TRIB
Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 05/05/2025, n. 440 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 440 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Franca Molinari, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 1679/2024 R.G. promossa da:
, rappresentata e difesa dall'Avv. PASQUINI CLAUDIO Parte_1
RICORRENTE
contro
:
, in persona della titolare, sig.ra Controparte_1 CP
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI: come in atti
La ricorrente, con ricorso ex art. 414 c.p.c. iscritto a ruolo generale telematico il 28.10.2024, ha esposto di essere stata assunta alle dipendenze di , in Controparte_1
forza di contratto a tempo indeterminato, dal 22.11.2022 al 31.12.2023, con mansioni di impiegata addetta all'accettazione, con inquadramento nel livello D1 del CCNL Metalmeccanica Industria e orario di lavoro part time al 50% (doc. nn. 2 e 3).
Con comunicazione dell'1.2.2023 il datore di lavoro le comunicava il cambio di contratto collettivo applicato, con il passaggio al CCNL Confapi Unionmeccanica piccola e media industria, con attribuzione di mansioni di impiegata addetta alla gestione amministrativa e inquadramento nel livello 2 (doc. n. 4). Veniva precisato, inoltre, che la nuova retribuzione lorda spettante sarebbe stata di paga base pari a € 1.518,55 lordi, oltre al superminimo assorbibile di € 614,00 lordi, per un totale mensile lordo di € 2.132,55 da parametrarsi in base all'orario di lavoro part time al 50%. La lavoratrice ha sostenuto, tuttavia, che nelle buste paga da febbraio 2023 a ottobre dello stesso anno (specificando che quelle di successive di novembre e dicembre 2023 non sono mai state consegnate) le veniva riconosciuto un superminimo assorbibile di soli lordi € 314,00 (cfr. doc. n. 5).
Ha precisato, poi, che il 2.11.2023 veniva allontanata dal posto di lavoro dalla titolare, sig.ra CP
, che la invitava verbalmente a tornare a casa per asserita mancanza di lavoro, di fatto,
[...]
impedendole lo svolgimento della prestazione lavorativa. Il 14.11.2023 comunicava alla resistente la propria messa a disposizione alla prosecuzione dell'attività lavorativa, senza tuttavia ottenere riscontro (doc. n. 6) e, conseguentemente, il 15.12.2023 rassegnava le dimissioni con decorrenza dall'1.1.2024 (doc. n. 7).
La sig.ra ha sostenuto che il datore non le ha corrisposto le retribuzioni relative alle mensilità Pt_1
di novembre e dicembre 2023 nonché la tredicesima per il medesimo anno, non provvedendo inoltre alla consegna dei relativi cedolini paga. Ha rimarcato, poi, che alla cessazione del rapporto di lavoro, il datore non le aveva corrisposto quanto dovuto per competenze di fine rapporto, né aveva versato al fondo di previdenza complementare tutte le quote di T.F.R. maturate (doc. nn. 8 e 9) nel corso del rapporto.
La lavoratrice, pertanto, ha chiesto accertarsi e dichiararsi il proprio diritto al pagamento dell'importo di € 614,00 lordi a titolo di superminimo assorbibile da febbraio 2023 alla cessazione del rapporto, il diritto al pagamento delle retribuzioni dei mesi di novembre e dicembre 2023 e della tredicesima, l'omesso versamento da parte della resistente dell'importo di € 405,62 lordi a titolo di quote di T.F.R. destinate al fondo di previdenza complementare e la conseguente risoluzione per inadempimento del mandato tra lavoratrice e datore in ordine alla destinazione al fondo delle quote di T.F.R. maturato, con conseguente diritto della lavoratrice di richiedere alla società il pagamento delle stesse. Per l'effetto, ha domandato la condanna della convenuta a corrisponderle l'importo lordo complessivo di € 6.124,16 come sopra specificato o il diverso importo ritenuto equo e/o di giustizia.
All'udienza del 12.3.2025, accertata la regolarità della notifica, è stata dichiarata la contumacia di parte convenuta e, ritenuta la causa documentale, è stato concesso alla ricorrente termine sino al
5.4.2025 per depositare nota conclusiva. Letta quest'ultima, la causa viene decisa con sentenza.
Il ricorso è fondato e viene accolto.
Le buste paga prodotte dalla ricorrente dimostrano che alla stessa, da febbraio 2023 in poi, è stato riconosciuto un superminimo assorbibile di € 314,00 lordi anziché dell'importo di € 614,00 previsto dalla lettera di assunzione e da quella di comunicazione del cambio del CCNL (deve considerarsi, peraltro, che fino a gennaio 2023, come emerge dalle buste paga e come rimarcato dalla sig.ra
, era stata erogata la somma corretta). Parte convenuta, non costituendosi in giudizio, non Pt_1
ha fornito prova contraria.
Del pari, la società, rimanendo contumace, non ha provato né l'avvenuto pagamento né la consegna dei cedolini relativamente alle retribuzioni di novembre e dicembre 2023, oltre alla tredicesima mensilità del medesimo anno (si ricorda, in merito, che spetta al datore dare prova dell'avvenuto pagamento della retribuzione contrattualmente dovuta).
Dall'estratto conto rilasciato dal fondo Allianz EV (doc. n. 10) risulta poi che la resistente abbia versato allo stesso quote di T.F.R. per il complessivo importo di € 582,79, a fronte di un importo maturato pari a complessivi € 988,41 lordi (di cui € 80,41 maturati nel 2022, come risulta dalla CU 2023 sub doc. n. 3, e di € 908,00 per il 2023, come risultante dai conteggi elaborati CP_ dall'Ufficio Vertenze della di cui al doc. n. 11). Dalla differenza tra la somma dovuta e quella effettivamente pagata, emerge l'importo di € 405,62 richiesto.
Con riguardo a tale ultimo punto, ritiene questo Giudice di aderire all'impostazione di Cassazione
Civile, n. 11198 /2024, secondo cui: ”Il mancato versamento, da parte del datore di lavoro insolvente, della contribuzione o delle quote di T.F.R. maturando conferite, accantonate su mandato del lavoratore con il vincolo di destinazione del loro versamento al Fondo di previdenza complementare, comporta, per la risoluzione per inadempimento del mandato, il ripristino della disponibilità piena in capo al lavoratore delle risorse accantonate, le quali mantengono natura retributiva posto che assumono natura previdenziale soltanto all'attuazione del vincolo di destinazione, per effetto del suo adempimento”. Resta, dunque, in capo alla lavoratrice la legittimazione attiva a richiedere il pagamento al datore di lavoro delle quote di TFR maturate e non versate al Fondo.
In definitiva, il ricorso dev'essere accolto, con riconoscimento delle somme richieste e condanna della società convenuta a corrispondere alla sig.ra l'importo di € 6.124,16 di cui € 5.718,54 Pt_1
per differenze retributive ed € 405,02 per quote di T.F.R. non versate.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono poste a carico della convenuta contumace, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
dichiara il diritto della ricorrente al pagamento dell'importo di € 614,00 lordi a titolo di superminimo assorbibile da febbraio 2023 alla cessazione del rapporto;
dichiara il diritto della ricorrente al pagamento delle retribuzioni dei mesi di novembre e dicembre
2023 e della tredicesima mensilità 2023;
dichiara l'omesso versamento da parte della convenuta contumace dell'importo di € 405,62 lordi a titolo di quote di T.F.R. destinate al fondo di previdenza complementare e la conseguente risoluzione per inadempimento del mandato tra lavoratrice e datore in ordine alla destinazione al fondo di previdenza complementare delle suddette quote;
per l'effetto, condanna la convenuta contumace a corrispondere alla sig.ra l'importo lordo Pt_1
di € 6.124,16, di cui € 5.718,54 per differenze retributive ed € 405,62 per quote di T.F.R. non versate al fondo di previdenza complementare dall'assunzione alla cessazione del rapporto di lavoro;
condanna al pagamento, in favore della ricorrente, Controparte_1
delle spese di lite, che si liquidano in € 1.700,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa.
Busto Arsizio, 02/05/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Franca Molinari
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Franca Molinari, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 1679/2024 R.G. promossa da:
, rappresentata e difesa dall'Avv. PASQUINI CLAUDIO Parte_1
RICORRENTE
contro
:
, in persona della titolare, sig.ra Controparte_1 CP
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI: come in atti
La ricorrente, con ricorso ex art. 414 c.p.c. iscritto a ruolo generale telematico il 28.10.2024, ha esposto di essere stata assunta alle dipendenze di , in Controparte_1
forza di contratto a tempo indeterminato, dal 22.11.2022 al 31.12.2023, con mansioni di impiegata addetta all'accettazione, con inquadramento nel livello D1 del CCNL Metalmeccanica Industria e orario di lavoro part time al 50% (doc. nn. 2 e 3).
Con comunicazione dell'1.2.2023 il datore di lavoro le comunicava il cambio di contratto collettivo applicato, con il passaggio al CCNL Confapi Unionmeccanica piccola e media industria, con attribuzione di mansioni di impiegata addetta alla gestione amministrativa e inquadramento nel livello 2 (doc. n. 4). Veniva precisato, inoltre, che la nuova retribuzione lorda spettante sarebbe stata di paga base pari a € 1.518,55 lordi, oltre al superminimo assorbibile di € 614,00 lordi, per un totale mensile lordo di € 2.132,55 da parametrarsi in base all'orario di lavoro part time al 50%. La lavoratrice ha sostenuto, tuttavia, che nelle buste paga da febbraio 2023 a ottobre dello stesso anno (specificando che quelle di successive di novembre e dicembre 2023 non sono mai state consegnate) le veniva riconosciuto un superminimo assorbibile di soli lordi € 314,00 (cfr. doc. n. 5).
Ha precisato, poi, che il 2.11.2023 veniva allontanata dal posto di lavoro dalla titolare, sig.ra CP
, che la invitava verbalmente a tornare a casa per asserita mancanza di lavoro, di fatto,
[...]
impedendole lo svolgimento della prestazione lavorativa. Il 14.11.2023 comunicava alla resistente la propria messa a disposizione alla prosecuzione dell'attività lavorativa, senza tuttavia ottenere riscontro (doc. n. 6) e, conseguentemente, il 15.12.2023 rassegnava le dimissioni con decorrenza dall'1.1.2024 (doc. n. 7).
La sig.ra ha sostenuto che il datore non le ha corrisposto le retribuzioni relative alle mensilità Pt_1
di novembre e dicembre 2023 nonché la tredicesima per il medesimo anno, non provvedendo inoltre alla consegna dei relativi cedolini paga. Ha rimarcato, poi, che alla cessazione del rapporto di lavoro, il datore non le aveva corrisposto quanto dovuto per competenze di fine rapporto, né aveva versato al fondo di previdenza complementare tutte le quote di T.F.R. maturate (doc. nn. 8 e 9) nel corso del rapporto.
La lavoratrice, pertanto, ha chiesto accertarsi e dichiararsi il proprio diritto al pagamento dell'importo di € 614,00 lordi a titolo di superminimo assorbibile da febbraio 2023 alla cessazione del rapporto, il diritto al pagamento delle retribuzioni dei mesi di novembre e dicembre 2023 e della tredicesima, l'omesso versamento da parte della resistente dell'importo di € 405,62 lordi a titolo di quote di T.F.R. destinate al fondo di previdenza complementare e la conseguente risoluzione per inadempimento del mandato tra lavoratrice e datore in ordine alla destinazione al fondo delle quote di T.F.R. maturato, con conseguente diritto della lavoratrice di richiedere alla società il pagamento delle stesse. Per l'effetto, ha domandato la condanna della convenuta a corrisponderle l'importo lordo complessivo di € 6.124,16 come sopra specificato o il diverso importo ritenuto equo e/o di giustizia.
All'udienza del 12.3.2025, accertata la regolarità della notifica, è stata dichiarata la contumacia di parte convenuta e, ritenuta la causa documentale, è stato concesso alla ricorrente termine sino al
5.4.2025 per depositare nota conclusiva. Letta quest'ultima, la causa viene decisa con sentenza.
Il ricorso è fondato e viene accolto.
Le buste paga prodotte dalla ricorrente dimostrano che alla stessa, da febbraio 2023 in poi, è stato riconosciuto un superminimo assorbibile di € 314,00 lordi anziché dell'importo di € 614,00 previsto dalla lettera di assunzione e da quella di comunicazione del cambio del CCNL (deve considerarsi, peraltro, che fino a gennaio 2023, come emerge dalle buste paga e come rimarcato dalla sig.ra
, era stata erogata la somma corretta). Parte convenuta, non costituendosi in giudizio, non Pt_1
ha fornito prova contraria.
Del pari, la società, rimanendo contumace, non ha provato né l'avvenuto pagamento né la consegna dei cedolini relativamente alle retribuzioni di novembre e dicembre 2023, oltre alla tredicesima mensilità del medesimo anno (si ricorda, in merito, che spetta al datore dare prova dell'avvenuto pagamento della retribuzione contrattualmente dovuta).
Dall'estratto conto rilasciato dal fondo Allianz EV (doc. n. 10) risulta poi che la resistente abbia versato allo stesso quote di T.F.R. per il complessivo importo di € 582,79, a fronte di un importo maturato pari a complessivi € 988,41 lordi (di cui € 80,41 maturati nel 2022, come risulta dalla CU 2023 sub doc. n. 3, e di € 908,00 per il 2023, come risultante dai conteggi elaborati CP_ dall'Ufficio Vertenze della di cui al doc. n. 11). Dalla differenza tra la somma dovuta e quella effettivamente pagata, emerge l'importo di € 405,62 richiesto.
Con riguardo a tale ultimo punto, ritiene questo Giudice di aderire all'impostazione di Cassazione
Civile, n. 11198 /2024, secondo cui: ”Il mancato versamento, da parte del datore di lavoro insolvente, della contribuzione o delle quote di T.F.R. maturando conferite, accantonate su mandato del lavoratore con il vincolo di destinazione del loro versamento al Fondo di previdenza complementare, comporta, per la risoluzione per inadempimento del mandato, il ripristino della disponibilità piena in capo al lavoratore delle risorse accantonate, le quali mantengono natura retributiva posto che assumono natura previdenziale soltanto all'attuazione del vincolo di destinazione, per effetto del suo adempimento”. Resta, dunque, in capo alla lavoratrice la legittimazione attiva a richiedere il pagamento al datore di lavoro delle quote di TFR maturate e non versate al Fondo.
In definitiva, il ricorso dev'essere accolto, con riconoscimento delle somme richieste e condanna della società convenuta a corrispondere alla sig.ra l'importo di € 6.124,16 di cui € 5.718,54 Pt_1
per differenze retributive ed € 405,02 per quote di T.F.R. non versate.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono poste a carico della convenuta contumace, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
dichiara il diritto della ricorrente al pagamento dell'importo di € 614,00 lordi a titolo di superminimo assorbibile da febbraio 2023 alla cessazione del rapporto;
dichiara il diritto della ricorrente al pagamento delle retribuzioni dei mesi di novembre e dicembre
2023 e della tredicesima mensilità 2023;
dichiara l'omesso versamento da parte della convenuta contumace dell'importo di € 405,62 lordi a titolo di quote di T.F.R. destinate al fondo di previdenza complementare e la conseguente risoluzione per inadempimento del mandato tra lavoratrice e datore in ordine alla destinazione al fondo di previdenza complementare delle suddette quote;
per l'effetto, condanna la convenuta contumace a corrispondere alla sig.ra l'importo lordo Pt_1
di € 6.124,16, di cui € 5.718,54 per differenze retributive ed € 405,62 per quote di T.F.R. non versate al fondo di previdenza complementare dall'assunzione alla cessazione del rapporto di lavoro;
condanna al pagamento, in favore della ricorrente, Controparte_1
delle spese di lite, che si liquidano in € 1.700,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa.
Busto Arsizio, 02/05/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Franca Molinari