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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/12/2025, n. 12996 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12996 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5862/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
III Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Roma, Dott. Amalia Savignano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al Ruolo Generale delle Controversie di Lavoro e Previdenza per l'anno 2025 al n. 5862, decisa all'udienza del 16.12.2025 e vertente
TRA
rappresentata e difesa, in virtù di procura in allegato al ricorso, dall'Avv. Parte_1
ID RI, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, in Roma, Via Merulana 76
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale Distrettuale, in Roma, via Cesare Beccaria 29, con l'Avv. Simonetta Zannini Quirini, che lo rappresenta e difende giusta procura generale alle liti, per atto notarile, in atti
RESISTENTE
OGGETTO: indebita percezione prestazione assistenziale pagina 1 di 7 CONCLUSIONI: per entrambe le parti, quelle del proprio atto costitutivo, da intendersi qui integralmente riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 18.2.2025, si è rivolta al Tribunale di Parte_1
Roma in funzione di Giudice del Lavoro, chiedendo di “annullare la pretesa di pagamento e il sopra indicato provvedimento di Rideterminazione della prestazione n.
” nonché la Delibera n. 2441032 del 3/12/2024 emessa dall PartitaIVA_1 [...]
di rigetto del ricorso amministrativo presentato dalla Sig.ra Controparte_2
nonché ogni atto ad essi prodromico, connesso e/o presupposto, in quanto Pt_1
totalmente illegittimi ed ingiusti per tutte le suesposte ragioni. Con ogni conseguente statuizione, anche restitutoria ritenuta giusta ed equa.”.
Si è costituito in giudizio l' , contestando la fondatezza del ricorso e chiedendone il CP_1
rigetto.
All'udienza odierna, all'esito della discussione orale delle parti, la causa è stata decisa con la presente sentenza di accoglimento del ricorso, sulla base delle seguenti motivazioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Sig.ra è titolare della prestazione cat. INVCIV N. 044-7010- Parte_1
07580229 (segnatamente pensione ex art. 12 L. 118/1971), in quanto invalida civile totale.
La pensione di invalidità civile spetta in presenza, oltre che del requisito sanitario, anche di un preciso requisito reddituale. In particolare, per quel che qui interessa, il limite di redditi previsto per gli anni 2022 e 2023 era, rispettivamente, di euro 17.050,42 e di euro
17.920,00.
Con comunicazione del 30.9.2024, l' ha inoltrato alla ricorrente nota di indebito CP_1
del seguente tenore: “la sua pensione n. 044-701007580229 Cat. INVCIV stata ricalcolata dal 1 gennaio 2021, sulla base della sua comunicazione dei redditi per
pagina 2 di 7 l'anno 2021. .. Pertanto, da gennaio 2022 a luglio 2024 sulla prestazione n. 044-
701007580229 Cat. INVCIV l' ha corrisposto un pagamento superiore a quanto CP_1
dovuto per un importo lordo complessivo di euro 10.247,71”.
Sostiene la ricorrente l'irripetibilità di tale somma, per assenza di dolo.
Le argomentazioni difensive attoree sono condivisibili.
L'indebito in questione è relativo ad una provvidenza di natura assistenziale, in quanto finalizzata “a soddisfare esigenze fondamentali della persona a prescindere dalla stessa esistenza del rapporto previdenziale fondato su attività di lavoro” (Cass. 31 agosto 2021
n. 23616) e non attinente ad “alcuna provvista contributiva, gravando sulla fiscalità generale” (Cass. 10 agosto 2022 n. 24617). Come detto, esso è stato infatti rilevato dall' in relazione alla pensione d'inabilità (di invalidità civile) erogata alla CP_1
ricorrente.
Come ritenuto da consolidata giurisprudenza di legittimità (Cass. 30 giugno 2020 n.
13223 e Cass. Sez. L, Sentenza n. 13915 del 20/05/2021), le prestazioni assistenziali revocate a causa del venir meno del requisito reddituale sono ripetibili per la sola parte erogata successivamente al provvedimento con il quale è stata accertata l'insussistenza del diritto alla prestazione stessa. La Corte ha, in particolare, rilevato che, in assenza di una specifica e puntuale previsione normativa deputata a disciplinare le sorti dell'indebito assistenziale collegato al superamento dei limiti reddituali, vanno applicate le disposizioni sull'indebito assistenziale che fanno riferimento alla mancanza dei requisiti di legge in via generale, ovvero l'art. 3-ter del d.l. 23 dicembre 1976 n. 850, conv. con modif. dalla l. 21 febbraio 1977 n. 29, e l'art. 3, c. 9, del d.l. n. 173 del 1988, conv. con modif. dalla l. 26 luglio 1988 n. 291, a termini delle quali l'indebito è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che abbia accertato il venir meno delle condizioni di legge (Cass. 9 novembre 2018 n. 28771).
I succitati limiti alla ripetibilità della prestazione sono superabili solo nel caso in cui l'indebito sia dovuto al dolo del percettore, non dovendosi, in tal caso, tutelare il legittimo affidamento dell'assistito.
pagina 3 di 7 Si è infatti affermato che l'irripetibilità presuppone la buona fede del percettore, conformemente ai doveri di correttezza gravanti sull'assistito, in coerenza con il principio generale secondo cui ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio ha il dovere di tutelare l'utilità e gli interessi dell'altra, nei limiti in cui ciò possa avvenire senza un apprezzabile sacrificio (così Cass. 16 aprile 2019 n. 10642).
Pertanto, configura una condotta dolosa, che legittima la ripetizione dei ratei erogati anche in epoca anteriore all'accertamento compiuto dall'istituto, l'omessa comunicazione dei dati reddituali che l'assistito sia obbligato a comunicare all'ente, dovendosi peraltro tener conto di quanto disposto dall'art. 15 del d.l. n. 78 del 2009, che ha imposto all'Amministrazione finanziaria di fornire all' i dati reddituali dei CP_1
titolari di prestazioni pensionistiche od assistenziali utili a determinare l'importo delle prestazioni medesime collegate al reddito dei beneficiari. Pertanto, l'obbligo di rendere all' informazioni relative alle condizioni economiche sussiste oramai per i soli CP_1
assistiti che non siano tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi, ovvero in relazione a quei redditi la cui produzione non risulti già nota all'istituto (Cass. 25 giugno
2020 n. 12608).
Tanto chiarito, deve osservarsi che l' , nel costituirsi in giudizio ha chiarito che, CP_1
“La Sig.ra è titolare di prestazione INVCIV n 0758229, tipologia Parte_1
fascia 30 – invalida totale con decorrenza 12/2018 (per periodi precedenti la prestazione assumeva altra numerazione). Sulla prestazione è emerso il debito
n°18918048 di € 10247,71 relativo al periodo 1/2022 – 7/2024 accertato con provvedimento TE08 del 30/9/2024. Alla determinazione del debito hanno rilevato i redditi del 2021 di lavoro dipendente di € 10763,00, reddito d'impresa di € 20100,00 e di terreni e fabbricati di € 1248,00 per un totale di € 32111,00 a fronte di un limite di reddito per la fascia 30, anno 2022, di € 17050,42. Tali redditi sono stati proiettati anche per l'anno successivo e fino al 31/7/2024, fine di calcolo del provvedimento. •
Con provvedimento TE08 del 9/4/2024 la prestazione veniva ricalcolata e ripristinata da 1/2024 a 4/2025 accertando un credito di € 5677,29, per effetto dell'aggiornamento
pagina 4 di 7 del reddito 2023 (successivamente rivelatosi errato) e redditi provvisori del 2024 pari a
€ 8400,00 dichiarati dall'utente nella domanda del 9/8/2024 con aggiunta di € 195,65 per NASPI. Il credito così determinato veniva portato a scomputo del debito di €
10247,71 rideterminandolo in € 4570,42. • Con ulteriore provvedimento TE08 del
24/4/2025 venivano rettificati i redditi del 2023 inserendo quelli effettivamente risultanti dalla dichiarazione dei redditi anno 2024 costituiti da € 19996,00 di reddito d'impresa e
€ 5134,00 di NASPI per un totale di € 25130,00 da cui sono stati defalcati € 2400,00 per oneri deducibili, per un totale di € 22730,00 a fronte di un limite di reddito per il 2024 di € 19461,12 e veniva accertato un debito (RI n 21083137) di € 4333,29 da 1/2024 a
12/2024. Quest'ultimo provvedimento ha confermato il ripristino della prestazione da
1/2025 già operato con provvedimento del 9/4/2024. Si rappresenta, inoltre, che i redditi del 2022 sono stati: terreni e fabbricati € 1884,00, redditi d'impresa € 19894,00
e NASPI € 6625,00. In sintesi, sebbene il debito sia stato oggetto di successivi ricalcoli,
l'entità dei redditi posseduti negli anni 2021, 2022 e 2023 hanno confermato il venir meno del diritto alla prestazione così come accertato con il provvedimento impugnato del 30/9/2024.”
Ora, però, esaminando la documentazione prodotta dall' stesso, emerge che il CP_1
Modello PF 2022 relativo ai redditi 2021 è stato presentato dalla ricorrente in data
17.4.2023 (e non dunque nel 2022 come sostenuto dalla difesa di parte ricorrente), che il
Modello PF 2023 relativo ai redditi 2022 è stato presentato in data 15.11.2023 e che il
Modello PF 2024 relativo ai redditi 2023 è stato presentato dalla ricorrente in data
26.9.2024.
Ebbene, si tratta di stabilire se l'unica criticità rilevata, cioè il ritardo nella presentazione all'Agenzia delle Entrate della sola dichiarazione reddituale relativa ai redditi dell'anno
2021, sia elemento sufficiente ad integrare il dolo del pensionato e cioè una situazione soggettiva tale da rendere non operante qualsiasi tipo di affidamento.
Ritiene l'Ufficio che se è vero che nella specie è mancata una dichiarazione reddituale tempestiva con riguardo all'anno di imposta 2021 (dichiarazione che avrebbe dovuto pagina 5 di 7 essere resa nel 2022 e che invece è stata fatta il 17.4.2023), è anche vero che questo solo elemento, e cioè il ritardo di alcuni mesi, non è elemento di per sé solo sufficiente ad escludere l'affidamento dell'accipiens alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito, con la conseguenza che deve ritenersi che l'indebito è qui ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge.
Invero l' non ha indicato altri elementi, al di fuori del ritardo in parola, che possano CP_1
essere sintomatici del predetto atteggiamento doloso (ad esempio che in ipotesi l'incremento reddituale fosse talmente significativo da rendere inequivocabile il venire meno dei presupposti del beneficio, così Cass. 28771/18) e, d'altro canto, deve osservarsi che la dichiarazione reddituale relativa all'anno di imposta 2021 è completa e veritiera e dunque non mirava a nascondere o eludere alcun controllo.
Per quanto concerne poi l'esistenza dello specifico coefficiente soggettivo, necessario per il venir meno della tutela dell'affidamento del percipiente, la Suprema Corte ha pure statuito che esso non sussiste nel caso in cui il mancato inoltro della dichiarazione reddituale da parte del pensionato può ritenersi compatibile con una mera dimenticanza
(Cass. n. 31372/2019), sicché deve ritenersi che a fortiori non possa essere integrato dal mero ritardo di qualche mese.
Pertanto, poiché l' fin dal mese di aprile 2023 era in grado di conoscere il CP_1
superamento del limite reddituale, la richiesta di ripetizione dell'indebito del 30.9.2024 non poteva concernere la prestazione corrisposta nell'anno 2022.
Considerata la tempestività della presentazione delle ulteriori dichiarazioni reddituali, non vi sono margini per ritenere una qualche condotta dolosa o contraria a buona fede da parte della ricorrente.
Per quanto sin qui osservato, deve ritenersi che alla ricorrente potesse essere chiesta la restituzione dei soli ratei percepiti successivamente alla data del provvedimento ablatore, mentre restava esclusa la ripetibilità delle somme precedentemente corrisposte
(invece richieste con la nota di indebito impugnata).
pagina 6 di 7 Va dichiarata quindi l'illegittimità della richiesta di restituzione delle somme erogate di cui al provvedimento di accertamento dell'indebito impugnato nel presente giudizio.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Dichiara l'illegittimità della richiesta di restituzione delle somme erogate di cui al provvedimento di accertamento di indebito impugnato;
2. Condanna l' a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite, da distrarsi in CP_1
favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
spese che si liquidano in euro
2.300,00, oltre rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA.
Roma, 16.12.2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott. Amalia Savignano
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
III Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Roma, Dott. Amalia Savignano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al Ruolo Generale delle Controversie di Lavoro e Previdenza per l'anno 2025 al n. 5862, decisa all'udienza del 16.12.2025 e vertente
TRA
rappresentata e difesa, in virtù di procura in allegato al ricorso, dall'Avv. Parte_1
ID RI, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, in Roma, Via Merulana 76
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale Distrettuale, in Roma, via Cesare Beccaria 29, con l'Avv. Simonetta Zannini Quirini, che lo rappresenta e difende giusta procura generale alle liti, per atto notarile, in atti
RESISTENTE
OGGETTO: indebita percezione prestazione assistenziale pagina 1 di 7 CONCLUSIONI: per entrambe le parti, quelle del proprio atto costitutivo, da intendersi qui integralmente riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 18.2.2025, si è rivolta al Tribunale di Parte_1
Roma in funzione di Giudice del Lavoro, chiedendo di “annullare la pretesa di pagamento e il sopra indicato provvedimento di Rideterminazione della prestazione n.
” nonché la Delibera n. 2441032 del 3/12/2024 emessa dall PartitaIVA_1 [...]
di rigetto del ricorso amministrativo presentato dalla Sig.ra Controparte_2
nonché ogni atto ad essi prodromico, connesso e/o presupposto, in quanto Pt_1
totalmente illegittimi ed ingiusti per tutte le suesposte ragioni. Con ogni conseguente statuizione, anche restitutoria ritenuta giusta ed equa.”.
Si è costituito in giudizio l' , contestando la fondatezza del ricorso e chiedendone il CP_1
rigetto.
All'udienza odierna, all'esito della discussione orale delle parti, la causa è stata decisa con la presente sentenza di accoglimento del ricorso, sulla base delle seguenti motivazioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Sig.ra è titolare della prestazione cat. INVCIV N. 044-7010- Parte_1
07580229 (segnatamente pensione ex art. 12 L. 118/1971), in quanto invalida civile totale.
La pensione di invalidità civile spetta in presenza, oltre che del requisito sanitario, anche di un preciso requisito reddituale. In particolare, per quel che qui interessa, il limite di redditi previsto per gli anni 2022 e 2023 era, rispettivamente, di euro 17.050,42 e di euro
17.920,00.
Con comunicazione del 30.9.2024, l' ha inoltrato alla ricorrente nota di indebito CP_1
del seguente tenore: “la sua pensione n. 044-701007580229 Cat. INVCIV stata ricalcolata dal 1 gennaio 2021, sulla base della sua comunicazione dei redditi per
pagina 2 di 7 l'anno 2021. .. Pertanto, da gennaio 2022 a luglio 2024 sulla prestazione n. 044-
701007580229 Cat. INVCIV l' ha corrisposto un pagamento superiore a quanto CP_1
dovuto per un importo lordo complessivo di euro 10.247,71”.
Sostiene la ricorrente l'irripetibilità di tale somma, per assenza di dolo.
Le argomentazioni difensive attoree sono condivisibili.
L'indebito in questione è relativo ad una provvidenza di natura assistenziale, in quanto finalizzata “a soddisfare esigenze fondamentali della persona a prescindere dalla stessa esistenza del rapporto previdenziale fondato su attività di lavoro” (Cass. 31 agosto 2021
n. 23616) e non attinente ad “alcuna provvista contributiva, gravando sulla fiscalità generale” (Cass. 10 agosto 2022 n. 24617). Come detto, esso è stato infatti rilevato dall' in relazione alla pensione d'inabilità (di invalidità civile) erogata alla CP_1
ricorrente.
Come ritenuto da consolidata giurisprudenza di legittimità (Cass. 30 giugno 2020 n.
13223 e Cass. Sez. L, Sentenza n. 13915 del 20/05/2021), le prestazioni assistenziali revocate a causa del venir meno del requisito reddituale sono ripetibili per la sola parte erogata successivamente al provvedimento con il quale è stata accertata l'insussistenza del diritto alla prestazione stessa. La Corte ha, in particolare, rilevato che, in assenza di una specifica e puntuale previsione normativa deputata a disciplinare le sorti dell'indebito assistenziale collegato al superamento dei limiti reddituali, vanno applicate le disposizioni sull'indebito assistenziale che fanno riferimento alla mancanza dei requisiti di legge in via generale, ovvero l'art. 3-ter del d.l. 23 dicembre 1976 n. 850, conv. con modif. dalla l. 21 febbraio 1977 n. 29, e l'art. 3, c. 9, del d.l. n. 173 del 1988, conv. con modif. dalla l. 26 luglio 1988 n. 291, a termini delle quali l'indebito è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che abbia accertato il venir meno delle condizioni di legge (Cass. 9 novembre 2018 n. 28771).
I succitati limiti alla ripetibilità della prestazione sono superabili solo nel caso in cui l'indebito sia dovuto al dolo del percettore, non dovendosi, in tal caso, tutelare il legittimo affidamento dell'assistito.
pagina 3 di 7 Si è infatti affermato che l'irripetibilità presuppone la buona fede del percettore, conformemente ai doveri di correttezza gravanti sull'assistito, in coerenza con il principio generale secondo cui ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio ha il dovere di tutelare l'utilità e gli interessi dell'altra, nei limiti in cui ciò possa avvenire senza un apprezzabile sacrificio (così Cass. 16 aprile 2019 n. 10642).
Pertanto, configura una condotta dolosa, che legittima la ripetizione dei ratei erogati anche in epoca anteriore all'accertamento compiuto dall'istituto, l'omessa comunicazione dei dati reddituali che l'assistito sia obbligato a comunicare all'ente, dovendosi peraltro tener conto di quanto disposto dall'art. 15 del d.l. n. 78 del 2009, che ha imposto all'Amministrazione finanziaria di fornire all' i dati reddituali dei CP_1
titolari di prestazioni pensionistiche od assistenziali utili a determinare l'importo delle prestazioni medesime collegate al reddito dei beneficiari. Pertanto, l'obbligo di rendere all' informazioni relative alle condizioni economiche sussiste oramai per i soli CP_1
assistiti che non siano tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi, ovvero in relazione a quei redditi la cui produzione non risulti già nota all'istituto (Cass. 25 giugno
2020 n. 12608).
Tanto chiarito, deve osservarsi che l' , nel costituirsi in giudizio ha chiarito che, CP_1
“La Sig.ra è titolare di prestazione INVCIV n 0758229, tipologia Parte_1
fascia 30 – invalida totale con decorrenza 12/2018 (per periodi precedenti la prestazione assumeva altra numerazione). Sulla prestazione è emerso il debito
n°18918048 di € 10247,71 relativo al periodo 1/2022 – 7/2024 accertato con provvedimento TE08 del 30/9/2024. Alla determinazione del debito hanno rilevato i redditi del 2021 di lavoro dipendente di € 10763,00, reddito d'impresa di € 20100,00 e di terreni e fabbricati di € 1248,00 per un totale di € 32111,00 a fronte di un limite di reddito per la fascia 30, anno 2022, di € 17050,42. Tali redditi sono stati proiettati anche per l'anno successivo e fino al 31/7/2024, fine di calcolo del provvedimento. •
Con provvedimento TE08 del 9/4/2024 la prestazione veniva ricalcolata e ripristinata da 1/2024 a 4/2025 accertando un credito di € 5677,29, per effetto dell'aggiornamento
pagina 4 di 7 del reddito 2023 (successivamente rivelatosi errato) e redditi provvisori del 2024 pari a
€ 8400,00 dichiarati dall'utente nella domanda del 9/8/2024 con aggiunta di € 195,65 per NASPI. Il credito così determinato veniva portato a scomputo del debito di €
10247,71 rideterminandolo in € 4570,42. • Con ulteriore provvedimento TE08 del
24/4/2025 venivano rettificati i redditi del 2023 inserendo quelli effettivamente risultanti dalla dichiarazione dei redditi anno 2024 costituiti da € 19996,00 di reddito d'impresa e
€ 5134,00 di NASPI per un totale di € 25130,00 da cui sono stati defalcati € 2400,00 per oneri deducibili, per un totale di € 22730,00 a fronte di un limite di reddito per il 2024 di € 19461,12 e veniva accertato un debito (RI n 21083137) di € 4333,29 da 1/2024 a
12/2024. Quest'ultimo provvedimento ha confermato il ripristino della prestazione da
1/2025 già operato con provvedimento del 9/4/2024. Si rappresenta, inoltre, che i redditi del 2022 sono stati: terreni e fabbricati € 1884,00, redditi d'impresa € 19894,00
e NASPI € 6625,00. In sintesi, sebbene il debito sia stato oggetto di successivi ricalcoli,
l'entità dei redditi posseduti negli anni 2021, 2022 e 2023 hanno confermato il venir meno del diritto alla prestazione così come accertato con il provvedimento impugnato del 30/9/2024.”
Ora, però, esaminando la documentazione prodotta dall' stesso, emerge che il CP_1
Modello PF 2022 relativo ai redditi 2021 è stato presentato dalla ricorrente in data
17.4.2023 (e non dunque nel 2022 come sostenuto dalla difesa di parte ricorrente), che il
Modello PF 2023 relativo ai redditi 2022 è stato presentato in data 15.11.2023 e che il
Modello PF 2024 relativo ai redditi 2023 è stato presentato dalla ricorrente in data
26.9.2024.
Ebbene, si tratta di stabilire se l'unica criticità rilevata, cioè il ritardo nella presentazione all'Agenzia delle Entrate della sola dichiarazione reddituale relativa ai redditi dell'anno
2021, sia elemento sufficiente ad integrare il dolo del pensionato e cioè una situazione soggettiva tale da rendere non operante qualsiasi tipo di affidamento.
Ritiene l'Ufficio che se è vero che nella specie è mancata una dichiarazione reddituale tempestiva con riguardo all'anno di imposta 2021 (dichiarazione che avrebbe dovuto pagina 5 di 7 essere resa nel 2022 e che invece è stata fatta il 17.4.2023), è anche vero che questo solo elemento, e cioè il ritardo di alcuni mesi, non è elemento di per sé solo sufficiente ad escludere l'affidamento dell'accipiens alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito, con la conseguenza che deve ritenersi che l'indebito è qui ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge.
Invero l' non ha indicato altri elementi, al di fuori del ritardo in parola, che possano CP_1
essere sintomatici del predetto atteggiamento doloso (ad esempio che in ipotesi l'incremento reddituale fosse talmente significativo da rendere inequivocabile il venire meno dei presupposti del beneficio, così Cass. 28771/18) e, d'altro canto, deve osservarsi che la dichiarazione reddituale relativa all'anno di imposta 2021 è completa e veritiera e dunque non mirava a nascondere o eludere alcun controllo.
Per quanto concerne poi l'esistenza dello specifico coefficiente soggettivo, necessario per il venir meno della tutela dell'affidamento del percipiente, la Suprema Corte ha pure statuito che esso non sussiste nel caso in cui il mancato inoltro della dichiarazione reddituale da parte del pensionato può ritenersi compatibile con una mera dimenticanza
(Cass. n. 31372/2019), sicché deve ritenersi che a fortiori non possa essere integrato dal mero ritardo di qualche mese.
Pertanto, poiché l' fin dal mese di aprile 2023 era in grado di conoscere il CP_1
superamento del limite reddituale, la richiesta di ripetizione dell'indebito del 30.9.2024 non poteva concernere la prestazione corrisposta nell'anno 2022.
Considerata la tempestività della presentazione delle ulteriori dichiarazioni reddituali, non vi sono margini per ritenere una qualche condotta dolosa o contraria a buona fede da parte della ricorrente.
Per quanto sin qui osservato, deve ritenersi che alla ricorrente potesse essere chiesta la restituzione dei soli ratei percepiti successivamente alla data del provvedimento ablatore, mentre restava esclusa la ripetibilità delle somme precedentemente corrisposte
(invece richieste con la nota di indebito impugnata).
pagina 6 di 7 Va dichiarata quindi l'illegittimità della richiesta di restituzione delle somme erogate di cui al provvedimento di accertamento dell'indebito impugnato nel presente giudizio.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Dichiara l'illegittimità della richiesta di restituzione delle somme erogate di cui al provvedimento di accertamento di indebito impugnato;
2. Condanna l' a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite, da distrarsi in CP_1
favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
spese che si liquidano in euro
2.300,00, oltre rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA.
Roma, 16.12.2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott. Amalia Savignano
pagina 7 di 7