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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 15/10/2025, n. 750 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 750 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
R.V.G.2123 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Prima Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente Rel.
2) dott.ssa Caterina Costabile Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2123/2025 R.V.G., assunta in decisione all'udienza del 14.10.2025, avente per oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
, nato il [...] in [...], C.F.: Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Edoardo Sessa
E
, nata il [...] in [...], C.F.: , Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. Carmela Landi
RICORRENTI
NONCHE'
P.M. IN SEDE
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusione delle parti, per entrambi i ricorrenti: come da atti e verbali di causa
Conclusioni del Pubblico Ministero: Visto.
FATTO E DIRITTO
1 R.V.G.2123 /2025
1. Con ricorso depositato in data 24.09.2025 e premettevano di Parte_1 Controparte_1 avere contratto matrimonio in data 26.4.2017 nel comune di Serre (SA) e che dalla loro unione erano nati (08.3.2014), (29.10.2015) e (11.10.2019). Per_1 Per_2 Persona_3
Le parti precisavano che il Tribunale di Salerno ha dichiarato la separazione personale dei suddetti coniugi con sentenza n. cron. 2929/2024 pubbl. il 04/06/2024 ed al contempo domandavano la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni: “a) affidare in via esclusiva al sig. i figli minori (08.3.2014), Parte_1 Persona_4 Persona_5
(29.10.2015) e (11.10.2019), con collocamento dei medesimi presso il padre;
Persona_6 le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale dei minori ed al rilascio/rinnovo del documento valido per l'espatrio potranno essere dal padre in via esclusiva, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale
e delle aspirazioni di ciascun figlio;
b) disporre che la sig.ra possa vedere i figli Controparte_1 minori (08.3.2014), (29.10.2015) e Persona_4 Persona_5 Persona_6
(11.10.2019) una volta a settimana per circa due ore alla presenza del padre in un luogo neutro
(ludoteca, parco giochi, giardini pubblici etc.), con modalità che i genitori concorderanno di volta in volta tenendo conto dei rispettivi impegni lavorativi e delle terapie effettuate dai minori;
c) disporre che la madre possa effettuare una videochiamata al giorno ai minori;
d) disporre che il sig.
provveda integralmente al mantenimento ordinario dei tre minori;
e) disporre che Parte_1 entrambi i genitori contribuiscano nella misura del 50% alle spese straordinarie contratte nell'interesse dei tre figli;
f) entrambi i coniugi, si dispensano reciprocamente da qualsivoglia obbligo di versamento dell'assegno divorzile nei confronti dell'altro; g) tutto quanto altro stabilito nella sentenza n. 2029/2024 emessa dal Tribunale di Salerno nel giudizio recante RG n. 8175/2022 pubblicata il 4 giugno 2024.”.
2. Con decreto era disposta la trattazione scritta del procedimento, rientrando lo stesso tra quelli “che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice”.
Conseguentemente, entrambe le parti depositavano dichiarazione, sottoscritta personalmente, confermando la volontà di non riconciliarsi e rinunziando alla comparizione all'udienza del
14.10.2025, data nella quale il Collegio riservava la decisione.
3. Tanto premesso in fatto e venendo alla valutazione in diritto, la domanda è fondata e merita accoglimento.
2 R.V.G.2123 /2025
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla L. 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi ben oltre dodici mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione, data in cui i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente e da cui è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
In siffatta situazione, l'indagine in ordine alla possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale non può che risolversi negativamente dal momento che la durata della separazione, il rifiuto opposto al tentativo di riconciliazione operato dal Tribunale e la concorde domanda di divorzio, rendono palese che è venuta meno ogni affectio coniugalis.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
In considerazione della natura della controversia, trattandosi di un ricorso congiunto, nulla si dispone sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
A) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 26.4.2017 nel comune di Serre (Sa) tra , nato il [...] in [...], C.F.: Parte_1
e , nata il [...] in [...], C.F.: C.F._1 Controparte_1
, alle condizioni di cui al ricorso, riportate in parte motiva;
C.F._2
B) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Serre (Sa) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n. 898, come modificata dalla
L.
6.3.1987 n.74;
C) nulla sulle spese di giudizio.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 15.10.2025
Il Presidente Est.
dott.ssa Ilaria Bianchi
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Prima Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente Rel.
2) dott.ssa Caterina Costabile Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2123/2025 R.V.G., assunta in decisione all'udienza del 14.10.2025, avente per oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
, nato il [...] in [...], C.F.: Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Edoardo Sessa
E
, nata il [...] in [...], C.F.: , Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. Carmela Landi
RICORRENTI
NONCHE'
P.M. IN SEDE
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusione delle parti, per entrambi i ricorrenti: come da atti e verbali di causa
Conclusioni del Pubblico Ministero: Visto.
FATTO E DIRITTO
1 R.V.G.2123 /2025
1. Con ricorso depositato in data 24.09.2025 e premettevano di Parte_1 Controparte_1 avere contratto matrimonio in data 26.4.2017 nel comune di Serre (SA) e che dalla loro unione erano nati (08.3.2014), (29.10.2015) e (11.10.2019). Per_1 Per_2 Persona_3
Le parti precisavano che il Tribunale di Salerno ha dichiarato la separazione personale dei suddetti coniugi con sentenza n. cron. 2929/2024 pubbl. il 04/06/2024 ed al contempo domandavano la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni: “a) affidare in via esclusiva al sig. i figli minori (08.3.2014), Parte_1 Persona_4 Persona_5
(29.10.2015) e (11.10.2019), con collocamento dei medesimi presso il padre;
Persona_6 le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale dei minori ed al rilascio/rinnovo del documento valido per l'espatrio potranno essere dal padre in via esclusiva, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale
e delle aspirazioni di ciascun figlio;
b) disporre che la sig.ra possa vedere i figli Controparte_1 minori (08.3.2014), (29.10.2015) e Persona_4 Persona_5 Persona_6
(11.10.2019) una volta a settimana per circa due ore alla presenza del padre in un luogo neutro
(ludoteca, parco giochi, giardini pubblici etc.), con modalità che i genitori concorderanno di volta in volta tenendo conto dei rispettivi impegni lavorativi e delle terapie effettuate dai minori;
c) disporre che la madre possa effettuare una videochiamata al giorno ai minori;
d) disporre che il sig.
provveda integralmente al mantenimento ordinario dei tre minori;
e) disporre che Parte_1 entrambi i genitori contribuiscano nella misura del 50% alle spese straordinarie contratte nell'interesse dei tre figli;
f) entrambi i coniugi, si dispensano reciprocamente da qualsivoglia obbligo di versamento dell'assegno divorzile nei confronti dell'altro; g) tutto quanto altro stabilito nella sentenza n. 2029/2024 emessa dal Tribunale di Salerno nel giudizio recante RG n. 8175/2022 pubblicata il 4 giugno 2024.”.
2. Con decreto era disposta la trattazione scritta del procedimento, rientrando lo stesso tra quelli “che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice”.
Conseguentemente, entrambe le parti depositavano dichiarazione, sottoscritta personalmente, confermando la volontà di non riconciliarsi e rinunziando alla comparizione all'udienza del
14.10.2025, data nella quale il Collegio riservava la decisione.
3. Tanto premesso in fatto e venendo alla valutazione in diritto, la domanda è fondata e merita accoglimento.
2 R.V.G.2123 /2025
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla L. 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi ben oltre dodici mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione, data in cui i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente e da cui è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
In siffatta situazione, l'indagine in ordine alla possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale non può che risolversi negativamente dal momento che la durata della separazione, il rifiuto opposto al tentativo di riconciliazione operato dal Tribunale e la concorde domanda di divorzio, rendono palese che è venuta meno ogni affectio coniugalis.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
In considerazione della natura della controversia, trattandosi di un ricorso congiunto, nulla si dispone sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
A) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 26.4.2017 nel comune di Serre (Sa) tra , nato il [...] in [...], C.F.: Parte_1
e , nata il [...] in [...], C.F.: C.F._1 Controparte_1
, alle condizioni di cui al ricorso, riportate in parte motiva;
C.F._2
B) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Serre (Sa) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n. 898, come modificata dalla
L.
6.3.1987 n.74;
C) nulla sulle spese di giudizio.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 15.10.2025
Il Presidente Est.
dott.ssa Ilaria Bianchi
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