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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. V, sentenza 24/02/2026, n. 620 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 620 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 620/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 5, riunita in udienza il 20/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DADDABBO PASQUALE, Presidente
ROMITA AR TERESA, Relatore
POLIGNANO ANTONIO, Giudice
in data 20/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2956/2021 depositato il 30/12/2021
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 717/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BARI sez. 9 e pubblicata il 25/05/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 20171T035377000000 IPOTECARIE E CATASTALI-ALTRO 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 propone appello avverso la sentenza n. 717/09/21 pronunciata dalla CTP di Bari il 22/04/2021, depositata in segreteria il 25/05/2021 con cui è stato rigettato il ricorso avverso l'avviso di rettifica e liquidazione atto n.2017 1T 035377 000 000 per imposte ipotecaria e catastale - anno 2017 emesso dall'
AGENZIA DELLE ENTRATE – D.P. DI BARI.
Con controdeduzione depositate il 16/2/22 resiste l'Agenzia delle Entrate chiedendo il rigetto dell'appello.
Nelle more, in data 06/10/2023 l'appellante ha depositato, in ottemperanza a quanto disposto dal comma
197 dell'art. 1 della Legge n. 197/2022, la ricevuta di presentazione telematica della domanda di Definizione agevolata delle liti pendenti, ai senso dell'art.1 c.186 L.197/2022 e l'F24 attestante il versamento della prima rata dell'importo dovuto.
Con le memorie depositate il 04/2/2026. l'appellante quindi ha concluso chiedendo di prendere atto e dichiarare l'avvenuto perfezionamento della definizione agevolata della lite ai sensi dell'art. 1, commi 186 e ss., della Legge n. 197/2022. Per l'effetto, dichiarare l'estinzione del presente giudizio ai sensi dell'art. 1, comma 198, della Legge n. 197/2022, ovvero, in subordine, dichiarare la cessata materia del contendere;
dichiarare le spese del doppio grado di giudizio interamente compensate tra le parti, in applicazione del medesimo art. 1, comma 198, della Legge n. 197/2022.
All'odierna udienza, nessuna delle parti ha richiesto la discussione in pubblica udienza, il Collegio si è ritirato in camera di consiglio e ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte rileva che vi è stata, da parte del contribuente, tempestiva presentazione della domanda di definizione agevolata in relazione alla presente controversia con prova del pagamento della prima rata, e che l'ufficio appellato nulla ha eccepito.
Ricorrono pertanto i presupposti di cui all'art.1, comma 198, legge n.197/2022 per dichiarare estinto il giudizio con spese a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte:
-Visto l'art.1, comma 198, legge n.197/2022 dichiara estinto il giudizio con spese a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso in Bari 20 febbraio 2026.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.Maria Teresa Romita Dott. Pasquale Daddabbo
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 5, riunita in udienza il 20/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DADDABBO PASQUALE, Presidente
ROMITA AR TERESA, Relatore
POLIGNANO ANTONIO, Giudice
in data 20/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2956/2021 depositato il 30/12/2021
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 717/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BARI sez. 9 e pubblicata il 25/05/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 20171T035377000000 IPOTECARIE E CATASTALI-ALTRO 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 propone appello avverso la sentenza n. 717/09/21 pronunciata dalla CTP di Bari il 22/04/2021, depositata in segreteria il 25/05/2021 con cui è stato rigettato il ricorso avverso l'avviso di rettifica e liquidazione atto n.2017 1T 035377 000 000 per imposte ipotecaria e catastale - anno 2017 emesso dall'
AGENZIA DELLE ENTRATE – D.P. DI BARI.
Con controdeduzione depositate il 16/2/22 resiste l'Agenzia delle Entrate chiedendo il rigetto dell'appello.
Nelle more, in data 06/10/2023 l'appellante ha depositato, in ottemperanza a quanto disposto dal comma
197 dell'art. 1 della Legge n. 197/2022, la ricevuta di presentazione telematica della domanda di Definizione agevolata delle liti pendenti, ai senso dell'art.1 c.186 L.197/2022 e l'F24 attestante il versamento della prima rata dell'importo dovuto.
Con le memorie depositate il 04/2/2026. l'appellante quindi ha concluso chiedendo di prendere atto e dichiarare l'avvenuto perfezionamento della definizione agevolata della lite ai sensi dell'art. 1, commi 186 e ss., della Legge n. 197/2022. Per l'effetto, dichiarare l'estinzione del presente giudizio ai sensi dell'art. 1, comma 198, della Legge n. 197/2022, ovvero, in subordine, dichiarare la cessata materia del contendere;
dichiarare le spese del doppio grado di giudizio interamente compensate tra le parti, in applicazione del medesimo art. 1, comma 198, della Legge n. 197/2022.
All'odierna udienza, nessuna delle parti ha richiesto la discussione in pubblica udienza, il Collegio si è ritirato in camera di consiglio e ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte rileva che vi è stata, da parte del contribuente, tempestiva presentazione della domanda di definizione agevolata in relazione alla presente controversia con prova del pagamento della prima rata, e che l'ufficio appellato nulla ha eccepito.
Ricorrono pertanto i presupposti di cui all'art.1, comma 198, legge n.197/2022 per dichiarare estinto il giudizio con spese a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte:
-Visto l'art.1, comma 198, legge n.197/2022 dichiara estinto il giudizio con spese a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso in Bari 20 febbraio 2026.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.Maria Teresa Romita Dott. Pasquale Daddabbo