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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 19/11/2025, n. 1552 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1552 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
r.g. 2916/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. Angelo De Angelis, ha pronunciato con motivi contestuali la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 2916/2025 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “Opposizione avverso Intimazione di pagamento” e vertente
TRA
( ) - avv. CROCE MARCO Parte_1 C.F._1
( ); C.F._2
RICORRENTE
E
( - avv. BEVILACQUA VALENTINA CP_1 P.IVA_1
( ); C.F._3
( - avv. Controparte_2 P.IVA_2
BE FO LO ( ); C.F._4
RESISTENTI
RAGIONI DELLA DECISIONE
Pagina 1 di 4 r.g. 2916/2025
Con ricorso depositato in data 23.06.2025, la parte ricorrente di cui in epigrafe proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n.
10020259004705807000 notificata in data 15.05.2025 e relativamente all'avviso di addebito n. 40020180008473643000, per contributi inerenti agli anni 2017/18. Eccepiva, con un unico motivo, l'intervenuta prescrizione quinquennale della pretesa impositiva.
Instauratosi il contraddittorio, la si Controparte_2 costituiva in giudizio con memoria difensiva depositata in data 03.11.2025, con la quale eccepiva preliminarmente la propria carenza di legittimazione passiva e, sempre in rito, eccepiva che la prescrizione non si era ancora CP_ realizzata al momento della notifica dell'atto impugnato. L , invece, si costituiva in giudizio con memoria difensiva depositata in data 04.11.2025, dichiarando che, in riferimento al provvedimento impugnato, l'avviso n.
40020180008473643000 era stato oggetto di un provvedimento di sgravio e per tali ragioni chiedeva che il Tribunale dichiarasse la cessazione della materia del contendere.
La domanda è divenuta priva di interesse per le parti e, pertanto, deve essere dichiarata la cessata materia del contendere.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, la sopravvenienza di un fatto idoneo ad elidere la situazione di contrasto esistente tra i contendenti, non può che dare luogo ad una declaratoria, anche d'ufficio, di cessazione della materia del contendere, venendo in tal caso del tutto meno la necessità della pronuncia giudiziale (v. Cass. n. 5097/99; Cass. n.
3265/95). La cessazione della materia del contendere incide sul diritto sostanziale, elimina la contestazione e, rendendo superflua ogni ulteriore decisione del giudice, impone a quest'ultimo di darne atto anche d'ufficio tutte le volte che, anche indipendentemente da una formale rinunzia al giudizio o al merito delle pretese dedotte nel giudizio stesso, il fatto dell'avvenuta cessazione della materia del contendere risulti acquisito in causa. In altri termini, la cessazione della materia del contendere si verifica solo quando nel corso del processo sopravvenga una situazione che elimini una posizione di contrasto tra le parti, producendo la caducazione dell'interesse delle stesse ad agire e a contraddire e, quindi, facendo venir meno la necessità della pronunzia del giudice;
tale situazione non ricorre,
Pagina 2 di 4 r.g. 2916/2025
tuttavia, nell'ipotesi di esecuzione anche spontanea, di un provvedimento del giudice che non abbia definito il giudizio, qualora a tale comportamento non si accompagni il riconoscimento espresso o implicito della fondatezza della domanda ovvero la rinunzia alla prosecuzione del giudizio né, peraltro, può ritenersi cessata la materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse delle parti se non quando i contendenti si diano reciprocamente atto dell'intervenuto mutamento della situazione e sottopongano al giudice conclusioni conformi (Cass. n. 23289/07; Cass. n.
11813/16).
Tuttavia, venuta meno la materia del contendere, ma persistendo tra le parti contrasto in ordine all'onere delle spese processuali, il giudice del merito deve decidere sullo stesso secondo il principio della soccombenza virtuale, previ gli accertamenti necessari (cfr. Cass. n. 46/90), ossia su di una delibazione sommaria del merito e delle ragioni che hanno comportato l'evocazione in giudizio della parte che chiede il rimborso delle spese di lite
(v. Cass. n. 46/90; Cass. n. 4889/81). In altri termini, la cd. soccombenza virtuale consente di fondare la pronuncia relativa alle spese di lite sulla valutazione delle probabilità normali di accoglimento della domanda, basata su considerazioni di verosimiglianza ovvero su apposita indagine sommaria volta alla delibazione del merito. Né la mancata domanda di condanna alle spese di lite può valere in senso contrario, atteso che la condanna alle spese del giudizio, in quanto conseguenziale ed accessoria, può essere emessa legittimamente dal giudice a carico del soccombente anche d'ufficio, in mancanza di un'esplicita richiesta della parte che risulti vittoriosa, sempreché la stessa non abbia manifestato espressa volontà contraria (cfr. Cass. Sez. Un. N. 9859/97).
Tornando al caso di specie, non è revocabile in dubbio la fondatezza della domanda attorea, comprovata oltre che dalle emergenze probatorie acquisite al processo, anche dalla circostanza del riconoscimento della pretesa invocata dalla parte ricorrente. Inoltre, occorre rilevare che è di precipua importanza la circostanza che solo dopo l'instaurazione del giudizio l'istituto si sia determinato per la sussistenza delle ragioni della controparte.
Pagina 3 di 4 r.g. 2916/2025
Ad ogni modo, il comportamento collaborativo dimostrato dall CP_3 non può non essere tenuto nel debito conto ai fini della regolamentazione delle spese processuali, che si ritiene equo compensare per la metà fra CP_
e il ricorrente;
la restante parte segue la soccombenza ed è liquidata come in dispositivo;
mentre con stante la Controparte_4 estraneità dell'ente alla questione della notifica dell'atto pregresso le spese saranno compensate per l'intero in ossequio al principio di causalità.
P. Q. M.
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) compensa le spese processuali tra la parte ricorrente e l
[...]
; Controparte_2 CP_ 3) condanna l al pagamento della metà delle spese di lite sostenute dalla parte ricorrente, che si liquidano per l'intero in € 890,00, oltre spese forfettarie, iva e cpa come per legge, da distrarsi.
Nocera Inferiore, data di deposito telematico.
Il Giudice del lavoro dott. Angelo De Angelis
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. Angelo De Angelis, ha pronunciato con motivi contestuali la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 2916/2025 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “Opposizione avverso Intimazione di pagamento” e vertente
TRA
( ) - avv. CROCE MARCO Parte_1 C.F._1
( ); C.F._2
RICORRENTE
E
( - avv. BEVILACQUA VALENTINA CP_1 P.IVA_1
( ); C.F._3
( - avv. Controparte_2 P.IVA_2
BE FO LO ( ); C.F._4
RESISTENTI
RAGIONI DELLA DECISIONE
Pagina 1 di 4 r.g. 2916/2025
Con ricorso depositato in data 23.06.2025, la parte ricorrente di cui in epigrafe proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n.
10020259004705807000 notificata in data 15.05.2025 e relativamente all'avviso di addebito n. 40020180008473643000, per contributi inerenti agli anni 2017/18. Eccepiva, con un unico motivo, l'intervenuta prescrizione quinquennale della pretesa impositiva.
Instauratosi il contraddittorio, la si Controparte_2 costituiva in giudizio con memoria difensiva depositata in data 03.11.2025, con la quale eccepiva preliminarmente la propria carenza di legittimazione passiva e, sempre in rito, eccepiva che la prescrizione non si era ancora CP_ realizzata al momento della notifica dell'atto impugnato. L , invece, si costituiva in giudizio con memoria difensiva depositata in data 04.11.2025, dichiarando che, in riferimento al provvedimento impugnato, l'avviso n.
40020180008473643000 era stato oggetto di un provvedimento di sgravio e per tali ragioni chiedeva che il Tribunale dichiarasse la cessazione della materia del contendere.
La domanda è divenuta priva di interesse per le parti e, pertanto, deve essere dichiarata la cessata materia del contendere.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, la sopravvenienza di un fatto idoneo ad elidere la situazione di contrasto esistente tra i contendenti, non può che dare luogo ad una declaratoria, anche d'ufficio, di cessazione della materia del contendere, venendo in tal caso del tutto meno la necessità della pronuncia giudiziale (v. Cass. n. 5097/99; Cass. n.
3265/95). La cessazione della materia del contendere incide sul diritto sostanziale, elimina la contestazione e, rendendo superflua ogni ulteriore decisione del giudice, impone a quest'ultimo di darne atto anche d'ufficio tutte le volte che, anche indipendentemente da una formale rinunzia al giudizio o al merito delle pretese dedotte nel giudizio stesso, il fatto dell'avvenuta cessazione della materia del contendere risulti acquisito in causa. In altri termini, la cessazione della materia del contendere si verifica solo quando nel corso del processo sopravvenga una situazione che elimini una posizione di contrasto tra le parti, producendo la caducazione dell'interesse delle stesse ad agire e a contraddire e, quindi, facendo venir meno la necessità della pronunzia del giudice;
tale situazione non ricorre,
Pagina 2 di 4 r.g. 2916/2025
tuttavia, nell'ipotesi di esecuzione anche spontanea, di un provvedimento del giudice che non abbia definito il giudizio, qualora a tale comportamento non si accompagni il riconoscimento espresso o implicito della fondatezza della domanda ovvero la rinunzia alla prosecuzione del giudizio né, peraltro, può ritenersi cessata la materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse delle parti se non quando i contendenti si diano reciprocamente atto dell'intervenuto mutamento della situazione e sottopongano al giudice conclusioni conformi (Cass. n. 23289/07; Cass. n.
11813/16).
Tuttavia, venuta meno la materia del contendere, ma persistendo tra le parti contrasto in ordine all'onere delle spese processuali, il giudice del merito deve decidere sullo stesso secondo il principio della soccombenza virtuale, previ gli accertamenti necessari (cfr. Cass. n. 46/90), ossia su di una delibazione sommaria del merito e delle ragioni che hanno comportato l'evocazione in giudizio della parte che chiede il rimborso delle spese di lite
(v. Cass. n. 46/90; Cass. n. 4889/81). In altri termini, la cd. soccombenza virtuale consente di fondare la pronuncia relativa alle spese di lite sulla valutazione delle probabilità normali di accoglimento della domanda, basata su considerazioni di verosimiglianza ovvero su apposita indagine sommaria volta alla delibazione del merito. Né la mancata domanda di condanna alle spese di lite può valere in senso contrario, atteso che la condanna alle spese del giudizio, in quanto conseguenziale ed accessoria, può essere emessa legittimamente dal giudice a carico del soccombente anche d'ufficio, in mancanza di un'esplicita richiesta della parte che risulti vittoriosa, sempreché la stessa non abbia manifestato espressa volontà contraria (cfr. Cass. Sez. Un. N. 9859/97).
Tornando al caso di specie, non è revocabile in dubbio la fondatezza della domanda attorea, comprovata oltre che dalle emergenze probatorie acquisite al processo, anche dalla circostanza del riconoscimento della pretesa invocata dalla parte ricorrente. Inoltre, occorre rilevare che è di precipua importanza la circostanza che solo dopo l'instaurazione del giudizio l'istituto si sia determinato per la sussistenza delle ragioni della controparte.
Pagina 3 di 4 r.g. 2916/2025
Ad ogni modo, il comportamento collaborativo dimostrato dall CP_3 non può non essere tenuto nel debito conto ai fini della regolamentazione delle spese processuali, che si ritiene equo compensare per la metà fra CP_
e il ricorrente;
la restante parte segue la soccombenza ed è liquidata come in dispositivo;
mentre con stante la Controparte_4 estraneità dell'ente alla questione della notifica dell'atto pregresso le spese saranno compensate per l'intero in ossequio al principio di causalità.
P. Q. M.
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) compensa le spese processuali tra la parte ricorrente e l
[...]
; Controparte_2 CP_ 3) condanna l al pagamento della metà delle spese di lite sostenute dalla parte ricorrente, che si liquidano per l'intero in € 890,00, oltre spese forfettarie, iva e cpa come per legge, da distrarsi.
Nocera Inferiore, data di deposito telematico.
Il Giudice del lavoro dott. Angelo De Angelis
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