Articolo 120 della Legge 6 febbraio 1963, n. 546
Articolo 119Articolo 121
Versione
12 maggio 1963
Art. 120. I residui passivi alla chiusura, dell'eser-
cizio finanziario 1942-43, sono stabiliti, co-
me dalla deliberazione della Corte dei conti,
nelle seguenti somme:
somme rimaste da pagare sulle spese accer-
tate per la competenza propria dell'esercizio
1942-43 (articolo 116) ....................... L. 2.012.552,16 somme rimaste da pagare sui residui degli
esercizi precedenti (articolo 118) ........... " 1.285.836,25
------------------ Residui passivi al 30 giugno 1943 ... L. 3.298.388,41
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Entrata in vigore il 12 maggio 1963