CGT1
Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. XI, sentenza 17/02/2026, n. 817 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 817 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 817/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 11, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
PRIMICERIO LEONIDA, Presidente
RE VI, EL
VASATURO IMMACOLATAMARIA, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4019/2025 depositato il 31/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di FO AL PI - Via Cappuccini 5 84095 FO AL PI SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
RE Srl - 02971560046
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOLL. PAGAMENTO n. 25281131 TARI 2016 - SOLL. PAGAMENTO n. 25281131 TARI 2017
- SOLL. PAGAMENTO n. 25281131 TARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 582/2026 depositato il
16/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Accoglimento del ricorso
Resistente/Appellato: Rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente impugna il sollecito di pagamento n. 25281131, notificato in data 28.5.2025, con cui la società RE S.r.l., concessionaria della riscossione per il Comune di FO AL PI (SA) chiedeva il pagamento dell'importo totale di €.79.308,31 di cui €. 75.134,92 per TARI anno d'imposta 2016, 2017 e
2018.
Evidenzia la difesa che l'impugnato sollecito conteneva al suo interno il riferimento ai seguenti atti:
a) TARI 2016 per €.23.596,59 avente quale titolo prodromico il sollecito di pagamento n.1212
(erroneamente definito “accertamento esecutivo”)
b) TARI 2017 per €.27.469,33 avente quale titolo prodromico il sollecito/avviso di pagamento n.1178
(erroneamente definito “accertamento esecutivo”);
c) TARI 2018 per €.24.069,00 avente quale tiolo prodromico il sollecito di pagamento n.3278
(erroneamente definito “accertamento esecutivo”).
In relazione a tali atti la difesa rappresenta e documenta quanto segue:
per la TARI 2017 e 2018, i MEDESIMI TITOLI PRODROMICI (sollecito di pagamento n.1178 anno 2017 e sollecito di pagamento n.3278 anno 2018), sono già stati oggetto di impugnativa nei giudizi tutt'ora pendenti, mentre è passata in giudicato la sentenza n.1108 del 20.01.2023 CGT 1° Gr. - Sez. 5 inerente la TARI 2016.
Sulla base di tale premessa, con allegata documentazione, si eccepisce per la TARI anno 2016 la violazione del ne bis idem, mentre per le successive annualità 2017 e 2018 si rileva la illegittimità dell'ulteriore sollecito, costituendo mera duplicazione di precedenti solleciti, per i quali, essendo stato proposto appello avverso le sentenze di rigetto dei rispetti ricorsi si configura una indebita duplicazione degli atti di riscossione.
RE SR, nel costituirsi, ha rappresentato di avere agito sulla base del mandato conferito dal Comune di
FO AL PI e di non avere contezza dei precedenti solleciti e delle vicende processuali a questi riferibili, rilevando, pertanto, il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto alle doglianze sollevate.
Il Comune di FO AL PI si è limitato a rappresentare la regolare notifica degli atti prodromici e la infondatezza della eccezione di prescrizione (invero non sollevata all'interno del ricorso- ndr).
In data 27.1.2026 la difesa di parte ricorrente ha depositato una memoria di replica con la quale ha ribadito le eccezioni formulate nell'atto introduttivo, segnalando la non pertinenza delle controdeduzioni formulate dal Comune di FO AL PI nell'atto di costituzione.
A corredo delle proprie considerazioni la difesa ha prodotto il dispositivo depositato dalla sezione 3 di questa Corte di Giustizia Tributaria di primo grado nell'ambito di una vicenda processuale, che vedeva contrapposta altra società allo stesso Comune di FO, nell'ambito della quale, in modo del tutto sovrapponibile rispetto al caso in esame, è stata accertata la litispendenza per gli anni 2016, 2017 e
2018.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
In relazione alla TARI anno 2016 il sollecito di pagamento risulta essere stato emesso in palese violazione del principio del ne bis in idem, dal momento che, rispetto a tale pretesa impositiva, risulta essere stata emessa la sentenza n.1108 del 20.01.2023 CGT 1° Gr. - Sez. 5, passata in giudicato come da attestazione di segreteria del 15 luglio 2025, versata in atti.
In relazione alla TARI anno 2017 risulta la pendenza dell'appello avverso la sentenza nr 1915.24 della sezione 6 di questa Corte di Giustizia Tributaria di primo grado confluito nel procedimento R.G. 6364/24 della Corte di Giustizia di secondo grado della Campania.
Rispetto alla TARI anno 2018 risulta la pendenza dell'appello avverso la sentenza nr 5991.24 della sezione 10 di questa Corte di Giustizia Tributaria di primo grado confluito nel procedimento R.G. 5202/25 della Corte di Giustizia di secondo grado della Campania.
In relazione a tali pretese tributarie va, dunque, rilevata la illegittimità dell'atto impugnato, stante la litispendenza.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna RE SR ed il comune di FO in solido al pagamento delle spese processuali a beneficio del difensore della ricorrente dichiaratosi antistatario, liquidandole in euro 7000, oltre accessori come per legge
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 11, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
PRIMICERIO LEONIDA, Presidente
RE VI, EL
VASATURO IMMACOLATAMARIA, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4019/2025 depositato il 31/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di FO AL PI - Via Cappuccini 5 84095 FO AL PI SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
RE Srl - 02971560046
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOLL. PAGAMENTO n. 25281131 TARI 2016 - SOLL. PAGAMENTO n. 25281131 TARI 2017
- SOLL. PAGAMENTO n. 25281131 TARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 582/2026 depositato il
16/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Accoglimento del ricorso
Resistente/Appellato: Rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente impugna il sollecito di pagamento n. 25281131, notificato in data 28.5.2025, con cui la società RE S.r.l., concessionaria della riscossione per il Comune di FO AL PI (SA) chiedeva il pagamento dell'importo totale di €.79.308,31 di cui €. 75.134,92 per TARI anno d'imposta 2016, 2017 e
2018.
Evidenzia la difesa che l'impugnato sollecito conteneva al suo interno il riferimento ai seguenti atti:
a) TARI 2016 per €.23.596,59 avente quale titolo prodromico il sollecito di pagamento n.1212
(erroneamente definito “accertamento esecutivo”)
b) TARI 2017 per €.27.469,33 avente quale titolo prodromico il sollecito/avviso di pagamento n.1178
(erroneamente definito “accertamento esecutivo”);
c) TARI 2018 per €.24.069,00 avente quale tiolo prodromico il sollecito di pagamento n.3278
(erroneamente definito “accertamento esecutivo”).
In relazione a tali atti la difesa rappresenta e documenta quanto segue:
per la TARI 2017 e 2018, i MEDESIMI TITOLI PRODROMICI (sollecito di pagamento n.1178 anno 2017 e sollecito di pagamento n.3278 anno 2018), sono già stati oggetto di impugnativa nei giudizi tutt'ora pendenti, mentre è passata in giudicato la sentenza n.1108 del 20.01.2023 CGT 1° Gr. - Sez. 5 inerente la TARI 2016.
Sulla base di tale premessa, con allegata documentazione, si eccepisce per la TARI anno 2016 la violazione del ne bis idem, mentre per le successive annualità 2017 e 2018 si rileva la illegittimità dell'ulteriore sollecito, costituendo mera duplicazione di precedenti solleciti, per i quali, essendo stato proposto appello avverso le sentenze di rigetto dei rispetti ricorsi si configura una indebita duplicazione degli atti di riscossione.
RE SR, nel costituirsi, ha rappresentato di avere agito sulla base del mandato conferito dal Comune di
FO AL PI e di non avere contezza dei precedenti solleciti e delle vicende processuali a questi riferibili, rilevando, pertanto, il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto alle doglianze sollevate.
Il Comune di FO AL PI si è limitato a rappresentare la regolare notifica degli atti prodromici e la infondatezza della eccezione di prescrizione (invero non sollevata all'interno del ricorso- ndr).
In data 27.1.2026 la difesa di parte ricorrente ha depositato una memoria di replica con la quale ha ribadito le eccezioni formulate nell'atto introduttivo, segnalando la non pertinenza delle controdeduzioni formulate dal Comune di FO AL PI nell'atto di costituzione.
A corredo delle proprie considerazioni la difesa ha prodotto il dispositivo depositato dalla sezione 3 di questa Corte di Giustizia Tributaria di primo grado nell'ambito di una vicenda processuale, che vedeva contrapposta altra società allo stesso Comune di FO, nell'ambito della quale, in modo del tutto sovrapponibile rispetto al caso in esame, è stata accertata la litispendenza per gli anni 2016, 2017 e
2018.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
In relazione alla TARI anno 2016 il sollecito di pagamento risulta essere stato emesso in palese violazione del principio del ne bis in idem, dal momento che, rispetto a tale pretesa impositiva, risulta essere stata emessa la sentenza n.1108 del 20.01.2023 CGT 1° Gr. - Sez. 5, passata in giudicato come da attestazione di segreteria del 15 luglio 2025, versata in atti.
In relazione alla TARI anno 2017 risulta la pendenza dell'appello avverso la sentenza nr 1915.24 della sezione 6 di questa Corte di Giustizia Tributaria di primo grado confluito nel procedimento R.G. 6364/24 della Corte di Giustizia di secondo grado della Campania.
Rispetto alla TARI anno 2018 risulta la pendenza dell'appello avverso la sentenza nr 5991.24 della sezione 10 di questa Corte di Giustizia Tributaria di primo grado confluito nel procedimento R.G. 5202/25 della Corte di Giustizia di secondo grado della Campania.
In relazione a tali pretese tributarie va, dunque, rilevata la illegittimità dell'atto impugnato, stante la litispendenza.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna RE SR ed il comune di FO in solido al pagamento delle spese processuali a beneficio del difensore della ricorrente dichiaratosi antistatario, liquidandole in euro 7000, oltre accessori come per legge