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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 06/11/2025, n. 967 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 967 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, in persona del dr NI CI, ha pronunciato, all'udienza di discussione del 30 ottobre 2025, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2745/2024 R.G. e vertente
fra
c.f. , rappresentato e difeso dall'avv.to Nicola Roberto Parte_1 C.F._1
TO e dall'avv. Gaetano Giampalmo ed elettivamente domiciliato presso il di lui studio, in Bari via M. Partipilo 48, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
e
(C. F. e Part. IVA Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. P.IVA_1
RI PI LA, come in atti, domiciliato in alla Via Potito Petrone, presso la sede legale CP_1
Cont dell'
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso in riassunzione in data 24.9.2024 a seguito di sentenza della Corte d'Appello sezione
Lavoro di Potenza, e ritualmente notificato, la parte indicata in epigrafe adiva il giudice del lavoro e, sulla base delle argomentazioni che qui si abbiano per integralmente riportate e trascritte, chiedeva l'accertamento del diritto del ricorrente ad essere stabilizzato dalla Azienda resistente ex art. 1, comma 268, lett. b), legge n. 234/2021, con la costituzione del rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, per la qualifica di INFERMIERE con condanna dell' al risarcimento del CP_1 danno, con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva l in persona del Direttore Generale p.t. e chiedeva il rigetto del Controparte_1 ricorso, con vittoria di spese, allegando la legittimità del proprio operato e la infondatezza delle argomentazioni avversarie.
Rinviata la causa per la discussione, alla presente udienza in modalità ex art. 127 ter cpc, la parte ricorrente depositava note autorizzate con le quali dichiara di non avere più interesse alla causa e quindi di voler rinunciare alla stessa.
Alla stessa udienza di discussione parte resistente depositava note con le quali contestava la richiesta del ricorrente e chiedeva la decisione della causa con vittoria di spese.
La causa veniva istruita mediante l'acquisizione della produzione documentale e, preso atto della dichiarazione del ricorrente all'odierna udienza, questo giudice, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha pronunciato la presente sentenza, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, mediante deposito in telematico.
2. La sopravvenuta comunicazione del ricorrente consente di dichiarare cessata la materia del contendere.
Evidentemente, con tale dichiarazione della parte, è venuta meno ogni posizione di contrasto tra le parti circa l'oggetto del presente procedimento, con conseguente cessazione dell'interesse a proseguire il giudizio e del correlativo obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
È noto che la pronuncia di cessazione della materia del contendere, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Suprema
Corte ha definito i confini. Invero, la cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva determinata dal sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda tale che viene a mancare la stessa “materia” su cui si fonda la controversia. Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale, oppure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (ex multiss Sez. 2, Sentenza n. 4630 del 21/05/1987). Con tale declaratoria, in buona sostanza, si registra il venir meno dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che, costituendo una condizione dell'azione, deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (Sez. L, Sentenza n. 3096 del 16/03/2000; Sez. 1, Sentenza n. 5476 del
04/06/1999).
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: 1) l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; 2) occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
3) deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte.
Tali requisiti, per quanto si è precisato e risultante dagli atti, appaiono tutti ricorrere nel caso di specie.
Infatti, avendo parte ricorrente, nel corso del giudizio, dichiarato di rinunciare all'azione intrapresa,
è evidente che sussistono tutti i presupposti per l'adozione della pronuncia in parola.
3. Quanto alle spese di lite, non può ignorarsi il comportamento tenuto dalla parte ricorrente.
In particolare, la dichiarazione di rinuncia all'azione proposta se, da un lato, risponde, evidentemente, ad un'avveduta scelta difensiva ed a una prognosi (verosimilmente sfavorevole) circa l'esito del giudizio, dall'altro, non può che essere apprezzata in termini di celerità ed economicità nella definizione del procedimento;
Ciò posto, deve rilevarsi che non è intervenuto un accordo tra le parti in ordine al governo delle spese giudiziali.
Ebbene, è pacifico che, in caso di cessazione della materia del contendere, la pronuncia sulle spese deve avvenire in base al criterio della soccombenza virtuale, che, nel caso di specie, colpisce la parte ricorrente, come è dato evincersi dalla documentazione in atti, con inevitabili conseguenze sul governo delle spese. Nel caso di specie la tempistica della rinuncia all'azione, e la documentazione in atti, conducono alla condanna del ricorrente alle spese;
Tuttavia, non può ignorarsi il comportamento tenuto dallo stesso nelle more del giudizio. Ed invero, la rinuncia, non può che essere apprezzato in termini di celerità ed economicità nella definizione del procedimento;
sussistono, quindi, i presupposti normativi per disporre la compensazione delle spese tra le parti nella misura di due terzi.
Per il resto, il ricorrente deve essere condannato a corrispondere la residua quota, determinata in complessivi euro 350,00 (vds DM 37/2018 e DM 147/2022) oltre spese generali nella misura del 15% ed IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , con ricorso depositato in data 24.9.2024, ogni altra domanda Parte_1 eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 350,00 oltre spese generali nella misura del 15% ed IVA e CPA come per legge, in favore dell resistente. CP_1
Potenza, 30 ottobre 2025
Il Giudice del Lavoro
NI CI
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, in persona del dr NI CI, ha pronunciato, all'udienza di discussione del 30 ottobre 2025, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2745/2024 R.G. e vertente
fra
c.f. , rappresentato e difeso dall'avv.to Nicola Roberto Parte_1 C.F._1
TO e dall'avv. Gaetano Giampalmo ed elettivamente domiciliato presso il di lui studio, in Bari via M. Partipilo 48, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
e
(C. F. e Part. IVA Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. P.IVA_1
RI PI LA, come in atti, domiciliato in alla Via Potito Petrone, presso la sede legale CP_1
Cont dell'
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso in riassunzione in data 24.9.2024 a seguito di sentenza della Corte d'Appello sezione
Lavoro di Potenza, e ritualmente notificato, la parte indicata in epigrafe adiva il giudice del lavoro e, sulla base delle argomentazioni che qui si abbiano per integralmente riportate e trascritte, chiedeva l'accertamento del diritto del ricorrente ad essere stabilizzato dalla Azienda resistente ex art. 1, comma 268, lett. b), legge n. 234/2021, con la costituzione del rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, per la qualifica di INFERMIERE con condanna dell' al risarcimento del CP_1 danno, con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva l in persona del Direttore Generale p.t. e chiedeva il rigetto del Controparte_1 ricorso, con vittoria di spese, allegando la legittimità del proprio operato e la infondatezza delle argomentazioni avversarie.
Rinviata la causa per la discussione, alla presente udienza in modalità ex art. 127 ter cpc, la parte ricorrente depositava note autorizzate con le quali dichiara di non avere più interesse alla causa e quindi di voler rinunciare alla stessa.
Alla stessa udienza di discussione parte resistente depositava note con le quali contestava la richiesta del ricorrente e chiedeva la decisione della causa con vittoria di spese.
La causa veniva istruita mediante l'acquisizione della produzione documentale e, preso atto della dichiarazione del ricorrente all'odierna udienza, questo giudice, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha pronunciato la presente sentenza, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, mediante deposito in telematico.
2. La sopravvenuta comunicazione del ricorrente consente di dichiarare cessata la materia del contendere.
Evidentemente, con tale dichiarazione della parte, è venuta meno ogni posizione di contrasto tra le parti circa l'oggetto del presente procedimento, con conseguente cessazione dell'interesse a proseguire il giudizio e del correlativo obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
È noto che la pronuncia di cessazione della materia del contendere, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Suprema
Corte ha definito i confini. Invero, la cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva determinata dal sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda tale che viene a mancare la stessa “materia” su cui si fonda la controversia. Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale, oppure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (ex multiss Sez. 2, Sentenza n. 4630 del 21/05/1987). Con tale declaratoria, in buona sostanza, si registra il venir meno dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che, costituendo una condizione dell'azione, deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (Sez. L, Sentenza n. 3096 del 16/03/2000; Sez. 1, Sentenza n. 5476 del
04/06/1999).
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: 1) l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; 2) occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
3) deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte.
Tali requisiti, per quanto si è precisato e risultante dagli atti, appaiono tutti ricorrere nel caso di specie.
Infatti, avendo parte ricorrente, nel corso del giudizio, dichiarato di rinunciare all'azione intrapresa,
è evidente che sussistono tutti i presupposti per l'adozione della pronuncia in parola.
3. Quanto alle spese di lite, non può ignorarsi il comportamento tenuto dalla parte ricorrente.
In particolare, la dichiarazione di rinuncia all'azione proposta se, da un lato, risponde, evidentemente, ad un'avveduta scelta difensiva ed a una prognosi (verosimilmente sfavorevole) circa l'esito del giudizio, dall'altro, non può che essere apprezzata in termini di celerità ed economicità nella definizione del procedimento;
Ciò posto, deve rilevarsi che non è intervenuto un accordo tra le parti in ordine al governo delle spese giudiziali.
Ebbene, è pacifico che, in caso di cessazione della materia del contendere, la pronuncia sulle spese deve avvenire in base al criterio della soccombenza virtuale, che, nel caso di specie, colpisce la parte ricorrente, come è dato evincersi dalla documentazione in atti, con inevitabili conseguenze sul governo delle spese. Nel caso di specie la tempistica della rinuncia all'azione, e la documentazione in atti, conducono alla condanna del ricorrente alle spese;
Tuttavia, non può ignorarsi il comportamento tenuto dallo stesso nelle more del giudizio. Ed invero, la rinuncia, non può che essere apprezzato in termini di celerità ed economicità nella definizione del procedimento;
sussistono, quindi, i presupposti normativi per disporre la compensazione delle spese tra le parti nella misura di due terzi.
Per il resto, il ricorrente deve essere condannato a corrispondere la residua quota, determinata in complessivi euro 350,00 (vds DM 37/2018 e DM 147/2022) oltre spese generali nella misura del 15% ed IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , con ricorso depositato in data 24.9.2024, ogni altra domanda Parte_1 eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 350,00 oltre spese generali nella misura del 15% ed IVA e CPA come per legge, in favore dell resistente. CP_1
Potenza, 30 ottobre 2025
Il Giudice del Lavoro
NI CI