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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 10/10/2025, n. 1166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 1166 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 439/2025 R.G.
TRIBUNALE DI TERAMO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE
riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati
1) Dr. Giuseppe Marcheggiani Presidente rel.
2) Dr. Mariangela Mastro Giudice
3) Dr. Silvia Codispoti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di prima istanza iscritta al n. 439/2025 R.G., promossa
, rappresentata e difesa dall'Avv. Emanuela Medori, giusta Parte_1
procura allegata al ricorso introduttivo.
Ricorrente
CONTRO
, rappresentato e difeso dall'Avv. Alfredina Grelli, Controparte_1
giusta procura allegata alla comparsa di costituzione.
Resistente
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
OGGETTO: divorzio – cessazione degli effetti civili.
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza ex art. 473 bis.21 c.p.c. in data
10/09/2025. FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 21/02/2025, - premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio ad Offida in data 24/09/2017 con , che dal matrimonio Controparte_1
era nato il figlio (il 16.8.2020) e che, con decreto n. 10594 del 28.11.2022, il Per_1
Tribunale di Ascoli Piceno aveva omologato la separazione personale dei coniugi - ha chiesto: dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
confermare il regime di affidamento condiviso del figlio ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso di sé; regolamentare i tempi di permanenza del figlio con il padre come da ricorso;
porre a carico del marito l'assegno mensile di € 400,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio , somma soggetta a rivalutazione annuale Per_1
ISTAT; porre la percezione esclusiva in proprio favore dell'assegno unico INPS;
porre le spese straordinarie necessarie per il corretto mantenimento del figlio a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, come da protocollo del Tribunale con il COA di Teramo in data 05/12/2018.
A sostegno della domanda, la ricorrente ha dedotto che:
-il marito non teneva fede agli accordi stabiliti in sede di separazione in ordine alle modalità di permanenza del figlio presso di sé, passava meno tempo del previsto con il bambino e spesso non lo accompagnava alla scuola per l'infanzia;
-la ricorrente percepiva uno stipendio mensile di circa € 800/900,00, gravato da un canone di affitto di € 400,00, dal costo delle utenze domestiche e dalle spese per la gestione delle attività e delle visite mediche del figlio, piuttosto cagionevole di salute poiché nato prematuramente;
-il marito percepiva uno stipendio mensile di € 1.400,00 non gravato da rate di mutuo o finanziamento, e lo stesso beneficiava di altre entrate dovute a lavori eseguiti “in nero” come addetto alla sicurezza;
-il marito, inoltre, percepiva per intero l'assegno unico INPS versandone alla ricorrente soltanto la metà, pur non essendo genitore collocatario del figlio;
Per_1 -l'assegno di € 200,00 stabilito in sede di separazione a titolo di contributo al mantenimento del figlio non era più adeguato, stante il peggioramento delle condizioni economiche della madre ed il miglioramento di quelle del padre.
Con comparsa in data 30/04/2025 si è costituito in giudizio il resistente il quale, pur aderendo alla richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ha contestato la ricostruzione della vicenda matrimoniale operata dalla moglie ed ha chiesto: disporre l'affidamento condiviso del figlio ad entrambi i genitori con collocazione Per_1
prevalente presso la madre;
regolamentare i tempi di permanenza del figlio presso di sé come da comparsa;
porre a proprio carico l'assegno mensile di € 300,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio, somma soggetta a rivalutazione ISTAT;
porre le spese straordinarie necessarie per il corretto mantenimento della prole a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno, come da Protocollo del Tribunale con il Coa di Teramo del 05/12/2018; stabilire la percezione dell'assegno unico INPS in favore di entrambi i coniugi, nella misura del 50% ciascuno.
A sostegno delle proprie richieste ha dedotto che:
-aveva sempre onorato gli impegni assunti in sede di separazione, addirittura versando un assegno di € 250,00 invece che di € 200,00, come stabilito nell'accordo omologato dal Tribunale;
-non rispondeva al vero l'affermazione di controparte secondo cui percepiva entrate ulteriori rispetto al proprio stipendio derivanti da lavori cosiddetti “in nero”;
-gli accordi prevedevano che, per il primo anno dalla separazione, non avesse Per_1
rapporti con eventuali nuovi partners dei genitori, mentre la ricorrente dopo pochi mesi aveva iniziato una convivenza con il nuovo compagno, dal quale aveva avuto un altro figlio;
-le condizioni economiche della moglie erano migliorate, e la stessa percepiva uno stipendio mensile di circa € 1.600,00, mentre la diminuzione indicata in ricorso era dovuta al periodo di maternità. Alla prima udienza di comparizione in data 10/09/2025 i coniugi, dopo aver ribadito la volontà di non volersi riconciliare e di essere rimasti ininterrottamente separati senza soluzione di continuità dal tempo della separazione, hanno rappresentato di aver raggiunto un accordo in ordine alle condizioni di divorzio del seguente tenore:
1.Conferma delle condizioni della separazione;
2.porre a carico di a titolo di mantenimento in favore del figlio Controparte_1
minore , l'assegno mensile pari ad € 250,00 da versarsi entro il giorno 25 di Per_1
ciascun mese, oltre rivalutazione ISTAT,
3.percezione dell'assegno unico INPS in via esclusiva in favore della madre
[...]
Pt_1
4.spese straordinarie poste al 50% tra i coniugi e individuate in base al Protocollo tra
CoA e Tribunale del 5/12/2018.
5.Spese compensate
Il Presidente, dato atto dell'accordo raggiunto dalle parti, ha rimesso la causa alla decisione del Collegio.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e pertanto deve essere accolta.
Ricorrono, infatti, tutte le condizioni previste dalla legge per l'invocata pronuncia dato che, innanzitutto, è abbondantemente maturato il termine di ininterrotta separazione dei coniugi dalla data di comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione, di cui all'art. 3 l. n. 898/1970. Inoltre è certa la mancanza di volontà delle parti di ricostruire la convivenza matrimoniale, intesa quale comunione materiale e spirituale, come dalle stesse dichiarato.
Sussistendo, dunque, il requisito temporale ed essendo venuta meno l'affectio coniugalis, va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ricorrendo tutti i presupposti di cui agli artt. 1, 2, e 3 lett. b della legge n. 898/1970 e succ. mod.. Conseguentemente, va ordinata la trasmissione della presente sentenza all'Autorità amministrativa competente per l'annotazione di legge.
Infine, avuto riguardo della natura della controversia e dell'accordo raggiunto tra le parti, sussistono i presupposti per dichiarare integralmente compensate le spese processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe indicata, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
e a Offida il 24/09/2017, alle condizioni di cui Pt_1 Controparte_1
all'accordo raggiunto dai coniugi e trascritto nel verbale d'udienza del
10/09/2025;
2) dichiara integralmente compensate le spese processuali;
3) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Teramo, data del deposito telematico
Il Coordinatore della Sezione Civile
Dott. Giuseppe Marcheggiani
TRIBUNALE DI TERAMO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE
riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati
1) Dr. Giuseppe Marcheggiani Presidente rel.
2) Dr. Mariangela Mastro Giudice
3) Dr. Silvia Codispoti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di prima istanza iscritta al n. 439/2025 R.G., promossa
, rappresentata e difesa dall'Avv. Emanuela Medori, giusta Parte_1
procura allegata al ricorso introduttivo.
Ricorrente
CONTRO
, rappresentato e difeso dall'Avv. Alfredina Grelli, Controparte_1
giusta procura allegata alla comparsa di costituzione.
Resistente
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
OGGETTO: divorzio – cessazione degli effetti civili.
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza ex art. 473 bis.21 c.p.c. in data
10/09/2025. FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 21/02/2025, - premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio ad Offida in data 24/09/2017 con , che dal matrimonio Controparte_1
era nato il figlio (il 16.8.2020) e che, con decreto n. 10594 del 28.11.2022, il Per_1
Tribunale di Ascoli Piceno aveva omologato la separazione personale dei coniugi - ha chiesto: dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
confermare il regime di affidamento condiviso del figlio ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso di sé; regolamentare i tempi di permanenza del figlio con il padre come da ricorso;
porre a carico del marito l'assegno mensile di € 400,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio , somma soggetta a rivalutazione annuale Per_1
ISTAT; porre la percezione esclusiva in proprio favore dell'assegno unico INPS;
porre le spese straordinarie necessarie per il corretto mantenimento del figlio a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, come da protocollo del Tribunale con il COA di Teramo in data 05/12/2018.
A sostegno della domanda, la ricorrente ha dedotto che:
-il marito non teneva fede agli accordi stabiliti in sede di separazione in ordine alle modalità di permanenza del figlio presso di sé, passava meno tempo del previsto con il bambino e spesso non lo accompagnava alla scuola per l'infanzia;
-la ricorrente percepiva uno stipendio mensile di circa € 800/900,00, gravato da un canone di affitto di € 400,00, dal costo delle utenze domestiche e dalle spese per la gestione delle attività e delle visite mediche del figlio, piuttosto cagionevole di salute poiché nato prematuramente;
-il marito percepiva uno stipendio mensile di € 1.400,00 non gravato da rate di mutuo o finanziamento, e lo stesso beneficiava di altre entrate dovute a lavori eseguiti “in nero” come addetto alla sicurezza;
-il marito, inoltre, percepiva per intero l'assegno unico INPS versandone alla ricorrente soltanto la metà, pur non essendo genitore collocatario del figlio;
Per_1 -l'assegno di € 200,00 stabilito in sede di separazione a titolo di contributo al mantenimento del figlio non era più adeguato, stante il peggioramento delle condizioni economiche della madre ed il miglioramento di quelle del padre.
Con comparsa in data 30/04/2025 si è costituito in giudizio il resistente il quale, pur aderendo alla richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ha contestato la ricostruzione della vicenda matrimoniale operata dalla moglie ed ha chiesto: disporre l'affidamento condiviso del figlio ad entrambi i genitori con collocazione Per_1
prevalente presso la madre;
regolamentare i tempi di permanenza del figlio presso di sé come da comparsa;
porre a proprio carico l'assegno mensile di € 300,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio, somma soggetta a rivalutazione ISTAT;
porre le spese straordinarie necessarie per il corretto mantenimento della prole a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno, come da Protocollo del Tribunale con il Coa di Teramo del 05/12/2018; stabilire la percezione dell'assegno unico INPS in favore di entrambi i coniugi, nella misura del 50% ciascuno.
A sostegno delle proprie richieste ha dedotto che:
-aveva sempre onorato gli impegni assunti in sede di separazione, addirittura versando un assegno di € 250,00 invece che di € 200,00, come stabilito nell'accordo omologato dal Tribunale;
-non rispondeva al vero l'affermazione di controparte secondo cui percepiva entrate ulteriori rispetto al proprio stipendio derivanti da lavori cosiddetti “in nero”;
-gli accordi prevedevano che, per il primo anno dalla separazione, non avesse Per_1
rapporti con eventuali nuovi partners dei genitori, mentre la ricorrente dopo pochi mesi aveva iniziato una convivenza con il nuovo compagno, dal quale aveva avuto un altro figlio;
-le condizioni economiche della moglie erano migliorate, e la stessa percepiva uno stipendio mensile di circa € 1.600,00, mentre la diminuzione indicata in ricorso era dovuta al periodo di maternità. Alla prima udienza di comparizione in data 10/09/2025 i coniugi, dopo aver ribadito la volontà di non volersi riconciliare e di essere rimasti ininterrottamente separati senza soluzione di continuità dal tempo della separazione, hanno rappresentato di aver raggiunto un accordo in ordine alle condizioni di divorzio del seguente tenore:
1.Conferma delle condizioni della separazione;
2.porre a carico di a titolo di mantenimento in favore del figlio Controparte_1
minore , l'assegno mensile pari ad € 250,00 da versarsi entro il giorno 25 di Per_1
ciascun mese, oltre rivalutazione ISTAT,
3.percezione dell'assegno unico INPS in via esclusiva in favore della madre
[...]
Pt_1
4.spese straordinarie poste al 50% tra i coniugi e individuate in base al Protocollo tra
CoA e Tribunale del 5/12/2018.
5.Spese compensate
Il Presidente, dato atto dell'accordo raggiunto dalle parti, ha rimesso la causa alla decisione del Collegio.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e pertanto deve essere accolta.
Ricorrono, infatti, tutte le condizioni previste dalla legge per l'invocata pronuncia dato che, innanzitutto, è abbondantemente maturato il termine di ininterrotta separazione dei coniugi dalla data di comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione, di cui all'art. 3 l. n. 898/1970. Inoltre è certa la mancanza di volontà delle parti di ricostruire la convivenza matrimoniale, intesa quale comunione materiale e spirituale, come dalle stesse dichiarato.
Sussistendo, dunque, il requisito temporale ed essendo venuta meno l'affectio coniugalis, va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ricorrendo tutti i presupposti di cui agli artt. 1, 2, e 3 lett. b della legge n. 898/1970 e succ. mod.. Conseguentemente, va ordinata la trasmissione della presente sentenza all'Autorità amministrativa competente per l'annotazione di legge.
Infine, avuto riguardo della natura della controversia e dell'accordo raggiunto tra le parti, sussistono i presupposti per dichiarare integralmente compensate le spese processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe indicata, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
e a Offida il 24/09/2017, alle condizioni di cui Pt_1 Controparte_1
all'accordo raggiunto dai coniugi e trascritto nel verbale d'udienza del
10/09/2025;
2) dichiara integralmente compensate le spese processuali;
3) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Teramo, data del deposito telematico
Il Coordinatore della Sezione Civile
Dott. Giuseppe Marcheggiani