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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ancona, sez. II, sentenza 03/02/2026, n. 17 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ancona |
| Numero : | 17 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 17/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ANCONA Sezione 2, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FANTINI UGO MARIA, Presidente
ZAMPETTI ENRICO, Relatore
MARZIALI CESARE, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 311/2025 depositato il 25/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ancona
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2022/002/SC/000000723/0/003 REGISTRO 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 39/2026 depositato il 02/02/2026
Richieste delle parti:
Le parti si riportano alle conclusioni rispettivamente formulate in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, in atti generalizzato, presentava ricorso avverso l'avviso di liquidazione dell'imposta e irrogazione delle sanzioni n. 2022/002/SC/000000723/0/003, emesso dall'Agenzia delle Entrate Direzione provinciale – Ufficio Territorio di Ancona e notificato a mezzo posta raccomandata in data 02/05/2025, avente ad oggetto imposta di registro, ipotecaria e catastale liquidate sulla base della sentenza civile n. 723/2022 del 06/06/22 emessa dal Tribunale di Ancona per l'importo complessivo di € 37.585.
Si costituiva quindi in giudizio la Direzione Provinciale di Ancona dell'Agenzia delle Entrate dando atto dell'avvenuto pagamento integrale della pretesa da parte di altro coobbligato solidale (la società attrice Società_1) che ha assolto in via definitiva la pretesa;
di conseguenza la sentenza è stata registrata.
In ragione di tali evidenze ha quindi chiesto l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere con compensazione delle spese.
Parte ricorrente ha insistito nelle proprie richieste affermando di aver interesse ad una pronuncia di merito da opporre alla controparte in sede di domanda di regresso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ciò chiarito, essendo estinto l'obbligo tributario, non può che essere dichiarata l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
Esula dalle competenze di questa Corte la questione concernente l'eventuale azione di regresso che potrebbe formulare la società che ha provveduto al pagamento dell'imposta.
Va comunque disposta la compensazione tra le parti delle spese di giudizio in ragione delle condivisibili argomentazioni esposte dall'Amministrazione Finanziaria in ordine alla corretta applicazione dell'art. 4 comma 1 lett. a) n.1) della tariffa parte I allegata al D.P.R. 131/1986.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia dichiara cessata la materia del contendere. Spese compensate.
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ANCONA Sezione 2, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FANTINI UGO MARIA, Presidente
ZAMPETTI ENRICO, Relatore
MARZIALI CESARE, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 311/2025 depositato il 25/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ancona
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2022/002/SC/000000723/0/003 REGISTRO 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 39/2026 depositato il 02/02/2026
Richieste delle parti:
Le parti si riportano alle conclusioni rispettivamente formulate in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, in atti generalizzato, presentava ricorso avverso l'avviso di liquidazione dell'imposta e irrogazione delle sanzioni n. 2022/002/SC/000000723/0/003, emesso dall'Agenzia delle Entrate Direzione provinciale – Ufficio Territorio di Ancona e notificato a mezzo posta raccomandata in data 02/05/2025, avente ad oggetto imposta di registro, ipotecaria e catastale liquidate sulla base della sentenza civile n. 723/2022 del 06/06/22 emessa dal Tribunale di Ancona per l'importo complessivo di € 37.585.
Si costituiva quindi in giudizio la Direzione Provinciale di Ancona dell'Agenzia delle Entrate dando atto dell'avvenuto pagamento integrale della pretesa da parte di altro coobbligato solidale (la società attrice Società_1) che ha assolto in via definitiva la pretesa;
di conseguenza la sentenza è stata registrata.
In ragione di tali evidenze ha quindi chiesto l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere con compensazione delle spese.
Parte ricorrente ha insistito nelle proprie richieste affermando di aver interesse ad una pronuncia di merito da opporre alla controparte in sede di domanda di regresso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ciò chiarito, essendo estinto l'obbligo tributario, non può che essere dichiarata l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
Esula dalle competenze di questa Corte la questione concernente l'eventuale azione di regresso che potrebbe formulare la società che ha provveduto al pagamento dell'imposta.
Va comunque disposta la compensazione tra le parti delle spese di giudizio in ragione delle condivisibili argomentazioni esposte dall'Amministrazione Finanziaria in ordine alla corretta applicazione dell'art. 4 comma 1 lett. a) n.1) della tariffa parte I allegata al D.P.R. 131/1986.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia dichiara cessata la materia del contendere. Spese compensate.