Sentenza 23 giugno 2025
Ordinanza cautelare 4 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 23/06/2025, n. 12426 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 12426 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/06/2025
N. 12426/2025 REG.PROV.COLL.
N. 11794/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11794 del 2019, proposto da
RE MM, rappresentato e difeso dall'avvocato RE Piccioni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Velletri, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Lorella Karbon, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
dell'ingiunzione comunale n. 226 prot. 31101 dell'11 giugno 2019, notificata il 13 giugno 2019, con la quale il Comune di Velletri ordinava la demolizione di opere abusive e il ripristino dello stato dei luoghi relative a un immobile di proprietà del ricorrente, sito in via dei Cinque Archi 243 a Velletri, nonché
per l'annullamento
di ogni atto presupposto o conseguenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Velletri;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria del giorno 6 giugno 2025 il dott. Alfredo Giuseppe Allegretta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato in data 11 settembre 2019 e depositato in Segreteria in data 25 settembre 2019, RE MM adiva il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sede di Roma, al fine di ottenere le pronunce meglio indicate in oggetto.
Esponeva in fatto di essere proprietario di un compendio immobiliare sub urbano meglio indicato in oggetto, sito in Velletri, per acquisto fattone con atto a rogito notar Perone Pacifico, in Velletri, 5 agosto 2008, Rep. 8902 Racc. 3963.
Come risulta dagli atti di acquisto e da quelli di provenienza (atto Capecelatro 27.2.97 rep. 46541) l’immobile era stato costruito in data anteriore al 1 settembre 1967 ed era stato ristrutturato con licenza edilizia n. 172267 – pratica n. 3517 rilasciata dal Comune di Velletri il 29 maggio 1974.
A seguito di un accertamento dei tecnici comunali veniva notificata l’ordinanza impugnata, nella quale veniva rappresentata una descrizione dello stato dei luoghi con contestazione di otto asseriti abusi e tramite la quale testualmente si ingiungeva al ricorrente “di demolire a sua cura e spese le opere come nella premessa individuate e descritte dal punto 1 al 7 e di ripristinare lo stato dei luoghi di cui al punto 8 previa acquisizione dei pareri della competente area Genio Civile di Roma entro novanta giorni dalla notifica con l’avvertenza che in caso di inottemperanza” si sarebbe proceduto all’acquisizione gratuita al Patrimonio Comunale”.
Insorgeva parte ricorrente avverso tali esiti provvedimentali, articolando avverso i medesimi plurimi motivi di doglianza e, in particolare:
I) “Punto 8” violazione e falsa applicazione dell’art. 26 3 l. 28.2.1985 n. 47 e art. 31 t.u. n. 380/2001 e dell’art. 17 l. reg. lazio 11.8.2008 n. 15. eccesso di potere per genericità e perplessità ed errore nei fatti presupposti e manifesta ingiustizia;
II) violazione e falsa applicazione degli artt. 31 e 36 del t.u. in materia edilizia n. 380/2001 e degli articoli 15 e seguenti della l.r. lazio n. 15/2008. eccesso di potere per errore nei presupposti.
In data 6 dicembre 2021 si costituiva in giudizio l’Amministrazione resistente con memoria difensiva.
In data 22 febbraio 2024 si costituiva un nuovo difensore nell’interesse del ricorrente.
Previo deposito di memorie, all’udienza straordinaria del 6 giugno 2025, la causa veniva definitivamente trattenuta in decisione.
Tutto ciò premesso il ricorso è infondato nel merito e, pertanto, non può essere accolto.
All'esito dello scrutinio di merito, il provvedimento impugnato, ossia l'ordinanza-ingiunzione n. 226 dell'11 giugno 2019, si dimostra costituire corretta applicazione della normativa urbanistico-edilizia, essendo stato adottato nel rigoroso rispetto delle procedure amministrative.
La documentazione prodotta dal Comune - comprendente l'accertamento della Polizia Municipale prot. n. 9708/2017 e l'ausilio di accertamento tecnico del 1° marzo 2017 - dimostra in modo incontrovertibile l'esistenza di opere abusive realizzate senza titolo autorizzativo sul fondo del ricorrente.
Trattasi, in particolare, di:
“1) Manufatto ad uso magazzino e spogliatoio con struttura in muratura e copertura in latero cemento ad una falda, diviso all’interno in due ambienti, con una superficie coperta di mq 16,06 ed un volume di mc 46,09, il tutto a m 1,05 dal confine;
2) Tettoia realizzata con n. 6 pilastri in legno, poggianti su muretto di contenimento di altezza media pari a cm 70 e copertura in legno ad unica falda con sovrastante manto di tegole laterizie, della superficie di mq 57,00 circa ed altezza media di m 3,00 circa, il tutto a m 2,70 circa dal confine;
3) Manufatto ad uso magazzino con struttura portante in muratura e copertura piana in latero cemento, di dimensioni in pianti pari a mq 17,70 ed altezza pari a m 2,18 circa, il tutto per una cubatura di mc 38,58 circa. Il fabbricato dista m 1,45 dal confine;
4) Gazebo di forma pentagonale costituito da n. 5 colonne doriche in peperino e copertura in latero cemento avente una superficie di mq 10,75 ed altezza di 2,30. All’interno dello stesso vi era un basamento di altezza pari a cm 60 circa presumibilmente atto a contenere una vasca idromassaggio, il tutto a m 6,10 dal confine;
5) Gazebo di forma quadrata costituito da n. 4 pilastri in legno con sovrastante copertura in legno a padiglione con sovrastante manto di tegole laterizie, avente una superficie di mq 20,25 con altezza media di m 2,52, il tutto a m 5,80 dal confine;
6) Manufatto in muratura con copertura a due falde in latero cemento ad uso forno e barbecue di dimensioni pari a mq 6,30 ed altezza media pari a m 2,10 il tutto per una cubatura di mc 13,20 circa. Lo stesso si trova a m 2,40 dal confine;
7) Piscina completamente interrata di mq 73,80 circa con circostante pavimentazione;
8) Difformità nella distribuzione interna anche strutturale”.
All'evidenza, la contestata genericità dell'atto amministrativo si rivela inesistente poiché l'ordinanza contiene una puntuale descrizione delle otto violazioni accertate, specificandone dimensioni, caratteristiche tecniche e distanze dai confini, come evidenziato nella dettagliata elencazione contenuta nella notifica e sopra riportata.
Sul piano procedimentale, è incontestabile la regolarità dell' iter seguito dall'Amministrazione, che ha ottemperato all'obbligo di comunicazione di avvio del procedimento in data 4 settembre 2017 con indicazione del responsabile ai sensi della L. 241/1990, garantendo così al ricorrente il pieno esercizio del suo diritto di difesa.
Quanto poi all'eccezione di inapplicabilità degli artt. 31 e 36 del T.U. Edilizia (DPR 380/2001) sollevata dalla difesa del ricorrente essa è infondata, poiché la giurisprudenza consolidata del Consiglio di Stato (sentenza n. 2696/2014) chiarisce come l'ingiunzione demolitoria costituisca atto dovuto in presenza di abusi accertati, non richiedendo specifiche valutazioni di interesse pubblico né consentendo forme di affidamento sulla conservazione di situazioni abusive.
La presunta sproporzione della sanzione accessoria di acquisizione al patrimonio comunale è giuridicamente irrilevante, trattandosi di conseguenza automatica prevista dall'art. 31 del T.U. Edilizia in caso di inottemperanza, applicabile a tutte le opere abusive indipendentemente dalla loro tipologia.
Le obiezioni relative alla natura non edilizia delle opere minori (magazzini, tettoie, gazebo, forno e piscina) sono contraddette dai rilievi tecnici ufficiali che ne hanno accertato la consistenza materiale, la volumetria significativa e la permanenza, oltre che il loro evidente impatto cumulativo, caratteristiche che le sottraggono alla categoria delle mere sistemazioni esterne escluse da autorizzazione dall'art. 6 del DPR 380/2001.
La contestata inesigibilità del ripristino delle difformità interne (punto 8) per carenza di specificazione si scontra con la documentazione fotografica allegata agli atti istruttori, la quale fornisce elementi descrittivi sufficienti a individuarne la significativa natura e notevole entità.
Le ulteriori argomentazioni sviluppate nella memoria difensiva successiva risultano ugualmente infondate sotto molteplici profili.
La relazione tecnica del geometra Tosti, pur costituendo apprezzabile elaborazione di parte, non può sovvertire gli accertamenti ufficiali della Pubblica Amministrazione, essendo quest'ultimi frutto di attività istruttoria condotta da organi istituzionalmente preposti, tenuti ad un obbligo di imparzialità.
L'invocazione del cosiddetto decreto "Salva Casa" (L. 105/2024) quale ius superveniens appare manifestamente inapplicabile alla fattispecie per due ordini di ragioni: in primis , la Regione Lazio non ha ancora emanato i regolamenti attuativi necessari a rendere operativa la normativa nel territorio regionale, come espressamente riconosciuto nella stessa memoria; in secundis , la giurisprudenza amministrativa esclude che le nuove disposizioni possano avere efficacia retroattiva su procedimenti sanzionatori già in corso quando gli adempimenti regionali non siano perfezionati. In proposito, la richiesta di rinvio dell'udienza ex art. 73 c.p.a. si rivela strumentale e priva dei requisiti di eccezionalità richiesti dalla norma, poiché l'attesa di futuri ed eventuali provvedimenti regionali non può paralizzare l'esercizio della giurisdizione su un contenzioso maturato sotto vigenza della normativa precedente.
La dedotta sanabilità delle opere è parimenti irrilevante ai fini della legittimità dell'ordinanza impugnata, essendo la demolizione l'unica risposta adeguata all'accertata abusività in assenza di tempestive richieste di sanatoria prima dell'emissione del provvedimento.
L'argomento dell'ereditarietà degli abusi da parte del ricorrente, pur volendo prescindere dalla sua intrinseca opinabilità, non ha alcun valore giuridico, poiché l'art. 31 del T.U. Edilizia impone al proprietario attuale di ottemperare agli obblighi di ripristino indipendentemente dall'origine temporale delle violazioni.
La natura pertinenziale delle opere minori non ne modifica la qualificazione giuridica di abusi edilizi, essendo pacifico in giurisprudenza che le esenzioni autorizzative riguardano esclusivamente manufatti di trascurabile entità e carattere precario, requisiti che non ricorrono nella specie come dimostrano le dimensioni e le caratteristiche costruttive, anche cumulativamente intese, delle strutture realizzate.
L'assenza di vincoli paesaggistici o ambientali, ammessa dallo stesso ricorrente, non elimina l'obbligo di rispettare le norme edilizie ordinarie, la cui violazione giustifica pienamente l'intervento demolitorio.
In conclusione, alla luce delle argomentazioni sin qui svolte, i provvedimenti gravati non risultano affetti dai denunciati vizi di legittimità; il ricorso non può, dunque, essere accolto.
Da ultimo, le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sede di Roma, Sezione II Quater, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna RE UC al pagamento delle spese di lite in favore del Comune di Velletri, che liquida in € 2.000,00 (euro duemila,00), oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Blanda, Presidente
Alfredo Giuseppe Allegretta, Consigliere, Estensore
Vincenzo Rossi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alfredo Giuseppe Allegretta | Vincenzo Blanda |
IL SEGRETARIO