CASS
Sentenza 12 novembre 2020
Sentenza 12 novembre 2020
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 12/11/2020, n. 31800 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31800 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2020 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: RI CA AR SA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 16/05/2019 della CORTE APPELLO di PALERMO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere AR TERESA BELMONTE;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore AR FRANCESCA LOY che ha concluso chied udito ii4ifensore e Penale Sent. Sez. 5 Num. 31800 Anno 2020 Presidente: CATENA ROSSELLA Relatore: BELMONTE AR TERESA Data Udienza: 20/07/2020 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di quella stessa città, che aveva riconosciuto CA RI SA UT colpevole del reato di furto aggravato di energia elettrica commesso mediante manomissione del gruppo di registrazione della quantità di energia consumata, della quale si appropriava. 2. Propone ricorso per cassazione l'imputata, con il ministero del difensore, che si affida a cinque motivi. 2.1. Con i primi due motivi denuncia violazione della regola di giudizio di cui agli artt. 192, 530 comma 2 cod. proc. pen. in relazione agli artt. 624 e 625 cod. pen. Ci si duole della erronea attribuzione del fatto all'imputata, in quanto non intestataria dell'utenza ( riferibile alla prozia) e perché residente nell'immobile solo da un anno, come dichiarato all'atto del sopralluogo in data 31.10.2012, ovvero da epoca successiva alla data di inizio del prelievo irregolare e, dunque, della manomissione del contatore, riferibile, secondo la denuncia dello stesso Ente ENEL, al mese di novembre 2010. Dubita, pertanto, la difesa della ravvisabilità del dolo, considerato che, all'epoca dei fatti, la ricorrente era poco più che ventenne, e sprovvista di qualsivoglia nozione tecnica che le potesse consentire di rendersi conto della manomissione. Donde, anche la impossibilità di attribuzione della circostanza aggravante di cui all'art. 625 n. 2 cod. pen. , atteso che la manomissione fu antecedente all'ingresso nell'immobile. In difetto di querela, il reato non risulta procedibile. 2.2. Con gli altri tre motivi ci si duole del mancato riconoscimento della circostanza attenuante dei cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., in ragione della modesta entità del danno economico cagionato alla persona offesa;
del diniego delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza, pienamente giustificato dallo stato di incensuratezza, dall'atteggiamento collaborativo tenuto durante il sopralluogo dei tecnici ENEL, e del modesto disvalore della condotta, maturata in ambiente economicamente degradato;
per le stesse ragioni, connesse alle valutazioni di cui all'art. 133 cod. pen. risulta ingiustificatamente negato il beneficio della non menzione. 3. Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, con nota depositata in data 3 luglio 2020, ha concluso per la declaratoria di inammissibilità. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è fondato e la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio. 2. In particolare, risulta fondatamente posta la questione riguardante la consapevolezza in capo alla ricorrente della manomissione del contatore e della irregolarità della stima del prelievo, conseguente a tale manomissione ( ai fini 2 della attribuibilità della circostanza aggravante della violenza sulle cose), con riflessi ai fini della procedibilità. 3. E' vero, infatti, come si legge nella sentenza impugnata, e come ricorda il Procuratore Generale, che, secondo il prevalente e condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di furto di energia elettrica, l'aggravante della violenza sulle cose - prevista dall'art. 625, primo comma, n. 2), cod. pen. - è configurabile anche quando l'àllacciamento abusivo alla rete di distribuzione venga materialmente compiuto da persona diversa dall'agente che si limiti a fare uso dell'allaccio altrui. Si è più volte precisato, difatti, che, in tema di furto, la circostanza aggravante di cui all'art. 625, n. 2, cod. pen. è da considerare "oggettiva", onde essa, in applicazione della previsione di cui all'art. 59, comma secondo, cod. pen., si comunica anche agli altri compartecipi del reato se conosciuta o ignorata per colpa (Sez. 5, n. 19637 del 06/04/2011, Rv. 250192 - 01) e, più in generale, è attribuita all'agente se allo stesso nota o dallo stesso ritenuta inesistente per errore (Sez. 4 n. 5973 del 05/02/2020 Rv. 278438, Conf. a Sez. 5, n. 32025 del 19/02/2014, Rv. 261745). 4. Questo vuol dire che, trattandosi di circostanza di natura oggettiva, valutabile, come detto, a carico dell'agente se conosciuta o ignorata per colpa, la distinzione tra l'autore della manomissione e il beneficiario dell'energia può rilevare, ai fini della configurabilità del reato o della circostanza aggravante, solo laddove, appunto, incida sull'elemento soggettivo (Sez. 4 n. 5973 del 05/02/2020, Rv. 278438; conf. Sez. 5, n. 32025 del 19/02/2014, Rv. 261745). L'esame di siffatto profilo risulta, invece, nella sentenza impugnata, sostanzialmente obliterato, poiché la Corte di appello si è limitata ad affermare che, dovendosi ritenere giudizialmente accertato il prelievo irregolare e furtivo dell'energia elettrica, la ricorrente deve essere chiamata a rispondere anche della predetta aggravante. Ma l'operazione ermeneutica si fonda su un ragionamento che omette del tutto di considerare alcuni indicatori fattuali, rilevabili dalla stessa sentenza di merito, i quali, invece, devono essere valutati per i riflessi che ne derivano sull'elemento soggettivo. 5. Non ha spiegato, invero, la Corte di merito sulla base di quale sequenza logica si possa affermare che la ricorrente, all'epoca del fatto appena ventenne e per la prima volta titolare di un'utenza domestica, potesse avere contezza degli importi dei consumi medi, peraltro con riguardo a una utenza relativa a un nucleo abitativo molto esiguo ( uno o due componenti). Sotto tale profilo, neppure si è tenuto conto che la manomissione aveva avuto riflessi esclusivamente sulla registrazione dei consumi. Questo vuol dire che, rispetto agli importi che avrebbero dovuto essere registrati regolarmente, invariate le quote riguardanti le voci contrattuali cc.dd. "fisse", e considerato che la 3 manomissione comportava una decurtazione di circa la metà rispetto ai consumi effettivi, gli importi sottratti, in ragione del numero degli abitanti presenti nell'immobile, non potevano che attestarsi su entità esigue. Tanto esigue da non essere così agevolmente rilevabili dall'utente. 6.In ordine a tali circostanze fattuali i giudici di merito, nel conseguente giudizio rescissorio, dovranno spiegare sulla base di quali elementi logici possa affermarsi che la ricorrente abbia fatto scientemente uso dell'allaccio altrui avendo consapevolezza del carattere abusivo dell'allaccio stesso. La sentenza impugnata va, dunque, annullata con rinvio per consentire alla Corte di appello di esprimersi su tali aspetti, rilevanti anche per la procedibilità nel caso di esclusione della circostanza aggravante in parola. Assorbiti gli altri motivi.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Palermo Così deciso in Roma, 20 luglio 2020 I Consigliere estensore
udita la relazione svolta dal Consigliere AR TERESA BELMONTE;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore AR FRANCESCA LOY che ha concluso chied udito ii4ifensore e Penale Sent. Sez. 5 Num. 31800 Anno 2020 Presidente: CATENA ROSSELLA Relatore: BELMONTE AR TERESA Data Udienza: 20/07/2020 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di quella stessa città, che aveva riconosciuto CA RI SA UT colpevole del reato di furto aggravato di energia elettrica commesso mediante manomissione del gruppo di registrazione della quantità di energia consumata, della quale si appropriava. 2. Propone ricorso per cassazione l'imputata, con il ministero del difensore, che si affida a cinque motivi. 2.1. Con i primi due motivi denuncia violazione della regola di giudizio di cui agli artt. 192, 530 comma 2 cod. proc. pen. in relazione agli artt. 624 e 625 cod. pen. Ci si duole della erronea attribuzione del fatto all'imputata, in quanto non intestataria dell'utenza ( riferibile alla prozia) e perché residente nell'immobile solo da un anno, come dichiarato all'atto del sopralluogo in data 31.10.2012, ovvero da epoca successiva alla data di inizio del prelievo irregolare e, dunque, della manomissione del contatore, riferibile, secondo la denuncia dello stesso Ente ENEL, al mese di novembre 2010. Dubita, pertanto, la difesa della ravvisabilità del dolo, considerato che, all'epoca dei fatti, la ricorrente era poco più che ventenne, e sprovvista di qualsivoglia nozione tecnica che le potesse consentire di rendersi conto della manomissione. Donde, anche la impossibilità di attribuzione della circostanza aggravante di cui all'art. 625 n. 2 cod. pen. , atteso che la manomissione fu antecedente all'ingresso nell'immobile. In difetto di querela, il reato non risulta procedibile. 2.2. Con gli altri tre motivi ci si duole del mancato riconoscimento della circostanza attenuante dei cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., in ragione della modesta entità del danno economico cagionato alla persona offesa;
del diniego delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza, pienamente giustificato dallo stato di incensuratezza, dall'atteggiamento collaborativo tenuto durante il sopralluogo dei tecnici ENEL, e del modesto disvalore della condotta, maturata in ambiente economicamente degradato;
per le stesse ragioni, connesse alle valutazioni di cui all'art. 133 cod. pen. risulta ingiustificatamente negato il beneficio della non menzione. 3. Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, con nota depositata in data 3 luglio 2020, ha concluso per la declaratoria di inammissibilità. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è fondato e la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio. 2. In particolare, risulta fondatamente posta la questione riguardante la consapevolezza in capo alla ricorrente della manomissione del contatore e della irregolarità della stima del prelievo, conseguente a tale manomissione ( ai fini 2 della attribuibilità della circostanza aggravante della violenza sulle cose), con riflessi ai fini della procedibilità. 3. E' vero, infatti, come si legge nella sentenza impugnata, e come ricorda il Procuratore Generale, che, secondo il prevalente e condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di furto di energia elettrica, l'aggravante della violenza sulle cose - prevista dall'art. 625, primo comma, n. 2), cod. pen. - è configurabile anche quando l'àllacciamento abusivo alla rete di distribuzione venga materialmente compiuto da persona diversa dall'agente che si limiti a fare uso dell'allaccio altrui. Si è più volte precisato, difatti, che, in tema di furto, la circostanza aggravante di cui all'art. 625, n. 2, cod. pen. è da considerare "oggettiva", onde essa, in applicazione della previsione di cui all'art. 59, comma secondo, cod. pen., si comunica anche agli altri compartecipi del reato se conosciuta o ignorata per colpa (Sez. 5, n. 19637 del 06/04/2011, Rv. 250192 - 01) e, più in generale, è attribuita all'agente se allo stesso nota o dallo stesso ritenuta inesistente per errore (Sez. 4 n. 5973 del 05/02/2020 Rv. 278438, Conf. a Sez. 5, n. 32025 del 19/02/2014, Rv. 261745). 4. Questo vuol dire che, trattandosi di circostanza di natura oggettiva, valutabile, come detto, a carico dell'agente se conosciuta o ignorata per colpa, la distinzione tra l'autore della manomissione e il beneficiario dell'energia può rilevare, ai fini della configurabilità del reato o della circostanza aggravante, solo laddove, appunto, incida sull'elemento soggettivo (Sez. 4 n. 5973 del 05/02/2020, Rv. 278438; conf. Sez. 5, n. 32025 del 19/02/2014, Rv. 261745). L'esame di siffatto profilo risulta, invece, nella sentenza impugnata, sostanzialmente obliterato, poiché la Corte di appello si è limitata ad affermare che, dovendosi ritenere giudizialmente accertato il prelievo irregolare e furtivo dell'energia elettrica, la ricorrente deve essere chiamata a rispondere anche della predetta aggravante. Ma l'operazione ermeneutica si fonda su un ragionamento che omette del tutto di considerare alcuni indicatori fattuali, rilevabili dalla stessa sentenza di merito, i quali, invece, devono essere valutati per i riflessi che ne derivano sull'elemento soggettivo. 5. Non ha spiegato, invero, la Corte di merito sulla base di quale sequenza logica si possa affermare che la ricorrente, all'epoca del fatto appena ventenne e per la prima volta titolare di un'utenza domestica, potesse avere contezza degli importi dei consumi medi, peraltro con riguardo a una utenza relativa a un nucleo abitativo molto esiguo ( uno o due componenti). Sotto tale profilo, neppure si è tenuto conto che la manomissione aveva avuto riflessi esclusivamente sulla registrazione dei consumi. Questo vuol dire che, rispetto agli importi che avrebbero dovuto essere registrati regolarmente, invariate le quote riguardanti le voci contrattuali cc.dd. "fisse", e considerato che la 3 manomissione comportava una decurtazione di circa la metà rispetto ai consumi effettivi, gli importi sottratti, in ragione del numero degli abitanti presenti nell'immobile, non potevano che attestarsi su entità esigue. Tanto esigue da non essere così agevolmente rilevabili dall'utente. 6.In ordine a tali circostanze fattuali i giudici di merito, nel conseguente giudizio rescissorio, dovranno spiegare sulla base di quali elementi logici possa affermarsi che la ricorrente abbia fatto scientemente uso dell'allaccio altrui avendo consapevolezza del carattere abusivo dell'allaccio stesso. La sentenza impugnata va, dunque, annullata con rinvio per consentire alla Corte di appello di esprimersi su tali aspetti, rilevanti anche per la procedibilità nel caso di esclusione della circostanza aggravante in parola. Assorbiti gli altri motivi.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Palermo Così deciso in Roma, 20 luglio 2020 I Consigliere estensore