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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XIX, sentenza 20/02/2026, n. 2678 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2678 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2678/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 19, riunita in udienza il 22/10/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
VIRGA TOMMASO, Giudice monocratico in data 22/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12213/2024 depositato il 08/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Regione Lazio - Via Raimondi Garibaldi 7 00145 Roma RM
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.regione.lazio.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249039498223000 BOLLO 2011
contro
Regione Lazio - Via Raimondi Garibaldi 7 00145 Roma RM
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.regione.lazio.it Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720140195527343000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Come in atti
Resistente/Appellato: Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato a mezzo pec in data 02/07/2024, con contestuale istanza di sospensione, la Sig.ra
Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 09720249039498223000, notificata in data 04/05/2024, avente ad oggetto il mancato pagamento della cartella di pagamento n. 09720140195527343000 relativa alla tassa automobilistica dell'anno 2011, per l'importo di € 148,65, contestando l'omessa notifica degli atti prodromici e la conseguente prescrizione delle somme intimate.
Il 12/09/2024 si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Riscossione depositando prova della notifica della cartella di pagamento asseritamente non notificata e contestando, quindi, la fondatezza del ricorso di controparte.
Il 22/09/2025 si è costituita in giudizio la Regione Lazio eccependo preliminarmente l'inammissibilità del ricorso, in quanto promosso ben oltre il termine di 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento prodromica all'atto impugnato. Inoltre, ha rilevato la tempestività dell'iscrizione a ruolo emessa dall'Ente
Impositore, avvenuta nel termine triennale di prescrizione ai sensi dell'art. 1, comma 85, della L.R. n. 12/2011
e rilevando il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine alla successiva fase di notifica della cartella di pagamento, di competenza dell'Agente della Riscossione.
Il 09/10/2025 la ricorrente ha depositato memorie a mezzo delle quali ha contestato l'inammissibilità del ricorso sollevata dall'Ente Impositore, in quanto promosso entro 60 giorni dall'intimazione impugnata. Inoltre, ha insistito sugli ulteriori motivi di ricorso, eccependo la correttezza della notifica della prodromica cartella di pagamento, di cui l'Agenzia delle Entrate – Riscossione ha depositato prova della relata, in quanto effettuata presso un indirizzo incompleto rispetto a quello di residenza della contribuente, senza l'indicazione delle verifiche effettuate.
All'udienza del 22 ottobre 2025 la causa è stata posta in decisione sulle conclusioni delle parti riportate in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dalla documentazione prodotta dalle parti, emerge che l'Agenzia delle Entrate – Riscossione ha depositato in giudizio prova della regolare notifica della cartella di pagamento n. 09720140195527343000 sottesa all'intimazione di pagamento impugnata, che parte ricorrente assume non essere stata notificata.
In particolare, dalla documentazione in atti risulta che la citata cartella è stata notificata dapprima il
23/01/2015, e stante l'irreperibilità del destinatario è stata correttamente eseguita la procedura prevista ai sensi dell'art. 140 c.p.c., che si sostanzia di tre ulteriori passaggi: (i) affissione del deposito alla porta dell'abitazione; (ii) deposito dell'atto nella casa comunale;
(iii) invio di raccomandata con avviso di ricevimento per dare notizia di quanto avvenuto. Adempimenti correttamente eseguiti dall'Agente della Riscossione. Pertanto, del tutto infondate, perché smentite per tabulas, sono le doglianze della ricorrente relative ad un presunto difetto di notifica della cartella di pagamento prodromica, così come parimenti infondata è l'ulteriore doglianza contenuta in seno alla memoria integrativa, secondo cui la notifica sarebbe stata eseguita presso un indirizzo incompleto, atteso che l'Agente notificatore ha depositato in giudizio il certificato di residenza della contribuente dal quale emerge che l'atto è stato notificato presso l'ultimo indirizzo di residenza della stessa al momento in cui l'atto è stato notificato.
Peraltro, dalla documentazione prodotta dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione risulta che tale cartella di pagamento è stata oggetto di ulteriore sollecito con la notifica di intimazione di pagamento n. 097 2022
90150413 78/000 del 29/06/2022.
Pertanto, alla luce di quanto emerge dalla documentazione prodotta in giudizio, attestante l'avvenuta notifica della cartella di pagamento prodromica all'intimazione impugnata, nonché del successivo atto interruttivo della prescrizione, anch'esso divenuto definitivo per mancata impugnazione, questo va rigettato il ricorso in quanto infondato.
Le spese seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore della causa e dell'attività svolta, possono essere liquidate come in dispositivo
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate, a favore dell'Agente della Riscossione e della Regione Lazio, in € 287,96 ciascuno oltre accessori, se dovuti.
Roma, 22 ottobre 2025
Il Presidente
OM VI
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 19, riunita in udienza il 22/10/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
VIRGA TOMMASO, Giudice monocratico in data 22/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12213/2024 depositato il 08/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Regione Lazio - Via Raimondi Garibaldi 7 00145 Roma RM
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.regione.lazio.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249039498223000 BOLLO 2011
contro
Regione Lazio - Via Raimondi Garibaldi 7 00145 Roma RM
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.regione.lazio.it Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720140195527343000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Come in atti
Resistente/Appellato: Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato a mezzo pec in data 02/07/2024, con contestuale istanza di sospensione, la Sig.ra
Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 09720249039498223000, notificata in data 04/05/2024, avente ad oggetto il mancato pagamento della cartella di pagamento n. 09720140195527343000 relativa alla tassa automobilistica dell'anno 2011, per l'importo di € 148,65, contestando l'omessa notifica degli atti prodromici e la conseguente prescrizione delle somme intimate.
Il 12/09/2024 si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Riscossione depositando prova della notifica della cartella di pagamento asseritamente non notificata e contestando, quindi, la fondatezza del ricorso di controparte.
Il 22/09/2025 si è costituita in giudizio la Regione Lazio eccependo preliminarmente l'inammissibilità del ricorso, in quanto promosso ben oltre il termine di 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento prodromica all'atto impugnato. Inoltre, ha rilevato la tempestività dell'iscrizione a ruolo emessa dall'Ente
Impositore, avvenuta nel termine triennale di prescrizione ai sensi dell'art. 1, comma 85, della L.R. n. 12/2011
e rilevando il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine alla successiva fase di notifica della cartella di pagamento, di competenza dell'Agente della Riscossione.
Il 09/10/2025 la ricorrente ha depositato memorie a mezzo delle quali ha contestato l'inammissibilità del ricorso sollevata dall'Ente Impositore, in quanto promosso entro 60 giorni dall'intimazione impugnata. Inoltre, ha insistito sugli ulteriori motivi di ricorso, eccependo la correttezza della notifica della prodromica cartella di pagamento, di cui l'Agenzia delle Entrate – Riscossione ha depositato prova della relata, in quanto effettuata presso un indirizzo incompleto rispetto a quello di residenza della contribuente, senza l'indicazione delle verifiche effettuate.
All'udienza del 22 ottobre 2025 la causa è stata posta in decisione sulle conclusioni delle parti riportate in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dalla documentazione prodotta dalle parti, emerge che l'Agenzia delle Entrate – Riscossione ha depositato in giudizio prova della regolare notifica della cartella di pagamento n. 09720140195527343000 sottesa all'intimazione di pagamento impugnata, che parte ricorrente assume non essere stata notificata.
In particolare, dalla documentazione in atti risulta che la citata cartella è stata notificata dapprima il
23/01/2015, e stante l'irreperibilità del destinatario è stata correttamente eseguita la procedura prevista ai sensi dell'art. 140 c.p.c., che si sostanzia di tre ulteriori passaggi: (i) affissione del deposito alla porta dell'abitazione; (ii) deposito dell'atto nella casa comunale;
(iii) invio di raccomandata con avviso di ricevimento per dare notizia di quanto avvenuto. Adempimenti correttamente eseguiti dall'Agente della Riscossione. Pertanto, del tutto infondate, perché smentite per tabulas, sono le doglianze della ricorrente relative ad un presunto difetto di notifica della cartella di pagamento prodromica, così come parimenti infondata è l'ulteriore doglianza contenuta in seno alla memoria integrativa, secondo cui la notifica sarebbe stata eseguita presso un indirizzo incompleto, atteso che l'Agente notificatore ha depositato in giudizio il certificato di residenza della contribuente dal quale emerge che l'atto è stato notificato presso l'ultimo indirizzo di residenza della stessa al momento in cui l'atto è stato notificato.
Peraltro, dalla documentazione prodotta dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione risulta che tale cartella di pagamento è stata oggetto di ulteriore sollecito con la notifica di intimazione di pagamento n. 097 2022
90150413 78/000 del 29/06/2022.
Pertanto, alla luce di quanto emerge dalla documentazione prodotta in giudizio, attestante l'avvenuta notifica della cartella di pagamento prodromica all'intimazione impugnata, nonché del successivo atto interruttivo della prescrizione, anch'esso divenuto definitivo per mancata impugnazione, questo va rigettato il ricorso in quanto infondato.
Le spese seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore della causa e dell'attività svolta, possono essere liquidate come in dispositivo
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate, a favore dell'Agente della Riscossione e della Regione Lazio, in € 287,96 ciascuno oltre accessori, se dovuti.
Roma, 22 ottobre 2025
Il Presidente
OM VI