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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XIII, sentenza 12/01/2026, n. 171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 171 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 171/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 13, riunita in udienza il 07/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
RAMPELLO FLAVIO, Giudice monocratico in data 07/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9402/2024 depositato il 11/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ministero Della Giustizia Tribunale Catania - Sede 95100 Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Equitalia Giustizia S.p.a. - 09982061005
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 2024 EQG GCG 00001815799 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 22/2026 depositato il 09/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso iscritto al n. 9402/24 del registro generale, notificato in data 11 novembre 2024, l'Avv. Ricorrente_1, rappresentato e difeso da se stesso, ha impugnato l'invito al pagamento emesso da Equitalia Giustizia S.p.A. per conto del Ministero della Giustizia - Tribunale di Catania, notificato in data 11 settembre
2024, con cui gli veniva richiesto il versamento di € 76,50 a titolo di insufficiente pagamento del contributo unificato relativo alla causa iscritta al n. 14024/2019 R.G. del Tribunale di Catania.
Il ricorrente ha dedotto l'infondatezza della pretesa, sostenendo di aver correttamente versato, al momento dell'iscrizione a ruolo del suddetto giudizio, l'importo di € 21,50. Tale importo era stato calcolato sulla base del valore della controversia originaria, pari a € 884,80, rientrante nello scaglione fino a € 1.100,00 (contributo di € 43,00), dimezzato in quanto il procedimento era disciplinato dal rito sommario di cognizione di cui all'art. 702-bis c.p.c. A sostegno delle proprie argomentazioni, ha prodotto un provvedimento del D.A.G. del Ministero della Giustizia del 21 dicembre 2023, il quale chiarisce che i procedimenti di opposizione a liquidazione di compenso, come quello presupposto, hanno natura contenziosa e il contributo deve essere determinato in base al valore della domanda.
Si è costituita in giudizio Equitalia Giustizia S.p.A. con controdeduzioni depositate in data 19 dicembre 2024, contestando le argomentazioni del ricorrente. La resistente ha sostenuto che il valore della causa presupposta rientrasse nello scaglione superiore (da € 1.100,00 a € 5.200,00), con conseguente debenza di un contributo unificato di € 98,00, e che l'operato dell'ufficio impositore fosse pienamente legittimo. In via subordinata, ha chiesto di essere tenuta indenne da una eventuale condanna alle spese, in quanto la quantificazione delle somme era avvenuta sulla base di indicazioni vincolanti trasmesse dall'ufficio giudiziario competente.
Il Ministero della Giustizia, sebbene ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito.
All'odierna udienza la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
In via preliminare, si afferma la giurisdizione di questa Corte in materia di controversie relative al contributo unificato, avendo quest'ultimo natura di entrata tributaria. L'invito al pagamento previsto dall'art. 248 del D.
P.R. n. 115 del 2002 costituisce un atto autonomamente impugnabile dinanzi al giudice tributario.
Nel merito, la questione controversa attiene alla corretta determinazione del contributo unificato dovuto per il giudizio presupposto, iscritto al n. 14024/2019 R.G. del Tribunale di Catania.
Tale giudizio aveva ad oggetto l'opposizione al decreto di pagamento del compenso del difensore, disciplinata dall'art. 170 del D.P.R. n. 115 del 2002. Il ricorrente ha dichiarato, nelle conclusioni del ricorso originario, un valore della lite di € 884,80. Tale dichiarazione è finalizzata a consentire il controllo sulla congruità del pagamento del contributo unificato per scopi fiscali. In base a tale valore, la controversia rientra nello scaglione "fino a € 1.100,00", per il quale l'art. 13, comma 1, lett. a), del D.P.R. n. 115/2002 prevede un contributo unificato di € 43,00.
Contrariamente a quanto implicitamente assunto dall'ufficio, il procedimento di opposizione a liquidazione del compenso non rientra tra i procedimenti di volontaria giurisdizione, bensì costituisce un giudizio contenzioso. Tale natura è stata chiarita dallo stesso Ministero della Giustizia con il provvedimento D.A.G. del 21 dicembre 2023, prodotto dal ricorrente, il quale, richiamando consolidata giurisprudenza di legittimità, ha precisato che per tali giudizi il contributo unificato deve essere determinato in base al valore della domanda e non in misura fissa.
Inoltre, il giudizio presupposto, instaurato nel 2022, era soggetto al rito sommario di cognizione di cui all'art. 702-bis c.p.c., procedimento speciale previsto nel libro IV, titolo I, del codice di procedura civile. Per tali procedimenti, l'art. 13, comma 3, del D.P.R. n. 115/2002 prevede espressamente che il contributo unificato sia ridotto alla metà.
Pertanto, il calcolo effettuato dal ricorrente al momento dell'iscrizione a ruolo risulta corretto: l'importo di
€ 43,00, corrispondente allo scaglione di valore, è stato correttamente dimezzato a € 21,50, importo che risulta regolarmente versato. La pretesa di integrazione per € 76,50, contenuta nell'atto impugnato, è di conseguenza illegittima e l'atto deve essere annullato.
Le spese vanno compensate nei confronti di Equitalia Giustizia S.p.A., la quale ha agito in qualità di mero concessionario per la riscossione sulla base di indicazioni fornite dall'ufficio giudiziario, senza un potere autonomo di determinazione del tributo. L'illegittimità dell'atto impugnato è quindi interamente addebitabile all'ufficio ministeriale che ha errato nella quantificazione, rendendo non giustificata una condanna solidale alle spese.
Le spese sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'invito al pagamento impugnato, numero Registro Recupero
Crediti 7840/2024.
2. Condanna il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, che liquida in € 150,00 oltre oneri accessori come per legge.
3. Compensa integralmente le spese di giudizio tra il ricorrente ed Equitalia Giustizia S.p.A.
Così deciso in Catania, il 7 gennaio 2026.
Il Giudice monocratico Dott. Flavio Rampello
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 13, riunita in udienza il 07/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
RAMPELLO FLAVIO, Giudice monocratico in data 07/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9402/2024 depositato il 11/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ministero Della Giustizia Tribunale Catania - Sede 95100 Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Equitalia Giustizia S.p.a. - 09982061005
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 2024 EQG GCG 00001815799 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 22/2026 depositato il 09/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso iscritto al n. 9402/24 del registro generale, notificato in data 11 novembre 2024, l'Avv. Ricorrente_1, rappresentato e difeso da se stesso, ha impugnato l'invito al pagamento emesso da Equitalia Giustizia S.p.A. per conto del Ministero della Giustizia - Tribunale di Catania, notificato in data 11 settembre
2024, con cui gli veniva richiesto il versamento di € 76,50 a titolo di insufficiente pagamento del contributo unificato relativo alla causa iscritta al n. 14024/2019 R.G. del Tribunale di Catania.
Il ricorrente ha dedotto l'infondatezza della pretesa, sostenendo di aver correttamente versato, al momento dell'iscrizione a ruolo del suddetto giudizio, l'importo di € 21,50. Tale importo era stato calcolato sulla base del valore della controversia originaria, pari a € 884,80, rientrante nello scaglione fino a € 1.100,00 (contributo di € 43,00), dimezzato in quanto il procedimento era disciplinato dal rito sommario di cognizione di cui all'art. 702-bis c.p.c. A sostegno delle proprie argomentazioni, ha prodotto un provvedimento del D.A.G. del Ministero della Giustizia del 21 dicembre 2023, il quale chiarisce che i procedimenti di opposizione a liquidazione di compenso, come quello presupposto, hanno natura contenziosa e il contributo deve essere determinato in base al valore della domanda.
Si è costituita in giudizio Equitalia Giustizia S.p.A. con controdeduzioni depositate in data 19 dicembre 2024, contestando le argomentazioni del ricorrente. La resistente ha sostenuto che il valore della causa presupposta rientrasse nello scaglione superiore (da € 1.100,00 a € 5.200,00), con conseguente debenza di un contributo unificato di € 98,00, e che l'operato dell'ufficio impositore fosse pienamente legittimo. In via subordinata, ha chiesto di essere tenuta indenne da una eventuale condanna alle spese, in quanto la quantificazione delle somme era avvenuta sulla base di indicazioni vincolanti trasmesse dall'ufficio giudiziario competente.
Il Ministero della Giustizia, sebbene ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito.
All'odierna udienza la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
In via preliminare, si afferma la giurisdizione di questa Corte in materia di controversie relative al contributo unificato, avendo quest'ultimo natura di entrata tributaria. L'invito al pagamento previsto dall'art. 248 del D.
P.R. n. 115 del 2002 costituisce un atto autonomamente impugnabile dinanzi al giudice tributario.
Nel merito, la questione controversa attiene alla corretta determinazione del contributo unificato dovuto per il giudizio presupposto, iscritto al n. 14024/2019 R.G. del Tribunale di Catania.
Tale giudizio aveva ad oggetto l'opposizione al decreto di pagamento del compenso del difensore, disciplinata dall'art. 170 del D.P.R. n. 115 del 2002. Il ricorrente ha dichiarato, nelle conclusioni del ricorso originario, un valore della lite di € 884,80. Tale dichiarazione è finalizzata a consentire il controllo sulla congruità del pagamento del contributo unificato per scopi fiscali. In base a tale valore, la controversia rientra nello scaglione "fino a € 1.100,00", per il quale l'art. 13, comma 1, lett. a), del D.P.R. n. 115/2002 prevede un contributo unificato di € 43,00.
Contrariamente a quanto implicitamente assunto dall'ufficio, il procedimento di opposizione a liquidazione del compenso non rientra tra i procedimenti di volontaria giurisdizione, bensì costituisce un giudizio contenzioso. Tale natura è stata chiarita dallo stesso Ministero della Giustizia con il provvedimento D.A.G. del 21 dicembre 2023, prodotto dal ricorrente, il quale, richiamando consolidata giurisprudenza di legittimità, ha precisato che per tali giudizi il contributo unificato deve essere determinato in base al valore della domanda e non in misura fissa.
Inoltre, il giudizio presupposto, instaurato nel 2022, era soggetto al rito sommario di cognizione di cui all'art. 702-bis c.p.c., procedimento speciale previsto nel libro IV, titolo I, del codice di procedura civile. Per tali procedimenti, l'art. 13, comma 3, del D.P.R. n. 115/2002 prevede espressamente che il contributo unificato sia ridotto alla metà.
Pertanto, il calcolo effettuato dal ricorrente al momento dell'iscrizione a ruolo risulta corretto: l'importo di
€ 43,00, corrispondente allo scaglione di valore, è stato correttamente dimezzato a € 21,50, importo che risulta regolarmente versato. La pretesa di integrazione per € 76,50, contenuta nell'atto impugnato, è di conseguenza illegittima e l'atto deve essere annullato.
Le spese vanno compensate nei confronti di Equitalia Giustizia S.p.A., la quale ha agito in qualità di mero concessionario per la riscossione sulla base di indicazioni fornite dall'ufficio giudiziario, senza un potere autonomo di determinazione del tributo. L'illegittimità dell'atto impugnato è quindi interamente addebitabile all'ufficio ministeriale che ha errato nella quantificazione, rendendo non giustificata una condanna solidale alle spese.
Le spese sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'invito al pagamento impugnato, numero Registro Recupero
Crediti 7840/2024.
2. Condanna il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, che liquida in € 150,00 oltre oneri accessori come per legge.
3. Compensa integralmente le spese di giudizio tra il ricorrente ed Equitalia Giustizia S.p.A.
Così deciso in Catania, il 7 gennaio 2026.
Il Giudice monocratico Dott. Flavio Rampello