Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Benevento, sez. II, sentenza 02/02/2026, n. 79
CGT1
Sentenza 2 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Eccezione di nullità per violazione contraddittorio preventivo

    Non occorreva instaurare il contraddittorio preventivo, trattandosi di atto di pronta liquidazione, come previsto dall'art. 6 bis, comma 2, L. 212/2000 e art. 3 D.M. MEF 24.4.2024.

  • Rigettato
    Eccezione di nullità per errata applicazione IMU su immobili-merce esenti

    Non è stata provata la presentazione della denuncia IMU con specifica indicazione dei beni-merce, condizione necessaria per l'esenzione.

  • Rigettato
    Eccezione di nullità per mancanza di legittimazione del Comune

    Il Comune ha documentato che la DR TRIBUTI S.R.L. era stata incaricata solo della riscossione coattiva, non dell'accertamento.

  • Rigettato
    Eccezione di nullità per errata indicazione sede legale

    L'errata indicazione dell'indirizzo della sede legale è irrilevante, essendo l'atto stato notificato tramite PEC e tempestivamente impugnato.

  • Rigettato
    Eccezione di illegittimità costituzionale

    La norma invocata si applica solo a violazioni commesse dal 1° Settembre 2024, epoca successiva a quella che rileva nel caso di specie. L'art. 13, d.lgs. 471/1997 è richiamato per l'IMU dall'art. 1, co. 774, l. 160/2019.

  • Rigettato
    Eccezione di nullità per errata indicazione PEC per notifica ricorso

    L'eventuale errata indicazione di un indirizzo PEC ai fini della proposizione del ricorso è irrilevante, essendo stata tempestivamente proposta l'impugnazione dell'atto.

  • Rigettato
    Eccezione di nullità per mancanza attestazione conformità

    L'attestazione di conformità non svolge alcuna funzione in caso di duplicati informatici. L'assenza della medesima non esonera chi intenda contestare la conformità dal sollevare un'eccezione specifica e circostanziata di difformità o di falso, il che non è accaduto.

  • Rigettato
    Eccezione di improcedibilità e nullità per soggetto non abilitato

    Non è stata consumata alcuna violazione dell'art. 42, D.P.R. 600/73, poiché tale norma non riguarda i tributi locali. L'atto menziona la delibera di nomina del funzionario e la firma è sostituita da stampigliatura, come per legge.

  • Rigettato
    Eccezione di nullità per carenza di motivazione

    La motivazione dell'atto è presente e completa.

  • Rigettato
    Errata irrogazione delle sanzioni

    La motivazione dell'atto è presente e completa e le sanzioni sono state applicate correttamente in base alla normativa vigente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Benevento, sez. II, sentenza 02/02/2026, n. 79
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Benevento
    Numero : 79
    Data del deposito : 2 febbraio 2026

    Testo completo