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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 09/01/2025, n. 119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 119 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7340/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dai Magistrati:
Dr. Alberto Tetamo Presidente
Dr.ssa Serafina Aceto Giudice Relatore
Dr.ssa Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 7340/2024 promossa da:
con il patrocinio degli Avv.ti MARINA NOTARISTEFANO, DANIELE Parte_1
DRUETTA e ALBERTO MORIZIO in virtù di procura speciale in atti;
parte ricorrente contro con il patrocinio dell'avv. ISABELLA GIANNONE in virtù di Controparte_1 procura speciale in atti;
parte resistente
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e per parte resistente: come da note congiunte depositate in data 29.10.24.
Per il PM: nulla ha opposto.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in Parte_1 Controparte_1
AF EN (Regno Unito) il 24.10.2015.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Torino (atto n. N. 343
P. 2 S. C Uff. 1 anno 2016 TORINO).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 9.08.2018 e il 08.04.2021. Persona_1 Persona_2
Con ricorso depositato il 26.04.2024, parte ricorrente ha adito il Tribunale, dando atto della pendenza nel Regno Unito di un procedimento avente ad oggetto la sola domanda di divorzio (sole divorce application) tra lei e il resistente, e chiedendo che il Tribunale di Torino assumesse i provvedimenti più opportuni limitatamente al regime di visita padre-figli ed al contributo per il mantenimento dei minori.
pagina 1 di 4 Con memoria difensiva depositata in data 29.10.2024, si è costituita in giudizio parte resistente, dando atto del raggiungimento di un accordo tra le parti.
Il Giudice Relatore, letta la comparsa di parte resistente, revocava la comparizione personale delle parti e assegnava termine perentorio ex art. 127 ter c.p.c. fino al 13.12.2024 per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
Le parti depositavano note scritte sostitutive dell'udienza entro il termine perentorio loro assegnato chiedendo il recepimento dell'accordo.
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
*** §§§ ***
In via preliminare, il Collegio ritiene che, alla luce delle allegazioni delle parti e delle dichiarazioni dalle stesse rese in udienza, la causa non abbisogni di attività istruttoria e possa essere in questa sede definita.
Il Collegio ritiene di condividere e fare propri gli accordi congiunti dalle parti in corso di causa non essendovi ragioni di diritto e di fatto ostative.
Le spese processuali sono compensate in forza dell'accodo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
DISPONE che i figli minorenni e restino affidati ad entrambi i Persona_1 Persona_2 genitori, con residenza anagrafica e collocazione prevalente presso la madre e con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale riguardo alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione;
DISPONE il padre possa vedere e tenere con sé i minori in ogni occasione concordata tra le parti, avuto riguardo ai rispettivi impegni lavorativi nonché alle esigenze ed ai desideri dei minori, e – in difetto di accordo – secondo le seguenti modalità:
a) due fine settimana al mese, anche non consecutivi, dall'uscita di scuola del venerdì alla domenica sera;
b) durante le festività natalizie, ad anni alterni per l'intero periodo delle vacanze scolastiche
(dall'ultimo giorno di scuola al giorno che precede il rientro). Resta sin d'ora inteso che le vacanze natalizie del 2024 saranno di competenza materna, mentre quelle 2025 di competenza paterna;
c) ad anni alterni per l'intero periodo delle vacanze di Pasqua;
d) durante le vacanze scolastiche estive, per due periodi non consecutivi di 3/4 settimane ciascuno da individuarsi, salvo diverso accordo, tra la data di inizio di dette vacanze e la fine della prima settimana di agosto e da concordarsi tra le parti entro il 30 aprile di ogni anno. Resta inteso che la madre, salvo diverso accordo, terrà con sé i figli le ultime tre settimane di agosto, comunicando al padre per iscritto, entro il 30 aprile di ogni anno, le date di partenza e rientro;
e) ad anni alterni in occasione del compleanno dei figli, con l'intesa che, nell'anno in cui il giorno del compleanno di (9 agosto) sarà di competenza del signor l'organizzazione dei Per_1 CP_1 periodi estivi di competenza di quest'ultimo, indicati al precedente punto 2-d), terrà conto di tale esigenza, ferma in ogni caso la durata complessiva degli stessi (3/4 settimane ciascuno). pagina 2 di 4 Resta sin d'ora inteso che il signor in tale evenienza, dovrà ricondurre i figli a Torino il 10 CP_1 agosto, onde consentire alla madre di trascorrere con loro il proprio periodo di vacanza;
f) ciascun genitore si impegna a comunicare all'altro il luogo ove intenda condurre i figli in occasione di periodi di vacanza o di fine settimana trascorsi lontano dal domicilio abituale, con indicazione dei relativi indirizzi e recapiti telefonici, consentendo regolari contatti con l'altro genitore;
DISPONE il signor versi alla signora entro il giorno 5 di ogni mese e con decorrenza da CP_1 Pt_1 gennaio 2025, la somma mensile di € 400,00 (€ 200,00 per ciascun figlio), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
oltre al 50% delle spese straordinarie relative ai minori come da Protocollo del 15.03.2016; provveda inoltre a saldare le mensilità di novembre e dicembre 2024 (€ 800,00 complessivi) corrispondendo alla signora a decorrere dalla mensilità di gennaio 2025 e fino Pt_1 alla successiva mensilità di aprile 2025, l'ulteriore importo mensile di € 200,00; il suddetto contributo sarà versato per intero sul conto corrente n. [...] – conto n.
1000/00093065 – BIC/SWIFT BCITITMM intestato alla signora presso Banca INTESA Pt_1
SANPAOLO S.p.a.;
PRENDE ATTO che:
- relativamente ai periodi di competenza paterna indicati al punto che precede, le parti concordano e danno atto che:
a) il signor si impegna a concordare con la signora le date relative alla propria CP_1 Pt_1 permanenza con i figli in Italia o all'estero;
b) la pianificazione di viaggi, soggiorni e vacanze di competenza paterna avverrà per iscritto e con cadenza trimestrale. A mero titolo di esempio il signor entro la fine della prima settimana CP_1 di gennaio, invierà alla signora a mezzo email, il proprio “piano visite” per i Pt_1 successivi mesi di febbraio, marzo e aprile. La signora entro 5 giorni dalla data di Pt_1 ricezione di tale e-mail, comunicherà al signor la propria approvazione ovvero gli CP_1 indicherà eventuali variazioni da apportare. Resta inteso che, in assenza di riscontro scritto entro il suddetto termine di 5 giorni, le date proposte dal signor si intenderanno approvate;
CP_1
c) il signor quando si recherà a Torino nei periodi di frequentazione a lui spettanti, si farà CP_1 carico dei costi di trasporto, alloggio ove permarrà con i figli e vitto;
d) le vacanze di spettanza paterna potranno essere trascorse in Inghilterra presso l'abitazione paterna ovvero in altra località (in quest'ultimo caso previo consenso scritto della madre, ritenendosi in ogni caso il Regno Unito sin d'ora preautorizzato), impegnandosi il signor a CP_1 sostenere i costi ed occuparsi personalmente del trasporto da e verso l'abitazione materna, nonché a comunicare per tempo dove i minori soggiorneranno e favorendo i contatti telefonici.
Al contempo, la madre si impegna a non negare il consenso quando la destinazione e la tipologia di viaggio/vacanza corrisponde all'interesse dei minori;
e) i bambini, ove possibile, trascorreranno con il signor la festa del papà e con la signora CP_1 la festa della mamma;
Pt_1
- le vacanze di spettanza materna potranno essere trascorse in Italia ovvero all'estero (in quest'ultimo caso previo consenso scritto del padre), impegnandosi la signora a sostenere i costi ed Pt_1 occuparsi personalmente del trasporto da e verso l'abitazione dei minori, nonché a comunicare per tempo dove i minori soggiorneranno e favorendo i contatti telefonici. Al contempo, il padre si pagina 3 di 4 impegna a non negare il consenso quando la destinazione e la tipologia di viaggio/vacanza corrisponde all'interesse dei minori.
Spese di lite integralmente compensate tra le parti, con rinuncia dei rispettivi difensori alla solidarietà professionale ai sensi dell'art. 13, co. 8, legge 31 dicembre 2012, n. 247.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino il 8 gennaio
2024.
Minuta redatta dalla M.O.T. dott.ssa Cristina Bonaudo
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Serafina Aceto Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dai Magistrati:
Dr. Alberto Tetamo Presidente
Dr.ssa Serafina Aceto Giudice Relatore
Dr.ssa Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 7340/2024 promossa da:
con il patrocinio degli Avv.ti MARINA NOTARISTEFANO, DANIELE Parte_1
DRUETTA e ALBERTO MORIZIO in virtù di procura speciale in atti;
parte ricorrente contro con il patrocinio dell'avv. ISABELLA GIANNONE in virtù di Controparte_1 procura speciale in atti;
parte resistente
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e per parte resistente: come da note congiunte depositate in data 29.10.24.
Per il PM: nulla ha opposto.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in Parte_1 Controparte_1
AF EN (Regno Unito) il 24.10.2015.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Torino (atto n. N. 343
P. 2 S. C Uff. 1 anno 2016 TORINO).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 9.08.2018 e il 08.04.2021. Persona_1 Persona_2
Con ricorso depositato il 26.04.2024, parte ricorrente ha adito il Tribunale, dando atto della pendenza nel Regno Unito di un procedimento avente ad oggetto la sola domanda di divorzio (sole divorce application) tra lei e il resistente, e chiedendo che il Tribunale di Torino assumesse i provvedimenti più opportuni limitatamente al regime di visita padre-figli ed al contributo per il mantenimento dei minori.
pagina 1 di 4 Con memoria difensiva depositata in data 29.10.2024, si è costituita in giudizio parte resistente, dando atto del raggiungimento di un accordo tra le parti.
Il Giudice Relatore, letta la comparsa di parte resistente, revocava la comparizione personale delle parti e assegnava termine perentorio ex art. 127 ter c.p.c. fino al 13.12.2024 per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
Le parti depositavano note scritte sostitutive dell'udienza entro il termine perentorio loro assegnato chiedendo il recepimento dell'accordo.
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
*** §§§ ***
In via preliminare, il Collegio ritiene che, alla luce delle allegazioni delle parti e delle dichiarazioni dalle stesse rese in udienza, la causa non abbisogni di attività istruttoria e possa essere in questa sede definita.
Il Collegio ritiene di condividere e fare propri gli accordi congiunti dalle parti in corso di causa non essendovi ragioni di diritto e di fatto ostative.
Le spese processuali sono compensate in forza dell'accodo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
DISPONE che i figli minorenni e restino affidati ad entrambi i Persona_1 Persona_2 genitori, con residenza anagrafica e collocazione prevalente presso la madre e con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale riguardo alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione;
DISPONE il padre possa vedere e tenere con sé i minori in ogni occasione concordata tra le parti, avuto riguardo ai rispettivi impegni lavorativi nonché alle esigenze ed ai desideri dei minori, e – in difetto di accordo – secondo le seguenti modalità:
a) due fine settimana al mese, anche non consecutivi, dall'uscita di scuola del venerdì alla domenica sera;
b) durante le festività natalizie, ad anni alterni per l'intero periodo delle vacanze scolastiche
(dall'ultimo giorno di scuola al giorno che precede il rientro). Resta sin d'ora inteso che le vacanze natalizie del 2024 saranno di competenza materna, mentre quelle 2025 di competenza paterna;
c) ad anni alterni per l'intero periodo delle vacanze di Pasqua;
d) durante le vacanze scolastiche estive, per due periodi non consecutivi di 3/4 settimane ciascuno da individuarsi, salvo diverso accordo, tra la data di inizio di dette vacanze e la fine della prima settimana di agosto e da concordarsi tra le parti entro il 30 aprile di ogni anno. Resta inteso che la madre, salvo diverso accordo, terrà con sé i figli le ultime tre settimane di agosto, comunicando al padre per iscritto, entro il 30 aprile di ogni anno, le date di partenza e rientro;
e) ad anni alterni in occasione del compleanno dei figli, con l'intesa che, nell'anno in cui il giorno del compleanno di (9 agosto) sarà di competenza del signor l'organizzazione dei Per_1 CP_1 periodi estivi di competenza di quest'ultimo, indicati al precedente punto 2-d), terrà conto di tale esigenza, ferma in ogni caso la durata complessiva degli stessi (3/4 settimane ciascuno). pagina 2 di 4 Resta sin d'ora inteso che il signor in tale evenienza, dovrà ricondurre i figli a Torino il 10 CP_1 agosto, onde consentire alla madre di trascorrere con loro il proprio periodo di vacanza;
f) ciascun genitore si impegna a comunicare all'altro il luogo ove intenda condurre i figli in occasione di periodi di vacanza o di fine settimana trascorsi lontano dal domicilio abituale, con indicazione dei relativi indirizzi e recapiti telefonici, consentendo regolari contatti con l'altro genitore;
DISPONE il signor versi alla signora entro il giorno 5 di ogni mese e con decorrenza da CP_1 Pt_1 gennaio 2025, la somma mensile di € 400,00 (€ 200,00 per ciascun figlio), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
oltre al 50% delle spese straordinarie relative ai minori come da Protocollo del 15.03.2016; provveda inoltre a saldare le mensilità di novembre e dicembre 2024 (€ 800,00 complessivi) corrispondendo alla signora a decorrere dalla mensilità di gennaio 2025 e fino Pt_1 alla successiva mensilità di aprile 2025, l'ulteriore importo mensile di € 200,00; il suddetto contributo sarà versato per intero sul conto corrente n. [...] – conto n.
1000/00093065 – BIC/SWIFT BCITITMM intestato alla signora presso Banca INTESA Pt_1
SANPAOLO S.p.a.;
PRENDE ATTO che:
- relativamente ai periodi di competenza paterna indicati al punto che precede, le parti concordano e danno atto che:
a) il signor si impegna a concordare con la signora le date relative alla propria CP_1 Pt_1 permanenza con i figli in Italia o all'estero;
b) la pianificazione di viaggi, soggiorni e vacanze di competenza paterna avverrà per iscritto e con cadenza trimestrale. A mero titolo di esempio il signor entro la fine della prima settimana CP_1 di gennaio, invierà alla signora a mezzo email, il proprio “piano visite” per i Pt_1 successivi mesi di febbraio, marzo e aprile. La signora entro 5 giorni dalla data di Pt_1 ricezione di tale e-mail, comunicherà al signor la propria approvazione ovvero gli CP_1 indicherà eventuali variazioni da apportare. Resta inteso che, in assenza di riscontro scritto entro il suddetto termine di 5 giorni, le date proposte dal signor si intenderanno approvate;
CP_1
c) il signor quando si recherà a Torino nei periodi di frequentazione a lui spettanti, si farà CP_1 carico dei costi di trasporto, alloggio ove permarrà con i figli e vitto;
d) le vacanze di spettanza paterna potranno essere trascorse in Inghilterra presso l'abitazione paterna ovvero in altra località (in quest'ultimo caso previo consenso scritto della madre, ritenendosi in ogni caso il Regno Unito sin d'ora preautorizzato), impegnandosi il signor a CP_1 sostenere i costi ed occuparsi personalmente del trasporto da e verso l'abitazione materna, nonché a comunicare per tempo dove i minori soggiorneranno e favorendo i contatti telefonici.
Al contempo, la madre si impegna a non negare il consenso quando la destinazione e la tipologia di viaggio/vacanza corrisponde all'interesse dei minori;
e) i bambini, ove possibile, trascorreranno con il signor la festa del papà e con la signora CP_1 la festa della mamma;
Pt_1
- le vacanze di spettanza materna potranno essere trascorse in Italia ovvero all'estero (in quest'ultimo caso previo consenso scritto del padre), impegnandosi la signora a sostenere i costi ed Pt_1 occuparsi personalmente del trasporto da e verso l'abitazione dei minori, nonché a comunicare per tempo dove i minori soggiorneranno e favorendo i contatti telefonici. Al contempo, il padre si pagina 3 di 4 impegna a non negare il consenso quando la destinazione e la tipologia di viaggio/vacanza corrisponde all'interesse dei minori.
Spese di lite integralmente compensate tra le parti, con rinuncia dei rispettivi difensori alla solidarietà professionale ai sensi dell'art. 13, co. 8, legge 31 dicembre 2012, n. 247.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino il 8 gennaio
2024.
Minuta redatta dalla M.O.T. dott.ssa Cristina Bonaudo
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Serafina Aceto Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento
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