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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/06/2025, n. 7025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 7025 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE D I ROMA
Sezione II lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
S E N T E N Z A
Ai sensi dell'art 429 Ic. c.p.c.
Il giudice monocratico Dr.ssa Claudia Canè, Giudice della seconda sezione Lavoro, ha pronunciato e pubblicato nella causa RG. N 43241/24 del 17/6/25, mediante lettura , la seguente sentenza
TRA
rappresentato e difeso dall' avv.Stefano Scalbi pec Parte_1
, giusta procura a margine del ricorso Email_1
RICORRENTE
E
in persona del dott Controparte_1 CP_2
, responsabile atti introduttivi del giudizio , rappresentata e difesa dall'
[...] CP_3 avv. Luca Chessa pec giusta procura in calce Email_2 alla memoria
RESISTENTE
INARCASSA in persona del Presidente e legale rappresentante p.t. dott. arch.
, rappresentato e difeso dall'avv . Andrea Marsili giusta procura Controparte_4 notarile pec;
Email_3
RESISTENTE
Oggetto : cartella esattoriale
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 25/11/24 il ricorrente di cui in epigrafe adiva il Tribunale di Roma, sezione lavoro, per ivi sentire :
“ in via principale dichiarare l'illegittimità, ed, in ogni caso, l'invalidità e/o l'inefficacia dell'atto impugnato, per tutti i motivi e le causali esposte in narrativa, con emissione di ogni provvedimento necessario e conseguente;
in subordine, nel merito: accertare e dichiarare l'intervenuta decorrenza dei termini di prescrizione relativamente alle somme illustrate nei motivi in narrativa al punto 1), e per l'effetto dichiarare nullo e/o annullare l'asserito debito richiesto, con riferimento ai relativi importi;
accertare e dichiarare l'intervenuta decorrenza dei termini di decadenza relativamente alle somme illustrate nei motivi in narrativa al punto 2), e per l'effetto dichiarare nullo e/o annullare l'asserito debito richiesto, con riferimento ai relativi importi;
c accertare e dichiarare l'omessa notifica degli avvisi di addebito per i motivi illustrati in narrativa al punto 3), e per l'effetto dichiarare nullo e/o annullare e/o ridurre l'asserito debito, con riferimento ai relativi importi.” A sostegno del ricorso deduceva che aveva ricevuto l'11/11/24 la cartella esattoriale per omissioni contributive relative agli anni dal 2000 al 2019 e che intendeva opporsi alle pretese relative agli anni dal 2000 al 2016; che era maturata la prescrizione;
che l' CP_1 era decaduta dal diritto di procedere alla riscossione ex art 25 DPR 602/73; che la cartella era illegittima in quanto non preceduta da avvisi presupposti;
che era carente di motivazione e non erano indicati gli atti prodromici Concludeva come sopra Si costituiva SA che affermava riferirsi la cartella a contributi dal 2000 al 2011, 2016, 2018 e 2019, ammetteva la prescrizione per i contributi relativo al periodo dal 2000 al 2011 , mentre non erano prescritti i contributi relativi al 2016 e non erano oggetto di impugnazione quelli relativi al 2018 e 2019, essendo stata interrotta la prescrizione;
contestava tutte e eccezioni di parte ricorrente e chiedeva il rigetto del ricorso Si costituiva eccependo la carenza di legittimazione in relazione agli Controparte_5 addebiti mossi al ricorrente ,la cartella era stata ritualmente notificata l'11/11/24 ed il ruolo consegnato il 12/1/24 Chiedeva il rigetto dell'opposizione La causa veniva discussa e decisa con pubblica lettura della sentenza Occorre esaminare prima di tutto l' eccezione di prescrizione La Cassa afferma che L'art.36 dello Statuto SA dispone:
“Entro il 31 ottobre di ogni anno tutti gli iscritti agli albi degli ingegneri ed architetti dovranno comunicare tramite SA on-line, sia direttamente che mediante intermediari abilitati, il reddito professionale dichiarato ai fini IRPEF e il volume d'affari complessivo ai fini dell'I.V.A. relativi all'anno precedente”. Il successivo art.37 dello Statuto, ai commi 1 e 2, prevede: “I contributi minimi di cui all'articolo 22, comma 2, e all'articolo 23, comma 3, sono riscossi mediante ruoli, ai sensi del comma 6 del presente articolo. Le eventuali eccedenze rispetto ai contributi minimi sono versate per metà contestualmente alla comunicazione annuale di cui all'articolo 36, e per l'altra metà entro il 31 dicembre successivo. (…)”. L'art.38 precisa: “La prescrizione dei contributi dovuti ad INARCASSA e di ogni relativo accessorio, ivi comprese le sanzioni per ritardi e inadempimenti, si compie con il decorso di cinque anni. La prescrizione per i contributi, gli accessori, le sanzioni e la comunicazione di cui all'art.36 decorre dal momento in cui nascono le rispettive obbligazioni”. Pertanto “Dalle norme sopra riportate, sostanzialmente replicate nel Regolamento Generale di Previdenza 2012( aggiornato al 2021), emerge che il termine ultimo per l'adempimento da parte del professionista del debito contributivo relativo a ciascun anno, scade il 31 dicembre dell'anno successivo.Dunque, il termine ultimo per il pagamento dei contributi previdenziali dovuti ad SA e delle relative sanzioni è individuato dallo Statuto (oggi dal RGP 2021) nella data del 31 dicembre dell'anno successivo a quello di riferimento.Orbene, solo dal 31 dicembre dell'anno successivo a quello di riferimento decorre il termine di prescrizione per i contributi e per le relative sanzioni” La riconosce l'avvenuta prescrizione dei contributi anni 2000-2011 mentre Pt_2 decorrendo la prescrizione dei contributi anno 2016 dal 31/12/17 non sarebbe maturata la ptrescrione per quell'anno data la presenza di atti interruttivi . Si può ritenere che con riferimento all'annualità 2016 vi sia un valido atto interruttivo nella lettera del luglio 2021 spedita al ricorrente non ritirata , nonostante l'avviso di deposito, e tornata al mittente per compiuta giacenza , scaturendo dalla dicitura sulla busta L.A. una presunzione di conoscenza da parte del destinatario . Passando all'esame della lettera sopraindicata aveva anche come finalità quella di avvisare dell'omissione contributiva il ricorrente, pertanto non si può assumere che nessun avviso sia stato mandato prima dell'emissione della cartella. Circa poi l'assenza di motivazione e la mancata indicazione degli atti prodromici le norme sullo statuto del contribuente sono applicabili agli atti dell'amministrazione finanziaria tale non essendo la , per cui il Pt_2 motivo del ricorso è infondato. Quanto eccepito sulla decadenza dalla riscossione per violazione dell'articolo 25 comma uno dpr 602/ 73 l'art 25 è inserito nel capo II del titolo I riguardante le imposte , per cui non si applica ai contributi di SA . Deve pertanto dichiararsi la prescrizione dei contributi anni dal 2000 al 2011, mentre sono dovuti i contributi anno 2016 con annullamento parziale della cartella In ordine alle spese, si condanna la al pagamento di due terzi delle totali spese di lite, Pt_2 liquidate in dispositivo , stante l'annullamento della cartella per la maggior parte delle annualità Compensa le spese con considerata la sua estraneità alla maturata prescrizione CP_6 poiché la consegna del ruolo è avvenuta solo nel 2024
PQM
Definitivamente pronunciando ,ogni contraria eccezione e/o istanza disattese:
annulla in parte la cartella per le pretese relative agli anni dal 2000 al 2011 per intervenuta prescrizione;
condanna la al pagamento di due terzi delle totali spese di lite liquidate in Pt_2 complessive euro 3290,00 da distrarsi in favore del procuratore antistatario ,oltre iva cpa e spese generali;
compensa le spese con . CP_6
Roma 17/6/25 Il giudice