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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Benevento, sez. II, sentenza 02/02/2026, n. 79 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Benevento |
| Numero : | 79 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 79/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BENEVENTO Sezione 2, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CATALANO ANNA CARLA, Presidente
GALASSO LUIGI, Relatore
CAPITANIO MARIA AMALIA, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 765/2025 depositato il 17/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Benevento
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 201708525 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 42/2026 depositato il 20/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da atti e verbali Resistente/Appellato: come da atti e verbali
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il Comune di Benevento emetteva, nei confronti della Ricorrente_1, l'avviso di accertamento n. 201708525, per l'anno 2020, relativamente alla imposta IMU (omesso/parziale/ritardato versamento); con tale atto l'ente, richiedeva la somma complessiva di euro 21.267,00 (IMU anno 2020 euro
13.805,00; sanzione amministrativa euro 4.142,00; interessi euro 3.320,00).
L'atto veniva notificato il 25 Giugno 2025.
2. La Ricorrente_1 S.R.L. impugnava l'atto.
I motivi di impugnazione sono i seguenti:
Eccezione di nullità dell'atto impugnato per violazione dell'art. 6 bis e dell'art. 12 della Legge 212/2000 e per violazione dell'art.
5-ter Decreto Legislativo n. 218 del 19/06/1997 (contraddittorio preventivo)
Eccezione di nullità dell'atto per errata applicazione dell'imposta IMU (immobili-merce, esenti)
Eccezione di nullità dell'atto per mancanza di legittimazione da parte del Comune di Benevento, il quale aveva incaricato dell'accertamento dei tributi la DR TRIBUTI S.R.L.
Eccezione di nullità dell'atto per violazione dell'art. 145 c.p.c. e non applicazione dell'art. 156 c.p.c.: era stata indicata una sede legale non corrispondente a quella dell'epoca dell'atto.
Errata irrogazione delle sanzioni per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 471/1997, D.Lgs. n. 472 del D.Lgs.n.473/1997.
Eccezione di nullità dell'atto per errata irrogazione delle sanzioni, così come previsto dal D.Lgs. n. 471/97.
Eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 5 del D.Lgs. n. 87/2024, per violazione degli articoli 3, 24,
25, 53 e 117, comma 1, della Costituzione.
Eccezione di nullità dell'atto per violazione art.16 bis del D. Lgs. n. 546/92 e del D.M. 23/12/2013 n.16.
Errata indicazione nell'atto della pec a cui notificare il ricorso
Eccezione di nullità dell'atto impugnato per mancanza di attestazione di conformità all'originale.
Violazione art. 23 del d. lgs. 82/2005 (l'atto veniva trasmesso mediante la piattaforma SEND ed era privo dell'attestazione).
Eccezione di improcedibilità e nullità dell'atto ai sensi dell'art. 42 DPR 600/73, nullità insanabile ex artt. 3, 21 septies Legge 241/90, e violazione dell'art. 7 Legge 212/2000 (soggetto non abilitato, non appartenente alla carriera direttiva, privo di procura o delega).
Eccezione di nullità dell'atto per carenza di motivazione e violazione e falsa applicazione della Legge 241/90, della Legge 212/2000, dell'art.2697 del codice civile e dell'art.7, comma 5 bis, del D.Lgs. n.546/92.
3. Resisteva il Comune di Benevento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Non occorreva instaurare il contraddittorio preventivo, ex art. 6 bis, l. 212/2000, trattandosi di atto di pronta liquidazione, se non automatizzato o semiautomatizzato (comma 2 di quella norma ed art. 3 D.M.
MEF 24.4.2024).
2. Non è stata né dedotta, né provata la presentazione di denunzia IMU, contenente la specifica indicazione dei beni-merce, sicché la doglianza attinente alla relativa esenzione non può essere condivisa
(Cass. civ., Sez. V, ord. 30.3.2025, n. 8357: «In tema di IMU, le condizioni per l'esenzione dei cd. "beni- merce" non locati devono essere oggetto di specifica indicazione nella denuncia IMU, da presentare relativamente a ciascuna annualità per la quale si chiede l'applicazione dell'esonero, trattandosi di fatti potenzialmente variabili da periodo a periodo, da portarsi a conoscenza dell'Ente impositore circa la loro permanenza.»).
3. Il Comune di Benevento ha documentato che, rispetto all'IMU, l'DR TRIBUTI S.R.L. fosse stata incaricata della sola riscossione coattiva.
4. La deduzione attinente all'erronea indicazione dell'indirizzo della sede legale, in presenza di atto notificato attraverso la posta elettronica certificata, e, comunque, conosciuto e tempestivamente impugnato, rimane del tutto irrilevante.
5. L'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 5, d. lgs. 87/2024, trascura che tale norma, ove pure incostituzionale, si applica alle sole violazioni commesse dal 1° Settembre 2024, epoca successiva a quella che qui rileva: quanto all'art. 13, d. lgs. 471/1997, esso (correttamente osservato nella fattispecie) è richiamato, per l'IMU, dall'art. 1, co. 774, l. 160/2019.
6. Che fosse o meno indicato un indirizzo di PEC errato, ai fini della proposizione del ricorso, è irrilevante, essendo stata tempestivamente proposta l'impugnazione dell'atto.
7. L'attestazione di conformità non svolge alcuna funzione in caso di duplicati informatici, quale quello di specie: e, inoltre, l'assenza della medesima, come si desume dall'art. 25 bis, co. 3, d. lgs. 546/1992, esclude soltanto che la copia informatica, o cartacea, munita dell'attestazione di conformità, possa ritenersi, ipso facto, equivalere all'originale o alla copia conforme dell'atto o del provvedimento detenuto, ovvero presente nel fascicolo informatico, ma non esonera chi ne intenda contestare la conformità dal sollevare un'eccezione specifica e circostanziata di difformità o di falso, il che, nella specie, non è accaduto.
8. Non è stata consumata alcuna violazione dell'art. 42, D.P.R. 600/73: il D.P.R. 600/1973 non riguarda i tributi locali, l'atto menziona la delibera di nomina del funzionario, la firma è sostituita da stampigliatura, come per legge.
9. La motivazione dell'atto è presente e completa.
10. La domanda, in conclusione, dev'essere rigettata.
11. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
1) Rigetta la domanda;
2) Condanna la Ricorrente_1 S.R.L. a rifondere al Comune di Benevento le spese di lite, liquidate in €2000,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali secondo i vigenti parametri forensi, all'IVA ed alla cassa se dovute e come per legge. Benevento, 20.1.2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BENEVENTO Sezione 2, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CATALANO ANNA CARLA, Presidente
GALASSO LUIGI, Relatore
CAPITANIO MARIA AMALIA, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 765/2025 depositato il 17/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Benevento
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 201708525 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 42/2026 depositato il 20/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da atti e verbali Resistente/Appellato: come da atti e verbali
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il Comune di Benevento emetteva, nei confronti della Ricorrente_1, l'avviso di accertamento n. 201708525, per l'anno 2020, relativamente alla imposta IMU (omesso/parziale/ritardato versamento); con tale atto l'ente, richiedeva la somma complessiva di euro 21.267,00 (IMU anno 2020 euro
13.805,00; sanzione amministrativa euro 4.142,00; interessi euro 3.320,00).
L'atto veniva notificato il 25 Giugno 2025.
2. La Ricorrente_1 S.R.L. impugnava l'atto.
I motivi di impugnazione sono i seguenti:
Eccezione di nullità dell'atto impugnato per violazione dell'art. 6 bis e dell'art. 12 della Legge 212/2000 e per violazione dell'art.
5-ter Decreto Legislativo n. 218 del 19/06/1997 (contraddittorio preventivo)
Eccezione di nullità dell'atto per errata applicazione dell'imposta IMU (immobili-merce, esenti)
Eccezione di nullità dell'atto per mancanza di legittimazione da parte del Comune di Benevento, il quale aveva incaricato dell'accertamento dei tributi la DR TRIBUTI S.R.L.
Eccezione di nullità dell'atto per violazione dell'art. 145 c.p.c. e non applicazione dell'art. 156 c.p.c.: era stata indicata una sede legale non corrispondente a quella dell'epoca dell'atto.
Errata irrogazione delle sanzioni per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 471/1997, D.Lgs. n. 472 del D.Lgs.n.473/1997.
Eccezione di nullità dell'atto per errata irrogazione delle sanzioni, così come previsto dal D.Lgs. n. 471/97.
Eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 5 del D.Lgs. n. 87/2024, per violazione degli articoli 3, 24,
25, 53 e 117, comma 1, della Costituzione.
Eccezione di nullità dell'atto per violazione art.16 bis del D. Lgs. n. 546/92 e del D.M. 23/12/2013 n.16.
Errata indicazione nell'atto della pec a cui notificare il ricorso
Eccezione di nullità dell'atto impugnato per mancanza di attestazione di conformità all'originale.
Violazione art. 23 del d. lgs. 82/2005 (l'atto veniva trasmesso mediante la piattaforma SEND ed era privo dell'attestazione).
Eccezione di improcedibilità e nullità dell'atto ai sensi dell'art. 42 DPR 600/73, nullità insanabile ex artt. 3, 21 septies Legge 241/90, e violazione dell'art. 7 Legge 212/2000 (soggetto non abilitato, non appartenente alla carriera direttiva, privo di procura o delega).
Eccezione di nullità dell'atto per carenza di motivazione e violazione e falsa applicazione della Legge 241/90, della Legge 212/2000, dell'art.2697 del codice civile e dell'art.7, comma 5 bis, del D.Lgs. n.546/92.
3. Resisteva il Comune di Benevento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Non occorreva instaurare il contraddittorio preventivo, ex art. 6 bis, l. 212/2000, trattandosi di atto di pronta liquidazione, se non automatizzato o semiautomatizzato (comma 2 di quella norma ed art. 3 D.M.
MEF 24.4.2024).
2. Non è stata né dedotta, né provata la presentazione di denunzia IMU, contenente la specifica indicazione dei beni-merce, sicché la doglianza attinente alla relativa esenzione non può essere condivisa
(Cass. civ., Sez. V, ord. 30.3.2025, n. 8357: «In tema di IMU, le condizioni per l'esenzione dei cd. "beni- merce" non locati devono essere oggetto di specifica indicazione nella denuncia IMU, da presentare relativamente a ciascuna annualità per la quale si chiede l'applicazione dell'esonero, trattandosi di fatti potenzialmente variabili da periodo a periodo, da portarsi a conoscenza dell'Ente impositore circa la loro permanenza.»).
3. Il Comune di Benevento ha documentato che, rispetto all'IMU, l'DR TRIBUTI S.R.L. fosse stata incaricata della sola riscossione coattiva.
4. La deduzione attinente all'erronea indicazione dell'indirizzo della sede legale, in presenza di atto notificato attraverso la posta elettronica certificata, e, comunque, conosciuto e tempestivamente impugnato, rimane del tutto irrilevante.
5. L'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 5, d. lgs. 87/2024, trascura che tale norma, ove pure incostituzionale, si applica alle sole violazioni commesse dal 1° Settembre 2024, epoca successiva a quella che qui rileva: quanto all'art. 13, d. lgs. 471/1997, esso (correttamente osservato nella fattispecie) è richiamato, per l'IMU, dall'art. 1, co. 774, l. 160/2019.
6. Che fosse o meno indicato un indirizzo di PEC errato, ai fini della proposizione del ricorso, è irrilevante, essendo stata tempestivamente proposta l'impugnazione dell'atto.
7. L'attestazione di conformità non svolge alcuna funzione in caso di duplicati informatici, quale quello di specie: e, inoltre, l'assenza della medesima, come si desume dall'art. 25 bis, co. 3, d. lgs. 546/1992, esclude soltanto che la copia informatica, o cartacea, munita dell'attestazione di conformità, possa ritenersi, ipso facto, equivalere all'originale o alla copia conforme dell'atto o del provvedimento detenuto, ovvero presente nel fascicolo informatico, ma non esonera chi ne intenda contestare la conformità dal sollevare un'eccezione specifica e circostanziata di difformità o di falso, il che, nella specie, non è accaduto.
8. Non è stata consumata alcuna violazione dell'art. 42, D.P.R. 600/73: il D.P.R. 600/1973 non riguarda i tributi locali, l'atto menziona la delibera di nomina del funzionario, la firma è sostituita da stampigliatura, come per legge.
9. La motivazione dell'atto è presente e completa.
10. La domanda, in conclusione, dev'essere rigettata.
11. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
1) Rigetta la domanda;
2) Condanna la Ricorrente_1 S.R.L. a rifondere al Comune di Benevento le spese di lite, liquidate in €2000,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali secondo i vigenti parametri forensi, all'IVA ed alla cassa se dovute e come per legge. Benevento, 20.1.2026