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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 18/11/2025, n. 10655 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10655 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
n. 12854/2024 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Di Napoli
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale di Napoli - nella persona del Giudice Unico dott.ssa Roberta Di Clemente - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al numero 12854 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenzioni dell'anno 2024, riservato in decisione all'udienza dell'11.11.2025 e vertente
TRA
(CF ), rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1
giusta procura in atti, dall'avv.to Teresa Fusco presso il cui studio elettivamente domicilia
APPELLANTE
E
NELLA QUALITÀ DI FONDO Controparte_1 [...]
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Controparte_2
difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Maurizio Messuri presso il cui studio elettivamente domicilia
CONVENUTA
pagina 1 di 4 CONCLUSIONI DELLE PARTI
La difesa di parta appellante, riportandosi alla rinuncia in atti, ha chiesto dichiararsi l'estinzione del giudizio con compensazione delle spese di lite.
La difesa di parte appellata, preso atto della rinuncia all'azione, ha chiesto dichiararsi l'estinzione del giudizio con pronuncia sulle spese ed attribuzione al procuratore, qualificatosi antistatario.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente e tempestivamente notificato, per le ragioni di cui all'atto introduttivo, ha proposto appello avverso la sentenza n. Parte_1
6288/23, resa dal Giudice di Pace di Barra, depositata il 05.12.2023 nel procedimento recante R.G. n. 3750/2023 ed ha chiesto l'integrale riforma della decisione in oggetto.
Con comparsa di costituzione tempestivamente depositata si è costituita in giudizio
, che ha chiesto: 1) accertarsi e Controparte_3
dichiarare l'inammissibilità e l'infondatezza dell'appello e pertanto rigettarlo integralmente nel merito;
2) accertarsi e dichiararsi infondato l'appello e confermarsi in toto la sentenza di primo grado;
3) condannarsi, di conseguenza, l'appellante, alle spese ed onorari del presente giudizio.
Dopo alcuni rinvii per la trasmissione del fascicolo d'ufficio di primo grado, all'udienza dell'11.11.2025 la difesa di parte appellante ha concluso nei termini in epigrafe trascritti, giusto atto di rinuncia all'azione ed al diritto di . Parte_1
Alla stregua di tali emergenze processuali, ritiene questo giudice cessata la materia del contendere per intervenuta rinunzia all'azione da parte dell'appellante.
E' noto che, secondo l'orientamento pacifico della Suprema Corte ( cfr. tra le altre
Cass. Sez. 2 ord. n.19845 del 23.07.2019):” La rinuncia all'azione non richiede formule sacramentali, può essere anche tacita e va riconosciuta quando vi sia incompatibilità assoluta tra il comportamento dell'attore e la volontà di proseguire nella domanda proposta Essa presuppone il riconoscimento dell'infondatezza
pagina 2 di 4 dell'azione, accompagnato dalla dichiarazione di non voler insistere nella medesima.
Solo a queste condizioni la rinuncia all'azione determina, indipendentemente dall'accettazione della controparte, l'estinzione dell'azione e la cessazione della materia del contendere. Deve, viceversa, essere dichiarata, anche
d'ufficio, cessata la materia del contendere in ogni caso in cui risulti acquisito agli atti del giudizio che non sussiste più contestazione tra le parti sul diritto sostanziale dedotto e che conseguentemente non vi è più la necessità di affermare la volontà della legge nel caso concreto”.
In altre decisioni si precisa che: “La rinuncia alla domanda, a differenza della rinuncia agli atti del giudizio, non richiede l'adozione di forme particolari, non necessita di accettazione della controparte ed estingue l'azione” ( cfr. Cass. Sez.1 sent.18255 del
10.09.2004; Cass. Sez. 3 sent. n. 23749 del 14.11.2011; Cass. sez. 3 sent. 33761 del
19.12.2019).
Orbene, in ossequio all'orientamento della Suprema Corte, condiviso da chi scrive, avendo parte appellante espressamente rinunciato all'azione, va dichiarata cessata la materia del contendere.
Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese di lite va ricordato che, sempre secondo gli insegnamenti dei giudici di legittimità, la rinuncia all'azione, diversamente dalla rinuncia agli atti del giudizio, non richiede l'accettazione della controparte, estingue l'azione, determina la cessazione della materia del contendere e, avendo l'efficacia di un rigetto, nel merito, della domanda, comporta che le spese del processo devono essere poste a carico del rinunciante;
peraltro, qualora la rinuncia intervenga nella fase di impugnazione, la liquidazione delle spese processuali nel procedimento di appello deve essere effettuata tenendo conto dell'esito complessivo del giudizio, e non già separando l'esito del giudizio di impugnazione dai risultati totali della lite.
Sulla scorta dei principi esposti, tenuto conto del rigetto della domanda proposta in primo grado da , quest'ultimo va condannato anche alla rifusione Parte_1
delle spese di costituzione e di rappresentanza del presente giudizio in favore della pagina 3 di 4 parte appellata e per essa in favore dell'avv. Massimo Messuri, qualificatosi antistatario;
spese liquidate sulla base dei parametri di cui al DM 55/2014 e succ.modifiche ed in relazione ai parametri medi ( scaglione di riferimento fino ad euro
1.100,00) delle quattro fasi ( di studio, introduttiva, di trattazione e decisoria).
P.Q.M.
Il Tribunale - in persona del Giudice Unico dott.ssa Roberta Di Clemente - definitivamente pronunciando nella controversia come innanzi proposta, così provvede:
• Dichiara cessata la materia del contendere;
• Condanna alla rifusione delle spese di costituzione e di Parte_1
rappresentanza del presente giudizio in favore della Controparte_3
e, per essa, in favore dell'avv. Massimo Messuri,
[...] CP_2
qualificatosi antistatario;
spese liquidate in euro 662,00 oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario sui compensi ed oltre Iva e CPA come per legge.
Così deciso in Napoli il 13.11.2025
IL GIUDICE UNICO
Dott.ssa Roberta Di Clemente
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Di Napoli
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale di Napoli - nella persona del Giudice Unico dott.ssa Roberta Di Clemente - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al numero 12854 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenzioni dell'anno 2024, riservato in decisione all'udienza dell'11.11.2025 e vertente
TRA
(CF ), rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1
giusta procura in atti, dall'avv.to Teresa Fusco presso il cui studio elettivamente domicilia
APPELLANTE
E
NELLA QUALITÀ DI FONDO Controparte_1 [...]
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Controparte_2
difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Maurizio Messuri presso il cui studio elettivamente domicilia
CONVENUTA
pagina 1 di 4 CONCLUSIONI DELLE PARTI
La difesa di parta appellante, riportandosi alla rinuncia in atti, ha chiesto dichiararsi l'estinzione del giudizio con compensazione delle spese di lite.
La difesa di parte appellata, preso atto della rinuncia all'azione, ha chiesto dichiararsi l'estinzione del giudizio con pronuncia sulle spese ed attribuzione al procuratore, qualificatosi antistatario.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente e tempestivamente notificato, per le ragioni di cui all'atto introduttivo, ha proposto appello avverso la sentenza n. Parte_1
6288/23, resa dal Giudice di Pace di Barra, depositata il 05.12.2023 nel procedimento recante R.G. n. 3750/2023 ed ha chiesto l'integrale riforma della decisione in oggetto.
Con comparsa di costituzione tempestivamente depositata si è costituita in giudizio
, che ha chiesto: 1) accertarsi e Controparte_3
dichiarare l'inammissibilità e l'infondatezza dell'appello e pertanto rigettarlo integralmente nel merito;
2) accertarsi e dichiararsi infondato l'appello e confermarsi in toto la sentenza di primo grado;
3) condannarsi, di conseguenza, l'appellante, alle spese ed onorari del presente giudizio.
Dopo alcuni rinvii per la trasmissione del fascicolo d'ufficio di primo grado, all'udienza dell'11.11.2025 la difesa di parte appellante ha concluso nei termini in epigrafe trascritti, giusto atto di rinuncia all'azione ed al diritto di . Parte_1
Alla stregua di tali emergenze processuali, ritiene questo giudice cessata la materia del contendere per intervenuta rinunzia all'azione da parte dell'appellante.
E' noto che, secondo l'orientamento pacifico della Suprema Corte ( cfr. tra le altre
Cass. Sez. 2 ord. n.19845 del 23.07.2019):” La rinuncia all'azione non richiede formule sacramentali, può essere anche tacita e va riconosciuta quando vi sia incompatibilità assoluta tra il comportamento dell'attore e la volontà di proseguire nella domanda proposta Essa presuppone il riconoscimento dell'infondatezza
pagina 2 di 4 dell'azione, accompagnato dalla dichiarazione di non voler insistere nella medesima.
Solo a queste condizioni la rinuncia all'azione determina, indipendentemente dall'accettazione della controparte, l'estinzione dell'azione e la cessazione della materia del contendere. Deve, viceversa, essere dichiarata, anche
d'ufficio, cessata la materia del contendere in ogni caso in cui risulti acquisito agli atti del giudizio che non sussiste più contestazione tra le parti sul diritto sostanziale dedotto e che conseguentemente non vi è più la necessità di affermare la volontà della legge nel caso concreto”.
In altre decisioni si precisa che: “La rinuncia alla domanda, a differenza della rinuncia agli atti del giudizio, non richiede l'adozione di forme particolari, non necessita di accettazione della controparte ed estingue l'azione” ( cfr. Cass. Sez.1 sent.18255 del
10.09.2004; Cass. Sez. 3 sent. n. 23749 del 14.11.2011; Cass. sez. 3 sent. 33761 del
19.12.2019).
Orbene, in ossequio all'orientamento della Suprema Corte, condiviso da chi scrive, avendo parte appellante espressamente rinunciato all'azione, va dichiarata cessata la materia del contendere.
Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese di lite va ricordato che, sempre secondo gli insegnamenti dei giudici di legittimità, la rinuncia all'azione, diversamente dalla rinuncia agli atti del giudizio, non richiede l'accettazione della controparte, estingue l'azione, determina la cessazione della materia del contendere e, avendo l'efficacia di un rigetto, nel merito, della domanda, comporta che le spese del processo devono essere poste a carico del rinunciante;
peraltro, qualora la rinuncia intervenga nella fase di impugnazione, la liquidazione delle spese processuali nel procedimento di appello deve essere effettuata tenendo conto dell'esito complessivo del giudizio, e non già separando l'esito del giudizio di impugnazione dai risultati totali della lite.
Sulla scorta dei principi esposti, tenuto conto del rigetto della domanda proposta in primo grado da , quest'ultimo va condannato anche alla rifusione Parte_1
delle spese di costituzione e di rappresentanza del presente giudizio in favore della pagina 3 di 4 parte appellata e per essa in favore dell'avv. Massimo Messuri, qualificatosi antistatario;
spese liquidate sulla base dei parametri di cui al DM 55/2014 e succ.modifiche ed in relazione ai parametri medi ( scaglione di riferimento fino ad euro
1.100,00) delle quattro fasi ( di studio, introduttiva, di trattazione e decisoria).
P.Q.M.
Il Tribunale - in persona del Giudice Unico dott.ssa Roberta Di Clemente - definitivamente pronunciando nella controversia come innanzi proposta, così provvede:
• Dichiara cessata la materia del contendere;
• Condanna alla rifusione delle spese di costituzione e di Parte_1
rappresentanza del presente giudizio in favore della Controparte_3
e, per essa, in favore dell'avv. Massimo Messuri,
[...] CP_2
qualificatosi antistatario;
spese liquidate in euro 662,00 oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario sui compensi ed oltre Iva e CPA come per legge.
Così deciso in Napoli il 13.11.2025
IL GIUDICE UNICO
Dott.ssa Roberta Di Clemente
pagina 4 di 4