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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 10/12/2025, n. 5485 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5485 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10309/2025
TRIBUNALE di MILANO
Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Paola Ghinoy
All'udienza del 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.R.G. 10309 /2025 promossa da:
, rappresentato e difeso dall'Avv. GIUSEPPE ZANGARI Parte_1
ricorrente CONTRO
IL in persona del Controparte_1 CP_2 pro tempore, l' in persona Controparte_3 del Direttore in carica, l' in persona del Controparte_4
Dirigente in carica, rappresentati e difesi ai sensi dell'art. 417 bis, comma
1 c.p.c., come introdotto dall'art. 42, D.lgs. 31 Marzo 1998 n° 80 e succ. modif. dall'Avv. Francesco Serafino e dall'Avv. Stefano Rovelli, funzionari in servizio presso lo stesso Controparte_4
convenuto
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex artt. 700 e 414 c.p.c., ha convenuto in Parte_1 giudizio il , rassegnando le seguenti Controparte_1 conclusioni:
1 “IN VIA PRINCIPALE:
a) riconoscere il punteggio di 4,50 punti per il servizio svolto nell'anno
2024/2025, dal 4 09 2024 al 19 05 2025, presso l' Controparte_5 di Buccinasco, codice meccanografico MIIC8EG007;
b) aggiornare nelle graduatorie permanenti 24 mesi ATA, il profilo di collaboratore scolastico, del maggior punteggio di 4 punti a quello già riconosciuto di 15,50 , per il totale di 20 punti;
c) aggiornare la posizione del ricorrente nella graduatoria permanente dei
24 mesi per personale ATA per il profilo di collaboratore scolastico con il punteggio di 20 punti.
IN OGNI CASO:
Condannare l'amministrazione resistente al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio in favore dello scrivente avvocato che si dichiara antistatario”.
2. Con memoria di costituzione e risposta del 22.09.2025, il
[...]
del merito ha riscontrato che, per mero errore materiale Controparte_1
e tecnico del sistema informatico, non aveva riconosciuto a , CP_6 collaboratore scolastico, il punteggio relativo al servizio prestato nell'a.s.
2024/2025 (ossia 0,50 punti al mese, per un totale di 4,50 punti).
Nelle more della data fissata per la discussione dell'istanza cautelare – e quindi dopo la notifica del ricorso e del relativo decreto di fissazione di udienza - il ha provveduto in autotutela (con prot. 3240 del CP_1
22.09.2025), alla rettifica della graduatoria provinciale permanente, così riconoscendo al ricorrente il punteggio mancante.
3. Con ordinanza del 25.9.2025 questo Giudice così provvedeva:
2 “Dichiara cessata la materia del contendere e dunque non luogo a provvedere sulla domanda cautelare.
Condanna il al pagamento delle spese Controparte_1 di lite, che si liquidano per compensi professionali in euro 1.200,00 (oltre spese generali, IVA e C.P.A.) e alla rifusione del contributo unificato, ove versato, con distrazione in favore del difensore.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni”.
4. Non resta che confermare il suddetto provvedimento nella presente fase di merito.
5. Le spese successive alla fase cautelare devono essere compensate tra le parti, essendo pienamente satisfattive dell'attività processuale complessivamente svolta quelle già liquidate con l'ordinanza del
25.9.2025.
P.Q.M.
Il Giudice definitivamente pronunciando, dichiara cessata la materia del contendere.
Compensa tra le parti le spese della presente fase di merito, confermando la liquidazione già effettuata nell'ordinanza del 25.9.2025.
Così deciso in Milano, il 10.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Paola Ghinoy
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TRIBUNALE di MILANO
Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Paola Ghinoy
All'udienza del 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.R.G. 10309 /2025 promossa da:
, rappresentato e difeso dall'Avv. GIUSEPPE ZANGARI Parte_1
ricorrente CONTRO
IL in persona del Controparte_1 CP_2 pro tempore, l' in persona Controparte_3 del Direttore in carica, l' in persona del Controparte_4
Dirigente in carica, rappresentati e difesi ai sensi dell'art. 417 bis, comma
1 c.p.c., come introdotto dall'art. 42, D.lgs. 31 Marzo 1998 n° 80 e succ. modif. dall'Avv. Francesco Serafino e dall'Avv. Stefano Rovelli, funzionari in servizio presso lo stesso Controparte_4
convenuto
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex artt. 700 e 414 c.p.c., ha convenuto in Parte_1 giudizio il , rassegnando le seguenti Controparte_1 conclusioni:
1 “IN VIA PRINCIPALE:
a) riconoscere il punteggio di 4,50 punti per il servizio svolto nell'anno
2024/2025, dal 4 09 2024 al 19 05 2025, presso l' Controparte_5 di Buccinasco, codice meccanografico MIIC8EG007;
b) aggiornare nelle graduatorie permanenti 24 mesi ATA, il profilo di collaboratore scolastico, del maggior punteggio di 4 punti a quello già riconosciuto di 15,50 , per il totale di 20 punti;
c) aggiornare la posizione del ricorrente nella graduatoria permanente dei
24 mesi per personale ATA per il profilo di collaboratore scolastico con il punteggio di 20 punti.
IN OGNI CASO:
Condannare l'amministrazione resistente al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio in favore dello scrivente avvocato che si dichiara antistatario”.
2. Con memoria di costituzione e risposta del 22.09.2025, il
[...]
del merito ha riscontrato che, per mero errore materiale Controparte_1
e tecnico del sistema informatico, non aveva riconosciuto a , CP_6 collaboratore scolastico, il punteggio relativo al servizio prestato nell'a.s.
2024/2025 (ossia 0,50 punti al mese, per un totale di 4,50 punti).
Nelle more della data fissata per la discussione dell'istanza cautelare – e quindi dopo la notifica del ricorso e del relativo decreto di fissazione di udienza - il ha provveduto in autotutela (con prot. 3240 del CP_1
22.09.2025), alla rettifica della graduatoria provinciale permanente, così riconoscendo al ricorrente il punteggio mancante.
3. Con ordinanza del 25.9.2025 questo Giudice così provvedeva:
2 “Dichiara cessata la materia del contendere e dunque non luogo a provvedere sulla domanda cautelare.
Condanna il al pagamento delle spese Controparte_1 di lite, che si liquidano per compensi professionali in euro 1.200,00 (oltre spese generali, IVA e C.P.A.) e alla rifusione del contributo unificato, ove versato, con distrazione in favore del difensore.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni”.
4. Non resta che confermare il suddetto provvedimento nella presente fase di merito.
5. Le spese successive alla fase cautelare devono essere compensate tra le parti, essendo pienamente satisfattive dell'attività processuale complessivamente svolta quelle già liquidate con l'ordinanza del
25.9.2025.
P.Q.M.
Il Giudice definitivamente pronunciando, dichiara cessata la materia del contendere.
Compensa tra le parti le spese della presente fase di merito, confermando la liquidazione già effettuata nell'ordinanza del 25.9.2025.
Così deciso in Milano, il 10.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Paola Ghinoy
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