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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 14/03/2025, n. 53 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 53 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIENA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale di Siena nella seguente composizione:
Dott.ssa Giulia Capannoli Presidente rel.
Dott.ssa Valentina Lisi Giudice
Dott.ssa Chiara Flavia Scarselli Giudice o.p.
nell'odierna camera di consiglio ha la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per Separazione consensuale e divorzio congiunto
(Cessazione effetti civili) iscritto al n. 94/2025 V.G. promosso da
) ed Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi giusta procura in atti dall'Avv. C.F._2
Francesco Barbetti Leoncini e dall'Avv. Pescetelli Pierluca ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Via Martiri della Libertà n. 1, Umbertide (PG)
PARTE RICORRENTE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
1 Conclusioni: “1) La figlia minore viene affidata congiuntamente ad Per_1 entrambi i genitori con collocazione prevalente della stessa presso la madre;
2) La madre risiederà con la figlia in Chianciano Terme (SI) Via Manenti, 20
3) Quanto alla regolamentazione del diritto di visita del minore da parte del padre, tale ultimo potrà vedere e tenere con se la figlia minore secondo le seguenti modalità:
- la minore starà con il padre 2 (due) fine settimana alternati a 2 Per_1 giorni a settimana (lunedì, martedì)
4) Per quanto riguarda le vacanze estive/invernali: la figlia potrà Per_1 trascorrere ogni anno con ciascun genitore fino a 10 (dieci) giorni continuativi nel caso di vacanza con pernottamento in località di villeggiatura;
a tal fine entrambi i coniugi dovranno comunicare all'altro tale intenzione per iscritto entro il 31 maggio di ogni anno;
- per le vacanze di Natale e Pasqua, salvo diverso accordo tra le parti, opererà il criterio dell'alternanza; in particolare per i giorni di Natale, dal 23 Dicembre sera al 25 Dicembre pomeriggio con un genitore e dal 25 Dicembre pomeriggio al 27 Dicembre mattina con l'altro.
Il restante periodo di vacanze natalizie metà con un genitore e metà con l'altro alternate annualmente, ovvero dal 27 Dicembre sera al 1 Gennaio pomeriggio, con uno e dal 1 Gennaio pomeriggio al 6 Gennaio pomeriggio con l'altro.
- Pasqua e pasquetta anche qui criterio dell'alternanza a Pasqua con uno e a
Pasquetta con l'altro e l'anno successivo alternato rispetto al precedente;
5) Il Sig. corrisponderà alla Sig.ra entro il giorno 5 Parte_1 Pt_2 di ogni mese un assegno mensile di euro 200,00.= da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT a titolo di concorso al mantenimento della figlia minore;
l'assegno unico in Per_1 favore della minore verrà percepito interamente dalla madre;
6) Le spese straordinarie sostenute per la figlia minore verranno poste a carico di ogni genitore al 50%; dette spese riguardano a titolo esemplificativo e non
2 esaustivo quelle per l'acquisto di libri scolastici e altri strumenti di studio;
apparecchi per la salute, mensa scolastica e trasporto scolastico, attività ludico- sportive, visite mediche specialistiche o comunque non coperte dal
SSN. Dette spese, per le quali si rimanda comunque al protocollo del Tribunale di Siena anche per la distinzione da quelle ordinarie, verranno previamente concordate e debitamente documentate dalla madre al fine di ottenerne il rimborso pro-quota.
7) relativamente ai due immobili in comproprietà e di cui ai rogiti allegati presso i quali la madre convivrà con la figlia minore stabilendone la residenza abituale se non Per_1 già formalmente avvenuto, si anticipa sin d'ora come di seguito nelle successive richieste di divorzio che il Sig. si obbliga a cedere la sua quota di proprietà Parte_1 in favore della Sig.ra quale assegno divorzile una tantum;
Parte_2
8) Infine sempre dal punto di vista patrimoniale già in sede di separazione i coniugi concordano nella circostanza per cui la Sig.ra rimarrà Parte_2 intestataria del proprio conto corrente personale con la relativa liquidità, il Sig.
diverrà intestatario esclusivo del rapporto di conto corrente Parte_1 cointestato con le somme ivi presenti e il libretto postale verrà estinto con
l'apertura di nuovo libretto a nome della figlia minore nel quale Per_1 verranno versate le somme presenti sul predetto libretto, dandosi sin d'ora i coniugi tutte le reciproche autorizzazioni a tali scopi e obbligandosi a provvedere alla sottoscrizione di qualsivoglia documento necessario e richiesto a tal fine dagli
Istituti di credito;
con il presente accordo di separazione dichiarano quindi di aver provveduto a regolamentare ogni altra reciproca pendenza economica ivi comprese le relative spettanze dei conti correnti cointestati e personali versati in atti”.
RAGIONI di FATTO di DIRITTO
Il Tribunale, visti gli atti del presente procedimento,
3 ritenuta la competenza in ragione di quanto disposto dall'art. 473 bis.11 c.p.c.; rilevato che entrambi i coniugi, in ottemperanza alle disposizioni vigenti, hanno presentato le conclusioni scritte sopra riportate nelle quali hanno dichiarato di rinunciare a comparire all'udienza, di non volersi riconciliare e di volersi separare alle condizioni indicate nel ricorso;
ritenuto che
anche dalle allegazioni processuali svolte hinc et inde da entrambi i coniugi, si evince che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza ai sensi dell'art. 151 c.p.c., come da essi personalmente confermato con dichiarazione scritta;
considerato che
non emergono dagli atti elementi di riconciliazione, che importerebbero l'abbandono della domanda di separazione già proposta;
considerato che
difettano rilievi ostativi all'accoglimento della domanda di separazione personale da parte del Pubblico Ministero;
rilevato che le parti hanno formulato domande identiche e comuni inerenti ai loro rapporti economici e personali in costanza di separazione, ogni contraria o ulteriore istanza processuale e/o di merito rinunciata, né tale accordo contrasta con norme imperative;
rilevato, quanto al merito di tali condizioni, che dal matrimonio è nata la figlia
(29/06/2009) e che le condizioni inerenti alla stessa appaiono Per_1 rispondenti al suo interesse morale e materiale apparendo, pertanto, non indispensabile procedere alla sua audizione;
rilevato ai fini delle consequenziali statuizioni officiose in tema di stato civile che la sentenza di separazione deve essere annotata nell'atto di matrimonio;
rilevato che i coniugi si unirono in data 06/02/2010 in matrimonio regolarmente trascritto nel registro del Comune di Chianciano Terme (SI), n.
00001, Parte 1 S.; osservato che le parti hanno contestualmente proposto anche la domanda di divorzio e che, pertanto, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice
Istruttore, ai fini della relativa pronuncia, come da separata ordinanza;
4 il Tribunale, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda comune delle parti, visti gli artt. 474 bis.51 e ss. c.p.c., 151 e 155 e ss. c.c., 69 lett. d) d.P.R.
396/2000,
P.Q.M.
Omologa la separazione personale dei coniugi nata il Parte_2
30/05/1982 a Chiusi (SI) e , nato il [...] a [...] Parte_1 nel Cimino (VT), che si sono uniti in matrimonio in data 06/02/2010, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Chianciano Terme
(SI), n. 00001, Parte 1 S, alle condizioni di cui in epigrafe;
dispone che il competente Ufficiale dello stato civile annoti la sentenza nell'atto di matrimonio;
dichiara integralmente compensate le spese di giudizio;
manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, ivi inclusa la comunicazione della presente sentenza all'Ufficiale dello stato civile del
Comune di Chianciano Terme (SI) in cui il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni di cui al d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396.
Così deciso oggi in Siena, 07/03/2025 La Presidente
(Dott.ssa Giulia Capannoli)
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno
2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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