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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 12/11/2025, n. 2406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2406 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Martino CASAVOLA Presidente rel.
AT NI GI
NN BO GI
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1348 del R.G. 2025, avente ad oggetto: separazione giudiziale
T R A
, rappresentata e difesa dall'avv. Andreina Iacoviello come in atti, Parte_1
RICORRENTE
E
LA NEVE COSIMO,
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÈ
Con l'intervento del P.M presso il Tribunale di Taranto, INTERVENTORE EX LEGE
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 21.03.2025, , premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio in data 26.09.2015 con , che dalla loro unione erano nate le CP_1
figlie e rispettivamente il 07.06.2016 e il 04.01.2021, e che la loro unione era Per_1 Per_2
naufragata, adiva questo Tribunale chiedendo che fosse pronunciata la loro separazione personale e formulava altre domande accessorie.
All'udienza del 28.10.2025 le parti comparse personalmente dichiaravano di essersi riconciliate.
Sussistono i presupposti per la declaratoria della sopravvenuta cessazione della materia del contendere in ordine alla originaria domanda di separazione, per effetto della intervenuta riconciliazione tra i coniugi nel corso della procedura di separazione, i quali hanno manifestato la loro volontà di ricostituire la comunione materiale e spirituale;
come è noto,
infatti, la riconciliazione tra i coniugi comporta l'abbandono della domanda di separazione personale già proposta (art 154 c.c.).
Le spese del giudizio, infine, vanno opportunamente compensate tra le parti, tenuto conto della natura della controversia e delle ragioni della decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando nella causa tra nata a [...], Parte_1
il 15.11.1996 (c.f. ), e nato a [...] il [...] C.F._1 CP_1
(c.f. ) così provvede: C.F._2
1) Dichiara cessata la materia del contendere;
2 2) Compensa tra le parti le spese di lite;
Così deciso nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale di Taranto, in data 07.11.2025
Il Presidente est.
dott. Martino Casavola
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