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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 19/11/2025, n. 1405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1405 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO T R I B U N A L E D I B E N E V E N T O II Sezione Civile Il Giudice del Tribunale di Benevento, dott.ssa Ida Moretti, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 4774 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto appello avverso sentenza del
Giudice di Pace, trattenuta in decisione all'udienza del 6.3.2025 e vertente
TRA in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Parte_1 difesa dall'Avv. FERRAGUTO ANTONIO, in virtù di mandato a margine dell'atto di citazione in appello ed elettivamente domiciliato presso il suo studio;
Appellante
E
, nato a [...] il [...], ed elettivamente domiciliato Controparte_1 presso lo studio dell'Avv. MARIA SILVIA ESPOSITO, in virtù di mandato in calce all'atto di citazione innanzi al Giudice di Pace;
Appellata
FATTO
Con atto di citazione notificato il 6.6.2017, chiedeva al Giudice di Controparte_1
Pace di Benevento di condannare la al rimborso delle somme Parte_1 spettantigli a seguito di estinzione anticipata del finanziamento sottoscritto il 2.11.2009, per un importo di € 13.133,34 da rimborsarsi in 54 rate ed estinto anticipatamente il
7.11.2012, dopo il pagamento delle prime 36 rate;
in particolare, l'attore originario precisava che in sede di conteggio di estinzione gli erano stati riconosciuti € 301,35 a titolo di interessi futuri ed € 34,00 a titolo di spese di incasso e gestione pratica, ma – alla luce del criterio “pro rata temporis” - riteneva di aver diritto anche ad € 847,14 a titolo di rimborso spese finanziamento non goduto ed € 155,52 quali costi assicurativi, per un totale di € 1.002,66.
1 Costituendosi in giudizio, eccepiva preliminarmente il Parte_1 proprio difetto di legittimazione passiva in merito al rimborso dei costi assicurativi, quindi argomentava in ordine all'infondatezza dell'avversa pretesa evidenziando che l'estinzione del finanziamento era avvenuta il 7.11.2012, quindi prima dell'entrata in vigore della lg 221 del dicembre 2012 che aveva previsto l'automaticità dei rimborsi a seguito dell'estinzione anticipata, di talchè avrebbe dovuto richiedere CP_1 tempestivamente il rimborso ed – invece – vi provvedeva per la prima volta solo in data
29.5.2017; la – inoltre – contestava l'applicazione del criterio “pro rata Pt_1 temporis” e riteneva di aver compiutamente applicato il disposto di cui all'art. 125 sexies TUB in relazione al contratto di finanziamento sottoscritto prima del 2010.
Espletata una CTU contabile, con la sentenza n. 713/2022 il Giudice di Pace di
Benevento accoglieva la domanda attorea condannando la al pagamento in Pt_1 favore di dell'importo di € 1.164,04, oltre interessi legali dalla Controparte_1 notifica della domanda al dì del soddisfo, oltre al rimborso delle spese di lite (ivi incluse quelle relative alla CTU).
Con l'appello in esame, quindi, la chiedeva la riforma della citata sentenza in Pt_1 primo luogo per violazione dell'art. 112 c.p.c. essendo stata condannata al pagamento di una somma maggiore di quella richiesta dall'attore, quindi per erronea applicazione del criterio “pro rata temporis”, ribadendo di aver già correttamente riconosciuto in sede di estinzione anticipata la somma di € 335,35, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto (come espressamente previsto all'art. 8 delle condizioni contrattuali) e ritenendo – invece – non dovuti i c.d. costi up – front, giacchè il contratto di finanziamento azionato era stato sottoscritto prima della riforma del 2010
(ragion per cui non potevano applicarsi nel caso in esame neanche i principi espressi dalla Corte di Giustizia nella nota sentenza . L'appellante, infine, impugnava la CP_2 sentenza di primo grado anche nella parte in cui era stata condannata al rimborso delle spese di lite, chiedendo di porle a carico della controparte unitamente alle spese di CTU.
Costituendosi in giudizio, contestava fermamente l'avverso appello CP_1 ritenendo – in primo luogo – insussistente il vizio di ultrapetizione (stante l'irrilevanza della parziale difformità tra somma liquidata e somma inizialmente richiesta, visto che trattasi di somma calcolata sulla base delle stesse risultanze documentali dedotte dall'appellato ovvero sul presupposto fattuale che le rate ancora non godute al momento
2 dell'estinzione anticipate fossero 18 e che il calcolo delle somme da restituire dovesse avvenire secondo il criterio pro rata temporis); l'appellato, poi, condivideva le argomentazioni rese dal Giudice di Pace che aveva calcolato i costi rimborsabili per la parte di finanziamento non goduta sulla scorta del criterio “pro rata temporis” dividendo l'intera somma prevista a titolo di commissioni in 54 rate e moltiplicando il risultato per 18, ottenendo così € 882,45, a cui aggiungeva € 281,59 quale residuo premio assicurativo calcolato allo stesso modo;
a sostegno della propria tesi, parte appellata richiamava gli ultimi sviluppi giurisprudenziali dell'ABF, già condivise da diversi tribunali, e – soprattutto – la sentenza n. 263 del 22 dicembre 2022 con la quale la Corte Costituzionale ha stabilito che, in caso di estinzione anticipata di un contratto di credito al consumo, il consumatore ha diritto alla restituzione pro-quota dei costi sostenuti in sede di stipula, anche se questa è avvenuta prima del 25 luglio 2021, data di entrata in vigore del nuovo art. 125-sexies del Testo Unico Bancario.
Acquisito il fascicolo di primo grado, all'udienza del 6.3.2025 la causa veniva direttamente riservata in decisione, previa precisazione delle conclusioni delle parti, che si riportavano ai propri scritti e previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
DIRITTO
L'appello è parzialmente fondato e, per l'effetto, merita accoglimento nei termini che si vanno a precisare.
La presente controversia, infatti, attiene alla questione (in passato dibattuta e oggetto di una progressiva evoluzione sia a livello normativo che giurisprudenziale) del diritto del mutuatario, in caso di estinzione anticipata, al rimborso delle commissioni e spese addebitategli dalla società mutuante al momento della stipula del contratto.
Al caso di specie – avente ad oggetto un finanziamento stipulato nell'anno 2009 ed estinto nel 2012 – sembrava non applicabile ratione temporis l'art. 125-sexies del
T.U.B., di recepimento della Direttiva comunitaria 2008/48/CE ed entrato in vigore il
19/09/2010, ai sensi del cui primo comma: “Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto”, ma la vexata quaestio dell'applicabilità di tale disciplina di favore
(sopravvenuta rispetto a quella in precedenza posta dall'art. 125, comma 2, T.U.B.) ai
3 contratti stipulati prima del 19/09/2010 è stata ormai recentemente risolta in senso positivo dalla giurisprudenza di legittimità.
Con l'ordinanza n. 25977 del 06/09/2023, infatti, la Cassazione ha espresso i seguenti principi di diritto:
“L'art. 125 del T.U.B., nella formulazione antecedente alle modifiche inserite con il d. lgs n. 141 del 2010, prevede che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto ad un'equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal CICR. In caso di assenza della norma integrativa o di norma integrativa che rinvii all'autonomia contrattuale, il consumatore ha diritto al rimborso di tutti i costi del credito, compresi gli interessi e le altre spese che il consumatore deve pagare per il finanziamento”.
“È nulla la clausola contrattuale che escluda il rimborso dei costi sostenuti in caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento, perché determina a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, ai sensi dell'art. 33 del d.lgs. n. 206 del 2005”.
Precedentemente alla citata pronuncia, in verità, vi era già una parte della giurisprudenza che suggeriva di riconoscere ampio spazio alla definizione di “costo totale del credito” di cui alla Direttiva 1987/102/CEE (locuzione recepita testualmente dal legislatore nazionale), per come specificata dall'art. 1 della Direttiva 1990/88/CEE, includendovi la totalità delle spese che – a vario titolo, e quindi non solo a titolo di interessi corrispettivi – il consumatore è tenuto a sostenere per l'accesso al credito, per esigenze di tutela del consumatore, quale parte negoziale economicamente debole.
Alla luce di tale nozione, veniva dunque interpretato il previgente art. 125, comma 2.
Tuttavia, la giurisprudenza successivamente occupatasi del tema distingueva tra cc.dd.
“costi recurrent”, ovvero mirati a remunerare attività o prestazioni destinate a protrarsi per tutta la durata del rapporto (ad esempio, i costi assicurativi), e “costi up front”, riferiti ad attività destinate ad esaurirsi con la stipula del contratto (quali, ad esempio, i costi di istruttoria). Oggetto di rimborso sarebbero stati – secondo il pregresso orientamento – solo gli addebiti rientranti nella prima categoria, atteso il venir meno della relativa causa giustificativa in ragione del periodo di finanziamento residuo non goduto dal consumatore. Al contrario, i costi up front sarebbero risultati irripetibili in toto, proprio alla luce della loro natura meramente preliminare e strumentale rispetto
4 alla conclusione del contratto.
Sul tema, è poi intervenuta una fondamentale pronuncia della Corte di Giustizia dell'Unione Europea dell'11/03/2019, resa nella causa C-383/2018 (la c.d. sentenza
“Lexitor”), superando la distinzione tra costi recurrent e costi up front, ed affermando che il diritto del consumatore al rimborso avrebbe riguardato tutti i costi anticipatamente sostenuti all'inizio del rapporto, senza possibilità di operare un distinguo in ragione della relativa funzione, in quanto “l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 ha concretizzato il diritto del consumatore ad una riduzione del costo del credito in caso di rimborso anticipato, sostituendo alla nozione generica di «equa riduzione» quella, più precisa, di «riduzione del costo totale del credito» e aggiungendo che tale riduzione deve riguardare «gli interessi e i costi»”.
Ne deriva – per come precisato dalla C.G.U.E. – che l'effettività del diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito risulterebbe sminuita qualora la riduzione del credito potesse limitarsi alla presa in considerazione dei soli costi presentati dal soggetto finanziatore come dipendenti dalla durata del contratto, dato che i costi e la loro ripartizione sono determinati unilateralmente dalla banca;
inoltre, limitare la possibilità di riduzione del costo totale del credito ai soli costi espressamente correlati alla durata del contratto comporterebbe il rischio che il consumatore si veda imporre pagamenti non ricorrenti più elevati al momento della conclusione del contratto di credito.
Alla luce di tale chiara interpretazione del diritto unionale, da sempre ispirato all'esigenza di assicurare una tutela effettiva del consumatore, la Corte costituzionale – con la sent. n. 263/2022 (opportunamente citata da parte appellata) – ha dichiarato costituzionalmente illegittima la modifica normativa dell'art. 125-sexies T.U.B., operata con il c.d. Decreto Sostegni-bis (D.L. 25/05/2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23/07/2021, n. 106), nella parte in cui – appunto – limitava ad alcune tipologie di costi il diritto alla riduzione spettante al consumatore. In particolare, la Corte ha ritenuto che, in tal modo, il legislatore abbia violato il diritto U.E., per come interpretato dalla Corte di Giustizia nella sentenza Lexitor, ribadendo che il diritto alla riduzione deve riferirsi a tutti i costi sostenuti dal consumatore, e che la riduzione deve operare in proporzione alla minore durata del contratto, conseguente alla restituzione anticipata.
La normativa nazionale, dunque, va interpretata conformemente al diritto dell'Unione
5 Europea, da tempo improntato alla più ampia tutela dei diritti dei consumatori e – più nello specifico – alla luce della nozione di costo del credito invalsa già in forza della
Direttiva 1990/88/CEE, come inclusivo di tutte le voci di costo addebitate dalla società mutuante, ivi compresi gli interessi e tutte le spese a vario titolo sostenute per ottenere il finanziamento.
Nel descritto scenario, una clausola contrattuale che escluda o limiti fortemente il diritto del consumatore ad ottenere il rimborso in caso di estinzione anticipata, risulta, per come da ultimo affermato dalla stessa giurisprudenza di legittimità sopra richiamata1, vessatoria ai sensi dell'art. 33 del Codice del consumo e, pertanto, affetta da nullità.
Ne discende che tutti i costi correlati all'accesso al credito sono di principio riconducibili, direttamente o indirettamente, al finanziatore e che – pertanto – essi sono
(nella loro totalità) soggetti a riduzione in caso di estinzione anticipata.
Accertata – quindi – la fondatezza nell'an della domanda originaria, devono condividersi le contestazioni argomentate dall'appellante con riferimento al quantum riconosciuto nella sentenza impugnata.
Come accertato anche dal CTU nominato nel primo grado di giudizio e come – del resto – evincibile chiaramente dal contratto di finanziamento sottoscritto, nel caso in esame non venivano dettagliati tutti i costi, nel contratto – infatti – era solo precisato il costo totale dell'assicurazione (pari ad € 486,00), nonchè il costo totale del finanziamento, pari ad € 2.647,34.
Orbene, come già in epigrafe precisato, il Giudice di Pace quantificava la somma da rimborsare proprio partendo dalle citate somme, dividendole per il totale delle rate originariamente pattuite (54) e moltiplicandole poi per le rate per le quali non si era usufruito del finanziamento (18), nei seguenti termini:
“tenuto conto il finanziamento doveva essere rimborsato in 54 mesi e che il residuo delle mensilità assorbite dall'anticipata estinzione è pari a 18, la convenuta va condannata al rimborso della somma pari ad € 1.164,04 così determinata:
- € 882,45 per residuo commissioni (= 2.647,34: 54 x 18);
- € 281,59 per residuo premio assicurativo (= 486,00: 54 x 18)”.
Sin dalla propria costituzione in giudizio, però, l'odierna appellante deduceva e
6 documentava di aver già riconosciuto – in sede di conteggio per l'estinzione anticipata -
€ 301,35 a titolo di interessi rate a scadere ed € 34,00 a titolo di spese di incasso e gestione pratica, per un totale di € 335,35 che andranno – quindi – decurtate dalle somme riconosciute nella sentenza impugnata, di talchè l'odierna appellante andrà condannata al pagamento della minor somma pari ad € 828,69, oltre interessi come per legge.
In merito alle spese assicurative, alla luce delle contestazioni sollevate dall'appellante, occorre evidenziare che dal contratto di finanziamento si evince chiaramente che anche tali somme vennero versate direttamente alla e – del resto – in calce al Pt_1 conteggio di estinzione era dato chiaramente leggere “Le ricordiamo infine che, essendo la copertura assicurativa da lei sottoscritta connessa al finanziamento, potrà richiedere alla sua Filiale di riferimento o direttamente alla Compagnia Assicurativa la Pt_1 restituzione della quota di premio pagata e non goduta”.
Considerato che l'accoglimento della domanda attorea spiegata nel 2017 è frutto del mutamento giurisprudenziale intervenuto a distanza di anni dall'estinzione, sussistono i presupposti di cui all'art. 92 c.p.c. per disporre la compensazione integrale delle spese di lite relative sia al primo grado che al grado di appello (ivi incluse quelle di CTU come liquidate nel primo grado di giudizio).
P.Q.M.
il Tribunale di Benevento, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) In parziale accoglimento dell'appello, riforma la sentenza n. 713/2022 resa dal
Giudice di Pace di Benevento solo con riferimento al quantum, decurtando dalla somma ivi quantificata € 335,35, di talchè andrà Parte_1 condannata al pagamento in favore di della minor somma Controparte_1 pari ad € 828,69, oltre interessi come per legge;
2) Compensa integralmente le spese di lite relative ad entrambi i gradi di giudizio, ivi incluse quelle relative alla CTU espletata.
Benevento, 19/11/2025
Il Giudice (dott.ssa Ida Moretti)
7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cass. civ., Sez. II, ord. n. 25977 del 06/09/2023.