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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 10/11/2025, n. 342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 342 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1584/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, composto dai seguenti magistrati
MARIANGELA MASTRO Presidente rel.
VI OD UD
UC DI UD
Ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1584/2025 promossa da
( ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
) C.F._2
Rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. DANILO CONSORTI, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Corropoli (TE) Via Ungaretti n. 4;
RICORRENTI
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 5 novembre 2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso congiunto depositato in data 3 ottobre 2025, e Parte_1 [...]
hanno chiesto al Tribunale di ratificare le modalità di affidamento delle figlie minori Parte_2
e alle seguenti condizioni: Persona_1 Persona_2
“A) affido delle figlie minori e ad entrambi i genitori, secondo Persona_1 Persona_2 le dis-posizioni sull'affidamento condiviso, con collocamento e residenza anagrafica delle stesse presso l'abitazione affidata alla madre, sebbene di proprietà della SI.ra , sorella del padre. CP_1
Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse delle figlie, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da
1 entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni delle stesse. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alle figlie.
La SI.ra , entro sei mesi a far luogo dalla data di accoglimento del presente ricorso, dovrà Pt_2 lasciare l'abitazione di proprietà della SI.a e trasferire altrove la propria residenza e CP_1 quella delle piccole e . Persona_1 Persona_2
B) Gli incontri padre-figlie potranno avvenire in luoghi diversi dall'abitazione della SI.ra
, ma sempre in luoghi con costei concordati. Pt_2
C) Il SI. a decorrere dal mese di ottobre 2025 compreso - si impegna a corrispondere Pt_1 mensilmente, a titolo di concorso spese per il mantenimento ordinario delle figlie, la somma di € 300,00, per ciascuna di esse, da rivalutarsi di anno in anno, a far luogo dalla data di deposito del presente ricorso, secondo la variazione degli indici ISTAT.
Il succitato importo dovrà essere corrisposto in unica soluzione attraverso versamento diretto nelle mani della SI.ra , oppure mediante bonifico ordinario su c/c bancario e/o postale intestato Pt_2 alla SI.ra stessa, entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese solare. Pt_2
Inoltre il SI. a decorrere dal mese di ottobre 2025 compreso - si impegna al pagamento Pt_1 di tutte le utenze sino a quando la SI.ra , entro sei mesi, non trasferirà altrove la propria Pt_2 residenza e quella delle piccole e . Persona_1 Persona_2
D) Quando la SI.ra , decorsi i sei mesi dall'accoglimento del presente ricorso, trasferirà Pt_2 altrove la propria residenza e quella delle piccole e , il SI. Persona_1 Persona_2 Pt_1 provvederà a corrispondere mensilmente la ulteriore somma di € 50,00 per ciascuna figlia minore a titolo di contributo per il pagamento dell'affitto della nuova abitazione.
E) Il SI. imborserà, inoltre, alla SI.ra il 50% di tutte le spese straordinarie dalla Pt_1 Pt_2 stessa sostenute nell'interesse delle figlie, dietro semplice presentazione del documento fiscale comprovante la rela-tiva spesa.
In particolare, i ricorrenti si danno reciprocamente atto che non sarà necessaria alcuna preventiva concer-tazione per quanto riguarda le spese mediche ritenute necessarie dal medico curante e per le spese relative alla frequentazione scolastica (tasse d'iscrizione, libri di testo, abbonamento autobus, mensa e ripetizioni).
Preventivo accordo che sarà invece necessario per il rimborso delle ulteriori spese straordinarie di natura scolastica, nonché quelle di natura sportiva e ricreativa.
A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, devono ritenersi straordinarie, e quindi non ricomprese nell'assegno di mantenimento ordinario-mensile, le seguenti spese:
1) Mediche: chirurgiche (compresi i costi di degenza), odontoiatriche, oculistiche, ortopediche, farmaceu-tiche (con esclusione dei medicinali da banco), terapeutiche, psicoterapeutiche, fisioterapiche, visite special-istiche, esami diagnostici ed analisi cliniche. In ogni caso compresi anche i tickets del SSN.
2) Scolastiche: rette scolastiche (anche per prescuola e/o doposcuola), tasse d'iscrizione, libri di testo, corredo d'inizio anno scolastico, scuolabus o altro mezzo di trasporto, mensa, gite scolastiche e/o didattiche e/o viaggi d'istruzione, ripetizioni, alloggio e relative utenze nella eventuale sede universitarie, corsi di lingue;
2 3) Sportive-Ricreative: costi per iscrizione e frequentazione corsi (sportivi, artistici, formativi e ricreativi) oltre acquisto relative attrezzature, centri estivi, viaggi-vacanza trascorsi in assenza dei genitori, ricariche telefoniche, acquisto e manutenzione mezzi di trasporto privato (minicar, macchina, motorino, moto) oltre relative spese di bollo ed assicurazione;
4) Spese di custodia delle minorenni (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori e/o in caso di malattia della prole infradodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite.
F) Il SI. rimarrà obbligato a corrispondere i sopraccitati contributi nell'interesse delle Pt_1 figlie fintanto che le stesse continueranno a convivere con la madre o non saranno economicamente indipendenti.
G) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo delle figlie con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza delle figlie.”
Con note di trattazione scritta depositate in data 3 novembre 2025, le parti chiedevano l'accoglimento del ricorso.
***
L'accordo raggiunto dalle parti risulta conforme all'interesse dei minori e, pertanto, devono essere recepite dal Collegio le condizioni ivi previste con integrale compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in composizione collegiale, definitivamente decidendo la causa iscritta al n. 1584/2025 R.G., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, così provvede:
- recepisce la regolamentazione stabilita di comune accordo tra le parti così come riportata nel ricorso;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni.
Così deciso, in Teramo, il giorno 7 novembre 2025.
Il Presidente
AR TR
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, composto dai seguenti magistrati
MARIANGELA MASTRO Presidente rel.
VI OD UD
UC DI UD
Ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1584/2025 promossa da
( ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
) C.F._2
Rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. DANILO CONSORTI, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Corropoli (TE) Via Ungaretti n. 4;
RICORRENTI
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 5 novembre 2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso congiunto depositato in data 3 ottobre 2025, e Parte_1 [...]
hanno chiesto al Tribunale di ratificare le modalità di affidamento delle figlie minori Parte_2
e alle seguenti condizioni: Persona_1 Persona_2
“A) affido delle figlie minori e ad entrambi i genitori, secondo Persona_1 Persona_2 le dis-posizioni sull'affidamento condiviso, con collocamento e residenza anagrafica delle stesse presso l'abitazione affidata alla madre, sebbene di proprietà della SI.ra , sorella del padre. CP_1
Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse delle figlie, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da
1 entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni delle stesse. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alle figlie.
La SI.ra , entro sei mesi a far luogo dalla data di accoglimento del presente ricorso, dovrà Pt_2 lasciare l'abitazione di proprietà della SI.a e trasferire altrove la propria residenza e CP_1 quella delle piccole e . Persona_1 Persona_2
B) Gli incontri padre-figlie potranno avvenire in luoghi diversi dall'abitazione della SI.ra
, ma sempre in luoghi con costei concordati. Pt_2
C) Il SI. a decorrere dal mese di ottobre 2025 compreso - si impegna a corrispondere Pt_1 mensilmente, a titolo di concorso spese per il mantenimento ordinario delle figlie, la somma di € 300,00, per ciascuna di esse, da rivalutarsi di anno in anno, a far luogo dalla data di deposito del presente ricorso, secondo la variazione degli indici ISTAT.
Il succitato importo dovrà essere corrisposto in unica soluzione attraverso versamento diretto nelle mani della SI.ra , oppure mediante bonifico ordinario su c/c bancario e/o postale intestato Pt_2 alla SI.ra stessa, entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese solare. Pt_2
Inoltre il SI. a decorrere dal mese di ottobre 2025 compreso - si impegna al pagamento Pt_1 di tutte le utenze sino a quando la SI.ra , entro sei mesi, non trasferirà altrove la propria Pt_2 residenza e quella delle piccole e . Persona_1 Persona_2
D) Quando la SI.ra , decorsi i sei mesi dall'accoglimento del presente ricorso, trasferirà Pt_2 altrove la propria residenza e quella delle piccole e , il SI. Persona_1 Persona_2 Pt_1 provvederà a corrispondere mensilmente la ulteriore somma di € 50,00 per ciascuna figlia minore a titolo di contributo per il pagamento dell'affitto della nuova abitazione.
E) Il SI. imborserà, inoltre, alla SI.ra il 50% di tutte le spese straordinarie dalla Pt_1 Pt_2 stessa sostenute nell'interesse delle figlie, dietro semplice presentazione del documento fiscale comprovante la rela-tiva spesa.
In particolare, i ricorrenti si danno reciprocamente atto che non sarà necessaria alcuna preventiva concer-tazione per quanto riguarda le spese mediche ritenute necessarie dal medico curante e per le spese relative alla frequentazione scolastica (tasse d'iscrizione, libri di testo, abbonamento autobus, mensa e ripetizioni).
Preventivo accordo che sarà invece necessario per il rimborso delle ulteriori spese straordinarie di natura scolastica, nonché quelle di natura sportiva e ricreativa.
A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, devono ritenersi straordinarie, e quindi non ricomprese nell'assegno di mantenimento ordinario-mensile, le seguenti spese:
1) Mediche: chirurgiche (compresi i costi di degenza), odontoiatriche, oculistiche, ortopediche, farmaceu-tiche (con esclusione dei medicinali da banco), terapeutiche, psicoterapeutiche, fisioterapiche, visite special-istiche, esami diagnostici ed analisi cliniche. In ogni caso compresi anche i tickets del SSN.
2) Scolastiche: rette scolastiche (anche per prescuola e/o doposcuola), tasse d'iscrizione, libri di testo, corredo d'inizio anno scolastico, scuolabus o altro mezzo di trasporto, mensa, gite scolastiche e/o didattiche e/o viaggi d'istruzione, ripetizioni, alloggio e relative utenze nella eventuale sede universitarie, corsi di lingue;
2 3) Sportive-Ricreative: costi per iscrizione e frequentazione corsi (sportivi, artistici, formativi e ricreativi) oltre acquisto relative attrezzature, centri estivi, viaggi-vacanza trascorsi in assenza dei genitori, ricariche telefoniche, acquisto e manutenzione mezzi di trasporto privato (minicar, macchina, motorino, moto) oltre relative spese di bollo ed assicurazione;
4) Spese di custodia delle minorenni (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori e/o in caso di malattia della prole infradodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite.
F) Il SI. rimarrà obbligato a corrispondere i sopraccitati contributi nell'interesse delle Pt_1 figlie fintanto che le stesse continueranno a convivere con la madre o non saranno economicamente indipendenti.
G) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo delle figlie con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza delle figlie.”
Con note di trattazione scritta depositate in data 3 novembre 2025, le parti chiedevano l'accoglimento del ricorso.
***
L'accordo raggiunto dalle parti risulta conforme all'interesse dei minori e, pertanto, devono essere recepite dal Collegio le condizioni ivi previste con integrale compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in composizione collegiale, definitivamente decidendo la causa iscritta al n. 1584/2025 R.G., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, così provvede:
- recepisce la regolamentazione stabilita di comune accordo tra le parti così come riportata nel ricorso;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni.
Così deciso, in Teramo, il giorno 7 novembre 2025.
Il Presidente
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