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Sentenza 6 luglio 2025
Sentenza 6 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 06/07/2025, n. 1244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1244 |
| Data del deposito : | 6 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n.° 1285/2023 - Pag. 1 di 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- PRIMA SEZIONE CIVILE - Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott. Matteo Prato Presidente dott. Gianluca Di Giovanni Giudice dott.ssa Simona Graziuso Giudice rel. ha pronunziato la seguente SENTENZA nella controversia civile iscritta al n.° 1285/2023 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “Disconoscimento di figlio naturale (art. 250, 233, 244 c.c.) ” e vertente TRA
, C.F. , rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'avv. Giuseppe Giudiceandrea, eletivamente domiciliati come in atti;
- ATTORE - E
, C.F. , rappresentato e difeso, giusta procura in atti, CP_1 C.F._2 dall'avv. Vincenzo De Marco, elettivamente domiciliati come in atti;
- CONVENUTO - NONCHÉ
presso il Tribunale di Castrovillari;
Controparte_2
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE 1. I fatti di causa e le posizioni delle parti
ha convenuto in giudizio ed ha allegato: Parte_1 CP_1
- Di essere nato il [...] da LL IA e di essere stato registrato senza padre con il nome di Persona_1
- Che il padre biologico era podestà di Terranova da Sibari, con cui la madre Persona_2 aveva avuto una relazione extraconiugale;
- Che dopo la fine della relazione la madre aveva sposato (cugino del padre Persona_3 biologico) nel 1956, il quale lo aveva adottato, dandogli il cognome;
Pt_1
- Che, dopo la morte del padre adottivo, aveva avviato una causa per il riconoscimento della paternità naturale nei confronti di (proc. n. 1350/2022, Tribunale di Persona_2 Castrovillari);
- Che, tuttavia, il giudice del procedimento aveva evidenziato che l'art. 253 c.c. vieta il riconoscimento in contrasto con lo stato di figlio già esistente;
- Che, pertanto, si era reso necessario avviare il presente giudizio di disconoscimento della paternità adottiva di;
Persona_3
- Che e non avevano convissuto nei 300 giorni precedenti la Persona_3 Controparte_3 nascita di Pt_1
- Che il matrimonio tra i predetti era avvenuto 8 anni dopo la nascita del figlio;
- Che la madre aveva informato il marito e i familiari della vera paternità;
- Che la circostanza era notoria tra gli abitanti di Terranova da Sibari;
- Che, ai sensi dell'art. 244, comma 5, c.c., il diritto del figlio al disconoscimento non è soggetto a prescrizione. R.G. n.° 1285/2023 - Pag. 2 di 3
Tanto premesso, ha chiesto a questo Tribunale di: “Dichiararsi che la Parte_1 paternità del sig. , nato il [...] non spetta ad esso istante, con doveroso Persona_3 disconoscimento di paternità, e conseguentemente mandarsi all'Ufficiale dello stato civile di Terranova da Sibari di eseguire l'opportuna annotazione a margine del relativo atto di nascita.” Instaurato il contraddittorio, si è costituito ed ha dedotto: CP_1
- Che l'attore è nato il [...] da , fuori dal matrimonio, e il padre non fu Controparte_3 indicato all'anagrafe;
- Che, tuttavia, il padre biologico era con cui la madre aveva avuto una Persona_2 relazione;
- Che, su consiglio dello stesso , dopo la sua morte, cugino di , Per_2 Persona_3 Per_2 aveva sposato la madre di nel 1956 e lo aveva adottato, dandogli il cognome Parte_1 e occupandosi di lui e della madre per tutta la vita;
- Che dal matrimonio tra e erano nati altri due figli: (convenuto Per_3 CP_3 CP_1 nel giudizio) e (indicata come testimone); CP_4
- Che, in definitiva, è corretta la ricostruzione storica dei fatti che ha portato a Parte_1 chiedere il disconoscimento della paternità adottiva;
Ciò posto, ha chiesto a questo Tribunale di dichiarare “che CP_1 Parte_1 non è figlio naturale di e provveda a dichiarare il disconoscimento della paternità per Persona_3 come richiesto, con compensazione delle spese di lite fra le parti.”
2. Conclusioni delle parti Disposto il mutamento del rito nelle forme del procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie, all'udienza del giorno 26/03/2025 le parti hanno concluso come in atti.
3. Sull'ammissibilità dell'azione La domanda è inammissibile. L'azione di disconoscimento di paternità, disciplinata dagli artt. 243-bis, 244, 245, 246, è volta ad accertare che il presunto figlio è stato concepito da persona diversa dal marito della madre, mirando, dunque, ad eliminare lo stato di figlio attribuito dalla presunzione di cui all'art. 231 c.c., secondo cui “il marito è padre del figlio concepito o nato durante il matrimonio”. Trattasi di azione avente carattere costitutivo, in quanto il suo esercizio legittima un effetto giuridico opposto a quello che era derivato dalla formazione dell'atto di nascita. Ciò premesso, è evidente che la fattispecie per cui è causa esula dall'ambito di operatività dell'azione intrapresa. Ed infatti, secondo le stesse allegazioni attoree, non è stato registrato quale Parte_1 figlio di per essere nato durante il matrimonio tra la madre ed il Persona_3 Controparte_3 predetto - il che avrebbe legittimato l'esperimento della presente azione da parte Persona_3 dell'attore - bensì è stato registrato nel 1956 quale figlio adottivo di dopo che Persona_3 quest'ultimo aveva sposato la madre, dandogli il cognome . Pt_1 Pertanto, sebbene l'attore non abbia depositato né la sentenza di adozione né l'atto di nascita, sulla base delle sole deduzioni di cui all'atto introduttivo deve essere dichiarata, in ogni caso, l'inammissibilità dell'azione spiegata, poiché finalizzata ad ottenere un risultato diverso da quello previsto dall'ordinamento con l'azione in esame, che non è quello di rimuovere lo stato di figlio adottivo bensì di eliminare lo stato di figlio attribuito dalla presunzione di cui all'art. 231 c.c..
4. Le spese di lite Le spese del giudizio vanno integralmente compensato tenuto conto dell'esito del giudizio e delle difese spiegate dal convenuto.
P.Q.M.
R.G. n.° 1285/2023 - Pag. 3 di 3
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione Civile -, in composizione collegiale, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: A. Dichiara inammissibile la domanda di disconoscimento di paternità proposta da Parte_1
[...] B. Dichiara integralmente compensate le spese di giudizio tra le parti;
C. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza. Così deciso in Castrovillari nella camera di consiglio tenutasi in data 4 luglio 2025. Il Presidente dott. Matteo Prato Il Giudice relatore ed estensore dott. Gianluca Di Giovanni
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- PRIMA SEZIONE CIVILE - Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott. Matteo Prato Presidente dott. Gianluca Di Giovanni Giudice dott.ssa Simona Graziuso Giudice rel. ha pronunziato la seguente SENTENZA nella controversia civile iscritta al n.° 1285/2023 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “Disconoscimento di figlio naturale (art. 250, 233, 244 c.c.) ” e vertente TRA
, C.F. , rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'avv. Giuseppe Giudiceandrea, eletivamente domiciliati come in atti;
- ATTORE - E
, C.F. , rappresentato e difeso, giusta procura in atti, CP_1 C.F._2 dall'avv. Vincenzo De Marco, elettivamente domiciliati come in atti;
- CONVENUTO - NONCHÉ
presso il Tribunale di Castrovillari;
Controparte_2
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE 1. I fatti di causa e le posizioni delle parti
ha convenuto in giudizio ed ha allegato: Parte_1 CP_1
- Di essere nato il [...] da LL IA e di essere stato registrato senza padre con il nome di Persona_1
- Che il padre biologico era podestà di Terranova da Sibari, con cui la madre Persona_2 aveva avuto una relazione extraconiugale;
- Che dopo la fine della relazione la madre aveva sposato (cugino del padre Persona_3 biologico) nel 1956, il quale lo aveva adottato, dandogli il cognome;
Pt_1
- Che, dopo la morte del padre adottivo, aveva avviato una causa per il riconoscimento della paternità naturale nei confronti di (proc. n. 1350/2022, Tribunale di Persona_2 Castrovillari);
- Che, tuttavia, il giudice del procedimento aveva evidenziato che l'art. 253 c.c. vieta il riconoscimento in contrasto con lo stato di figlio già esistente;
- Che, pertanto, si era reso necessario avviare il presente giudizio di disconoscimento della paternità adottiva di;
Persona_3
- Che e non avevano convissuto nei 300 giorni precedenti la Persona_3 Controparte_3 nascita di Pt_1
- Che il matrimonio tra i predetti era avvenuto 8 anni dopo la nascita del figlio;
- Che la madre aveva informato il marito e i familiari della vera paternità;
- Che la circostanza era notoria tra gli abitanti di Terranova da Sibari;
- Che, ai sensi dell'art. 244, comma 5, c.c., il diritto del figlio al disconoscimento non è soggetto a prescrizione. R.G. n.° 1285/2023 - Pag. 2 di 3
Tanto premesso, ha chiesto a questo Tribunale di: “Dichiararsi che la Parte_1 paternità del sig. , nato il [...] non spetta ad esso istante, con doveroso Persona_3 disconoscimento di paternità, e conseguentemente mandarsi all'Ufficiale dello stato civile di Terranova da Sibari di eseguire l'opportuna annotazione a margine del relativo atto di nascita.” Instaurato il contraddittorio, si è costituito ed ha dedotto: CP_1
- Che l'attore è nato il [...] da , fuori dal matrimonio, e il padre non fu Controparte_3 indicato all'anagrafe;
- Che, tuttavia, il padre biologico era con cui la madre aveva avuto una Persona_2 relazione;
- Che, su consiglio dello stesso , dopo la sua morte, cugino di , Per_2 Persona_3 Per_2 aveva sposato la madre di nel 1956 e lo aveva adottato, dandogli il cognome Parte_1 e occupandosi di lui e della madre per tutta la vita;
- Che dal matrimonio tra e erano nati altri due figli: (convenuto Per_3 CP_3 CP_1 nel giudizio) e (indicata come testimone); CP_4
- Che, in definitiva, è corretta la ricostruzione storica dei fatti che ha portato a Parte_1 chiedere il disconoscimento della paternità adottiva;
Ciò posto, ha chiesto a questo Tribunale di dichiarare “che CP_1 Parte_1 non è figlio naturale di e provveda a dichiarare il disconoscimento della paternità per Persona_3 come richiesto, con compensazione delle spese di lite fra le parti.”
2. Conclusioni delle parti Disposto il mutamento del rito nelle forme del procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie, all'udienza del giorno 26/03/2025 le parti hanno concluso come in atti.
3. Sull'ammissibilità dell'azione La domanda è inammissibile. L'azione di disconoscimento di paternità, disciplinata dagli artt. 243-bis, 244, 245, 246, è volta ad accertare che il presunto figlio è stato concepito da persona diversa dal marito della madre, mirando, dunque, ad eliminare lo stato di figlio attribuito dalla presunzione di cui all'art. 231 c.c., secondo cui “il marito è padre del figlio concepito o nato durante il matrimonio”. Trattasi di azione avente carattere costitutivo, in quanto il suo esercizio legittima un effetto giuridico opposto a quello che era derivato dalla formazione dell'atto di nascita. Ciò premesso, è evidente che la fattispecie per cui è causa esula dall'ambito di operatività dell'azione intrapresa. Ed infatti, secondo le stesse allegazioni attoree, non è stato registrato quale Parte_1 figlio di per essere nato durante il matrimonio tra la madre ed il Persona_3 Controparte_3 predetto - il che avrebbe legittimato l'esperimento della presente azione da parte Persona_3 dell'attore - bensì è stato registrato nel 1956 quale figlio adottivo di dopo che Persona_3 quest'ultimo aveva sposato la madre, dandogli il cognome . Pt_1 Pertanto, sebbene l'attore non abbia depositato né la sentenza di adozione né l'atto di nascita, sulla base delle sole deduzioni di cui all'atto introduttivo deve essere dichiarata, in ogni caso, l'inammissibilità dell'azione spiegata, poiché finalizzata ad ottenere un risultato diverso da quello previsto dall'ordinamento con l'azione in esame, che non è quello di rimuovere lo stato di figlio adottivo bensì di eliminare lo stato di figlio attribuito dalla presunzione di cui all'art. 231 c.c..
4. Le spese di lite Le spese del giudizio vanno integralmente compensato tenuto conto dell'esito del giudizio e delle difese spiegate dal convenuto.
P.Q.M.
R.G. n.° 1285/2023 - Pag. 3 di 3
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione Civile -, in composizione collegiale, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: A. Dichiara inammissibile la domanda di disconoscimento di paternità proposta da Parte_1
[...] B. Dichiara integralmente compensate le spese di giudizio tra le parti;
C. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza. Così deciso in Castrovillari nella camera di consiglio tenutasi in data 4 luglio 2025. Il Presidente dott. Matteo Prato Il Giudice relatore ed estensore dott. Gianluca Di Giovanni