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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Brindisi, sez. II, sentenza 26/01/2026, n. 6 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Brindisi |
| Numero : | 6 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 6/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BRINDISI Sezione 2, riunita in udienza il 23/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MEMMO ANDREA, Presidente
LI ON IVAN, Relatore
MORO PATRIZIA, Giudice
in data 23/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 210/2025 depositato il 23/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 Soc.coop. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Brindisi - Via S. Lucia N.10 72100 Brindisi BR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 02480202500001821000 ALTRI TRIBUTI
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 591/2025 depositato il
23/10/2025
Richieste delle parti:
.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso notificato il 13/03/2025 il sig. Nominativo_1, legale rappresentante della soc. Ricorrente_1 SOC COOP, si oppone al preavviso di fermo amministrativo cartella di pagamento 02480202500001821000, notificato il 24/01/2025.
Costituendosi l'ente, deduceva che le doglianze e le argomentazioni avversarie si appalesavano inattendibili e lo stesso ricorso era da dichiararsi infondato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto è infondata e, pertanto, deve essere rigettata per le ragioni di seguito elencate.
1.In via pregiudiziale, deve rilevarsi la ritualità della notifica delle cartelle di pagamento presupposte.
Come si evince dalla documentazione in atti, contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente, l'atto impugnato pfa 02480202500001821000 è stato preceduto dalla regolare notifica delle tre cartelle esattoriali in esso indicate:
- la cartella 02420240004327535000 è stata notificata il 15/03/2024 a mezzo pec;
- la cartella 02420240004824374000 è stata notificata il 29/02/2024 a mezzo pec;
- la cartella 02420240011118353000 è stata notificata il 19/04/2024 a mezzo pec avvenuta con consegna al medesimo indirizzo (Email_3) cui è stato consegnato anche l'atto oggi in contestazione.
Dunque, l'assunto del ricorrente secondo il quale il preavviso oggi impugnato debba essere inteso come il primo atto ricevuto dal contribuente sia destinato inevitabilmente a cadere proprio per l'accertato avvenuto perfezionamento della notifica delle cartelle esattoriali prodromiche al preavviso di fermo oggetto di causa.
Non essendo state (le cartelle) tempestivamente impugnate dalla destinataria, la pretesa erariale in esse consacrata e' divenuta definitiva per mancata impugnazione nei termini di legge, con conseguente irrilevanza degli eventuali vizi che possano inficiare suddetti atti.
Per principio interpretativo consolidato, infatti, tale mancata impugnazione produce l'effetto della
“irretrattabilità del credito”. Ed invero, quanto statuito dalla Suprema Corte, Sez. Unite n. 23397/2016, su detta irretrattabilità in seguito alla mancata opposizione, è applicabile non solo alle cartelle ma a qualsiasi atto di riscossione coattiva.
Come affermato dalla Suprema Corte: “Laddove il contribuente lamenti la mancata notifica di una cartella di pagamento, poi, egli ha l'onere di proporre gravame entro il termine di legge, che decorre dalla notifica del primo atto immediatamente successivo a tale cartella di pagamento, giacché, in difetto, la pretesa fiscale diventa inoppugnabile (nella specie, il contribuente – che lamentava la mancata notifica della cartella di pagamento – aveva proposto impugnazione solo dopo aver ricevuto l'intimazione di pagamento, avendo, però, lasciato decorrere inutilmente il termine di 60 giorni dalla notifica dell'iscrizione di ipoteca medio tempore intercorsa..” (Cass. civ. 08/06/2021, N. 15941).
Secondo costante giurisprudenza, quindi, soprattutto in ambito tributario, la notifica di un atto antecedente a quello oggetto di odierna impugnazione, non opposto nei termini di legge, impedisce la proposizione di eccezioni, ivi compresa quella di intervenuta prescrizione, che avrebbero potuto e dovuto essere mosse in sede di opposizione avverso l'atto in precedenza notificato, ai sensi del combinato disposto di cui n di cui agli artt. 19 e 21 del d.lgs. 546/92 (da ultimo Cassaz. Ord. n. 8198/2022).
Tale concetto è espresso dalla Suprema Corte anche nella sent. (27/11/2023 n. 3390) ove sostiene: “è ovvio che l'art. 19, comma 3, ultimo periodo, D.lgs.546.1992 non può interpretarsi nel senso che il recupero delle ragioni relative all'atto antecedente possa risalire per tutti gli atti indefinitamente precedenti a quello poi oggetto di ricorso, pena la indefinita soggezione e la tramutazione delle notifiche dei vari atti di un procedimento, in quello che altrimenti diventerebbe, semplicemente, un percorso ad ostacoli…..Il nostro ordinamento, infatti, prevede per l'attuazione della procedura esecutiva esattoriale, una serie di atti normativamente determinati che hanno lo scopo di mettere il contribuente in condizione non solo di conoscere la propria situazione debitoria, maanche di impugnare, di volta in volta, i singoli atti per sollevare contestazioni nel merito della pretesa.
Ciò, innanzi, al fine di evitare che il credito non contestato diventi definitivo e che l'Agente della Riscossione, per la funzione che gli è propria nell'interesse dello Stato, prosegua l'azione esecutiva, con dispendio di spese che, alla fine, gravano sui cittadini. In tal senso si è pronunciata anche da ultimo la Suprema Corte con ord, 23346/24 depositata il 29/8/24 ove ha confermato che “per effetto della mancata impugnazione dell'intimazione nel termine di sessanta giorni ex art 21 D.Lgs 546/92 discende, da un lato che è irrilevante la questione di irregolarità della notifica delle prodromiche cartelle di pagamento e, dall'altro, che al contribuente è ugualmente preclusa l'impugnazione del successivo atto di pignoramento per far valere i suddetti vizi delle cartelle di pagamento“.
Opinare diversamente, del resto, significherebbe arrivare al paradosso di consentire a qualsiasi soggetto di capovolgere continuamente delle situazioni di fatto ormai consolidatesi quali sono, appunto, le notifiche effettuate nel pieno rispetto delle norme di legge e tollerare, pertanto, la puntuale e talvolta deliberata violazione del fondamentale principio della certezza del diritto.
Ne consegue, peraltro, che, data la cristalizzazione degli effetti delle cartelle, deve ritenersi insussistente qualunque effetto estintivo della pretesa impositiva per prescrizione.
2. Il ricorrente eccepisce la violazione del divieto di iscrizione del fermo amministrativo disposto dall'ente di riscossione, in quanto ricadente su bene mobile che si afferma essere strumentale all'attività di impresa o della professione svolta.
Tale eccezione è destituita di fondamento giuridico non avendo il ricorrente medesimo provato che il veicolo interessato rivesta effettivamente tale funzione.
Ed invero, secondo quanto disposto dall'art. 86, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 602 “La procedura di iscrizione del fermo di beni mobili registrati è avviata dall'agente della riscossione con la notifica al debitore o ai coobbligati iscritti nei pubblici registri di una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà eseguito il fermo, senza necessità di ulteriore comunicazione, mediante iscrizione del provvedimento che lo dispone nei registri mobiliari, salvo che il debitore o i coobbligati, nel predetto termine, dimostrino all'agente della riscossione che il bene mobile è strumentale all'attività di impresa o della professione”.
E' necessario, quindi, che il debitore, o i coobbligati, su cui grava il relativo onere processuale, forniscano adeguata dimostrazione circa le effettive esigenze operative nell'ambito dell'attività d'impresa o professionale svolta che il bene soddisfa.
In giurisprudenza ( cfr. Tribunale ordinario di Cagliari, Sezione prima civile, nella causa civile iscritta al n. r.
g. 6345/2015, ordinanza del 27 ottobre 2015), è stato riconosciuto che il criterio della strumentalità ha carattere relativo, essendo frutto di una valutazione avente ad oggetto le concrete condizioni di esercizio dell'attività svolta dal contribuente;
così, ad esempio, a fronte di un'attività professionale di natura strettamente intellettuale, va escluso che l'autovettura costituisca un bene strumentale indispensabile alla professione, ex art. 86 d.P.R. 602/1973, a differenza di altri beni (essenzialmente le dotazioni informatiche) attualmente imprescindibili, stante la normativa vigente, per lo svolgimento di una qualsivoglia professione. Lo stato di bene strumentale, infatti, benché sconosciuto alla disciplina processuale civilistica, è ampiamente noto e indagato nell'ambito della disciplina del TUIR a cui occorre far riferimento per individuare i limiti di ascrivibilità del bene alla sfera di quelli strumentali. In tale ambito, in particolare, è stato ritenuto strumentale all'impresa o alla professione quel bene suscettibile di cedere utilità pluriennali all'attività svolta e, in quanto tale, connotato da legami d'inerenza con quest'ultima.
Di conseguenza, il bene, di norma, dovrebbe essere regolarmente riportato nei registri contabili, e ciò in quanto la qualificazione dell'autovettura quale bene strumentale è svolta solo in base alla normativa fiscale, ovverosia in relazione alla determinazione del reddito di lavoro autonomo o d'impresa, non sussistendo affatto una presunzione di legge quanto all'inerenza del bene con l'attività professionale o imprenditoriale.
Da ultimo anche il Tribunale di Chieti, in qualità di giudice di appello, con sentenza n. 425/2020 pubbl. il
24/07/2020 ha avuto modo di esprimersi sulla questione della strumentalità del bene sottoposto a fermo amministrativo, affermando che: “ … Peraltro, ad abundantiam, anche a volere approfondire le censure relative al fermo dell'autovettura, il … non dimostra l'illegittimità del fermo comminato su di un bene mobile avente natura strumentale al proprio lavoro (agente di commercio) ai sensi dell'art. 86 D.P.R. 602/1973; al riguardo, la giurisprudenza, anche tributaria, ha statuito che “secondo l'art.86 comma 2 del D.P.R. n.602 del
1973, la procedura la procedura di iscrizione del fermo di beni mobili registrati è avviata dall'agente della riscossione con la notifica al debitore o ai coobbligati iscritti nei pubblici registri di una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di 30 giorni, sarà eseguito il fermo, senza necessità di ulteriore comunicazione, mediante iscrizione del provvedimento che lo dispone nei registri mobiliari, salvo che il debitore o i coobbligati, nel predetto termine, dimostrino che il bene mobile è strumentale all'attività di impresa o della professione. Tuttavia, la nozione di bene strumentale non può che essere limitata ai soli casi in cui dal bene in questione dipendano i ricavi caratteristici dell'impresa, atteso che solo in tale ipotesi si giustifica l'esenzione dalla misura cautelativa, che potrebbe impedire o pregiudicare lo svolgimento dell'attività lavorativa e/o dell'attività d'impresa” (Comm. trib. reg. Roma, (Lazio) sez. V, 09/04/2020, n.1291, in De Jure)…”
Alla luce di quanto esposto, non avendo il ricorrente prodotto, né in questa fase processuale, né precedentemente, in via amministrativa, prove documentali idonee che evidenzino le effettive esigenze operative che il bene soddisfa, e non risultando quindi giustificato il legame strumentalità tra il veicolo sul quale viene iscritto il fermo amministrativo e l'attività svolta dal ricorrente, appare legittima la procedura adottata dall'ente di riscossione con conseguente reiezione delle avverse domande.
3. In merito alla dedotta illegittimità del preavviso di fermo amministrativo impugnato per carenza di motivazione, si rileva l'infondatezza della doglianza.
Innanzitutto, consta come la comunicazione impugnata, in atti, contenga la puntuale indicazione della/e cartella/e di pagamento presupposta/e, ritualmente notificata/e al contribuente, il carico iscritto a ruolo, notificato e non pagato, e ciò appare sufficiente ad esaudire la motivazione dell'adozione, da parte dell'ente delle riscossione, della misura in parola.
Oltre alle suindicate informazioni il preavviso di fermo reca, altresì, l'indicazione del debito scaduto e della sua composizione, le causali dello stesso, la descrizione degli importi inevasi, le modalità di estinzione della posizione debitoria, unitamente all'avvertimento che, nell'ipotesi di mancato adempimento nel termine fissato, si procederà all'emanazione del provvedimento di fermo e alla sua iscrizione al P.R.A., l'atto reca pure i termini e le modalità di impugnazione dello stesso.
Peraltro, sotto altro e distinto profilo, giova ricordare come la giurisprudenza di merito (Comm. Trib. Reg. per il Lazio) abbia avuto modo di affermare che, in tema di fermo amministrativo, non sussiste alcun obbligo di motivazione in ordine alla pretesa tributaria ad esso sottesa, posto che al riguardo appare sufficiente la motivazione della cartella, avente i requisiti di legge, al fine di consentire al contribuente la comprensione della pretesa stessa, potendo pertanto l'ente della riscossione fare riferimento per relationem a quanto indicato nella cartella di pagamento.
Alla luce delle suesposte considerazioni, il contenuto dell'atto in esame risulta completo ed esaustivo e non
è affetto da carenza di motivazione;
pertanto, la relativa eccezione di parte ricorrente deve essere rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in €1500,00 in favore di Agenzia Entrate e Riscossione di Brindisi.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BRINDISI Sezione 2, riunita in udienza il 23/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MEMMO ANDREA, Presidente
LI ON IVAN, Relatore
MORO PATRIZIA, Giudice
in data 23/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 210/2025 depositato il 23/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 Soc.coop. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Brindisi - Via S. Lucia N.10 72100 Brindisi BR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 02480202500001821000 ALTRI TRIBUTI
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 591/2025 depositato il
23/10/2025
Richieste delle parti:
.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso notificato il 13/03/2025 il sig. Nominativo_1, legale rappresentante della soc. Ricorrente_1 SOC COOP, si oppone al preavviso di fermo amministrativo cartella di pagamento 02480202500001821000, notificato il 24/01/2025.
Costituendosi l'ente, deduceva che le doglianze e le argomentazioni avversarie si appalesavano inattendibili e lo stesso ricorso era da dichiararsi infondato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto è infondata e, pertanto, deve essere rigettata per le ragioni di seguito elencate.
1.In via pregiudiziale, deve rilevarsi la ritualità della notifica delle cartelle di pagamento presupposte.
Come si evince dalla documentazione in atti, contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente, l'atto impugnato pfa 02480202500001821000 è stato preceduto dalla regolare notifica delle tre cartelle esattoriali in esso indicate:
- la cartella 02420240004327535000 è stata notificata il 15/03/2024 a mezzo pec;
- la cartella 02420240004824374000 è stata notificata il 29/02/2024 a mezzo pec;
- la cartella 02420240011118353000 è stata notificata il 19/04/2024 a mezzo pec avvenuta con consegna al medesimo indirizzo (Email_3) cui è stato consegnato anche l'atto oggi in contestazione.
Dunque, l'assunto del ricorrente secondo il quale il preavviso oggi impugnato debba essere inteso come il primo atto ricevuto dal contribuente sia destinato inevitabilmente a cadere proprio per l'accertato avvenuto perfezionamento della notifica delle cartelle esattoriali prodromiche al preavviso di fermo oggetto di causa.
Non essendo state (le cartelle) tempestivamente impugnate dalla destinataria, la pretesa erariale in esse consacrata e' divenuta definitiva per mancata impugnazione nei termini di legge, con conseguente irrilevanza degli eventuali vizi che possano inficiare suddetti atti.
Per principio interpretativo consolidato, infatti, tale mancata impugnazione produce l'effetto della
“irretrattabilità del credito”. Ed invero, quanto statuito dalla Suprema Corte, Sez. Unite n. 23397/2016, su detta irretrattabilità in seguito alla mancata opposizione, è applicabile non solo alle cartelle ma a qualsiasi atto di riscossione coattiva.
Come affermato dalla Suprema Corte: “Laddove il contribuente lamenti la mancata notifica di una cartella di pagamento, poi, egli ha l'onere di proporre gravame entro il termine di legge, che decorre dalla notifica del primo atto immediatamente successivo a tale cartella di pagamento, giacché, in difetto, la pretesa fiscale diventa inoppugnabile (nella specie, il contribuente – che lamentava la mancata notifica della cartella di pagamento – aveva proposto impugnazione solo dopo aver ricevuto l'intimazione di pagamento, avendo, però, lasciato decorrere inutilmente il termine di 60 giorni dalla notifica dell'iscrizione di ipoteca medio tempore intercorsa..” (Cass. civ. 08/06/2021, N. 15941).
Secondo costante giurisprudenza, quindi, soprattutto in ambito tributario, la notifica di un atto antecedente a quello oggetto di odierna impugnazione, non opposto nei termini di legge, impedisce la proposizione di eccezioni, ivi compresa quella di intervenuta prescrizione, che avrebbero potuto e dovuto essere mosse in sede di opposizione avverso l'atto in precedenza notificato, ai sensi del combinato disposto di cui n di cui agli artt. 19 e 21 del d.lgs. 546/92 (da ultimo Cassaz. Ord. n. 8198/2022).
Tale concetto è espresso dalla Suprema Corte anche nella sent. (27/11/2023 n. 3390) ove sostiene: “è ovvio che l'art. 19, comma 3, ultimo periodo, D.lgs.546.1992 non può interpretarsi nel senso che il recupero delle ragioni relative all'atto antecedente possa risalire per tutti gli atti indefinitamente precedenti a quello poi oggetto di ricorso, pena la indefinita soggezione e la tramutazione delle notifiche dei vari atti di un procedimento, in quello che altrimenti diventerebbe, semplicemente, un percorso ad ostacoli…..Il nostro ordinamento, infatti, prevede per l'attuazione della procedura esecutiva esattoriale, una serie di atti normativamente determinati che hanno lo scopo di mettere il contribuente in condizione non solo di conoscere la propria situazione debitoria, maanche di impugnare, di volta in volta, i singoli atti per sollevare contestazioni nel merito della pretesa.
Ciò, innanzi, al fine di evitare che il credito non contestato diventi definitivo e che l'Agente della Riscossione, per la funzione che gli è propria nell'interesse dello Stato, prosegua l'azione esecutiva, con dispendio di spese che, alla fine, gravano sui cittadini. In tal senso si è pronunciata anche da ultimo la Suprema Corte con ord, 23346/24 depositata il 29/8/24 ove ha confermato che “per effetto della mancata impugnazione dell'intimazione nel termine di sessanta giorni ex art 21 D.Lgs 546/92 discende, da un lato che è irrilevante la questione di irregolarità della notifica delle prodromiche cartelle di pagamento e, dall'altro, che al contribuente è ugualmente preclusa l'impugnazione del successivo atto di pignoramento per far valere i suddetti vizi delle cartelle di pagamento“.
Opinare diversamente, del resto, significherebbe arrivare al paradosso di consentire a qualsiasi soggetto di capovolgere continuamente delle situazioni di fatto ormai consolidatesi quali sono, appunto, le notifiche effettuate nel pieno rispetto delle norme di legge e tollerare, pertanto, la puntuale e talvolta deliberata violazione del fondamentale principio della certezza del diritto.
Ne consegue, peraltro, che, data la cristalizzazione degli effetti delle cartelle, deve ritenersi insussistente qualunque effetto estintivo della pretesa impositiva per prescrizione.
2. Il ricorrente eccepisce la violazione del divieto di iscrizione del fermo amministrativo disposto dall'ente di riscossione, in quanto ricadente su bene mobile che si afferma essere strumentale all'attività di impresa o della professione svolta.
Tale eccezione è destituita di fondamento giuridico non avendo il ricorrente medesimo provato che il veicolo interessato rivesta effettivamente tale funzione.
Ed invero, secondo quanto disposto dall'art. 86, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 602 “La procedura di iscrizione del fermo di beni mobili registrati è avviata dall'agente della riscossione con la notifica al debitore o ai coobbligati iscritti nei pubblici registri di una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà eseguito il fermo, senza necessità di ulteriore comunicazione, mediante iscrizione del provvedimento che lo dispone nei registri mobiliari, salvo che il debitore o i coobbligati, nel predetto termine, dimostrino all'agente della riscossione che il bene mobile è strumentale all'attività di impresa o della professione”.
E' necessario, quindi, che il debitore, o i coobbligati, su cui grava il relativo onere processuale, forniscano adeguata dimostrazione circa le effettive esigenze operative nell'ambito dell'attività d'impresa o professionale svolta che il bene soddisfa.
In giurisprudenza ( cfr. Tribunale ordinario di Cagliari, Sezione prima civile, nella causa civile iscritta al n. r.
g. 6345/2015, ordinanza del 27 ottobre 2015), è stato riconosciuto che il criterio della strumentalità ha carattere relativo, essendo frutto di una valutazione avente ad oggetto le concrete condizioni di esercizio dell'attività svolta dal contribuente;
così, ad esempio, a fronte di un'attività professionale di natura strettamente intellettuale, va escluso che l'autovettura costituisca un bene strumentale indispensabile alla professione, ex art. 86 d.P.R. 602/1973, a differenza di altri beni (essenzialmente le dotazioni informatiche) attualmente imprescindibili, stante la normativa vigente, per lo svolgimento di una qualsivoglia professione. Lo stato di bene strumentale, infatti, benché sconosciuto alla disciplina processuale civilistica, è ampiamente noto e indagato nell'ambito della disciplina del TUIR a cui occorre far riferimento per individuare i limiti di ascrivibilità del bene alla sfera di quelli strumentali. In tale ambito, in particolare, è stato ritenuto strumentale all'impresa o alla professione quel bene suscettibile di cedere utilità pluriennali all'attività svolta e, in quanto tale, connotato da legami d'inerenza con quest'ultima.
Di conseguenza, il bene, di norma, dovrebbe essere regolarmente riportato nei registri contabili, e ciò in quanto la qualificazione dell'autovettura quale bene strumentale è svolta solo in base alla normativa fiscale, ovverosia in relazione alla determinazione del reddito di lavoro autonomo o d'impresa, non sussistendo affatto una presunzione di legge quanto all'inerenza del bene con l'attività professionale o imprenditoriale.
Da ultimo anche il Tribunale di Chieti, in qualità di giudice di appello, con sentenza n. 425/2020 pubbl. il
24/07/2020 ha avuto modo di esprimersi sulla questione della strumentalità del bene sottoposto a fermo amministrativo, affermando che: “ … Peraltro, ad abundantiam, anche a volere approfondire le censure relative al fermo dell'autovettura, il … non dimostra l'illegittimità del fermo comminato su di un bene mobile avente natura strumentale al proprio lavoro (agente di commercio) ai sensi dell'art. 86 D.P.R. 602/1973; al riguardo, la giurisprudenza, anche tributaria, ha statuito che “secondo l'art.86 comma 2 del D.P.R. n.602 del
1973, la procedura la procedura di iscrizione del fermo di beni mobili registrati è avviata dall'agente della riscossione con la notifica al debitore o ai coobbligati iscritti nei pubblici registri di una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di 30 giorni, sarà eseguito il fermo, senza necessità di ulteriore comunicazione, mediante iscrizione del provvedimento che lo dispone nei registri mobiliari, salvo che il debitore o i coobbligati, nel predetto termine, dimostrino che il bene mobile è strumentale all'attività di impresa o della professione. Tuttavia, la nozione di bene strumentale non può che essere limitata ai soli casi in cui dal bene in questione dipendano i ricavi caratteristici dell'impresa, atteso che solo in tale ipotesi si giustifica l'esenzione dalla misura cautelativa, che potrebbe impedire o pregiudicare lo svolgimento dell'attività lavorativa e/o dell'attività d'impresa” (Comm. trib. reg. Roma, (Lazio) sez. V, 09/04/2020, n.1291, in De Jure)…”
Alla luce di quanto esposto, non avendo il ricorrente prodotto, né in questa fase processuale, né precedentemente, in via amministrativa, prove documentali idonee che evidenzino le effettive esigenze operative che il bene soddisfa, e non risultando quindi giustificato il legame strumentalità tra il veicolo sul quale viene iscritto il fermo amministrativo e l'attività svolta dal ricorrente, appare legittima la procedura adottata dall'ente di riscossione con conseguente reiezione delle avverse domande.
3. In merito alla dedotta illegittimità del preavviso di fermo amministrativo impugnato per carenza di motivazione, si rileva l'infondatezza della doglianza.
Innanzitutto, consta come la comunicazione impugnata, in atti, contenga la puntuale indicazione della/e cartella/e di pagamento presupposta/e, ritualmente notificata/e al contribuente, il carico iscritto a ruolo, notificato e non pagato, e ciò appare sufficiente ad esaudire la motivazione dell'adozione, da parte dell'ente delle riscossione, della misura in parola.
Oltre alle suindicate informazioni il preavviso di fermo reca, altresì, l'indicazione del debito scaduto e della sua composizione, le causali dello stesso, la descrizione degli importi inevasi, le modalità di estinzione della posizione debitoria, unitamente all'avvertimento che, nell'ipotesi di mancato adempimento nel termine fissato, si procederà all'emanazione del provvedimento di fermo e alla sua iscrizione al P.R.A., l'atto reca pure i termini e le modalità di impugnazione dello stesso.
Peraltro, sotto altro e distinto profilo, giova ricordare come la giurisprudenza di merito (Comm. Trib. Reg. per il Lazio) abbia avuto modo di affermare che, in tema di fermo amministrativo, non sussiste alcun obbligo di motivazione in ordine alla pretesa tributaria ad esso sottesa, posto che al riguardo appare sufficiente la motivazione della cartella, avente i requisiti di legge, al fine di consentire al contribuente la comprensione della pretesa stessa, potendo pertanto l'ente della riscossione fare riferimento per relationem a quanto indicato nella cartella di pagamento.
Alla luce delle suesposte considerazioni, il contenuto dell'atto in esame risulta completo ed esaustivo e non
è affetto da carenza di motivazione;
pertanto, la relativa eccezione di parte ricorrente deve essere rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in €1500,00 in favore di Agenzia Entrate e Riscossione di Brindisi.