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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 25/11/2025, n. 5703 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5703 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.G. 3278/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Sonia Di Gesu Presidente Est.
Dott.ssa Venera Condorelli Giudice
Dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. v.g. 3278/2025;
Esaminato il ricorso con cui i coniugi:
, nato in [...] il [...] (C.F.: Parte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. MEZIO C.F._1
SIMONA, giusta procura in atti;
E
, nata in [...] il [...] (C.F.: Controparte_1
), rappresentata e difesa dall'avv. CUFFARI C.F._2
ANDREA, giusta procura in atti;
Congiuntamente ai sensi dell'art. 473 bis .51 c.p.c. chiedevano che fosse dichiarato lo scioglimento del matrimonio celebrato in Catania il
31/07/2014;
Esaminate le note in sostituzione dell'udienza tempestivamente pagina 1 di 4 depositate con le quali hanno chiesto di dichiarare lo scioglimento del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso introduttivo;
Ritenuto che i coniugi si separarono con sentenza del Tribunale di
Catania n. 5239/2024 del giorno 11/10/2024, pubblicata in data
06/11/2024;
Accertato che il consenso dei coniugi risulta formato in modo libero e regolare;
Rilevato che con ricorso hanno pattuito quanto segue: “1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo di reciproca comunicazione dei luoghi di rispettiva residenza e/o domicilio effettivo;
2. La figlia minore resterà collocata presso la madre, nella casa sita in Catania, Via Aurora n. 5, sc. A, p. 4°, con affidamento condiviso ad entrambi i genitori.
Il padre terrà con sé la figlia minore secondo la seguente calendazione:
- Il martedì ed il giovedì dalle ore 18.00 alle ore 20.00, allorquando la accompagnerà a casa della madre;
- A settimane alterne, dalle ore 18.00 del sabato alle ore 20 della domenica;
In merito alle festività, i coniugi concordano quanto segue:
- La figlia trascorrerà la notte del 24 Dicembre con un genitore, con pernottamento fino alle ore 11.30, ed il pranzo del 25 Dicembre con l'altro genitore, fino alle ore 20.00; ed ancora, la minore trascorrerà il pranzo del 26 Dicembre con un genitore, dalle ore 11.00 alle ore 20.00, e la sera con l'altro, ad anni alterni;
- Dalle ore 16.00 del 31 Dicembre alle ore 11.00 del 1 Gennaio con un genitore;
dalle ore 11.00 del 1 Gennaio alle ore 20.00 con l'altro genitore, ad anni alterni;
- ad anni alterni, il giorno di Pasqua con un genitore, ovvero con il lunedì dell'Angelo con l'altro genitore;
pagina 2 di 4 - 14 giorni nel periodo estivo (in coincidenza dei mesi di Giugno,
Luglio, Agosto), frazionabili in massimo 7 giorni, da comunicarsi preventivamente entro il 31 Maggio;
ciascun genitore avrà l'obbligo di comunicare all'altro il sito delle vacanze dove si trova con la figlia e gli eventuali spostamenti;
- La figlia rimarrà con il padre per la Festa del Papà e nel giorno del suo compleanno, mentre rimarrà con la madre in occasione della festa della Mamma e per il compleanno della stessa. Il compleanno della minore sarà trascorso con entrambi i genitori, il pranzo con l'uno o la cena con l'altro, ad anni alterni, salvo diversi accordi tra i coniugi.
- Le maggiori ricorrenze o altre festività (per esempio: 8 Dicembre, 2
Giugno, 25 Aprile, 1 Maggio), seguiranno il principio dell'alternanza.
3. Il Sig. si obbliga a contribuire al mantenimento della Pt_1
figlia minore corrispondendo alla Sig.ra la somma mensile di CP_1
euro 200,00, da versare anticipatamente entro i primi 5 giorni del mese e da aggiornarsi annualmente ed automaticamente secondo gli indici Istat., oltre la compartecipazione in misura del 50% alle spese straordinarie per motivi scolastici (ivi compresi costi di iscrizione e frequenza scolastica, libri di testo, viaggi studio, gite, attività extrascolastiche), sportivi, preventivamente comunicate e concordate, e medico sanitarie occorrende alla minore. Per quanto non espressamente specificato le parti faranno espressamente rinvio alle indicazioni delle Linee Guida del Tribunale
Civile di Catania addì 25.07.2018;
4. Le parti dichiarano di rinunciare reciprocamente a qualsivoglia forma di mantenimento l'uno verso l'altro;
5. I coniugi dichiarano di avere già definito ogni altro rapporto patrimoniale;
6. Le parti a conferma sottoscrivono il presente ricorso, anche ai fini dell'esonero del vincolo di solidarietà passiva ex art.13 LP.”.
Verificata la compatibilità dell'accordo con le norme inderogabili,
pagina 3 di 4 regolatrici della famiglia, avuto riguardo alle specifiche condizioni patrimoniali e personali delle parti;
Ritenuto che il P.M. ha espresso parere favorevole;
Ritenuto che le spese di lite vanno compensate, non sussistendo una situazione di soccombenza;
P.Q.M.
Pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato in Catania il
31/07/2014 tra E Parte_1 Controparte_1
alle condizioni specificate in motivazione;
Dispone la trasmissione della sentenza all'ufficiale dello Stato civile per l'annotazione ai sensi dell'articolo 69 del DPR 396/2000 (Comune di
Catania, ATTO N. 244, PARTE 1, ANNO 2014).
Compensa integralmente le spese del giudizio.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 21/11/2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Sonia Di Gesu
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Sonia Di Gesu Presidente Est.
Dott.ssa Venera Condorelli Giudice
Dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. v.g. 3278/2025;
Esaminato il ricorso con cui i coniugi:
, nato in [...] il [...] (C.F.: Parte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. MEZIO C.F._1
SIMONA, giusta procura in atti;
E
, nata in [...] il [...] (C.F.: Controparte_1
), rappresentata e difesa dall'avv. CUFFARI C.F._2
ANDREA, giusta procura in atti;
Congiuntamente ai sensi dell'art. 473 bis .51 c.p.c. chiedevano che fosse dichiarato lo scioglimento del matrimonio celebrato in Catania il
31/07/2014;
Esaminate le note in sostituzione dell'udienza tempestivamente pagina 1 di 4 depositate con le quali hanno chiesto di dichiarare lo scioglimento del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso introduttivo;
Ritenuto che i coniugi si separarono con sentenza del Tribunale di
Catania n. 5239/2024 del giorno 11/10/2024, pubblicata in data
06/11/2024;
Accertato che il consenso dei coniugi risulta formato in modo libero e regolare;
Rilevato che con ricorso hanno pattuito quanto segue: “1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo di reciproca comunicazione dei luoghi di rispettiva residenza e/o domicilio effettivo;
2. La figlia minore resterà collocata presso la madre, nella casa sita in Catania, Via Aurora n. 5, sc. A, p. 4°, con affidamento condiviso ad entrambi i genitori.
Il padre terrà con sé la figlia minore secondo la seguente calendazione:
- Il martedì ed il giovedì dalle ore 18.00 alle ore 20.00, allorquando la accompagnerà a casa della madre;
- A settimane alterne, dalle ore 18.00 del sabato alle ore 20 della domenica;
In merito alle festività, i coniugi concordano quanto segue:
- La figlia trascorrerà la notte del 24 Dicembre con un genitore, con pernottamento fino alle ore 11.30, ed il pranzo del 25 Dicembre con l'altro genitore, fino alle ore 20.00; ed ancora, la minore trascorrerà il pranzo del 26 Dicembre con un genitore, dalle ore 11.00 alle ore 20.00, e la sera con l'altro, ad anni alterni;
- Dalle ore 16.00 del 31 Dicembre alle ore 11.00 del 1 Gennaio con un genitore;
dalle ore 11.00 del 1 Gennaio alle ore 20.00 con l'altro genitore, ad anni alterni;
- ad anni alterni, il giorno di Pasqua con un genitore, ovvero con il lunedì dell'Angelo con l'altro genitore;
pagina 2 di 4 - 14 giorni nel periodo estivo (in coincidenza dei mesi di Giugno,
Luglio, Agosto), frazionabili in massimo 7 giorni, da comunicarsi preventivamente entro il 31 Maggio;
ciascun genitore avrà l'obbligo di comunicare all'altro il sito delle vacanze dove si trova con la figlia e gli eventuali spostamenti;
- La figlia rimarrà con il padre per la Festa del Papà e nel giorno del suo compleanno, mentre rimarrà con la madre in occasione della festa della Mamma e per il compleanno della stessa. Il compleanno della minore sarà trascorso con entrambi i genitori, il pranzo con l'uno o la cena con l'altro, ad anni alterni, salvo diversi accordi tra i coniugi.
- Le maggiori ricorrenze o altre festività (per esempio: 8 Dicembre, 2
Giugno, 25 Aprile, 1 Maggio), seguiranno il principio dell'alternanza.
3. Il Sig. si obbliga a contribuire al mantenimento della Pt_1
figlia minore corrispondendo alla Sig.ra la somma mensile di CP_1
euro 200,00, da versare anticipatamente entro i primi 5 giorni del mese e da aggiornarsi annualmente ed automaticamente secondo gli indici Istat., oltre la compartecipazione in misura del 50% alle spese straordinarie per motivi scolastici (ivi compresi costi di iscrizione e frequenza scolastica, libri di testo, viaggi studio, gite, attività extrascolastiche), sportivi, preventivamente comunicate e concordate, e medico sanitarie occorrende alla minore. Per quanto non espressamente specificato le parti faranno espressamente rinvio alle indicazioni delle Linee Guida del Tribunale
Civile di Catania addì 25.07.2018;
4. Le parti dichiarano di rinunciare reciprocamente a qualsivoglia forma di mantenimento l'uno verso l'altro;
5. I coniugi dichiarano di avere già definito ogni altro rapporto patrimoniale;
6. Le parti a conferma sottoscrivono il presente ricorso, anche ai fini dell'esonero del vincolo di solidarietà passiva ex art.13 LP.”.
Verificata la compatibilità dell'accordo con le norme inderogabili,
pagina 3 di 4 regolatrici della famiglia, avuto riguardo alle specifiche condizioni patrimoniali e personali delle parti;
Ritenuto che il P.M. ha espresso parere favorevole;
Ritenuto che le spese di lite vanno compensate, non sussistendo una situazione di soccombenza;
P.Q.M.
Pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato in Catania il
31/07/2014 tra E Parte_1 Controparte_1
alle condizioni specificate in motivazione;
Dispone la trasmissione della sentenza all'ufficiale dello Stato civile per l'annotazione ai sensi dell'articolo 69 del DPR 396/2000 (Comune di
Catania, ATTO N. 244, PARTE 1, ANNO 2014).
Compensa integralmente le spese del giudizio.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 21/11/2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Sonia Di Gesu
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