenzia delle Entrate riportando i dati della comunicazione IVA effettuata dalla società.
In data odierna la causa è posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è parzialmente fondato.
Come chiarito sempre dalle Sezioni Unite, “non integrano i presupposti applicativi della preclusione, le dichiarazioni (il cui contenuto corrisponda al vero) dell'indisponibilità del documento, non solo se l'indisponibilità sia ascrivibile a forza maggiore o a caso fortuito (ad esempio, documentazione rubata, smarrita o temporaneamente dispersa per calamità naturali e poi rinvenuta, sequestrata e poi rimessa nella disponibilità del contribuente), ma anche se imputabile a colpa, quale, ad esempio, la negligenza e l'imperizia nella custodia e conservazione” (Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 45 del 25.02.2000). Si veda anche
Cassazione ordinanza n. 3770, pubblicata 7 febbraio 2022.
Ciò premesso, però, non va dimenticato anche che l'articolo 32 D.P.R. 600/1973 , in tema di accertamenti e controlli, stabilisce inoltre che le notizie ed i dati non addotti e gli atti, i documenti, i libri ed i registri non esibiti o non trasmessi in risposta agli inviti dell'ufficio non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente, ai fini dell'accertamento in sede amministrativa e contenziosa. Di ciò l'ufficio deve informare il contribuente contestualmente alla richiesta.
La richiamata causa di inutilizzabilità, però, non opera nei confronti del contribuente che depositi, in allegato all'atto introduttivo del giudizio di primo grado, le notizie, i dati, i documenti, i libri e i registri, dichiarando comunque contestualmente di non aver potuto adempiere alle richieste degli uffici per causa a lui non imputabile. Il contribuente, quindi, a fronte delle specifiche indicazioni fornite dall'Agenzia delle entrate (che deve provare l'invito specifico e puntuale all'esibizione, accompagnato dall'avvertimento circa le conseguenze della mancata ottemperanza), può procedere al deposito dei documenti in sede giudiziale, unitamente al ricorso, dichiarando di non aver potuto adempiere alla richiesta dell'Ufficio per cause a lui non imputabili e solo fornendo prova dell'esistenza delle cause oggettive a lui non imputabili.
Nel caso in esame, parte della documentazione non è stata prodotta.
Va da ultimo evidenziato che la neutralità dell'VA impone il riconoscimento della detrazione se è dimostrato, in concreto, che si tratti di acquisti compiuti da un soggetto passivo, assoggettati ad VA e finalizzati ad operazioni imponibili;
gli obblighi di registrazione e di dichiarazione, invece, hanno soltanto una funzione illustrativa e riepilogativa, finalizzata ad agevolare i controlli dell'Amministrazione finanziaria.
In caso di omessa presentazione della dichiarazione VA, il contribuente deve quindi dare prova dell'esistenza contabile del credito non dichiarato, producendo all'Ufficio idonea documentazione, ovvero esibendo i registri
VA, le liquidazioni, la dichiarazione cartacea relativa all'annualità omessa, le fatture e ogni altro documento utile allo scopo.
In mancanza, l'omessa presentazione della dichiarazione VA legittima l'accertamento induttivo e preclude la detrazione dell'imposta versata sugli acquisti
La sentenza deve essere riformata parzialmente negli ammontari riconosciuti dall'Agenzia delle Entrate esistenti nella proposta conciliativa con sanzioni al minimo.
Stante la reciproca soccombenza possono, tuttavia, compensarsi le spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado accoglie parzialmente l'appello della società Ricorrente_1 spa in liquidazione ed in riforma della sentenza appellata determina l'ammontare della pretesa cosi come da proposta conciliativa dell'Agenzia delle Entrate, sanzioni al minimo. Manda all'Agenzia delle Entrate per la riliquidazione.
Spese compensate.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della XVII sezione della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia il 23 aprile 2024.
Il Giudice estensore Il Presidente
SI RD ST SE DO CA
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 17, riunita in udienza il
23/04/2024 alle ore 14:00 con la seguente composizione collegiale:
CARUSO GIUSEPPE DOMENICO, Presidente
COSTANZO MASSIMO DO, Relatore
QU NN LV RI, Giudice
in data 23/04/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2301/2017 depositato il 21/03/2017
proposto da
Ricorrente_1 Spa In Liquidazione - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Dir. Provin. Uff. Controlli-Legale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 11025/2016 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale CATANIA sez. 2 e pubblicata il 25/10/2016
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS03C201803/2011 IVA-ALTRO 2006
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Insiste nei motivi di appello
Resistente/Appellato: Insiste nelle proprie controdeduzioni
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A seguito controllo della dichiarazione unificata relativa ad IRES, IRAP e IVA per l'anno 2006, è stata riscontrata l'omissione della compilazione del quadro VE relativo alla determinazione del volume d'affari e del quadro VF relativo alle operazione passive, pertanto attenendosi omessa la dichiarazione perché mancante dei suoi elementi essenziali e risultando dalla comunicazione dati IVA indicate operazioni attive per euro 21.153.783,00, con l'avviso di accertamento n. TYS03C201803-2011è stata accertata induttivamente un'imposta IVA di euro 4.230.756,60.
Con tempestivo ricorso è stato impugnato il predetto atto sulla base dei seguenti motivi: la ditta sostiene che l'Agenzia delle Entrate nelle determinazione induttiva dell'IVA, non ha, illegittimamente, tenuto conto dei rilevanti costi di gestione aziendale e degli acquisti di merce e servizi sui quali ha assolto l'imposta.
Chiede pertanto la rideterminazione dell'IVA dovuta in euro 141.277,00 quale differenza tra l'IVA risultante dalla liquidazione riepilogativa di euro 4.107.087,00 e il valore dell'IVA assolta sugli acquisti di euro
3.965.809,90.
L'Ufficio si è costituito in giudizio con controdeduzioni depositate in data 24/3/2016, controdeducendo ai motivi del ricorso, riportandosi integralmente ai rilievi e alle motivazioni espresse nell'atto e facendo rilevare che l'omessa compilazione di alcuni quadri IVA della dichiarazione rappresenta una grave irregolarità, che giustifica l'attribuzione al1'Ammìnistrazione finanziaria di poteri di controllo maggiori, potendo essa determinare l'imponibile e la relativa imposta sulla base di dati o notizie comunque raccolti o di cui sia venuta a conoscenza. Tra tali dati o notizie rientra a pieno titolo la comunicazione annuale dati IVA relativa all'anno
2006 in cui per l'appunto risultano indicate operazioni passive per l'importo di euro 21.153.783,00, dato che risulta idoneo a rappresentare in maniera puntuale e attendibile la realtà contributiva del soggetto sottoposto a controllo.
Nelle controdeduzioni l'Agenzia delle Entrate ha in ogni caso fatto presente che era in fase di valutazione l'abbondante documentazione allegata al ricorso, che comunque non era stata prodotta in originale e che quindi non era dotata del massimo grado di attendibilità.
Successivamente, l'Agenzia delle Entrate ha depositato memoria con la quali ha fatto rilevare di aver esaminato la documentazione prodotta in allegato al ricorso e di aver formulato una proposta di conciliazione per la definizione della pretesa tributaria nei seguenti termini: Operazioni attive per Eirp 21.153.783,00 ed un'imposta di Euro. 4.230.757,00, così come contestato nell'avviso di accertamento;
IVA detraibile nell'anno pari ad Euro 3.938.809,00, su un imponibile di Euro 19.703.938,00, come rilevato dall'esame della documentazione allegata al ricorso. Non poteva in ogni caso essere riconosciuta la detrazione sulla registrazione prot. 4725 del 30/12/2006, in quanto la società non ha prodotto il relativo documento (la fattura) comprovante il diritto alla detrazione. Veniva rideterminata l'imposta dovuta in Euro
291.948,00 (4.230.757,00 - 3.938.809,00).
Riepilogo: Maggiore imposta dovuta Euro 291.948,00; Sanzione irrogata per l'omessa presentazione Euro
350.338,00 Della dichiarazione IVA con imposta dovuta Pari al 120% dell'imposta dovuta Sanzione ridotta al 40% Euro 140.135,00
La proposta conciliativa è stata allegata alla memoria dell'Ufficio.
Controparte non ha accettato la proposta conciliativa, ed in 20 settembre 2016, e al termine della trattazione in pubblica udienza, la Commissione Tributaria Provinciale di Catania ha pronunciato la sentenza n. 11025/2016, depositata il 25 ottobre 2016, con la quale ha rigettato interamente il ricorso. Propone appello la società in fallimento attraverso il suo curatore che ritiene che o dati delle operazioni attive e dell'IVA conseguente sono errati.
Controdeduce l'Agenzia delle Entrate riportando i dati della comunicazione IVA effettuata dalla società.
In data odierna la causa è posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è parzialmente fondato.
Come chiarito sempre dalle Sezioni Unite, “non integrano i presupposti applicativi della preclusione, le dichiarazioni (il cui contenuto corrisponda al vero) dell'indisponibilità del documento, non solo se l'indisponibilità sia ascrivibile a forza maggiore o a caso fortuito (ad esempio, documentazione rubata, smarrita o temporaneamente dispersa per calamità naturali e poi rinvenuta, sequestrata e poi rimessa nella disponibilità del contribuente), ma anche se imputabile a colpa, quale, ad esempio, la negligenza e l'imperizia nella custodia e conservazione” (Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 45 del 25.02.2000). Si veda anche
Cassazione ordinanza n. 3770, pubblicata 7 febbraio 2022.
Ciò premesso, però, non va dimenticato anche che l'articolo 32 D.P.R. 600/1973 , in tema di accertamenti e controlli, stabilisce inoltre che le notizie ed i dati non addotti e gli atti, i documenti, i libri ed i registri non esibiti o non trasmessi in risposta agli inviti dell'ufficio non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente, ai fini dell'accertamento in sede amministrativa e contenziosa. Di ciò l'ufficio deve informare il contribuente contestualmente alla richiesta.
La richiamata causa di inutilizzabilità, però, non opera nei confronti del contribuente che depositi, in allegato all'atto introduttivo del giudizio di primo grado, le notizie, i dati, i documenti, i libri e i registri, dichiarando comunque contestualmente di non aver potuto adempiere alle richieste degli uffici per causa a lui non imputabile. Il contribuente, quindi, a fronte delle specifiche indicazioni fornite dall'Agenzia delle entrate (che deve provare l'invito specifico e puntuale all'esibizione, accompagnato dall'avvertimento circa le conseguenze della mancata ottemperanza), può procedere al deposito dei documenti in sede giudiziale, unitamente al ricorso, dichiarando di non aver potuto adempiere alla richiesta dell'Ufficio per cause a lui non imputabili e solo fornendo prova dell'esistenza delle cause oggettive a lui non imputabili.
Nel caso in esame, parte della documentazione non è stata prodotta.
Va da ultimo evidenziato che la neutralità dell'VA impone il riconoscimento della detrazione se è dimostrato, in concreto, che si tratti di acquisti compiuti da un soggetto passivo, assoggettati ad VA e finalizzati ad operazioni imponibili;
gli obblighi di registrazione e di dichiarazione, invece, hanno soltanto una funzione illustrativa e riepilogativa, finalizzata ad agevolare i controlli dell'Amministrazione finanziaria.
In caso di omessa presentazione della dichiarazione VA, il contribuente deve quindi dare prova dell'esistenza contabile del credito non dichiarato, producendo all'Ufficio idonea documentazione, ovvero esibendo i registri
VA, le liquidazioni, la dichiarazione cartacea relativa all'annualità omessa, le fatture e ogni altro documento utile allo scopo.
In mancanza, l'omessa presentazione della dichiarazione VA legittima l'accertamento induttivo e preclude la detrazione dell'imposta versata sugli acquisti
La sentenza deve essere riformata parzialmente negli ammontari riconosciuti dall'Agenzia delle Entrate esistenti nella proposta conciliativa con sanzioni al minimo.
Stante la reciproca soccombenza possono, tuttavia, compensarsi le spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado accoglie parzialmente l'appello della società Ricorrente_1 spa in liquidazione ed in riforma della sentenza appellata determina l'ammontare della pretesa cosi come da proposta conciliativa dell'Agenzia delle Entrate, sanzioni al minimo. Manda all'Agenzia delle Entrate per la riliquidazione.
Spese compensate.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della XVII sezione della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia il 23 aprile 2024.
Il Giudice estensore Il Presidente
SI RD ST SE DO CA