Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bari, sez. VIII, sentenza 02/01/2026, n. 2
CGT1
Sentenza 2 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Onere della prova a carico dell'ente impositore

    La Corte ha ritenuto che l'ente impositore, ai sensi dell'art. 2697 c.c., ha l'onere di provare i fatti costitutivi della propria pretesa contributiva. Ha altresì accertato che il Consorzio ha soddisfatto tale onere producendo il piano di classifica, la cui approvazione e validità fanno presumere il beneficio specifico per l'immobile, come confermato dalla giurisprudenza di legittimità e costituzionale che qualifica il contributo consortile come tributo di scopo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bari, sez. VIII, sentenza 02/01/2026, n. 2
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari
    Numero : 2
    Data del deposito : 2 gennaio 2026

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