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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 30/10/2025, n. 9841 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9841 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 19494/2024 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
14 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del Giudice Dr.ssa Federica D'Auria, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta in grado di appello al n. 19494/2024 Ruolo generale Affari Conteziosi promossa da:
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, pec:
Email_1
-Appellante-
CONTRO
DEL GIUDICE CP_1
-Appellata contumace–
NONCHE'
(C.F. ), in persona del procuratore Controparte_2 P.IVA_2 dott. , giusta procura speciale del 25.07.2024 rep. n. 181515, racc. n. 12772, rappresentata CP_3
e difesa dall'avv. Angela Guarino, pec: Email_2
- Appellato -
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 363/2024 del Giudice di Pace di Procida, depositata in data
17.03.2024
Conclusioni: come da verbali di udienza.
pagina 1 di 5 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, conveniva innanzi all'Ufficio del Parte_2
Giudice di Pace di Procida l' e l' , proponendo Parte_1 Controparte_4 opposizione avverso un estratto di ruolo, in riferimento alla cartella esattoriale n. 07120130084527506
000, riguardante il mancato pagamento dell'Iva.
Parte attrice lamentava l'omessa notifica della cartella di pagamento, la decadenza dal diritto azionato e la conseguente prescrizione del credito.
Quindi, chiedeva, previa istanza preliminare di sospensione, di dichiarare l'illegittimità e l'annullamento della cartella impugnata, con vittoria di spese e competenze da attribuirsi al difensore antistatario.
L si costituiva, contestando quanto dedotto dalla controparte, ed Controparte_2 eccepiva il difetto di giurisdizione del Giudice adito, con competenza del Giudice tributario, la non autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo per carenza di interesse ad agire, alla luce del novellato art. 12 comma 4-bis DPR 602/1973, la propria estraneità a quanto non attinente alla fase della riscossione, la regolarità delle notifiche e l'infondatezza dell'eccezioni di decadenza e di prescrizione.
Dunque, domandava in via principale e preliminare di dichiarare il difetto di giurisdizione o l'inammissibilità della domanda, nel merito chiedeva il rigetto della domanda in quanto inammissibile, infondata e improponibile. Il tutto veniva richiesto con la vittoria di spese e competenze di giudizio.
Si costituiva l' , che, rilevando il difetto di giurisdizione in favore del Giudice Parte_1 tributario, l'inammissibilità e l'infondatezza dell'azione, chiedeva il rigetto della domanda e la vittoria di spese.
Il Giudice di Pace di Procida, con sentenza n. 363/2024, depositata in data 17.03.2024, accoglieva il ricorso, ritenuta sussistente la propria giurisdizione, e disponeva l'annullamento della cartella impugnata, condannando i convenuti, in solido, al pagamento delle spese di giudizio.
Avverso tale sentenza, l' proponeva appello, lamentando l'erroneità della Parte_1 decisione. In particolare, eccepiva la mancata dichiarazione del difetto di giurisdizione del Giudice adito, l'inammissibilità della domanda di primo grado, in virtù delle modifiche legislative intervenute e della sentenza delle SS.UU. n. 26283/2022, e l'erronea valutazione circa la prova fornita della notifica degli atti presupposti. pagina 2 di 5 Pertanto, chiedeva di riformare la sentenza di primo grado, dichiarando il difetto di giurisdizione del
Giudice ordinario a favore del Giudice tributario o, in subordine, l'inammissibilità e/o l'infondatezza dell'avversa azione, il tutto con condanna dell'odierna appellata al pagamento Parte_2 delle spese di lite del doppio grado di giudizio e al pagamento di una somma equitativamente determinata ex art. 96 c.p.c.
Si costituiva l' che deduceva la giurisdizione del Giudice Controparte_5 tributario, la non autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo per carenza di interesse ad agire,
l'erroneità della decisione circa la notifica degli atti presupposti e la propria estraneità a quanto non afferente alla fase della riscossione.
Quindi, richiedeva di accogliere l'appello proposto da e, per l'effetto, riformare Parte_1 in tutto la gravata sentenza, con condanna dell'odierna appellata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
Ritualmente citata, rimaneva contumace. Parte_2
All'udienza del 09.10.2025 la causa veniva riservata in decisione senza concessione di termini ex art. 190 c.p.c.
*****
1. In via preliminare, va dichiarata la contumacia di Parte_2
2. Venendo alla disamina dell'impugnazione, carattere preliminare e assorbente assume il motivo dell'eccepito difetto di giurisdizione del Giudice ordinario, che risulta essere meritevole di accoglimento.
Infatti, rammentando che la controversia ha preso avvio dall'impugnativa di un mero estratto di ruolo riguardante l'omesso pagamento dell'Iva, va dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice adito in favore del Giudice tributario, in quanto la controversia rientra nella competenza giurisdizionale delle commissioni tributarie (ora, Corte di Giustizia Tributaria), in relazione alla natura del tributo, all'atto impugnato ed ai motivi di impugnazione.
Ciò detto, per comprendere la questione della giurisdizione nel caso di specie, fondamentale risulta l'art. 2, co. 1 del D.lgs. n. 546/1992. Quest'ultimo, disciplina l'oggetto della giurisdizione tributaria, così dispone: “Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali
e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonché gli interessi e ogni altro accessorio. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le pagina 3 di 5 controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica”.
Non v'è dubbio che la pretesa impositiva portata dal ruolo, nel caso di specie, sia di natura tributaria.
Ebbene, in relazione al citato art. 2 comma 1 D.lgs. n. 546/92 la Consulta, con la pronuncia additiva n.
114/2018 riguardante la disposizione di cui all'art 57, co. 1 del DPR n. 602/1973, ha individuato la linea di demarcazione della giurisdizione ordinaria e tributaria nella “cartella di pagamento e nell'eventuale successivo avviso recante l'intimazione ad adempiere fino a questo limite la cognizione degli atti dell'amministrazione, espressione del potere di imposizione fiscale, è devoluta alla giurisdizione del giudice tributario;
a valle, la giurisdizione spetta al giudice ordinario e segnatamente al giudice dell'esecuzione”. La stessa pronuncia, poi, ha precisato che la disposizione censurata contiene due norme ed è immune dai sollevati vizi di legittimità costituzionale nella parte in cui esclude l'ammissibilità dell'opposizione all'esecuzione volta a contestare il diritto dell'amministrazione finanziaria di procedere ad esecuzione forzata perché “se il contribuente contesta il titolo della riscossione coattiva, la controversia così introdotta appartiene alla giurisdizione del giudice tributario
e l'atto processuale di impulso è il ricorso ex art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, proponibile avverso «il ruolo e la cartella di pagamento», e non già l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ.”
(vd. anche Cass. civ., S.U. sent. n. 28709/2020).
Nel solco di tale pronuncia sono intervenute a più riprese le Sezioni Unite della Suprema Corte di
Cassazione, da ultimo con Ordinanza n. 16986 del 25 maggio 2022.
Quest'ultima, nella parte motiva, precisa che l'attribuzione alle commissioni tributarie - a norma dell'art. 2 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, come sostituito dall'art. 12, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 - della cognizione di tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie si estende ad ogni questione relativa all'"an" o al "quantum" del tributo, arrestandosi unicamente di fronte agli atti della esecuzione tributaria;
ne consegue che anche l'eccezione di prescrizione, quale fatto estintivo dell'obbligazione tributaria, rientra nella giurisdizione del giudice che abbia giurisdizione in merito alla predetta obbligazione.
Il principio così enunciato appare adeguato al caso di specie nel quale, parimenti, è da escludersi che ricorra una controversia relativa ad atti dell'esecuzione forzata successivi alla notifica della cartella, risultando pacifica la natura dell'estratto di ruolo quale “mero elaborato informatico contenente gli elementi della cartella ossia gli elementi del ruolo afferenti a quella cartella”, atto pertanto privo di natura impositiva e ancor meno esecutiva (Cass. civ., S.U., sent. n. 26283/2022 e n. 19704/2015). pagina 4 di 5 3. La continua evoluzione giurisprudenziale sul controverso tema dei limiti del riparto di giurisdizione tra Giudice ordinario e Giudice tributario, che ha generato la necessità di continui e ravvicinati interventi chiarificatori delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, induce a ritenere sussistenti le condizioni per l'integrale compensazione delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, nella persona del Giudice monocratico Dr.ssa Federica D'Auria, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 363/2024 del Parte_1
Giudice di Pace di Procida, depositata in data 17.03.2024, nell'ambito del procedimento di primo grado
R.G.770/2023, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Dichiara la contumacia di;
Parte_2
2) Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara difetto di giurisdizione del giudice ordinario, spettando la giurisdizione, sulla domanda proposta da
[...]
, al giudice tributario, innanzi al quale la causa dovrà essere riassunta;
Parte_2
3) Compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio
Così deciso in Napoli, il 28.10.2025
Il Giudice
Dr.ssa Federica D'Auria
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
14 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del Giudice Dr.ssa Federica D'Auria, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta in grado di appello al n. 19494/2024 Ruolo generale Affari Conteziosi promossa da:
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, pec:
Email_1
-Appellante-
CONTRO
DEL GIUDICE CP_1
-Appellata contumace–
NONCHE'
(C.F. ), in persona del procuratore Controparte_2 P.IVA_2 dott. , giusta procura speciale del 25.07.2024 rep. n. 181515, racc. n. 12772, rappresentata CP_3
e difesa dall'avv. Angela Guarino, pec: Email_2
- Appellato -
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 363/2024 del Giudice di Pace di Procida, depositata in data
17.03.2024
Conclusioni: come da verbali di udienza.
pagina 1 di 5 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, conveniva innanzi all'Ufficio del Parte_2
Giudice di Pace di Procida l' e l' , proponendo Parte_1 Controparte_4 opposizione avverso un estratto di ruolo, in riferimento alla cartella esattoriale n. 07120130084527506
000, riguardante il mancato pagamento dell'Iva.
Parte attrice lamentava l'omessa notifica della cartella di pagamento, la decadenza dal diritto azionato e la conseguente prescrizione del credito.
Quindi, chiedeva, previa istanza preliminare di sospensione, di dichiarare l'illegittimità e l'annullamento della cartella impugnata, con vittoria di spese e competenze da attribuirsi al difensore antistatario.
L si costituiva, contestando quanto dedotto dalla controparte, ed Controparte_2 eccepiva il difetto di giurisdizione del Giudice adito, con competenza del Giudice tributario, la non autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo per carenza di interesse ad agire, alla luce del novellato art. 12 comma 4-bis DPR 602/1973, la propria estraneità a quanto non attinente alla fase della riscossione, la regolarità delle notifiche e l'infondatezza dell'eccezioni di decadenza e di prescrizione.
Dunque, domandava in via principale e preliminare di dichiarare il difetto di giurisdizione o l'inammissibilità della domanda, nel merito chiedeva il rigetto della domanda in quanto inammissibile, infondata e improponibile. Il tutto veniva richiesto con la vittoria di spese e competenze di giudizio.
Si costituiva l' , che, rilevando il difetto di giurisdizione in favore del Giudice Parte_1 tributario, l'inammissibilità e l'infondatezza dell'azione, chiedeva il rigetto della domanda e la vittoria di spese.
Il Giudice di Pace di Procida, con sentenza n. 363/2024, depositata in data 17.03.2024, accoglieva il ricorso, ritenuta sussistente la propria giurisdizione, e disponeva l'annullamento della cartella impugnata, condannando i convenuti, in solido, al pagamento delle spese di giudizio.
Avverso tale sentenza, l' proponeva appello, lamentando l'erroneità della Parte_1 decisione. In particolare, eccepiva la mancata dichiarazione del difetto di giurisdizione del Giudice adito, l'inammissibilità della domanda di primo grado, in virtù delle modifiche legislative intervenute e della sentenza delle SS.UU. n. 26283/2022, e l'erronea valutazione circa la prova fornita della notifica degli atti presupposti. pagina 2 di 5 Pertanto, chiedeva di riformare la sentenza di primo grado, dichiarando il difetto di giurisdizione del
Giudice ordinario a favore del Giudice tributario o, in subordine, l'inammissibilità e/o l'infondatezza dell'avversa azione, il tutto con condanna dell'odierna appellata al pagamento Parte_2 delle spese di lite del doppio grado di giudizio e al pagamento di una somma equitativamente determinata ex art. 96 c.p.c.
Si costituiva l' che deduceva la giurisdizione del Giudice Controparte_5 tributario, la non autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo per carenza di interesse ad agire,
l'erroneità della decisione circa la notifica degli atti presupposti e la propria estraneità a quanto non afferente alla fase della riscossione.
Quindi, richiedeva di accogliere l'appello proposto da e, per l'effetto, riformare Parte_1 in tutto la gravata sentenza, con condanna dell'odierna appellata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
Ritualmente citata, rimaneva contumace. Parte_2
All'udienza del 09.10.2025 la causa veniva riservata in decisione senza concessione di termini ex art. 190 c.p.c.
*****
1. In via preliminare, va dichiarata la contumacia di Parte_2
2. Venendo alla disamina dell'impugnazione, carattere preliminare e assorbente assume il motivo dell'eccepito difetto di giurisdizione del Giudice ordinario, che risulta essere meritevole di accoglimento.
Infatti, rammentando che la controversia ha preso avvio dall'impugnativa di un mero estratto di ruolo riguardante l'omesso pagamento dell'Iva, va dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice adito in favore del Giudice tributario, in quanto la controversia rientra nella competenza giurisdizionale delle commissioni tributarie (ora, Corte di Giustizia Tributaria), in relazione alla natura del tributo, all'atto impugnato ed ai motivi di impugnazione.
Ciò detto, per comprendere la questione della giurisdizione nel caso di specie, fondamentale risulta l'art. 2, co. 1 del D.lgs. n. 546/1992. Quest'ultimo, disciplina l'oggetto della giurisdizione tributaria, così dispone: “Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali
e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonché gli interessi e ogni altro accessorio. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le pagina 3 di 5 controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica”.
Non v'è dubbio che la pretesa impositiva portata dal ruolo, nel caso di specie, sia di natura tributaria.
Ebbene, in relazione al citato art. 2 comma 1 D.lgs. n. 546/92 la Consulta, con la pronuncia additiva n.
114/2018 riguardante la disposizione di cui all'art 57, co. 1 del DPR n. 602/1973, ha individuato la linea di demarcazione della giurisdizione ordinaria e tributaria nella “cartella di pagamento e nell'eventuale successivo avviso recante l'intimazione ad adempiere fino a questo limite la cognizione degli atti dell'amministrazione, espressione del potere di imposizione fiscale, è devoluta alla giurisdizione del giudice tributario;
a valle, la giurisdizione spetta al giudice ordinario e segnatamente al giudice dell'esecuzione”. La stessa pronuncia, poi, ha precisato che la disposizione censurata contiene due norme ed è immune dai sollevati vizi di legittimità costituzionale nella parte in cui esclude l'ammissibilità dell'opposizione all'esecuzione volta a contestare il diritto dell'amministrazione finanziaria di procedere ad esecuzione forzata perché “se il contribuente contesta il titolo della riscossione coattiva, la controversia così introdotta appartiene alla giurisdizione del giudice tributario
e l'atto processuale di impulso è il ricorso ex art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, proponibile avverso «il ruolo e la cartella di pagamento», e non già l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ.”
(vd. anche Cass. civ., S.U. sent. n. 28709/2020).
Nel solco di tale pronuncia sono intervenute a più riprese le Sezioni Unite della Suprema Corte di
Cassazione, da ultimo con Ordinanza n. 16986 del 25 maggio 2022.
Quest'ultima, nella parte motiva, precisa che l'attribuzione alle commissioni tributarie - a norma dell'art. 2 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, come sostituito dall'art. 12, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 - della cognizione di tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie si estende ad ogni questione relativa all'"an" o al "quantum" del tributo, arrestandosi unicamente di fronte agli atti della esecuzione tributaria;
ne consegue che anche l'eccezione di prescrizione, quale fatto estintivo dell'obbligazione tributaria, rientra nella giurisdizione del giudice che abbia giurisdizione in merito alla predetta obbligazione.
Il principio così enunciato appare adeguato al caso di specie nel quale, parimenti, è da escludersi che ricorra una controversia relativa ad atti dell'esecuzione forzata successivi alla notifica della cartella, risultando pacifica la natura dell'estratto di ruolo quale “mero elaborato informatico contenente gli elementi della cartella ossia gli elementi del ruolo afferenti a quella cartella”, atto pertanto privo di natura impositiva e ancor meno esecutiva (Cass. civ., S.U., sent. n. 26283/2022 e n. 19704/2015). pagina 4 di 5 3. La continua evoluzione giurisprudenziale sul controverso tema dei limiti del riparto di giurisdizione tra Giudice ordinario e Giudice tributario, che ha generato la necessità di continui e ravvicinati interventi chiarificatori delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, induce a ritenere sussistenti le condizioni per l'integrale compensazione delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, nella persona del Giudice monocratico Dr.ssa Federica D'Auria, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 363/2024 del Parte_1
Giudice di Pace di Procida, depositata in data 17.03.2024, nell'ambito del procedimento di primo grado
R.G.770/2023, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Dichiara la contumacia di;
Parte_2
2) Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara difetto di giurisdizione del giudice ordinario, spettando la giurisdizione, sulla domanda proposta da
[...]
, al giudice tributario, innanzi al quale la causa dovrà essere riassunta;
Parte_2
3) Compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio
Così deciso in Napoli, il 28.10.2025
Il Giudice
Dr.ssa Federica D'Auria
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