Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 19/05/2025, n. 876 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 876 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di NA Prima Sezione Civile
riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
dott. Antonella Allegra Presidente
dott. Rosario Lionello Rossino Consigliere rel.
dott. Giovanni Battista Marsala Consigliere Ausiliario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento camerale in grado d'appello iscritto al n. 1464/2024 R. G.,
promosso da nata a [...] il [...] residente a [...]
Novaro 12, effettivamente dimorante in NA via Telesio 2 (CF
), con il patrocinio dell'avv. Mario Bovina. C.F._1
- appellante -
Contro
nato a [...] il [...] ivi residente via Novaro Controparte_1
12 con il patrocinio dell'avv. Mirna Zappoli
- appellata -
IN PUNTO A: appello contro la sentenza n. 2320/2024 del 17 luglio- 28 agosto 2024
Tribunale di NA.
CON L'INTERVENTO DEL Procuratore Generale che ha ritenuto di non formulare conclusioni
udita la relazione della causa fatta dal Consigliere dott. Rosario Lionello Rossino;
udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti del processo, ha così deciso:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1-Su ricorso di , il Tribunale di NA, con la sentenza n. Controparte_1
2320/2024 del 17 luglio- 28 agosto 2024, dopo avere pronunciato, con precedente sentenza parziale n. 1307/2023 del 7-28 giugno 2023, la cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto dal predetto e da il 4 marzo P_ Parte_1
1962, ha rigettato la domanda di assegno divorzile della condannandola al Pt_1
rimborso, in favore del delle spese di lite, liquidate in 140,30 Euro per P_
spese vive e in 11.700,00 Euro per compenso, oltre spese forfettarie e accessori di legge.
Il Tribunale, a sostegno della decisione adottata, ha evidenziato:
-che preliminarmente doveva darsi dato atto del fatto che la sentenza parziale n.
1307/2023, pubblicata il 28.6.2022, con la quale il Tribunale aveva dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti, era stata oggetto di immediato appello da parte di e che la Corte d'appello di NA, Parte_1
con sentenza n. 961/2024 resa in data 23.4.2024, aveva respinto l'impugnazione,
condannando l'odierna convenuta alla rifusione delle spese di lite;
-che non risultava, ad oggi, che la pronuncia di secondo grado fosse stata oggetto di censura in sede di legittimità;
-che la stessa convenuta, del resto, nelle proprie memorie conclusionali da ultimo depositate, aveva mostrato di ritenere (ormai) definita la questione sullo status,
pag. 2/14 insistendo e deducendo nel merito solo per il riconoscimento dell'assegno divorzile in proprio favore;
- che la aveva insistito sino in sede di precisazione ultima delle conclusioni Pt_1
nella richiesta dell'emolumento patrimoniale in oggetto, quantificandone l'importo in misura pari a € 3.000,00 mensili;
- che il thema decidendum su cui il Collegio era chiamato a pronunciarsi doveva essere esaminato alla luce dei noti principi enunciati dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione nella sentenza 11.7.2018 n. 18287, secondo cui, in sintesi, lo squilibrio economico-patrimoniale tra gli ex coniugi non era di per sé sufficiente a garantire a quello economicamente più debole un assegno divorzile, occorrendo infatti riscontrare,
in aggiunta a tale squilibrio, nonché, in ogni caso, per la determinazione del quantum
del contributo: a) che il coniuge economicamente più debole non fosse in grado, da solo, di raggiungere l'autosufficienza (funzione assistenziale dell'assegno); b) che, anche per l'ipotesi in cui il coniuge economicamente più debole fosse autosufficiente, lo squilibrio economico-patrimoniale accertato derivasse dal suo sacrificio di aspettative professionali e reddituali dipeso da scelte condivise e dall'assunzione di un ruolo teso al primario soddisfacimento delle esigenze familiari (funzione compensativa dell'assegno);
c) che vi fosse stato un contributo rilevante del coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune e di quello, anche professionale, dell'altro coniuge
(funzione perequativa dell'assegno);
- che, nel caso in esame, la veva articolato la sua pretesa economica sulla base Pt_1
delle seguenti considerazioni: i) l'esistenza di uno squilibrio economico-patrimoniale tra le parti e la asserita irrilevanza della autodichiarazione di autosufficienza economica da pag. 3/14 ella resa in sede separativa per mero “orgoglio personale”; ii) l'aver scoperto solo dopo la separazione le effettive consistenze patrimoniali dell'attuale ex marito e, in particolare, i suoi investimenti esteri;
iii) l'aver fornito durante tutta la vita un proprio consistente apporto lavorativo, privo di adeguato compenso, nell'impresa familiare di cui era titolare l'ex coniuge;
-che l'esame comparato della situazione economico-patrimoniale delle parti attestava un complessivo squilibrio a favore del sia pure non dell'entità ragguardevole P_
ritenuta dalla ex moglie;
-che i redditi del negli anni di imposta relativamente ai quali era stata P_
prodotta documentazione (quadriennio 2019-2022), erano certamente superiori a quelli della convenuta: anno 2019 => aveva dichiarato un imponibile annuo di € P_
27.099 (doc. 18 fasc. Avv. Zappoli) a fronte di un imponibile della NALDI dichiarato per € 4.889 (doc. 5 fasc. Avv. Bovina); anno 2020 => aveva dichiarato un P_
imponibile annuo di € 26.601 (doc. 19 Avv. Zappoli) a fronte di un imponibile della
NALDI dichiarato per € 7.775 (doc. 4 fasc. Avv. Bovina); anno 2021 => P_
aveva dichiarato un imponibile annuo di € 25.666 (doc. 24 fasc. Avv. Zappoli) a fronte di un imponibile della dichiarato per € 8.738 (doc. 3 fasc. Avv. Bovina); anno Pt_1
2022 => aveva dichiarato un imponibile annuo di € 25.267 (doc. 23 fasc. P_
Avv. Zappoli) a fronte di un imponibile della dichiarato per € 8.946 (doc. Aa Pt_1
Ab fasc. Avv. Bovina);
- che sotto il profilo immobiliare, il era titolare di due appartamenti in P_
NA (uno in cui risiedeva e l'altro abitato dal figlio ), oltre ad essere Per_1
comproprietario di altro immobile in Santa AL (TN) unitamente alla a Pt_1
pag. 4/14 sua volta proprietaria esclusiva di un appartamento con autorimessa in Cesenatico, di un appartamento a Mazzin (TN) e di un terreno a Pianoro, tutti compendi immobiliari,
questi ultimi, lasciati liberi dalla convenuta, che viveva a NA con la figlia senza sostenere spese abitative;
-che, in epoca recente, risultavano, infine, in capo al la titolarità di quote in P_
società estere e risparmi, come da dichiarazioni rese dallo stesso a verbale dell'udienza del 8.7.2021, nel contesto del recente giudizio di separazione coniugale (cfr. doc. n. 6
fasc. Avv. Zappoli);
-che, pur sussistendo, dunque, un apprezzabile divario economico-patrimoniale tra le parti, non poteva ragionevolmente sostenersi – come pure aveva fatto la difesa della convenuta – che la ersasse in una situazione di non autosufficienza economica: Pt_1
e ciò non solo in quanto ella stessa all'epoca della recente separazione coniugale aveva affermato di essere economicamente indipendente (rimanendo del tutto irrilevante la giustificazione addotta in questa sede per sminuire la valenza della dichiarazione,
consistita nella affermazione di averla resa “per orgoglio”), ma anche in quanto la titolare di pensione e senza spese abitative, era di fatto nelle condizioni di poter Pt_1
fare a meno anche della messa a reddito del proprio patrimonio immobiliare, che in ogni caso costituiva una (ulteriore) risorsa economica, seppure potenziale in quanto non concretamente sfruttata;
-che, peraltro, in base ai principi enunciati dalle richiamate Sezioni Unite del 2018, lo squilibrio economico-patrimoniale tra gli ex coniugi non era di per sé sufficiente a garantire alla parte economicamente più debole un assegno divorzile, per la cui intrinseca funzione compensativo/perequativa occorreva, infatti, verificare, anche che in pag. 5/14 concreto, se tale squilibrio derivasse, tenuto conto di quanto qui sostenuto dalla convenuta, da un “fondamentale apporto lavorativo della Sig.ra che ha lavorato Pt_1
col marito tutta la vita (senza compenso o con compensi parziali o simbolici …)”;
-che, al riguardo, tuttavia, non poteva non rimarcarsi che l'allegazione fondamentale posta dalla convenuta a sostegno della pretesa economica di cui si controverteva era rimasta limitata (in tutti gli atti processuali) all'espressione letterale sopra testualmente riportata, in sé totalmente generica, oltre che del tutto sfornita di qualsivoglia principio di prova in giudizio;
-che non era stato mai chiarito, infatti, dalla in cosa fosse consistito il suo Pt_1
asserito “fondamentale apporto lavorativo”, quali fossero stati, cioè, i termini reali del suo impegno nell'impresa familiare dell'ex marito (quante ore abitualmente lavorate alla settimana e/o al mese, quali mansioni ordinariamente svolte, quali competenze di elezione acquisite, quali ambiti e/o settori erano quelli di cui la convenuta si occupava in via esclusiva o principale, etc.) e quale fosse stata l'incidenza concreta di tale contributo (tutto da definire) in rapporto all'arricchimento personale e familiare dell'ex coniuge;
- che nessuna illustrazione, neanche per sommi capi, era stata mai data dalla convenuta di fatti e circostanze oltremodo rilevanti per la comprensione dei termini esatti del
“fondamentale apporto lavorativo” rivendicato in questa sede a sostegno della domanda di assegno divorzile;
-che, peraltro, non era stata formulata al riguardo alcuna prova o istanza di prova;
-che, d'altro canto, non poteva fondatamente ritenersi che le omissioni in cui era incorsa la difesa della convenuta – sotto il profilo delle allegazioni e delle istanze di pag. 6/14 prova necessarie a fondare l' an e il quantum della pretesa economica vantata –
potessero essere ritenute superflue in ragione della non contestazione da parte dell'attore della circostanza (invero pacifica, ma in sé generica) della collaborazione della ex moglie nell'impresa familiare: non era in dubbio, infatti, che la fosse stata Pt_1
“collaboratrice familiare” nell'impresa dell'ex marito;
-che ciò che non era minimamente chiaro, in quanto non spiegato né tantomeno provato dalla convenuta (su cui ricadevano gli oneri processuali di allegazione e prova), era, in concreto, in cosa fosse consistita la predetta collaborazione e in quali termini la collaborazione prestata (senza ricevere adeguato compenso) avesse comportato un arricchimento dell'ex coniuge, tale da giustificare il riconoscimento di un assegno divorzile in funzione perequativa;
-che, in conclusione, ripercorrendo l'iter logico della pronuncia delle Sezioni Unite del
2018 poteva affermarsi che l'analisi comparativa del profilo economico-patrimoniale delle parti aveva dato conto di disponibilità che, pur nella loro astratta idoneità a garantire autosufficienza a ciascuna di esse, presentavano profili di obiettiva disparità;
-che, tuttavia, tale disparità, che vedeva la ex moglie in posizione deteriore, non risultava avere una relazione causale specifica e diretta con un ruolo trainante nell'organizzazione della vita familiare assunto dalla stessa negli anni del matrimonio,
che avesse comportato per la donna il sacrificio di proprie aspettative professionali e reddituali o che avesse, comunque, costituito contributo fattivo all'arricchimento del marito, circostanze che non solo non erano state provate ma neanche mai allegate dall'interessata nei termini specifici minimi e necessari;
pag. 7/14 -che la domanda della volta ad ottenere da parte dell'ex marito un assegno Pt_1
divorzile doveva, pertanto, essere respinta;
-che le spese di lite dovevano essere regolate secondo il principio generale della soccombenza.
2-Avverso la predetta sentenza ha proposto appello , affidando ai Parte_1
seguenti motivi:
a-Erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui il Giudice di prime cure aveva ritenuto che essa appellante avesse implicitamente ammesso il passaggio in giudicato della sentenza sul vincolo, essendo stato proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di NA che aveva rigettato l'impugnazione;
b-erronea valutazione dei fatti da parte del Giudice di prime cure;
c- lacunosa lettura degli atti da parte del Giudice di primo grado.
Si è costituito in giudizio e ha resistito all'impugnazione, Controparte_1
invocandone il rigetto.
E' intervenuto il Procuratore Generale, il quale ha ritenuto di non formulare conclusioni.
La causa è stata trattata con rito camerale e trattenuta in decisione all'udienza del 6
febbraio 2025.
3. – Osserva preliminarmente la Corte che, nel giudizio di divorzio in appello, che si svolge secondo il rito camerale, ai sensi della Legge 1dicembre 1970, n. 898, art. 4,
comma 15, l'acquisizione dei mezzi di prova, e segnatamente dei documenti, è
ammissibile sino all'udienza di discussione in Camera di Consiglio, sempre che sulla produzione si possa considerare instaurato un pieno e completo contraddittorio, che costituisce esigenza irrinunciabile anche nei procedimenti camerali (Cass. civ., sezione pag. 8/14 I, n. 5876 del 13 aprile 2012 e n. 11319 del 27 maggio 2005; Cass. Civ. Sez.VI n.11784
del 8 giugno 2016).
Discende da tale principio di diritto che possono essere utilizzati tutti i documenti prodotti nel presente grado, essendosi instaurato sugli stessi un pieno e completo contraddittorio.
Preme, d'altra parte, sottolineare che la presente controversia non è soggetta alle norme introdotte dalla riforma c. d. “Cartabia”, posto che il giudizio di primo grado è stato introdotto nel giugno del 2022.
4- - Venendosi, quindi, al merito della controversia, devono essere esaminati congiuntamente i tre motivi del gravame di , per la loro stretta Parte_1
connessione, mirando l'appellante, con tali censure alla sentenza impugnata,
all'accoglimento della propria domanda mirante al conseguimento di assegno divorzile,
previa eventuale sospensione del procedimento, in attesa della definizione del giudizio,
pendente in Cassazione, riguardante l'impugnazione della sentenza di questa Corte, che ha rigettato l'impugnazione avverso la sentenza non definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalla e dal emessa nel Pt_1 P_
procedimento poi definito dalla sentenza di rigetto della domanda di assegno divorzile in questa sede appellata.
Orbene, è, intanto, ininfluente per la decisione la pendenza in Cassazione di ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello che ha rigettato l'impugnazione proposta dalla avverso la sentenza non definitiva di cessazione degli effetti civili del Pt_1
matrimonio, meglio in precedenza indicata. Il presente procedimento non potrebbe,
infatti, essere sospeso in attesa della definizione del giudizio di legittimità suddetto,
pag. 9/14 ostandovi il chiaro disposto di cui all'art. 279 comma 2 n.4 c. p. c., che, a tal fine, esige il consenso di entrambe le parti, nella specie non prestato da . Controparte_1
Nel rapporto fra il giudizio di impugnazione di una sentenza parziale e quello che sia proseguito davanti al giudice che ha pronunciato detta sentenza o al giudice dichiarato competente, l'unica possibilità di sospensione di quest'ultimo giudizio é quella su richiesta concorde delle parti, ai sensi dell'art. 279, quarto comma, cod. proc. civ.,
restando esclusa sia la sospensione ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ., sia la sospensione ai sensi del secondo comma dell'art. 337 cod. proc. civ., per l'assorbente ragione che il giudizio é unico e che, pertanto, la sentenza resa in via definitiva é sempre soggetta alle conseguenze di una decisione incompatibile sulla statuizione oggetto della sentenza parziale (vedi Cassazione civile sez. VI - 24/03/2015, n. 5894).
Si vuole dire che, nel caso in cui la sentenza che ha dichiarato la cessazione degli effetti civili non venga annullata e passi, quindi, in giudicato, l'assegno divorzile eventualmente riconosciuto a decorrerà dal passaggio in giudicato Parte_1
della sentenza sul vincolo. Nell'ipotesi opposta, la Cassazione o la riforma della sentenza sul vincolo estenderà i suoi effetti alla sentenza con la quale venga eventualmente riconosciuto il diritto dell'assegno divorzile, secondo quanto disposto dall'art. 336 comma 2 c. p. c.
E' irrilevante, dunque, che il Giudice di prime cure abbia erroneamente ritenuto passata in giudicato la sentenza non definitiva dichiarativa della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
pag. 10/14 5-Infondati sono, poi, gli altri due motivi dell'appello di , con i quali Parte_1
quest'ultima mira a vedere affermato ol riconoscimento, in suo favore, di assegno divorzile a carico del P_
Va, innanzitutto, rilevato che all'assegno divorzile, nel caso che ci occupa, non possa essere riconosciuta funzione assistenziale, essendo la che non sopporta oneri Pt_1
abitativi, titolare di reddito e di patrimonio immobiliare, idoneo a produrre redditi.
Se è, poi, innegabile un divario tra la situazione economica dell'appellato e quella dell'appellante, come pure rilevato dal Giudice di prime cure, non può, tuttavia,
affermarsi che tale divario trovi causa nell'apporto che ha sostenuto Parte_1
di avere fornito all'attività lavorativa del marito.
In proposito, del tutto generiche (e, comunque, sfornite di prova) sono le allegazioni della che ha affermato di avere lavorato nell'impresa del marito, quale Pt_1
responsabile amministrativa dal 4 marzo 1962 fino alla cessazione dell'attività del
10 marzo 2003) senza essere adeguatamente remunerata. P_
Orbene, non si è preoccupata di specificare le mansioni connesse Parte_1
all'asserito ruolo di responsabile amministrativa, il numero di ore giornaliere dedicate all'impresa del marito e la retribuzione ricevuta, anche al fine di consentire una valutazione della adeguatezza del compenso che le veniva erogato. Una funzione perequativo- compensativa potrebbe riconoscersi, nella specie, all'assegno divorzile nella sola ipotesi in cui la retribuzione percepita non potesse ritenersi congrua in rapporto alle mansioni esercitate o nel caso in cui fosse stata allegata la perdita di occasioni lavorative maggiormente remunerative delle prestazioni rese in favore dell'impresa del P_
pag. 11/14 Preme, del resto, sottolineare che la in ragione della genericità delle sue Pt_1
allegazioni, non potrebbe avvalersi, per dimostrare la causa della sperequazione tra le situazioni economiche delle parti e, quindi, il suo apporto alla formazione del patrimonio del del principio di non contestazione di cui all'art. 115 c. p. c. P_
Giova ricordare che l'onere di contestazione in ordine ai fatti costitutivi del diritto si coordina con l'allegazione dei medesimi e, considerato che l'identificazione del tema decisionale dipende in pari misura dall'allegazione e dall'estensione delle relative contestazioni o non contestazioni, ne consegue che l'onere di contribuire alla fissazione del "thema decidendum" opera identicamente rispetto all'una o all'altra delle parti in causa, sicché, a fronte di una generica deduzione di una parte, la difesa della controparte non può che essere altrettanto generica, e pertanto idonea a far permanere gli oneri probatori gravanti su colui che intende fare valere un determinato diritto (vedi
Cassazione civile, sez. III, 19/10/2016, n. 21075). La mancata allegazione puntuale dei fatti costitutivi, modificativi o estintivi di un diritto esonera la controparte, che abbia genericamente negato il fatto altrettanto genericamente allegato, dall'onere di compiere una contestazione circostanziata (vedi
Cassazione civile, sez. VI, 26/11/2020, n. 26908).
Preme, peraltro, sottolineare che il non ha mai ammesso di avere erogato P_
alla una retribuzione non adeguata, per l'attività prestata in favore della sua Pt_1
impresa.
6- L'appello di deve essere, pertanto, rigettato. Parte_1
Le spese del grado devono seguire la soccombenza.
pag. 12/14 Il compenso di avvocato, avuto riguardo al valore indeterminabile della controversia
(complessità bassa), può essere liquidato in 3.473,00 Euro (1.029,00 Euro per la fase di studio, 709,00 Euro per la fase introduttiva e 1.735,00 Euro per la fase decisionale).
Il compenso di avvocato è stato liquidato nella misura minima in ragione della modesta attività difensiva svolta.
All'appellato spetta, inoltre, il rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% del compenso liquidato.
7- Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante,
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto" (vedi Cass. Civ. Sez.
Un. n. 23535 del 20/09/2019; Cass. Civ. Sez. Un.4315 del 20 aprile 2020).
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa istanza disattesa:
I-Rigetta l'appello di;
Parte_1
II- Condanna l'appellante a rimborsare a le spese del grado, Controparte_1
liquidate in 3.473,00 Euro per compenso di avvocato, oltre spese forfettarie nella misura del 15% del compenso liquidato, Iva e Cpa;
III- Dà atto che, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002,
sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante,
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto"
pag. 13/14 Così deciso in NA, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 6
febbraio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Rosario Lionello Rossino Antonella Allegra
.
pag. 14/14