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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXII, sentenza 04/02/2026, n. 1834 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1834 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1834/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 22, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
GIURAZZA MICHELE, Giudice monocratico in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10255/2025 depositato il 02/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via G Grezar 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - Via S Lucia Indirizzo_1 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 071 2025 0004512308 000 BOLLO AUTO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1695/2026 depositato il 02/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato all'ADER ed alla Regione Campania parte ricorrente Ricorrente 1, rappresentata da difensore tecnico, chiedeva l'annullamento di cartella di pagamento riferita alla Tassa
Automobilistica Regionale anno 2019 dell'importo di Euro 472,28, notificata il 14/04/2025.
Nell'atto introduttivo il contribuente contesta che l'avviso di accertamento presupposto gli sia stato effettivamente e regolarmente notificato.
Deduce quindi la maturata prescrizione triennale.
Eccepisce altresì l'illegittimità della cartella di pagamento opposto per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3, L. 241/1990 e 7, L. 212/2000 per non essere indicati i criteri di calcolo degli interessi iscritti a ruolo.
Si chiede di dichiarare la illegittimità, nullità e/o inefficacia della cartella di pagamento opposta;
con vittoria di spese e competenze di giudizio, oltre spese generali ed accessori di legge, con attribuzione al procuratore anticipatario.
Si è costituita in giudizio a mezzo proprio funzionario l'ADER, che- con riferimento alle asserite prescrizione e decadenza (ed alla mancata notifica degli atti precedenti di competenza dell'ente creditore)- eccepisce il difetto di legittimazione passiva dell'ente della Riscossione.
Contesta diffusamente le argomentazioni circa la legittimità formale della cartella, il cui contenuto è conforme alle prescrizioni di legge.
Si chiede di rigettare la domanda proposta dal ricorrente;
condannare il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio
Risulta costituita la Regione Campania a mezzo proprio funzionario, che eccepisce l'inammissibilità di tutti i motivi di ricorso concernenti il merito della pretesa tributaria, ai sensi dell'art. 19, comma 3, del D.Lgs. n.
546 del 1992 e s.m.i. secondo cui “…ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri”.
Deduce in ordine all'eccezione di prescrizione che per le tasse dovute e non pagate dal ricorrente, gli avvisi sono stati notificati entro il suddetto termine e non sono stati impugnati nei 60 giorni successivi, pertanto sono divenuti definitivi. La pretesa fiscale si è ormai consolidata, residuando la possibilità di impugnare l'atto della riscossione solo per vizi propri ex art.19, comma 3, del D.Lgs. n. 546/92.
A riguardo si allega estratto in formato elettronico della cartolina di notifica dell'avviso di accertamento propedeutico alla cartella impugnata perfezionatasi per compiuta giacenza in data 12/09/2022, precisando che tale atto non risulta impugnato e, pertanto, è divenuto definitivo.
Deduce che, nell'ipotesi in cui l'ufficio finanziario proceda alla notificazione diretta a mezzo posta dell'atto impositivo, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle previste dalla L. n. 890 del 1982 e che è valida la notifica dell'avviso di accertamento presupposto della cartella di pagamento impugnata, effettuata secondo le norme concernenti il servizio postale ordinario, per compiuta giacenza, senza necessità di notifica a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento della comunicazione di avvenuto deposito (CAD).
Eccepisce infine la propria carenza di legittimazione passiva in ordine a doglianze relative all'attività di riscossione e ai vizi propri dell'atto impugnato.
Si chiede di rigettare il ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
Parte ricorrente ha depositato memorie tardivamente.
All'odierna udienza la causa è stata riservata a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato essenzialmente sulla mancata notifica degli atti prodromici alla cartella opposta, dal che scaturirebbe il maturarsi della prescrizione triennale.
L'Ader ha eccepito fondatamente il proprio difetto di legittimazione passiva sull'attività di competenza della Regione ed in particolare circa la notifica dell'accertamento.
La Regione Campania ha documentato la tempestiva notifica dell'accertamento presso il domicilio del contribuente perfezionatosi per compiuta giacenza.
In proposito si ricorda che- come riconosciuto da concorde giurisprudenza- per le tasse automobilistiche è previsto l'invio con semplice raccomandata A/R e che in caso di non occorre la ulteriore raccomandata informativa (CAD).
Quanto all'eccezione di prescrizione si osserva che- considerata la data di notifica dell'atto impositivo (12 settembre 2022) e quella della cartella qui opposta (14 aprile 2025)- non risulta maturato il termine triennale invocato dal contribuente.
In ordine alle spese di lite esse vanno regolate come in dispositivo in ragione della soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente a favore della regione Campania nella misura di euro 250,00
e a favore di ADER nella misura di euro 200,00 a titolo di spese di giudizio.
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 22, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
GIURAZZA MICHELE, Giudice monocratico in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10255/2025 depositato il 02/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via G Grezar 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - Via S Lucia Indirizzo_1 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 071 2025 0004512308 000 BOLLO AUTO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1695/2026 depositato il 02/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato all'ADER ed alla Regione Campania parte ricorrente Ricorrente 1, rappresentata da difensore tecnico, chiedeva l'annullamento di cartella di pagamento riferita alla Tassa
Automobilistica Regionale anno 2019 dell'importo di Euro 472,28, notificata il 14/04/2025.
Nell'atto introduttivo il contribuente contesta che l'avviso di accertamento presupposto gli sia stato effettivamente e regolarmente notificato.
Deduce quindi la maturata prescrizione triennale.
Eccepisce altresì l'illegittimità della cartella di pagamento opposto per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3, L. 241/1990 e 7, L. 212/2000 per non essere indicati i criteri di calcolo degli interessi iscritti a ruolo.
Si chiede di dichiarare la illegittimità, nullità e/o inefficacia della cartella di pagamento opposta;
con vittoria di spese e competenze di giudizio, oltre spese generali ed accessori di legge, con attribuzione al procuratore anticipatario.
Si è costituita in giudizio a mezzo proprio funzionario l'ADER, che- con riferimento alle asserite prescrizione e decadenza (ed alla mancata notifica degli atti precedenti di competenza dell'ente creditore)- eccepisce il difetto di legittimazione passiva dell'ente della Riscossione.
Contesta diffusamente le argomentazioni circa la legittimità formale della cartella, il cui contenuto è conforme alle prescrizioni di legge.
Si chiede di rigettare la domanda proposta dal ricorrente;
condannare il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio
Risulta costituita la Regione Campania a mezzo proprio funzionario, che eccepisce l'inammissibilità di tutti i motivi di ricorso concernenti il merito della pretesa tributaria, ai sensi dell'art. 19, comma 3, del D.Lgs. n.
546 del 1992 e s.m.i. secondo cui “…ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri”.
Deduce in ordine all'eccezione di prescrizione che per le tasse dovute e non pagate dal ricorrente, gli avvisi sono stati notificati entro il suddetto termine e non sono stati impugnati nei 60 giorni successivi, pertanto sono divenuti definitivi. La pretesa fiscale si è ormai consolidata, residuando la possibilità di impugnare l'atto della riscossione solo per vizi propri ex art.19, comma 3, del D.Lgs. n. 546/92.
A riguardo si allega estratto in formato elettronico della cartolina di notifica dell'avviso di accertamento propedeutico alla cartella impugnata perfezionatasi per compiuta giacenza in data 12/09/2022, precisando che tale atto non risulta impugnato e, pertanto, è divenuto definitivo.
Deduce che, nell'ipotesi in cui l'ufficio finanziario proceda alla notificazione diretta a mezzo posta dell'atto impositivo, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle previste dalla L. n. 890 del 1982 e che è valida la notifica dell'avviso di accertamento presupposto della cartella di pagamento impugnata, effettuata secondo le norme concernenti il servizio postale ordinario, per compiuta giacenza, senza necessità di notifica a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento della comunicazione di avvenuto deposito (CAD).
Eccepisce infine la propria carenza di legittimazione passiva in ordine a doglianze relative all'attività di riscossione e ai vizi propri dell'atto impugnato.
Si chiede di rigettare il ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
Parte ricorrente ha depositato memorie tardivamente.
All'odierna udienza la causa è stata riservata a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato essenzialmente sulla mancata notifica degli atti prodromici alla cartella opposta, dal che scaturirebbe il maturarsi della prescrizione triennale.
L'Ader ha eccepito fondatamente il proprio difetto di legittimazione passiva sull'attività di competenza della Regione ed in particolare circa la notifica dell'accertamento.
La Regione Campania ha documentato la tempestiva notifica dell'accertamento presso il domicilio del contribuente perfezionatosi per compiuta giacenza.
In proposito si ricorda che- come riconosciuto da concorde giurisprudenza- per le tasse automobilistiche è previsto l'invio con semplice raccomandata A/R e che in caso di non occorre la ulteriore raccomandata informativa (CAD).
Quanto all'eccezione di prescrizione si osserva che- considerata la data di notifica dell'atto impositivo (12 settembre 2022) e quella della cartella qui opposta (14 aprile 2025)- non risulta maturato il termine triennale invocato dal contribuente.
In ordine alle spese di lite esse vanno regolate come in dispositivo in ragione della soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente a favore della regione Campania nella misura di euro 250,00
e a favore di ADER nella misura di euro 200,00 a titolo di spese di giudizio.