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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 28/11/2025, n. 420 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 420 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di AVEZZANO
Sezione Lavoro
Verbale della causa n. r.g. 168 2025 tra
CONCETTA Pt_1
RICORRENTE
e
CP_1
RESISTENTE
Oggi 28/11/2025 innanzi al GOT dott. Massimo Valenza, sono comparsi: per il ricorrente l'avv TERRA ANTONELLA la quale chiede la decisione con accoglimento del ricorso e vittoria di spese da distrarre nonchè per l'avv. GUSSAGO CP_1
DR la quale impugna la CTU non ritenendo condivisibili le conclusioni della stessa ed i chiarimenti forniti.
Il GIUDICE ONORARIO dato atto, decide come da separata sentenza.
Il Giudice Onorario
Dott. Massimo Valenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVEZZANO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Massimo valenza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 168 2025 promossa da:
( ), elettivamente domiciliato in Parte_2 C.F._1
Indirizzo Telematico con l'avv. TERRA ANTONELLA ( ), dal C.F._2
quale è rappresentato e difeso
RICORRENTE contro
), elettivamente domiciliato in C/O CANCELLERIA CIVILE CP_1 P.IVA_1
TRIBUNALE L'AQUILA con l'avv. GUSSAGO DR
( ), dal quale è rappresentato e difeso C.F._3
RESISTENTE
OGGETTO: IT ai superstiti
CONCLUSIONI: come in atti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 7.2.2025, adiva l'intestato Tribunale, in Parte_2
funzione di Giudice del Lavoro e, - assumendo che aveva inoltrato all' CP_1
domanda di liquidazione di rendita ai superstiti in relazione al decesso, avvenuto il
31.12.2023, del coniuge , già titolare di rendita per la tecnopatia Persona_1 CP_1
“silicatosi polmonare”, commisurata al 28% di inabilità permanente, che unitamente ad altre tecnopatie determinavano un danno biologico complessivo pari al 55 % e lamentando che la domanda e i successivi ricorsi amministrativi relativi alla costituzione della rendita di reversibilità erano stati respinti – chiedeva il riconoscimento del suo diritto a godere della rendita ai superstiti e il pagamento dell'assegno funerario, nonché, la condanna dell' convenuto al pagamento, in CP_2
suo favore, dell'importo dei ratei maturati e maturandi, a far data dalla istanza amministrativa con gli interessi legali fino all'effettivo soddisfo, vittoria di spese
(anticipate dal difensore).
L' si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto del ricorso in quanto infondato CP_1
in fatto e in diritto.
Acquisita una CTU all'odierna udienza la causa veniva discussa e decisa come segue.
Il Tribunale osserva quanto segue.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Il consulente tecnico d'ufficio dott. ha ritenuto che “in scienza e Persona_2
coscienza si può che confermare che tra l'exitus e la tecnopatia da cui era affetto il sig. esista un rapporto diretto, in quanto la tecnopatia ha avuto, Persona_1
nel determinismo della morte, il ruolo almeno di concausa, quanto meno accelerando il decorso della quadro patologico verso l'esito letale”.
Il CTU ha concluso che “Rispondendo ai quesiti del Sig. Giudice del Lavoro possiamo affermare che, sulla base della documentazione esaminata e per quanto enunciato nelle considerazioni medico-legali: - esiste nesso di causalità o concausalità tra il decesso del sig. e la tecnopatia da cui egli era affetto, per cui la Persona_1
sig.ra ed i suoi eredi hanno diritto alla conseguente rendita ai Parte_2
superstiti ed all'assegno funerario”.
Le conclusioni del C.T.U. possono essere condivise e accettate, perché frutto di una corretta indagine medico - legale.
L' da parte sua, non ha sollevato consistenti obiezioni, dalle quali possa trarsi CP_1
un diverso convincimento.
In particolare, per quanto riguarda la circostanza, che il CTU avrebbe fatto riferimento ad un malattia (silicosi polmonare) diversa da quella riconosciuta dall' al CP_1 coniuge della ricorrente (silicatosi polmonare) lo stesso CTU ha chiarito nel rispondere alle osservazioni del CTP dell' che “lo scrivente non ha inteso “modificare la CP_1
diagnosi” come sostiene il CTP e si è limitato a sottolineare che l' , nel CP_1
riconoscere la “silicatosi”, come detto, ha definito comunque un rilevante danno biologico del 28%, evidentemente ritenendo importante il quadro disfunzionale riscontrato a causa della tecnopatia. In altri termini, pur essendo la una Parte_3
malattia a prognosi più favorevole rispetto alla (come afferma anche il CTP), Pt_4
può contribuire comunque a peggiorare in modo determinante un quadro polmonare compromesso, se sostanzia un danno biologico rilevante come quello riconosciuto dall' del 28%.”. CP_1
Non vi è dubbio quindi che il CTU ha fatto riferimento nelle sue valutazioni alla malattia “ silicatosi polmonare” riconosciuta dall' ritenuta dal Consulente CP_1
Tecnico causa o quanto meno concausa del decesso del coniuge della ricorrente.
.Ne consegue che, alla ricorrente erede di deve, Parte_2 Persona_1
pertanto, essere riconosciuto il diritto a percepire la richiesta rendita ai superstiti con decorrenza dal giorno successivo a quello della morte del de cuius, secondo la disposizione di cui all'art. 105, secondo comma, d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nonché
l'assegno funerario.
L' dovrà, di conseguenza, essere condannata corrispondere i ratei maturati e CP_1
maturandi con gli interessi legali fino all'effettivo soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in favore del procuratore dichiaratasi antistatario.
Anche le spese di C.T.U. sono a carico dell' CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda e, in accoglimento della stessa dichiara che:
- dichiara la silicosi di origine professionale dalla quale era affetto in vita Per_1
ha concausato il decesso del predetto;
[...] - condanna, di conseguenza, l' a corrispondere alla ricorrente CP_1 Pt_2
la rendita di cui all'art. 85 T.U. 1124/65 e prestazioni collegate
[...]
(assegno funerario) con decorrenza dal giorno successivo alla morte del de cuius e a pagare alla ricorrente medesima i ratei maturati, con gli interessi legali fino all'effettivo soddisfo;
- condanna, inoltre, l a pagare in favore del procuratore antistatario di CP_1
parte ricorrente le spese di lite che si liquidano in € 2.808,00 oltre IVA, CPA e rimborso spese generali;
- pone anche le spese di C.T.U. a carico dell' CP_1
Avezzano, 28 novembre 2025
Il Giudice Onorario
Dott. Massimo Valenza