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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 10/03/2025, n. 187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 187 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di AN, I^ sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott. Martino CASAVOLA -Presidente
Dott.ssa Patrizia NIGRI -Giudice
Dott.ssa Anna CARBONARA -Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
SEPARAZIONE PERSONALE A DOMANDA CONGIUNTA
EX ART. 473 BIS P. 51 CPC
Nella causa civile iscritta al n. 3119/2024 R.G.V.G. dell'anno 2024,
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. AIELLO ARIANNA, come Parte_1
da mandato in atti,
E
, rappresentata e difesa dall'avv. AIELLO ARIANNA, Controparte_1
come da mandato in atti,
NONCHE'
Il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di AN.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 11/10/2024 le parti indicate in epigrafe, premettevano che: il giorno 30/12/1978 avevano contratto matrimonio in AN
(Ta); l'unione coniugale era naufragata senza possibilità di riconciliazione. Sulla scorta di tali premesse chiedevano che fosse pronunciata la separazione personale alle condizioni di cui al ricorso.
Il Pubblico Ministero concludeva con note del 28/11/2024.
La domanda congiunta è fondata e merita accoglimento.
All'udienza di comparizione dei coniugi del 08/01/2025, sostituita dal deposito telematico di note scritte, i coniugi confermavano per iscritto la volontà di non volersi riconciliare e di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso introduttivo e alle successive note di trattazione scritta.
Non resta che prendere atto della volontà delle parti, non ravvisandosi alcuna ragione ostativa alla condivisione ed alla ratifica degli accordi raggiunti, le cui condizioni, riportate in ricorso e nelle successive note scritte, devono intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
La piena rispondenza di tali pattuizioni alle norme di legge impone, pertanto, al
Collegio di recepirle anche in questa sede, come da dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1. OMOLOGA la separazione consensuale dei coniugi , nato a Parte_1
NT (TA) il 22/12/1957, e , nata a [...], Controparte_1
il 17/02/1959 uniti in matrimonio in AN (Ta) il 30/12/1978 con atto trascritto nell'apposito registro del Comune di dell'anno 1978, parte 2, serie A, numero 308;
2. DISCIPLINA le condizioni della separazione dei coniugi e Parte_1
, in conformità a quelle da costoro indicate congiuntamente Controparte_1 nell'atto di ricorso e nelle successive note di trattazione scritta depositate in atti, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte;
3. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per gli adempimenti di legge all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di AN (Ta).
Così deciso in AN, nella camera di consiglio del 24/01/2025.
Il Presidente
Dott. Martino Casavola
Il Giudice est.
Dott.ssa Anna Carbonara
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di AN, I^ sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott. Martino CASAVOLA -Presidente
Dott.ssa Patrizia NIGRI -Giudice
Dott.ssa Anna CARBONARA -Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
SEPARAZIONE PERSONALE A DOMANDA CONGIUNTA
EX ART. 473 BIS P. 51 CPC
Nella causa civile iscritta al n. 3119/2024 R.G.V.G. dell'anno 2024,
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. AIELLO ARIANNA, come Parte_1
da mandato in atti,
E
, rappresentata e difesa dall'avv. AIELLO ARIANNA, Controparte_1
come da mandato in atti,
NONCHE'
Il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di AN.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 11/10/2024 le parti indicate in epigrafe, premettevano che: il giorno 30/12/1978 avevano contratto matrimonio in AN
(Ta); l'unione coniugale era naufragata senza possibilità di riconciliazione. Sulla scorta di tali premesse chiedevano che fosse pronunciata la separazione personale alle condizioni di cui al ricorso.
Il Pubblico Ministero concludeva con note del 28/11/2024.
La domanda congiunta è fondata e merita accoglimento.
All'udienza di comparizione dei coniugi del 08/01/2025, sostituita dal deposito telematico di note scritte, i coniugi confermavano per iscritto la volontà di non volersi riconciliare e di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso introduttivo e alle successive note di trattazione scritta.
Non resta che prendere atto della volontà delle parti, non ravvisandosi alcuna ragione ostativa alla condivisione ed alla ratifica degli accordi raggiunti, le cui condizioni, riportate in ricorso e nelle successive note scritte, devono intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
La piena rispondenza di tali pattuizioni alle norme di legge impone, pertanto, al
Collegio di recepirle anche in questa sede, come da dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1. OMOLOGA la separazione consensuale dei coniugi , nato a Parte_1
NT (TA) il 22/12/1957, e , nata a [...], Controparte_1
il 17/02/1959 uniti in matrimonio in AN (Ta) il 30/12/1978 con atto trascritto nell'apposito registro del Comune di dell'anno 1978, parte 2, serie A, numero 308;
2. DISCIPLINA le condizioni della separazione dei coniugi e Parte_1
, in conformità a quelle da costoro indicate congiuntamente Controparte_1 nell'atto di ricorso e nelle successive note di trattazione scritta depositate in atti, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte;
3. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per gli adempimenti di legge all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di AN (Ta).
Così deciso in AN, nella camera di consiglio del 24/01/2025.
Il Presidente
Dott. Martino Casavola
Il Giudice est.
Dott.ssa Anna Carbonara