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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VIII, sentenza 12/01/2026, n. 290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 290 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 290/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 8, riunita in udienza il 10/07/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
AMALFI FABRIZIO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
MIRABELLI EUGENIO, Giudice
in data 10/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6395/2022 depositato il 29/11/2022
proposto da
Comune di Siracusa
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Dott. Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1408/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 1 e pubblicata il 01/04/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 353 IMU 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Resistente_1 impugnava in primo grado un avviso di accertamento IMU per l'anno 2014, relativo a vari terreni. La Commissione Tributaria con sentenza n. 1408/2022 ha annullato l'avviso perché:
.- Il Comune ha usato valori del 2015 (Delibera G.M. n. 38/2015) per calcolare l'IMU del 2014, applicandoli retroattivamente.
- La motivazione dell'avviso è stata ritenuta insufficiente e illogica.
Il Comune è stato condannato a pagare €2.250,00 di spese processuali.
Con l'atto di appello il Comune di Siracusa deduce quanto segue:
La motivazione della sentenza è apparente e illogica, quindi nulla.
La Delibera n. 38/2015 può essere legittimamente applicata anche retroattivamente (come confermato da varie sentenze della Cassazione).
Le aree oggetto di accertamento sono edificabili secondo il PRG e i vincoli presenti non ne impediscono l'imposizione fiscale, ma solo influenzano il valore.
Il contribuente non ha fornito prova contraria sufficiente.
Chiede la riforma della sentenza e la compensazione delle spese di lite.
Con proprie controdeduzioni il contribuente contesta l'appello del Comune, sostenendo che:
La sentenza è motivata correttamente e non è affetta da nullità.
La Delibera n. 38/2015 esplicitamente si applica solo dal 2015, come scritto nella stessa.
Le aree oggetto di accertamento sono vincolate paesaggisticamente e archeologicamente, quindi non edificabili.
Il Comune non ha motivato adeguatamente l'avviso di accertamento, violando il principio del “divieto di integrazione della motivazione”.
Chiede il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
Il Collegio di primo grado ha ritenuto e non applicabile all'anno 2014 la Delibera della G.M. n. 38 del
31.03.2015 in quanto il detto provvedimento non poteva costituire il presupposto della motivazione dell'avviso di accertamento impugnato perché non applicabile retroattivamente.
Tuttavia la Suprema Corte ha ripetutamente sostenuto che in tema di imposta comunale sugli immobili
(ICI), è legittimo l'avviso di accertamento emanato sulla base di un regolamento comunale che, in forza degli artt. 52 e 59 del d.lgs. n. 446 del 1997, e 48 del d.lgs. n. 267 del 2000, abbia indicato periodicamente i valori delle aree edificabili per zone omogenee con riferimento al valore venale in comune commercio, trattandosi di atto che ha il fine di delimitare il potere di accertamento del Comune qualora l'imposta sia versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato e, pur non avendo natura imperativa,
Banca_1 una fonte di presunzioni idonea a costituire, anche con portata retroattiva, un indice di valutazione per l'Amministrazione ed il giudice, con funzione analoga agli studi di settore (Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 15312 del 12/06/2018; cfr., in precedenza, Sez. 5, Sentenza n. 5068 del 13/03/2015, Sez. 5, Sentenza n. 15555 del 30/06/2010 e Sez. 5, Sentenza n. 16702 del 27/07/2007 da ultimo Cassazione Ordinanza n. 15198 del
01 Giugno 2021).
Quindi il giudice può utilizzare i valori deliberati dall'ente locale facendo riferimento al valore delle aree circostanti aventi analoghe caratteristiche, al fine di acquisire elementi di giudizio anche in relazione a periodi anteriori a quelli di emanazione del regolamento stesso, senza che ciò comporti alcuna applicazione retroattiva di norme, ma solo l'applicazione di un ragionamento presuntivo. Tali regolamenti non hanno infatti natura propriamente imperativa, ma svolgono funzione analoga a quella dei cosiddetti studi di settore, previsti dagli artt. 62-bis e 62-sexies del d.l. 30 agosto 1993, n. 331, convertito in legge 29 ottobre 1993, n.
427, costituenti una diretta derivazione dei "redditometri" o "coefficienti di reddito e di ricavi" previsti dal d.
l. 2 marzo 1989, n. 69, convertito in legge 27 aprile 1989, n. 154, ed atteggiantisi come mera fonte di presunzioni hominis, vale a dire supporti razionali offerti dall'amministrazione al giudice, paragonabili ai bollettini di quotazioni di mercato o ai notiziari Istat, nei quali è possibile reperire dati medi presuntivamente esatti (Sez. 5, Sentenza n. 9135 del 03/05/2005; conf. Sez. 5, Sentenza n. 11171 del 07/05/2010; vedi anche Cassazione l'Ordinanza n. 754 del 19 Gennaio 2021 e Cassazione Ordinanza 30.12.2020 n. 29906)
Tuttavia non costituisce presunzione assoluta essendo suscettibile di prova contraria.
Orbene, con l'avviso di accertamento contestato dalla parte appellate, l'Ufficio accertava come edificabili le aree, di cui il sig. Nominativo_2 è comproprietario, censite al catasto al foglio n. 31, particelle nn. 211, 867, 868, 870, 871,872,873,875, 876 e 883 mentre per le aree fabbricabili censite in catasto al foglio 31, particelle
867, 868, 870, 871,872, atteso che le stesse rientrano nel comparto A45c per il quale vi è il vincolo di tutela
“tre” che esclude la edificabilità delle suddette aree il comune non ha richiesto tributi.
Per il resto, si osserva che le aree edificabili di cui il ricorrente è comproprietario sono state inserite tra le aree edificabili nel PRG adottato dal Consiglio Comunale con Delibera n. 92 del 27.04.2004, indipendentemente dall'approvazione dello stesso da parte della Regione e dall'adozione di strumenti urbanistici attuativi.
La presenza di vincoli come sostenuto dalla parte appellata non incide sul regime fiscale dei suoli edificabili, ma assume rilievo ai soli fini della determinazione della base imponibile (Sez. 5, Sentenza n. 19750 del
04/10/2004; Sez. 5, Sentenza n. 4753 del 26/02/2010; Sez. 5, Ordinanza 6 n. 12272 del 17/05/2017; Sez.
5 n. 14043 del 20.2.2020).
Nel caso di specie le particelle di terreno di cui la parte appellata è comproprietario fanno parte del sub comparto d'intervento sottoposto alle prescrizioni esecutive di cui alle Schede Norma a45a, a45b ed a45c, per le quali la Giunta Comunale con la citata delibera, ha aggiornato i relativi valori sulla base della apposita perizia di stima dell'Ufficio tecnico non soltanto per l'anno 2015, ma per tutte le annualità ancora suscettibili di verifica. Il valore attribuito alle aree edificabili de quibus indicato nella citata Delibera è di € 170,00 al mq: valore che l'Ufficio ha ulteriormente ridotto a favore della contribuente ad € 115,00 al mq. (cfr. avviso di accertamento impugnato).
Né l'appellata ha prospettato valide argomentazioni per un ulteriore abbattimento.
In ordine al vincolo archeologico – idoneo a azzerare del tutto le potenzialità edificatorie - manca la prova che le particelle censite al catasto al foglio n. 31, nn. 211, 867, 868, 870, 871,872,873,875, 876 e 883 o alcune di esse siano vincolate. Dalla scheda n. 713 (all. 9) non si individuano le singole particelle e la
Trascrizione a favore dell' assessorato regionale dei beni culturali e ambientali e della pubblica istruzione fa riferimento esclusivamente alle particelle 110 e 27 Che non sono comprese fra quello oggetto di tassazione.
Pertanto l'appello va accolto. Per la singolarità delle questioni esaminate compensa le spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e compensa le spese del doppio grado di giudizio
Palermo 10.7.25
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 8, riunita in udienza il 10/07/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
AMALFI FABRIZIO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
MIRABELLI EUGENIO, Giudice
in data 10/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6395/2022 depositato il 29/11/2022
proposto da
Comune di Siracusa
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Dott. Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1408/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 1 e pubblicata il 01/04/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 353 IMU 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Resistente_1 impugnava in primo grado un avviso di accertamento IMU per l'anno 2014, relativo a vari terreni. La Commissione Tributaria con sentenza n. 1408/2022 ha annullato l'avviso perché:
.- Il Comune ha usato valori del 2015 (Delibera G.M. n. 38/2015) per calcolare l'IMU del 2014, applicandoli retroattivamente.
- La motivazione dell'avviso è stata ritenuta insufficiente e illogica.
Il Comune è stato condannato a pagare €2.250,00 di spese processuali.
Con l'atto di appello il Comune di Siracusa deduce quanto segue:
La motivazione della sentenza è apparente e illogica, quindi nulla.
La Delibera n. 38/2015 può essere legittimamente applicata anche retroattivamente (come confermato da varie sentenze della Cassazione).
Le aree oggetto di accertamento sono edificabili secondo il PRG e i vincoli presenti non ne impediscono l'imposizione fiscale, ma solo influenzano il valore.
Il contribuente non ha fornito prova contraria sufficiente.
Chiede la riforma della sentenza e la compensazione delle spese di lite.
Con proprie controdeduzioni il contribuente contesta l'appello del Comune, sostenendo che:
La sentenza è motivata correttamente e non è affetta da nullità.
La Delibera n. 38/2015 esplicitamente si applica solo dal 2015, come scritto nella stessa.
Le aree oggetto di accertamento sono vincolate paesaggisticamente e archeologicamente, quindi non edificabili.
Il Comune non ha motivato adeguatamente l'avviso di accertamento, violando il principio del “divieto di integrazione della motivazione”.
Chiede il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
Il Collegio di primo grado ha ritenuto e non applicabile all'anno 2014 la Delibera della G.M. n. 38 del
31.03.2015 in quanto il detto provvedimento non poteva costituire il presupposto della motivazione dell'avviso di accertamento impugnato perché non applicabile retroattivamente.
Tuttavia la Suprema Corte ha ripetutamente sostenuto che in tema di imposta comunale sugli immobili
(ICI), è legittimo l'avviso di accertamento emanato sulla base di un regolamento comunale che, in forza degli artt. 52 e 59 del d.lgs. n. 446 del 1997, e 48 del d.lgs. n. 267 del 2000, abbia indicato periodicamente i valori delle aree edificabili per zone omogenee con riferimento al valore venale in comune commercio, trattandosi di atto che ha il fine di delimitare il potere di accertamento del Comune qualora l'imposta sia versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato e, pur non avendo natura imperativa,
Banca_1 una fonte di presunzioni idonea a costituire, anche con portata retroattiva, un indice di valutazione per l'Amministrazione ed il giudice, con funzione analoga agli studi di settore (Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 15312 del 12/06/2018; cfr., in precedenza, Sez. 5, Sentenza n. 5068 del 13/03/2015, Sez. 5, Sentenza n. 15555 del 30/06/2010 e Sez. 5, Sentenza n. 16702 del 27/07/2007 da ultimo Cassazione Ordinanza n. 15198 del
01 Giugno 2021).
Quindi il giudice può utilizzare i valori deliberati dall'ente locale facendo riferimento al valore delle aree circostanti aventi analoghe caratteristiche, al fine di acquisire elementi di giudizio anche in relazione a periodi anteriori a quelli di emanazione del regolamento stesso, senza che ciò comporti alcuna applicazione retroattiva di norme, ma solo l'applicazione di un ragionamento presuntivo. Tali regolamenti non hanno infatti natura propriamente imperativa, ma svolgono funzione analoga a quella dei cosiddetti studi di settore, previsti dagli artt. 62-bis e 62-sexies del d.l. 30 agosto 1993, n. 331, convertito in legge 29 ottobre 1993, n.
427, costituenti una diretta derivazione dei "redditometri" o "coefficienti di reddito e di ricavi" previsti dal d.
l. 2 marzo 1989, n. 69, convertito in legge 27 aprile 1989, n. 154, ed atteggiantisi come mera fonte di presunzioni hominis, vale a dire supporti razionali offerti dall'amministrazione al giudice, paragonabili ai bollettini di quotazioni di mercato o ai notiziari Istat, nei quali è possibile reperire dati medi presuntivamente esatti (Sez. 5, Sentenza n. 9135 del 03/05/2005; conf. Sez. 5, Sentenza n. 11171 del 07/05/2010; vedi anche Cassazione l'Ordinanza n. 754 del 19 Gennaio 2021 e Cassazione Ordinanza 30.12.2020 n. 29906)
Tuttavia non costituisce presunzione assoluta essendo suscettibile di prova contraria.
Orbene, con l'avviso di accertamento contestato dalla parte appellate, l'Ufficio accertava come edificabili le aree, di cui il sig. Nominativo_2 è comproprietario, censite al catasto al foglio n. 31, particelle nn. 211, 867, 868, 870, 871,872,873,875, 876 e 883 mentre per le aree fabbricabili censite in catasto al foglio 31, particelle
867, 868, 870, 871,872, atteso che le stesse rientrano nel comparto A45c per il quale vi è il vincolo di tutela
“tre” che esclude la edificabilità delle suddette aree il comune non ha richiesto tributi.
Per il resto, si osserva che le aree edificabili di cui il ricorrente è comproprietario sono state inserite tra le aree edificabili nel PRG adottato dal Consiglio Comunale con Delibera n. 92 del 27.04.2004, indipendentemente dall'approvazione dello stesso da parte della Regione e dall'adozione di strumenti urbanistici attuativi.
La presenza di vincoli come sostenuto dalla parte appellata non incide sul regime fiscale dei suoli edificabili, ma assume rilievo ai soli fini della determinazione della base imponibile (Sez. 5, Sentenza n. 19750 del
04/10/2004; Sez. 5, Sentenza n. 4753 del 26/02/2010; Sez. 5, Ordinanza 6 n. 12272 del 17/05/2017; Sez.
5 n. 14043 del 20.2.2020).
Nel caso di specie le particelle di terreno di cui la parte appellata è comproprietario fanno parte del sub comparto d'intervento sottoposto alle prescrizioni esecutive di cui alle Schede Norma a45a, a45b ed a45c, per le quali la Giunta Comunale con la citata delibera, ha aggiornato i relativi valori sulla base della apposita perizia di stima dell'Ufficio tecnico non soltanto per l'anno 2015, ma per tutte le annualità ancora suscettibili di verifica. Il valore attribuito alle aree edificabili de quibus indicato nella citata Delibera è di € 170,00 al mq: valore che l'Ufficio ha ulteriormente ridotto a favore della contribuente ad € 115,00 al mq. (cfr. avviso di accertamento impugnato).
Né l'appellata ha prospettato valide argomentazioni per un ulteriore abbattimento.
In ordine al vincolo archeologico – idoneo a azzerare del tutto le potenzialità edificatorie - manca la prova che le particelle censite al catasto al foglio n. 31, nn. 211, 867, 868, 870, 871,872,873,875, 876 e 883 o alcune di esse siano vincolate. Dalla scheda n. 713 (all. 9) non si individuano le singole particelle e la
Trascrizione a favore dell' assessorato regionale dei beni culturali e ambientali e della pubblica istruzione fa riferimento esclusivamente alle particelle 110 e 27 Che non sono comprese fra quello oggetto di tassazione.
Pertanto l'appello va accolto. Per la singolarità delle questioni esaminate compensa le spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e compensa le spese del doppio grado di giudizio
Palermo 10.7.25
IL RELATORE IL PRESIDENTE