Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 09/04/2025, n. 55 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 55 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
SEZIONE LAVORO
Composta da
Dott. Marcello Giacalone Presidente rel. Dott.ssa Doriana Meloni Consigliere
Dott.ssa Monica Moi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 111 del Ruolo Generale Lavoro per l'anno 2022 fra:
Parte_1 domiciliato elettivamente in Sassari, presso lo studio dell'avv.to Nicola Re che lo rappresenta e difende in forza di procura in atti,
APPELLANTE CONTRO
CP_1
In persona del legale rappresentante, domiciliato elettivamente in Sassari, presso l'ufficio legale della sede provinciale, rappresentato e difeso dall'avv.to Maria Antonietta Canu in forza di procura in atti
APPELLATO CONTRO
Controparte_2
In persona del legale rappresentante, contumace.
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 32/2022 del Tribunale di Tempio Pausania, in funzione di giudice del lavoro, in tema di differenze retributive per mancata integrazione salariale durante il covid.
All'udienza del 9.4.2025 la causa è stata definita sulle seguenti conclusioni: NELL'INTERESSE DELL'APPELLANTE: Senza voler invertire l'onere probatorio si insiste per l'ammissione dei mezzi di prova dedotti in primo grado. Nel merito previa riforma della sentenza impugnata, accogliere il presente appello con ogni più idonea ed opportuna statuizione;
e, conseguentemente, accogliere le domande formulate dal sig. Parte_1
nel ricorso introduttivo del giudizio. Pertanto, relativamente ai profili
[...] retributivi/risarcitori e contributivi in riforma della Sentenza di primo grado: In via CP_ principale Accertare e dichiarare che l'omissione nella quale è incorsa la resistente, costituita dal non aver richiesto l'integrazione salariale, ha cagionato un danno al ricorrente, pertanto accertare e dichiarare la responsabilità del datore di lavoro di e per l'effetto condannarlo al pagamento di euro CP_2 CP_2
6.881,70 , o della somma veriore emersa in corso di causa, in favore del ricorrente
1
6.193,82, o della somma veriore emersa in corso di causa, in favore del ricorrente pari al trattamento di integrazione salariale non percepito a partire dal 10.03.2020 fino al 12.06.2020 comprensivo di T.F.R. maturato durante tale periodo, ratei di tredicesima mensilità e indennità di mancato preavviso;
accertare e dichiarare il danno da omissione contributiva e condannare la resistente alla regolarizzazione della posizione contributiva e previdenziale del ricorrente. Confermare la Sentenza di primo grado in punto di vizio di forma del licenziamento intimato per omesso rispetto dell'art. 7 Statuto dei Lavoratori. Sempre in via principale riformare la statuizione in punto di regolazione delle spese condannando la D.I. Mec. CP_2
[...
al pagamento integrale delle spese processuali stante la totale soccombenza e riformare la condanna alle spese inflitta a carico dell'appellante nei confronti dell' , stabilendo le spese dovute per la chiamata, s'è del caso, a totale carico CP_1 del datore di lavoro inadempiente e soccombente anche relativamente alla domanda di regolarizzazione contributiva. In tutti i casi con vittoria di spese e competenze di lite NELL'INTERESSE DELL'ISTITUTO
- contrariis reiectis - in ipotesi di riforma della sentenza di primo grado, accertare e determinare la conseguente obbligazione contributiva a carico della società in epigrafe in favore del ricorrente per i titoli retributivi che risulteranno accertati di giustizia, con accessori maturati e maturandi, con vittoria delle spese di lite;
- in subordine, nell'ipotesi di rigetto della domanda del ricorrente, condannare la parte ritenuta soccombente dalla Corte d'Appello alla refusione in favore dell' delle CP_1 spese e competenze del presente giudizio”. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO In sentenza è scritto: “Con ricorso in data 7 ottobre 2020 Parte_1
ha convenuto in giudizio avanti l'Intestato Tribunale D.I. Mec.
[...] CP_2
[...
chiedendo, in via principale, di accertare l'omissione della richiesta di integrazione salariale da parte datoriale e, per l'effetto, condannare . CP_2 [...]
al pagamento di euro 6.881,70, o alla diversa somma accertata, a titolo CP_2 di trattamento di integrazione salariale non percepito. dal 10 marzo 2020 sino al 26 aprile 2020, nonché della retribuzione base per il periodo successivo alla data del 27 aprile 2020 fino al 12 giugno 2020, comprensiva di indennità di mancato preavviso e TFR, ratei di tredicesima mensilità ed interessi ex art. 37 CCNL;
accertare e condannare . alla regolarizzazione CP_2 CP_2 contributiva e previdenziale;
sempre in via principale, accertare l'illegittimità del licenziamento del 12 giugno 2020 per insussistenza materiale del fatto;
violazione del requisito motivazionale;
insussistenza del giustificato motivo soggettivo o della
2 giusta causa;
vizio di forma;
tutele di legge;
in via subordinata, condannare CP_2
al pagamento di euro 6.193,82 per i titoli, tutti, di cui alla
[...] CP_2 domanda formulata in via principale;
reiterate le domande in punto di retribuzione per il periodo successivo alla data del 27 aprile 2020 ed in ordine al licenziamento;
con vittoria di spese e competenze di lite. A fondamento della domanda il ricorrente ha allegato di essere stato assunto da . CP_2 CP_2
in data 17 gennaio 2020, a tempo indeterminato, con mansioni di operaio
[...] carpentiere, inquadrato nel 5 livello CCNL settore Metalmeccanici Operai Confapi, con retribuzione mensile di euro 1.869,00 lordi. Che l'attività è stata sospesa in data 9 marzo 2020 a causa dell'emergenza sanitaria. Che il datore di lavoro ha omesso di attivare l'integrazione salariale ex artt. 19 e 22 del D.L. n. 18/2020 con nocumento per il lavoratore. Che in data 12 giugno 2020 il ricorrente
è stato licenziato con effetto immediato;
che la società occupava al tempo più di n. 15 dipendenti. Ha per l'effetto lamentato di non aver percepito, nel periodo in oggetto, né la retribuzione, né l'integrazione salariale, salvo la somma di euro 650,00, chiedendo il pagamento della somma pari all'80% della retribuzione dal 9 marzo 2020 al 26 aprile 2020 precisandosi che, dal 26 aprile 2020, il lavoratore aveva invece diritto, stante la ripresa dell'attività datoriale, al 100% della retribuzione, comprensiva di TFR, ratei di tredicesima ed il 5% degli interessi sulle retribuzioni ai sensi dell'art. 37 del CCNL in atti. In via subordinata ha chiesto il pagamento dal 26 aprile 2020 al 12 giugno 2020 dell'80% della retribuzione. Ha domandato, inoltre, la regolarizzazione contributiva e previdenziale per i periodi rivendicati. In ordine al licenziamento ne ha assunto il difetto di motivazione ed il difetto del procedimento ex art. 7 S.L.; l'insussistenza del giustificato motivo soggettivo e della giusta causa, la sproporzione e l'insussistenza del fatto;
per l'effetto ha chiesto il pagamento del mancato preavviso, pari a 10 gg. lavorativi;
tutele di legge. Con memoria in data 5 febbraio 2021 si è costituita CP_4
la quale ha chiesto, in via principale, il rigetto di ricorso;
in via
[...] subordinata, l'applicazione dell'art. 4 del D.Lgs 23/2015, stante la sola violazione formale ex art 7 S.L.; la dichiarazione di non debenza per l'integrazione salariale o, in subordine, la minor somma accertata;
con vittoria di spese. Nel merito ha affermato che il licenziamento è stato dovuto ad esternazioni lesive del ricorrente operate su facebook;
ha allegato documentazione relativa al fatto posto alla base del licenziamento. Non ha contestato la violazione dell'art. 7 S.L: Ha affermato di aver versato la somma di euro 650,00 nel marzo 2020 e di aver eseguito pagamenti sino al 30 gennaio 2021. Ha contestato genericamente le somme allegate dal ricorrente. In corso di causa sono stati concessi termini per note intermedie a precisazione delle domande e dei conteggi;
stante la domanda di regolarizzazione contributiva e previdenziale, è stato integrato il contraddittorio con che si è CP_1 costituito con memoria in data 29 giugno 2021.” La causa, istruita mediante prova documentale, è stata definita con la sentenza n.
32/2022 del Tribunale di Tempio Pausania, in funzione di giudice del lavoro, il quale ha accolto parzialmente il ricorso, condannando al CP_2 CP_2 pagamento, in favore di , della somma di euro 2633,22 a Parte_1 titolo di trattamento di integrazione salariale non percepito dal 10 marzo 2020 al 26 aprile 2020 oltre interessi nella misura legale dal dovuto al saldo, nonché, per i periodi sopra riconosciuti, alla regolarizzazione della posizione contributiva e
3 previdenziale del ricorrente;
l'ha altresì condannata al pagamento, in favore dell' del TFR per i periodi da marzo 2020 ad aprile 2020, e dei ratei di Pt_1 tredicesima per i mesi di marzo e aprile 2020 pari ad euro 94,84 ed euro 124,60 oltre interessi nella misura legale dal dovuto al saldo;
ancora, ha dichiarato risolto il contratto di lavoro dal 12.6.2020, condannando la resistente al pagamento all' di due mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del Pt_1
TFR. Infine, ha condannato la resistente alla rifusione delle spese legali a favore dell' e, in solido con quest'ultimo, al pagamento di quelle dovute all' . Pt_1 CP_1
Segnatamente, il Tribunale ha accolto la domanda di condanna del datore di lavoro al pagamento dell'integrazione salariale prevista dai fondi di solidarietà bilaterali alternativi ex art. 27 d.lgs. n. 148/2015, come implementati con le misure di cui agli artt. 19 e 22quater d.l. n. 18/2020 nel periodo di emergenza epidemiologica covid19: integrazione che il datore di lavoro ha omesso di attivare nel periodo dal 9 marzo al 26 aprile: pertanto, ha condannato il datore di lavoro a versare l'80% della retribuzione pari a € 2.633,22, oltre alla regolarizzazione della posizione contributiva e previdenziale del lavoratore per il medesimo periodo.
Ha invece rigettato la domanda relativa alla retribuzione base per il periodo successivo dal 27 aprile al 12 giugno, data del licenziamento, peraltro illegittimo in quanto intimato con violazione dell'art. 7 stat. Lav.: invero, a fronte della dichiarazione del lavoratore per cui l'attività imprenditoriale era ripresa dopo il 27 aprile, la società resistente ha opposto il mancato rientro al lavoro del dipendente: circostanza che il Tribunale ha ritenuto incontroversa, con conseguente rigetto sia della domanda di liquidazione dell'indennità di preavviso sia della liquidazione degli interessi ex art. 37 CCNL applicato.
Ha pertanto, condannato il datore di lavoro al pagamento del solo tfr così maturato, oltre i ratei di tredicesima dovuti, nonché dell'indennità risarcitoria per l'illegittimo licenziamento nella misura di 2 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR.
Ha infine condannato ricorrente e resistente alla rifusione delle spese di lite a favore dell' “essendo la chiamata stata giustificata dalla domanda di CP_1 regolarizzazione previdenziale e contributiva e nell'assenza di allegazioni perspicue sul punto che ne hanno, quindi, giustificato la chiamata.”. Avverso tale sentenza ha proposto appello l' cui ha resistito con memoria Pt_1 l' , nella contumacia della ditta resistente. CP_5 La causa, istruita con i fascicoli di parte e con quello d'ufficio, è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni formulate in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE L'appello è parzialmente fondato e, pertanto, deve essere accolto per quanto di ragione. L'appellante ha sottolineato l'errore del Tribunale nella lettura delle conclusioni formulate in via subordinata nella parte in cui egli ha inteso riproporre le domande in punto di retribuzione per il periodo successivo al 27 aprile 2020, al contrario avendo egli fatto richiesta di risarcimento del danno dovuto all'omissione dell'integrazione salariale all'80% del trattamento retributivo dovuto nel medesimo periodo. Inoltre, il Tribunale ha errato nel ritenere incontestata la ripresa dell'attività lavorativa successivamente al 26 aprile, circostanza non dedotta da alcuna delle
4 parti. Al contrario, l'appellante si è limitato a sottolineare che dopo il 26 aprile veniva autorizzata la ripresa dell'attività lavorativa a favore anche delle imprese operanti nel settore della metallurgia e, pertanto, all'appellante sarebbe spettata la retribuzione piena e non il risarcimento del danno, essendo egli rimasto a disposizione del datore di lavoro. Solo in via subordinata, egli ha chiesto il pagamento dell'80% della retribuzione mensile per omessa richiesta dell'integrazione salariale. Il Tribunale ha altresì errato nel ritenere che all'appellante nulla sarebbe dovuto dal 27 aprile in quanto, a fronte della richiesta del datore di lavoro di riprendere a lavorare, l' non si sarebbe presentato al lavoro. Infatti, non vi è alcuna prova Pt_1 di siffatta richiesta, mentre la stessa risoluzione del rapporto è datata 12 giugno
2020.
Infine, il Tribunale ha errato nella disciplina delle spese processuali, avendo condannato l'appellante al pagamento della metà delle spese processuali nei confronti dell' nonostante egli abbia visto accolto la domanda di CP_1 regolarizzazione contributiva che ha comportato l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell' . CP_1
Ad avviso della Corte, i motivi meritano accoglimento.
Invero, incensurata la parte della sentenza che ha dichiarato illegittimo il licenziamento intimato con decorrenza dal 12 giugno 2020 per violazione del procedimento previsto dall'art. 7 stat. Lav., l'appellante lamenta di non avere ottenuto alcuna somma per il periodo dal 27 aprile alla data del licenziamento.
Somma dovuta o a titolo di retribuzione ordinaria per essere venuta meno la sospensione dell'attività lavorativa imposta dai provvedimenti normativi adottati durante l'emergenza epidemiologica Covid19 o a titolo di risarcimento del danno per mancata attivazione dell'integrazione salariale da parte datoriale. Orbene, è documentato che il rapporto di lavoro per cui è causa è cessato, come detto, illegittimamente il 12.6.2020 con la conseguenza che, secondo la stessa allegazione dell'appellata, la prestazione lavorativa è stata resa o sarebbe stata possibile renderla almeno fino al 12 giugno 2020. Ciò premesso, l'appellante non ha dimostrato che l'appellata abbia ripreso l'attività lavorativa dopo il DPCM 26.4.2020: al contrario, nella lettera del 25 maggio 2020 l'appellata si dichiara disponibile al pagamento rateizzato delle somme richieste dall' “a causa del blocco aziendale di questi periodo che ha interrotto tutti i Pt_1 lavori”. Deve, pertanto, ritenersi che, indipendentemente dalla previsione normativa che ha consentito la ripresa dell'attività lavorativa, occorre avere riguardo all'effettivo ripristino di detta attività: condizione che, come risulta anche dal predetto documento, non appare essersi verificata ancora alla data del 25 maggio 2020. Pertanto, in difetto di prova della ripresa dell'attività lavorativa prima del 12 giugno 2020, si deve avere riguardo alla disciplina introdotta dall'art. 19 d.l. n. 18/2020 che nella formulazione medio tempore vigente, ha così disposto nel periodo dal 17 marzo al 29 aprile “1. I datori di lavoro che nell'anno 2020 sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario con causale "emergenza COVID-19", per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020
5 per una durata massima di nove settimane e comunque entro il mese di agosto 2020.”. Con legge n. 27/2020, il predetto art. 19 ha previsto, per il periodo fino al 18 maggio, che “1. I datori di lavoro che nell'anno 2020 sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario con causale
"emergenza COVID-19", per una durata massima di nove settimane, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020.”. Quindi, con d.l. n. 34/2020 del 19.5.2020, l'art. 19 è stato integralmente riscritto nella seguente formulazione “
1. I datori di lavoro che nell'anno 2020 sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario con causale
"emergenza COVID-19", per una durata massima di nove settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori cinque settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro che abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di nove settimane. È altresì riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di quattro settimane di trattamento di cui al presente comma per periodi decorrenti dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020 fruibili ai sensi dell'articolo 22-ter. …..”. Come si evince dalla lettura della riportata norma, l'integrazione salariale spetta ai datori di lavoro che “sospendono o riducono l'attività lavorativa”, tra i quali sono da ricomprendere anche i datori di lavoro che, pur potendo riprendere l'attività lavorativa, non sono in condizioni di farlo per il forte calo della domanda: ed è fatto notorio, leggendo le cronache del periodo, che tutti i settori produttivi, compreso quello metallurgico, hanno avuto importanti contrazioni di fatturato e di ordinativi in conseguenza dell'epidemia covid19. Pertanto, all'appellante è dovuta non l'integrale retribuzione come se avesse lavorato, bensì l'80% della retribuzione come riconosciuto dal primo giudice per il periodo fino al 26 aprile. Per l'effetto, le nove settimane decorrenti dal 9.3 sono scadute l'11 maggio, e conteggiando le ulteriori cinque settimane si giunge alla settimana del licenziamento (12 giugno), atteso che la norma deve intendersi riferita non solo ai datori di lavoro che abbiano interamente fruito dell'integrazione salariale ma anche a quelli che avrebbero potuto e dovuto fruirne per non danneggiare i dipendenti. Atteso, dunque, che non risultano contestati i conteggi elaborati dall'appellante, a quest'ultimo spettano, per il periodo considerato, complessivamente € 5.860,82 lordi ivi incluse le retribuzioni all'80%, il tfr, la 13^ e l'indennità di preavviso, non invece gli interessi legali ex art. 37 CCNL atteso che non ricorrono le condizioni ivi previste. Va da sé che a fronte del maggiore importo retributivo, l'appellata va condannata anche la regolarizzazione della posizione contributiva e previdenziale dell'appellante. Infine, è fondato anche l'ulteriore motivo atteso che la chiamata in giudizio dell' ha origine dalla condotta inadempiente della società appellata sia CP_1 all'aspetto retributivo sia a quello contributivo e previdenziale con necessità di
6 integrare il contraddittorio nei confronti dell' alla luce della Controparte_6 consolidata giurisprudenza della Cassazione sul punto.
Considerato che l'accoglimento dell'appello giustifica una nuova regolamentazione delle spese processuali, la Corte, atteso l'esito del giudizio in cui l' ha visto Pt_1 accolta la propria domanda subordinata, le spese dell'intero giudizio seguono la soccombenza della società appellata tenuta alla rifusione delle spese processuali nei confronti sia dell'appellante sia dell'Istituto chiamato: esse sono liquidate come in dispositivo.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE Definitivamente pronunciando, accoglie l'appello proposto avverso la sentenza n. Parte_1
32/2022 pronunciata dal Tribunale di Tempio Pausania, in funzione di giudice del lavoro, nel contraddittorio con l' , in persona del legale rappresentante, e la CP_1
di ; CP_2 CP_2 per l'effetto, in parziale riforma della sentenza appellata che per il resto conferma, condanna l'appellata a corrispondere a titolo di integrazione salariale non percepita, l'ulteriore somma di € 5.860,82 lordi per i titoli indicati in parte motiva, oltre accessori come riconosciuti dal Tribunale;
condanna l'appellata alla rifusione all'appellante delle spese di lite che liquida, quanto al primo grado, in complessivi € 2.000,00 per compensi, oltre spese generali e quanto altro dovuto per legge;
quanto al presente grado di giudizio in complessivi
€ 1.500,00 oltre spese generali e quanto altro dovuto per legge;
condanna l'appellata alla rifusione delle spese dell'intero giudizio a favore dell' che liquida quanto al primo grado, in complessivi € 2.000,00 per CP_1 compensi, oltre spese generali e quanto altro dovuto per legge;
quanto al presente grado di giudizio, in complessivi € 1.500,00 per compensi, oltre spese generali e quanto altro dovuto per legge.
Giorni 5 per il deposito della motivazione.
Sassari, 9.4.2025. Il Presidente est.
Dott. Marcello Giacalone
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