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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/07/2025, n. 8132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8132 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE III LAVORO
IL GIUDICE
dr.ssa Anna Baroncini in data 9.7.2025 ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 15484/2025 R.G. cont. vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Roma, via Boezio n.19 presso lo Parte_1 studio dell'avv. Gilberto Cerutti che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante Controparte_1
“pro tempore”, con sede in Roma, viale Caduti per la Resistenza n.711
CONTUMACE
OGGETTO: impugnativa licenziamento
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28.4.2025, il ricorrente in epigrafe adiva il Tribunale di Ro- ma, in funzione di giudice del lavoro, chiedendo la fissazione dell'udienza di discussione nella causa così promossa avverso causa aven- Controparte_1 te ad oggetto:
1) l'accertamento e la declaratoria di illegittimità del licenziamento comunicato con racco- mandata a mano del 28.2.2025;
2) per l'effetto l'emissione nei confronti del datore di lavoro dell'ordine di reintegrazione del lavoratore e la condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno mediante un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR per il periodo dal giorno del licenziamento a quello dell'effettiva reintegra o, in alternativa, ad un'indennità risarcitoria commisurata ad un congruo numero di mensilità dell'ultima retri- buzione, pari ad euro 2.473,75;
3) in ogni caso oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
4) con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Deduceva l'opponente, a sostegno della fondatezza della pretesa azionata:
a. di avere lavorato continuativamente dal 15.2.2023 al 28.2.2025 presso un'impresa di di- stribuzione di carburanti per conto terzi alle dipendenze della società convenuta, con man- sioni di “autista di mezzi pesanti per trasporto di carburanti” ed inquadramento nel livello
3S del CCNL Trasporto Merci Industria;
b. che con raccomandata a mano del 28.2.2025 la società gli comunicava il licenziamento per giustificato motivo oggettivo per la necessità di “procedere ad una riorganizzazione aziendale”;
c. di avere impugnato il licenziamento con PEC del 25.3.2025 “1. in quanto la motivazione risulta eccessivamente generica e pertanto inidonea a valutare le reali e specifiche ragioni che hanno indotto l'azienda a recedere dal rapporto di lavoro;
2. stante l'illegittimità per in- sussistenza del giustificato motivo oggettivo indicato nella comunicazione;
3. stante la vio- lazione dell'obbligo di repechage”;
d. di non essere riuscito a reperire altra occupazione e di non percepire redditi da lavoro autonomo.
Ritualmente notificati ricorso e decreto di fissazione udienza, la società convenuta restava contumace.
Non essendo necessaria né richiesta attività istruttoria ulteriore rispetto alle produzioni do- cumentali in atti, all'odierna udienza, esaurita la discussione, il Giudice decide come da sentenza.
2 Il ricorso è fondato e, in quanto tale, meritevole di accoglimento.
La società convenuta, restando contumace, non ha fornito prova, come era suo specifico onere, né dell'esistenza del giustificato motivo oggettivo - peraltro dedotto nella lettera di licenziamento in maniera del tutto generica – né dell'impossibilità di repechage, ossia di una proficua utilizzazione del lavoratore in mansioni equipollenti o inferiori al suo inqua- dramento contrattuale.
Come noto, con sentenza 128/2024 la Corte Costituzionale ha esteso l'ambito della tutela reintegratoria all'ipotesi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, laddove il fatto posto a giustificazione del recesso datoriale risulti insussistente, come appunto nel caso di specie.
D'altro canto, la società convenuta non ha neppure assolto l'onere probatorio in ordine all'insussistenza del requisito dimensionale per l'applicazione della tutela cd reale, onere sulla stessa pacificamente gravante, come sancito, in assenza di successive pronunce contrastanti, da Cass. S.U., 10 gennaio 2006, n. 141 a tenore della quale “in tema di ripar- to dell'onere probatorio in ordine ai presupposti di applicazione della tutela reale o obbliga- toria al licenziamento di cui sia accertata l'invalidità, fatti costitutivi del diritto soggettivo del lavoratore a riprendere l'attività e, sul piano processuale, dell'azione di impugnazione del licenziamento sono esclusivamente l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato e l'illegit- timità dell'atto espulsivo, mentre le dimensioni dell'impresa, inferiori ai limiti stabiliti dall'art.
18 della legge n. 300 del 1970, costituiscono, insieme al giustificato motivo del licenzia- mento, fatti impeditivi del suddetto diritto soggettivo del lavoratore e devono, perciò, esse- re provati dal datore di lavoro. Con l'assolvimento di quest'onere probatorio il datore dimo- stra - ai sensi della disposizione generale di cui all'art. 1218 cod. civ. - che l'inadempimen- to degli obblighi derivatigli dal contratto di lavoro non è a lui imputabile e che, comunque, il diritto del lavoratore a riprendere il suo posto non sussiste, con conseguente necessità di ridurre il rimedio esercitato dal lavoratore al risarcimento pecuniario. L'individuazione di sif- fatto onere probatorio a carico del datore di lavoro persegue, inoltre, la finalità di non ren- dere troppo difficile l'esercizio del diritto del lavoratore, il quale, a differenza del datore di lavoro, è privo della "disponibilità" dei fatti idonei a provare il numero dei lavoratori occupa- ti nell'impresa”.
Il ricorso deve pertanto essere accolto come da dispositivo.
3 Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e devono distrarsi in fa- vore del difensore antistatario.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e de- duzione disattesa, così provvede:
- dichiara l'illegittimità del licenziamento impugnato per insussistenza del giustificato moti- vo oggettivo;
- per l'effetto condanna la società convenuta a reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro, nonché al pagamento di un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, pari ad euro 2.473,75 dal giorno del licenziamen- to, 28.2.2025, sino a quello dell'effettiva reintegrazione.
Condanna la società opponente al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro
3.000,00 oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Roma, 9.7.2025
Il Giudice
Dott. Anna Baroncini
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