TRIB
Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 05/11/2025, n. 2197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2197 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI FOGGIA Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott.ssa Lilia M. Ricucci, letti gli atti, all'esito dell'udienza del 1°.10.2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 5762/2024 R.G.L. vertente TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Angela Tarantino come da procura Parte_1
RICORRENTE E
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dai funzionari dipendenti CP_1
, dott. e dott.ssa come da ordini di servizio n. Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
63/2007 e n. 1/2013; RESISTENTE avente ad oggetto: accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 21.6.2024, esponeva che in data 7.3.2024 veniva Parte_1 sottoposto a visita di revisione presso il i Foggia;
che con verbale sanitario pervenutogli in data 20.3.2024, l' comunicava il giudizio legale definitivo con cui accertava la CP_1 sussistenza delle condizioni sanitar al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento;
che, con precedente ricorso ex art. 445 bis c.p.c. identificato a mezzo R.G.L. n. 6158/2023 aveva impugnato il primo verbale sanitario che non riconosceva le predette condizioni sanitarie;
che il c.t.u. nominato nel predetto procedimento lo riconosceva meritevole dell'indennità di accompagnamento. Adiva, quindi, l'intestato Tribunale di Foggia, in funzione di giudice del Lavoro, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “− in via preliminare, disporre la riunione del presente procedimento al giudizio avente R.G.L. 6158/2023 e, per l'effetto, omologare le risultanze peritali di tale giudizio alla presente domanda di accertamento tecnico preventivo, considerata la contestuale valutazione medico-legale; − in subordine, nominare, con le forme dell'art. 696 bis c.p.c., un consulente tecnico d'ufficio onde disporre l'accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa del ricorrente ovvero il riconoscimento della indennità di accompagnamento, trovandosi l'istante in una situazione di impossibilità ed incapacità alla deambulazione, ossia nell'impossibilità di svolgere azioni quotidiane senza l'aiuto continuo di un accompagnatore, nonché l'accertamento della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 4, D.L. 5/2012 ai fini del riconoscimento delle ulteriori agevolazioni recate dalla disciplina in materia di contrassegno per disabili, ovverosia il rilascio del contrassegno per la mobilità delle persone disabili (art. 381 D.P.R. 495/1992); - disporre, altresì, con decreto la fissazione dell'udienza di comparizione delle parti e ne stabilisca il termine per la notifica.; …”. Vinte le spese di lite. Costituitosi in giudizio, L resisteva all'avversa pretesa con articolate argomentazioni e chiedendone il CP_1 rigetto.
pagina 1 di 2 Acquisiti gli atti e i documenti delle parti e lette le note di trattazione scritta, all'esito dell'udienza del
1°.10.2025, tenutasi secondo le modalità in epigrafe indicata, la causa è stata decisa con sentenza depositata telematicamente.
2. Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere. Ed invero, il Giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendosi provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale (Cass. 271/2006, Cass. 14775/2004). Ebbene, nelle more, all'esito del sub procedimento iscritto al n.r.g. 6158/2023-1, è intervenuta l'ordinanza di correzione del decreto di omologa con la quale si è provveduto a riconoscere in capo alla parte ricorrente la sussistenza delle condizioni sanitarie utili al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e dei benefici connessi a quanto disposto dall'art. 4 D.L. n. 5/2012 e dall'art. 381 del D.P.R. n. 495/92, da dicembre 2023. Il riconoscimento da data antecedente a quella della revisione effettuata dall' ha fatto venir meno ogni CP_1 ragione di contrasto tra le parti. Tale circostanza è confermata anche dal comportamento processuale assunto dall' il quale non ha CP_1 proposto dissenso alle risultanze mediche accertate dal consulente tecnico nomina anzi, le ha fatte proprie, così come dedotto e documentato nelle note di trattazione scritta depositate in data 15.4.2025 (cfr. DB integrato, in atti).
3. Quanto alle spese di giudizio, le stesse possono compensarsi, in ragione della particolarità della vicenda.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso, iscritto al n. 5762/2024, proposto da , Parte_1 nei confronti dell' disattesa e assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede: CP_1
a) dichiara cessat teria del contendere;
b) spese compensate. Foggia, all'esito dell'udienza del 1°.10.2025 IL GIUDICE DEL LAVORO (Lilia Maria Ricucci)
pagina 2 di 2
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott.ssa Lilia M. Ricucci, letti gli atti, all'esito dell'udienza del 1°.10.2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 5762/2024 R.G.L. vertente TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Angela Tarantino come da procura Parte_1
RICORRENTE E
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dai funzionari dipendenti CP_1
, dott. e dott.ssa come da ordini di servizio n. Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
63/2007 e n. 1/2013; RESISTENTE avente ad oggetto: accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 21.6.2024, esponeva che in data 7.3.2024 veniva Parte_1 sottoposto a visita di revisione presso il i Foggia;
che con verbale sanitario pervenutogli in data 20.3.2024, l' comunicava il giudizio legale definitivo con cui accertava la CP_1 sussistenza delle condizioni sanitar al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento;
che, con precedente ricorso ex art. 445 bis c.p.c. identificato a mezzo R.G.L. n. 6158/2023 aveva impugnato il primo verbale sanitario che non riconosceva le predette condizioni sanitarie;
che il c.t.u. nominato nel predetto procedimento lo riconosceva meritevole dell'indennità di accompagnamento. Adiva, quindi, l'intestato Tribunale di Foggia, in funzione di giudice del Lavoro, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “− in via preliminare, disporre la riunione del presente procedimento al giudizio avente R.G.L. 6158/2023 e, per l'effetto, omologare le risultanze peritali di tale giudizio alla presente domanda di accertamento tecnico preventivo, considerata la contestuale valutazione medico-legale; − in subordine, nominare, con le forme dell'art. 696 bis c.p.c., un consulente tecnico d'ufficio onde disporre l'accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa del ricorrente ovvero il riconoscimento della indennità di accompagnamento, trovandosi l'istante in una situazione di impossibilità ed incapacità alla deambulazione, ossia nell'impossibilità di svolgere azioni quotidiane senza l'aiuto continuo di un accompagnatore, nonché l'accertamento della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 4, D.L. 5/2012 ai fini del riconoscimento delle ulteriori agevolazioni recate dalla disciplina in materia di contrassegno per disabili, ovverosia il rilascio del contrassegno per la mobilità delle persone disabili (art. 381 D.P.R. 495/1992); - disporre, altresì, con decreto la fissazione dell'udienza di comparizione delle parti e ne stabilisca il termine per la notifica.; …”. Vinte le spese di lite. Costituitosi in giudizio, L resisteva all'avversa pretesa con articolate argomentazioni e chiedendone il CP_1 rigetto.
pagina 1 di 2 Acquisiti gli atti e i documenti delle parti e lette le note di trattazione scritta, all'esito dell'udienza del
1°.10.2025, tenutasi secondo le modalità in epigrafe indicata, la causa è stata decisa con sentenza depositata telematicamente.
2. Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere. Ed invero, il Giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendosi provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale (Cass. 271/2006, Cass. 14775/2004). Ebbene, nelle more, all'esito del sub procedimento iscritto al n.r.g. 6158/2023-1, è intervenuta l'ordinanza di correzione del decreto di omologa con la quale si è provveduto a riconoscere in capo alla parte ricorrente la sussistenza delle condizioni sanitarie utili al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e dei benefici connessi a quanto disposto dall'art. 4 D.L. n. 5/2012 e dall'art. 381 del D.P.R. n. 495/92, da dicembre 2023. Il riconoscimento da data antecedente a quella della revisione effettuata dall' ha fatto venir meno ogni CP_1 ragione di contrasto tra le parti. Tale circostanza è confermata anche dal comportamento processuale assunto dall' il quale non ha CP_1 proposto dissenso alle risultanze mediche accertate dal consulente tecnico nomina anzi, le ha fatte proprie, così come dedotto e documentato nelle note di trattazione scritta depositate in data 15.4.2025 (cfr. DB integrato, in atti).
3. Quanto alle spese di giudizio, le stesse possono compensarsi, in ragione della particolarità della vicenda.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso, iscritto al n. 5762/2024, proposto da , Parte_1 nei confronti dell' disattesa e assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede: CP_1
a) dichiara cessat teria del contendere;
b) spese compensate. Foggia, all'esito dell'udienza del 1°.10.2025 IL GIUDICE DEL LAVORO (Lilia Maria Ricucci)
pagina 2 di 2