CASS
Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/06/2025, n. 21240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21240 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord avverso l'ordinanza emessa il 10/09/2024 dal Tribunale di Napoli nel procedimento penale nei confronti di RR RA, nato a [...] il [...]; udita la relazione svolta dal Consigliere, Pietro Silvestri;
udito il Sostituto Procuratore Generale, dott. Raffaele Piccirillo, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udita l'avv.ta Emilia Sequino, sostituta dell'avv. Antino D'Alteri°, difensore di fiducia dell'indagato, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile o rigettato. RITENUTO IN FATTO Il Tribunale di Napoli, in sede di riesame, ha annullato- per carenza dei gravi indizi di colpevolezza - l'ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Napoli Nord aveva disposto la misura degli arresti domiciliari nei confronti dell'avv. RR RA, ritenuto gravemente indiziato del reato di concussione. RR, in concorso con De RO SE, questi in qualità di dirigente presso l'ufficio per le politiche sociali, cultura e sport del Comune di Giugliano in Campania, e 1 Penale Sent. Sez. 6 Num. 21240 Anno 2025 Presidente: RICCIARELLI MASSIMO Relatore: SILVESTRI PIETRO Data Udienza: 13/02/2025 di CA AO, consigliere dello stesso Comune, avrebbe - con minacce reiterate dirette a RO GE, titolare di un dato centro sportivo, consistite nel prospettare allo stesso la possibilità di revoca della concessione della gestione del centro sportivo ovvero controlli da parte della polizia municipale - costretto questi a corrispondere la somma di 15.000 euro, dopo averne richiesto inizialmente 30.000. 2. Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord. Vi è una lunga premessa in cui si riportano gli elementi indiziari sulla base dei quali è articolato un unico motivo con cui si deduce vizio di motivazione quanto al giudizio di insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza;
il Tribunale avrebbe errato nella valutazione di alcune evidenze. Quanto alle esigenze cautelari, il ricorrente afferma che, proprio in ragione del rapporto di parentela del ricorrente con il consigliere comunale CA "non si può escludere la concreta possibilità di porre in essere condotte dello stesso tipo" (così il ricorso all'ultima pagina). 3. È sopraggiunta una memoria nell'interesse dell'indagato con cui si chiede la inammissibilità del ricorso perché, da una parte, volto a sollecitare solo una diversa valutazione del quadro indiziario, e, dall'altra, perché assolutamente generico in ordine alla esigenze cautelari. Sotto altro profilo si chiede il rigetto del ricorso e, a tal fine, si rivisitano una serie di emergenze che smentirebbero gli assunti del ricorrente e confermerebbero il ragionamento del Tribunale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. In punto di fatto va evidenziato che mentre il Giudice per le indagini preliminari aveva ritenuto sussistenti i presupposti per l'adozione della misura cautelare, il Tribunale si è limitato ad escludere la gravità indiziaria, senza esaminare il tema delle esigenze cautelari. La Corte di cassazione ha già chiarito che qualsiasi impugnazione deve essere assistita da uno specifico e concreto interesse, di cui deve essere apprezzata l'attualità; si è aggiunto che in materia cautelare, con riguardo alla posizione del Pubblico ministero, , detto interesse deve essere correlato alla possibilità di adozione o di ripristino della , misura richiesta. Iz--„ o 2 Il Con iere estensore Il Presidente Ciò significa che il Pubblico ministero deve indicare elementi dimostrativi del suo interesse in relazione a tutti i presupposti per l'adozione della misura, anche se il provvedimento impugnato non ne abbia esaminato taluno. Si è spiegato che, nel caso in cui il Tribunale abbia, come nel caso di specie, escluso un presupposto, pregiudizialmente rilevante, ritenendo assorbita l'analisi del profilo cautelare, l'impugnazione del Pubblico ministero dovrà esporre specifiche censure con riguardo al tema esaminato e dovrà inoltre rappresentare elementi idonei a suffragare la persistenza dell'interesse alla decisione in ragione della attualità delle esigenze cautelari (Sez. 6, n. 46129 del 25/11/2021, Marcus, Rv. 282355; in modo simmetrico, in tema di misure cautelari reali, Sez. 2, n. 6027 del 10/01/2024, Mazza, Rv. 285587) 3. Nel caso di specie il Procuratore ricorrente non ha dedotto alcunchè di specifico in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari, essendosi limitato ad affermare in modo del tutto generico che "non si può escludere la concreta possibilità di porre in essere condotte dello stesso tipo".
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma il 13 febbraio 2025
udito il Sostituto Procuratore Generale, dott. Raffaele Piccirillo, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udita l'avv.ta Emilia Sequino, sostituta dell'avv. Antino D'Alteri°, difensore di fiducia dell'indagato, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile o rigettato. RITENUTO IN FATTO Il Tribunale di Napoli, in sede di riesame, ha annullato- per carenza dei gravi indizi di colpevolezza - l'ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Napoli Nord aveva disposto la misura degli arresti domiciliari nei confronti dell'avv. RR RA, ritenuto gravemente indiziato del reato di concussione. RR, in concorso con De RO SE, questi in qualità di dirigente presso l'ufficio per le politiche sociali, cultura e sport del Comune di Giugliano in Campania, e 1 Penale Sent. Sez. 6 Num. 21240 Anno 2025 Presidente: RICCIARELLI MASSIMO Relatore: SILVESTRI PIETRO Data Udienza: 13/02/2025 di CA AO, consigliere dello stesso Comune, avrebbe - con minacce reiterate dirette a RO GE, titolare di un dato centro sportivo, consistite nel prospettare allo stesso la possibilità di revoca della concessione della gestione del centro sportivo ovvero controlli da parte della polizia municipale - costretto questi a corrispondere la somma di 15.000 euro, dopo averne richiesto inizialmente 30.000. 2. Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord. Vi è una lunga premessa in cui si riportano gli elementi indiziari sulla base dei quali è articolato un unico motivo con cui si deduce vizio di motivazione quanto al giudizio di insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza;
il Tribunale avrebbe errato nella valutazione di alcune evidenze. Quanto alle esigenze cautelari, il ricorrente afferma che, proprio in ragione del rapporto di parentela del ricorrente con il consigliere comunale CA "non si può escludere la concreta possibilità di porre in essere condotte dello stesso tipo" (così il ricorso all'ultima pagina). 3. È sopraggiunta una memoria nell'interesse dell'indagato con cui si chiede la inammissibilità del ricorso perché, da una parte, volto a sollecitare solo una diversa valutazione del quadro indiziario, e, dall'altra, perché assolutamente generico in ordine alla esigenze cautelari. Sotto altro profilo si chiede il rigetto del ricorso e, a tal fine, si rivisitano una serie di emergenze che smentirebbero gli assunti del ricorrente e confermerebbero il ragionamento del Tribunale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. In punto di fatto va evidenziato che mentre il Giudice per le indagini preliminari aveva ritenuto sussistenti i presupposti per l'adozione della misura cautelare, il Tribunale si è limitato ad escludere la gravità indiziaria, senza esaminare il tema delle esigenze cautelari. La Corte di cassazione ha già chiarito che qualsiasi impugnazione deve essere assistita da uno specifico e concreto interesse, di cui deve essere apprezzata l'attualità; si è aggiunto che in materia cautelare, con riguardo alla posizione del Pubblico ministero, , detto interesse deve essere correlato alla possibilità di adozione o di ripristino della , misura richiesta. Iz--„ o 2 Il Con iere estensore Il Presidente Ciò significa che il Pubblico ministero deve indicare elementi dimostrativi del suo interesse in relazione a tutti i presupposti per l'adozione della misura, anche se il provvedimento impugnato non ne abbia esaminato taluno. Si è spiegato che, nel caso in cui il Tribunale abbia, come nel caso di specie, escluso un presupposto, pregiudizialmente rilevante, ritenendo assorbita l'analisi del profilo cautelare, l'impugnazione del Pubblico ministero dovrà esporre specifiche censure con riguardo al tema esaminato e dovrà inoltre rappresentare elementi idonei a suffragare la persistenza dell'interesse alla decisione in ragione della attualità delle esigenze cautelari (Sez. 6, n. 46129 del 25/11/2021, Marcus, Rv. 282355; in modo simmetrico, in tema di misure cautelari reali, Sez. 2, n. 6027 del 10/01/2024, Mazza, Rv. 285587) 3. Nel caso di specie il Procuratore ricorrente non ha dedotto alcunchè di specifico in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari, essendosi limitato ad affermare in modo del tutto generico che "non si può escludere la concreta possibilità di porre in essere condotte dello stesso tipo".
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma il 13 febbraio 2025