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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 12/03/2025, n. 1127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1127 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
10192/2024
TRIBUNALE ORDINARIO CATANIA
SEZIONE LAVORO
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
Il Tribunale Monocratico di Catania in funzione di Giudice del lavoro , in persona del giudice onorario dott.ssa Laura Garofalo , all'esito dell'udienza del 12.03.2025 , ha emesso ex art. 429
c.p.c. la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 10192/2024 R.G. lavoro, promosso
DA
, nata a [...] il [...] residente in [...]( CT ) , Parte_1
Corso Sicilia 35 , c. f. , col patrocinio dell'avv. Maria Grazia di Bella come C.F._1
da procura in atti di giudizio , domiciliata nprtesso il suo studio in Catania, via Rabbordone 20 ;
Ricorrente
CONTRO
in persona del Presidente legale rappresentante Controparte_1
p. t. , c. f. , con Sede Centrale in Roma via Ciro il grande 21, in giudizio rappresentato P.IVA_1
e difeso dall'avv. Lucia Orsingher , come da procura in atti depositata , domiciliato in Catania Piaz-
za della Repubblica 26, presso Avvocatura Distrettuale INPS;
Resistente
Oggetto : assegno sociale
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 30.10.2024, parte attrice impugnava il provvedimento di rigetto dell'istanza di assegno sociale , notificato in data 10.02.2024 e la successiva delibera di rigetto del ricorso amministrativo del 20 giugno 2024. Premetteva in fatto di avere contratto matrimonio concordatario con in data Controparte_2
27.4.1985 dinnanzi all'Ufficiale di Stato Civile . Con successivo accordo del 29 marzo 2023 la ricorrente si separava dal marito consensualmente dinanzi l'Ufficiale di sato civile di EM
ET , a seguito di lunga separazione di fatto per ragioni di incompatibilità materiale e spirituale.
In sede di separazione non veniva stabilito alcun assegno di mantenimento in favore della ricorrente odierna .
La ricorrente versando in stato di bisogno presentava domanda di assegno sociale in data 30.01. 24
recante numero 9038000187672.
CP_ Con successiva lettera del 31 .01.2024 l' comunicava il rigetto della domanda ritenendo insussistente lo stato di bisogno nella fattispecie. L'istituto riscontrava un breve lasso temporale intercorso tra la presentazione della domanda e l'accordo con l'Ufficiale di Stato Civile in sede di separazione personale dal coniuge, in cui la rinuncia all'assegno di mantenimento era assimilabile ad un atto volontario di rinuncia alla percezione di un reddito , anche in considerazione delle condizioni economiche del marito che avrebbe potuto provvedere al pagamento dell'assegno.
Con ricorso amministrativo del 30.4.2024 la ricorrente impugnava il rigetto dell'assegno sociale ,
con delibera del 20 giugno 2024 il Comitato Provinciale INPS di Mascalucia disponeva il rigetto del ricorso .
Avverso tale provvedimento la ricorrente agiva in giudizio per l'accertamento del proprio diritto a percepire il beneficio dell'assegno sociale poiché mai aveva espresso rinuncia al mantenimento a seguito della separazione e comunque la ricorrente non possedeva reddito idoneo e sufficiente per provvedere a se stessa ed ai propri bisogni di vita. Chiedeva pertanto l'annullamento del rigetto CP_ dell'istanza di assegno sociale inviata da con lettera 31 gennaio 2024 , e la successiva delibera del 31 gennaio 2024 con tutti gli eventuali atti e provvedimenti consequenziali successivi , chiedeva che il Tribunale disponesse in favore della ricorrente il versamento dell'assegno sociale a far tempo dalla domanda del 30.01.2024 , con interessi maturati e maturandi.
Fissata l'udienza di discussione si costituiva con propria memoria ove evidenziava in fatto CP_1 che la scelta di rinunciare al mantenimento dopo la separazione appariva come ostacolo insormon-
tabile per godere dell'assegno sociale . deduceva che la ricorrente era titolare di redditi e la scelta di rinunciarvi era sintomo di assenza di stato di bisogno o l'intento elusivo dell'azione .
In altre parole la rinuncia all'assegno di mantenimento avrebbe determinato lo stato di bisogno , richiamava altresì l'orientamento di giurisprudenza secondo il quale la circostanza di non percepire di fatto l'assegno di mantenimento può giustificare la concessione dell'assegno sociale nei casi in cui la percezione del mantenimento non fosse possibile attesa l'impossibilità di versarlo in capo al coniuge obbligato . Altra ipotesi in cui l'assegno sociale può essere concesso viene richiamata nella situazione della titolare che inutilmente si era attivata per realizzare il proprio diritto .
Evidenziava che nella fattispecie il coniuge separato dalla odierna ricorrente avrebbe potuto provvedere al mantenimento e pertanto era la scelta imputabile alla volontà della medesima ricorrente a determinare lo stato di bisogno .
Chiedeva il rigetto del ricorso con vittoria di spese di giudizio.
La causa veniva istruita documentalmente col deposito di note scritte autorizzate documenti allegati a ricorso e memoria di costituzione dell'ente .
All'esito dell'udienza del 18.10.2024 questo giudice veniva delegato per la discussione e decisione,
all'udienza odierna le parti discutevano la causa come da verbale . All'esito di camera di consiglio il giudizio veniva definito con il presente provvedimento emesso ex art. 429 c.p.c. mediante lettura dei motivi in fatto e diritto sottesi alla decisione .
∗∗∗∗∗∗∗
Va richiamata anzitutto la disciplina dell'assegno sociale stabilita dall'art. 3 , comma 6 , della legge n. 335/1995: “ Con effetto dal 1 gennaio 1996 , in luogo della pensione sociale e delle relative mag- giorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia , che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma è corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari , per il 1996 , a lire 6.240.000, denominato” as -
segno sociale”. Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno è attribuito in misura ridotta fino
a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato , ovvero fino al doppio del predetto importo se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare .I successivi incrementi di reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale di cui il medesimo sia titolare.
Il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento. L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Alla formazione del reddito concorrono i redditi , al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva
, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile . Non si computano nel reddito
i trattamenti di fine rapporto comunque denominati , le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Agli effetti del conferimento dell'assegno non concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo ai sensi dell'art. 1 , comma 6 , a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo
dell'assegno sociale “.
Alla luce dei requisiti individuati dalla norma di legge specificata , possiamo dire che nella fattispecie tali requisiti sussistono in capo al ricorrente per accertare il diritto alla percezione della prestazione assistenziale .
La dichiarazione ISEE in atti prodotta e risalente al gennaio 2024 documenta l'impossidenza della ricorrente ed un livello di reddito pari a zero .
La circostanza dell'assenza di quantificazione di alcun assegno di mantenimento e l'omessa domanda del medesimo al coniuge separato, non possono essere qualificati come una mancanza di stato di bisogno ed indice di autosufficienza economica in capo al ricorrente .
Tale assunto non può essere condiviso.
Sul punto si richiamano precedenti pronunce di questa Sezione ( cfr. sentenza n. 3216/2020, pubbli cata il 02.10.2020 nel giudizio iscritto al n. RG 3661/2020) e da ultimo l'intervento della Corte di
Cassazione con Ordinanza del 09.07.2020 , emessa sul ricorso 22067/2018 .
Dopo avere esaminato i requisiti richiesti dalla legge , così si evince dall'Ordinanza : “10- La legge nulla prevede per quanto riguarda il coniuge separato;
ma, in base alla disciplina sopra indicata, va del tutto escluso che ai fini del requisito reddituale previsto per l'assegno sociale, possa assumere rilievo una mera pretesa, costituita dalla astratta possibilità di chiedere l'assegno di mantenimento a carico del proprio coniuge in sede di separazione “.
Infatti essendo solo una possibilità quella di chiedere il mantenimento all'ex coniuge , non si tratta di redditi che possono avere rilievo come quelli percepiti al netto di imposizione fiscale e contributiva , qualunque sia la loro natura , ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva. Tantomeno tale astratta possibilità può essere equiparata agli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile ai quali soltanto la legge n. 335 citata attribuisce rilievo al fine del raggiungimento del requisito reddituale e della dimostrazione dello stato di bisogno. ( si cfr. n. 10 e n. 11 della
Ordinanza 9 luglio 2020 , sul ricorso 22067/2018).
Trattandosi di prestazione assistenziale , finalizzata a proteggere situazioni di bisogno costituzio- nalmente tutelate ( Cass. Civ. 6570/2010 ) , non appare conforme a costituzione formulare inter- pretazioni che di fatto determinano l'introduzione di requisiti non richiesti dalla legge .
Tale linea è quella seguita dalla Cassazione nella citata Ordinanza : “ 15. In definitiva la stessa
Corte d'appello , invece di dare rilievo allo stato di bisogno effettivo da accertarsi sulla base delle norme di legge ( ovvero attraverso la verifica tra la dichiarazione presentata all'atto della domanda e la dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti presentata l'anno successivo) , ha attribuito rilevanza ad un reddito presunto di cui nella legge non vi è traccia. Dato che , come risul ta dalla menzionata disciplina , la legge prevede , al contrario , come unico requisito , uno stato di bisogno accertato ,caso per caso , non solo per concedere ma anche per mantenere la tutela di base assistenziale per gli anziani nel nostro Paese “.
Alla luce dei sopra indicati principi , fatti propri da questo giudice ex art. 118 disp. att. c.p.c. , nella fattispecie all'esame il diritto a percepire l'assegno sociale deve essere riconosciuto in favore del ricorrente . La decorrenza dell'assegno viene fissata dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda , in ossequio all'art. 3 , della legge n. 335 del 1995 , al comma 7 dispone : “Per quanto non diversamente disposto dal presente comma e dal comma 6 si applicano
all'assegno sociale le disposizioni in materia di pensione sociale di cui alla legge 30 aprile 1969,
n. 153 e successive modificazioni ed integrazioni “.
A sua volta la legge 153/1969 all'art. 26 , commi 101 e 11 prevede che”…… [… ]la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda”.
La prestazione all'esame di giudizio può essere riconosciuta dal primo giorno del mese successivo a quello in cui la domanda è stata presentata.
Il ricorso pertanto deve trovare accoglimento.
Le spese di lite, alla luce delle dichiarazioni reddituali rese dal ricorrente in calce al ricorso , risultando la medesima ricorrente ammessa al gratuito patrocinio, come dichiarato in ricorso principale , sono irripetibili tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Monocratico in funzione di Giudice del Lavoro , definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 10192/2024 R.G. , disattesa ogni contraria istanza , eccezione e difesa così provvede :
-Accoglie il ricorso e dichiara il diritto in capo alla ricorrente di percepire l'assegno sociale con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda ammini- strativa;
- Condanna l' in persona del legale rappresentante p. t. al pagamento degli interessi e CP_1
rivalutazione, sino al soddisfo;
- Dichiara irripetibili tra le parti le spese di giudizio;
Catania 12.03.2025 Il Giudice onorario
Dott.ssa Laura Garofalo
TRIBUNALE ORDINARIO CATANIA
SEZIONE LAVORO
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
Il Tribunale Monocratico di Catania in funzione di Giudice del lavoro , in persona del giudice onorario dott.ssa Laura Garofalo , all'esito dell'udienza del 12.03.2025 , ha emesso ex art. 429
c.p.c. la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 10192/2024 R.G. lavoro, promosso
DA
, nata a [...] il [...] residente in [...]( CT ) , Parte_1
Corso Sicilia 35 , c. f. , col patrocinio dell'avv. Maria Grazia di Bella come C.F._1
da procura in atti di giudizio , domiciliata nprtesso il suo studio in Catania, via Rabbordone 20 ;
Ricorrente
CONTRO
in persona del Presidente legale rappresentante Controparte_1
p. t. , c. f. , con Sede Centrale in Roma via Ciro il grande 21, in giudizio rappresentato P.IVA_1
e difeso dall'avv. Lucia Orsingher , come da procura in atti depositata , domiciliato in Catania Piaz-
za della Repubblica 26, presso Avvocatura Distrettuale INPS;
Resistente
Oggetto : assegno sociale
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 30.10.2024, parte attrice impugnava il provvedimento di rigetto dell'istanza di assegno sociale , notificato in data 10.02.2024 e la successiva delibera di rigetto del ricorso amministrativo del 20 giugno 2024. Premetteva in fatto di avere contratto matrimonio concordatario con in data Controparte_2
27.4.1985 dinnanzi all'Ufficiale di Stato Civile . Con successivo accordo del 29 marzo 2023 la ricorrente si separava dal marito consensualmente dinanzi l'Ufficiale di sato civile di EM
ET , a seguito di lunga separazione di fatto per ragioni di incompatibilità materiale e spirituale.
In sede di separazione non veniva stabilito alcun assegno di mantenimento in favore della ricorrente odierna .
La ricorrente versando in stato di bisogno presentava domanda di assegno sociale in data 30.01. 24
recante numero 9038000187672.
CP_ Con successiva lettera del 31 .01.2024 l' comunicava il rigetto della domanda ritenendo insussistente lo stato di bisogno nella fattispecie. L'istituto riscontrava un breve lasso temporale intercorso tra la presentazione della domanda e l'accordo con l'Ufficiale di Stato Civile in sede di separazione personale dal coniuge, in cui la rinuncia all'assegno di mantenimento era assimilabile ad un atto volontario di rinuncia alla percezione di un reddito , anche in considerazione delle condizioni economiche del marito che avrebbe potuto provvedere al pagamento dell'assegno.
Con ricorso amministrativo del 30.4.2024 la ricorrente impugnava il rigetto dell'assegno sociale ,
con delibera del 20 giugno 2024 il Comitato Provinciale INPS di Mascalucia disponeva il rigetto del ricorso .
Avverso tale provvedimento la ricorrente agiva in giudizio per l'accertamento del proprio diritto a percepire il beneficio dell'assegno sociale poiché mai aveva espresso rinuncia al mantenimento a seguito della separazione e comunque la ricorrente non possedeva reddito idoneo e sufficiente per provvedere a se stessa ed ai propri bisogni di vita. Chiedeva pertanto l'annullamento del rigetto CP_ dell'istanza di assegno sociale inviata da con lettera 31 gennaio 2024 , e la successiva delibera del 31 gennaio 2024 con tutti gli eventuali atti e provvedimenti consequenziali successivi , chiedeva che il Tribunale disponesse in favore della ricorrente il versamento dell'assegno sociale a far tempo dalla domanda del 30.01.2024 , con interessi maturati e maturandi.
Fissata l'udienza di discussione si costituiva con propria memoria ove evidenziava in fatto CP_1 che la scelta di rinunciare al mantenimento dopo la separazione appariva come ostacolo insormon-
tabile per godere dell'assegno sociale . deduceva che la ricorrente era titolare di redditi e la scelta di rinunciarvi era sintomo di assenza di stato di bisogno o l'intento elusivo dell'azione .
In altre parole la rinuncia all'assegno di mantenimento avrebbe determinato lo stato di bisogno , richiamava altresì l'orientamento di giurisprudenza secondo il quale la circostanza di non percepire di fatto l'assegno di mantenimento può giustificare la concessione dell'assegno sociale nei casi in cui la percezione del mantenimento non fosse possibile attesa l'impossibilità di versarlo in capo al coniuge obbligato . Altra ipotesi in cui l'assegno sociale può essere concesso viene richiamata nella situazione della titolare che inutilmente si era attivata per realizzare il proprio diritto .
Evidenziava che nella fattispecie il coniuge separato dalla odierna ricorrente avrebbe potuto provvedere al mantenimento e pertanto era la scelta imputabile alla volontà della medesima ricorrente a determinare lo stato di bisogno .
Chiedeva il rigetto del ricorso con vittoria di spese di giudizio.
La causa veniva istruita documentalmente col deposito di note scritte autorizzate documenti allegati a ricorso e memoria di costituzione dell'ente .
All'esito dell'udienza del 18.10.2024 questo giudice veniva delegato per la discussione e decisione,
all'udienza odierna le parti discutevano la causa come da verbale . All'esito di camera di consiglio il giudizio veniva definito con il presente provvedimento emesso ex art. 429 c.p.c. mediante lettura dei motivi in fatto e diritto sottesi alla decisione .
∗∗∗∗∗∗∗
Va richiamata anzitutto la disciplina dell'assegno sociale stabilita dall'art. 3 , comma 6 , della legge n. 335/1995: “ Con effetto dal 1 gennaio 1996 , in luogo della pensione sociale e delle relative mag- giorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia , che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma è corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari , per il 1996 , a lire 6.240.000, denominato” as -
segno sociale”. Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno è attribuito in misura ridotta fino
a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato , ovvero fino al doppio del predetto importo se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare .I successivi incrementi di reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale di cui il medesimo sia titolare.
Il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento. L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Alla formazione del reddito concorrono i redditi , al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva
, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile . Non si computano nel reddito
i trattamenti di fine rapporto comunque denominati , le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Agli effetti del conferimento dell'assegno non concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo ai sensi dell'art. 1 , comma 6 , a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo
dell'assegno sociale “.
Alla luce dei requisiti individuati dalla norma di legge specificata , possiamo dire che nella fattispecie tali requisiti sussistono in capo al ricorrente per accertare il diritto alla percezione della prestazione assistenziale .
La dichiarazione ISEE in atti prodotta e risalente al gennaio 2024 documenta l'impossidenza della ricorrente ed un livello di reddito pari a zero .
La circostanza dell'assenza di quantificazione di alcun assegno di mantenimento e l'omessa domanda del medesimo al coniuge separato, non possono essere qualificati come una mancanza di stato di bisogno ed indice di autosufficienza economica in capo al ricorrente .
Tale assunto non può essere condiviso.
Sul punto si richiamano precedenti pronunce di questa Sezione ( cfr. sentenza n. 3216/2020, pubbli cata il 02.10.2020 nel giudizio iscritto al n. RG 3661/2020) e da ultimo l'intervento della Corte di
Cassazione con Ordinanza del 09.07.2020 , emessa sul ricorso 22067/2018 .
Dopo avere esaminato i requisiti richiesti dalla legge , così si evince dall'Ordinanza : “10- La legge nulla prevede per quanto riguarda il coniuge separato;
ma, in base alla disciplina sopra indicata, va del tutto escluso che ai fini del requisito reddituale previsto per l'assegno sociale, possa assumere rilievo una mera pretesa, costituita dalla astratta possibilità di chiedere l'assegno di mantenimento a carico del proprio coniuge in sede di separazione “.
Infatti essendo solo una possibilità quella di chiedere il mantenimento all'ex coniuge , non si tratta di redditi che possono avere rilievo come quelli percepiti al netto di imposizione fiscale e contributiva , qualunque sia la loro natura , ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva. Tantomeno tale astratta possibilità può essere equiparata agli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile ai quali soltanto la legge n. 335 citata attribuisce rilievo al fine del raggiungimento del requisito reddituale e della dimostrazione dello stato di bisogno. ( si cfr. n. 10 e n. 11 della
Ordinanza 9 luglio 2020 , sul ricorso 22067/2018).
Trattandosi di prestazione assistenziale , finalizzata a proteggere situazioni di bisogno costituzio- nalmente tutelate ( Cass. Civ. 6570/2010 ) , non appare conforme a costituzione formulare inter- pretazioni che di fatto determinano l'introduzione di requisiti non richiesti dalla legge .
Tale linea è quella seguita dalla Cassazione nella citata Ordinanza : “ 15. In definitiva la stessa
Corte d'appello , invece di dare rilievo allo stato di bisogno effettivo da accertarsi sulla base delle norme di legge ( ovvero attraverso la verifica tra la dichiarazione presentata all'atto della domanda e la dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti presentata l'anno successivo) , ha attribuito rilevanza ad un reddito presunto di cui nella legge non vi è traccia. Dato che , come risul ta dalla menzionata disciplina , la legge prevede , al contrario , come unico requisito , uno stato di bisogno accertato ,caso per caso , non solo per concedere ma anche per mantenere la tutela di base assistenziale per gli anziani nel nostro Paese “.
Alla luce dei sopra indicati principi , fatti propri da questo giudice ex art. 118 disp. att. c.p.c. , nella fattispecie all'esame il diritto a percepire l'assegno sociale deve essere riconosciuto in favore del ricorrente . La decorrenza dell'assegno viene fissata dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda , in ossequio all'art. 3 , della legge n. 335 del 1995 , al comma 7 dispone : “Per quanto non diversamente disposto dal presente comma e dal comma 6 si applicano
all'assegno sociale le disposizioni in materia di pensione sociale di cui alla legge 30 aprile 1969,
n. 153 e successive modificazioni ed integrazioni “.
A sua volta la legge 153/1969 all'art. 26 , commi 101 e 11 prevede che”…… [… ]la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda”.
La prestazione all'esame di giudizio può essere riconosciuta dal primo giorno del mese successivo a quello in cui la domanda è stata presentata.
Il ricorso pertanto deve trovare accoglimento.
Le spese di lite, alla luce delle dichiarazioni reddituali rese dal ricorrente in calce al ricorso , risultando la medesima ricorrente ammessa al gratuito patrocinio, come dichiarato in ricorso principale , sono irripetibili tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Monocratico in funzione di Giudice del Lavoro , definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 10192/2024 R.G. , disattesa ogni contraria istanza , eccezione e difesa così provvede :
-Accoglie il ricorso e dichiara il diritto in capo alla ricorrente di percepire l'assegno sociale con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda ammini- strativa;
- Condanna l' in persona del legale rappresentante p. t. al pagamento degli interessi e CP_1
rivalutazione, sino al soddisfo;
- Dichiara irripetibili tra le parti le spese di giudizio;
Catania 12.03.2025 Il Giudice onorario
Dott.ssa Laura Garofalo