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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 15/09/2025, n. 2671 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2671 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III Sezione lavoro e previdenza composta dai signori magistrati: dott. Vito Francesco Nettis Presidente dott. Maria Gabriella Marrocco Consigliere dott. Enrico Sigfrido Dedola Consigliere relatore riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 10 settembre 2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2532/2023 del Ruolo Generale Sezione Lavoro, vertente
TRA
, con l'avv. Maurizio Gabrielli Parte_1
APPELLANTE
E
Controparte_1
APPELLATA-CONTUMACE
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 4099/2023 del Tribunale del lavoro di Roma
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con ricorso depositato in data 1° dicembre 2022 ha convenuto in Parte_1 giudizio il notaio esponendo – secondo quanto contenuto nella sentenza Controparte_1 di primo grado – di essere stata assunta presso il suo studio con decorrenza dal 17 gennaio
2022 a seguito di colloquio avvenuto in data 10 gennaio 2022 con Controparte_2
(qualificatasi come factotum del notaio , la quale aveva richiesto al notaio CP_1 Per_1 supporto per la stipula di alcuni atti in ragione della assenza della titolare dallo CP_1 studio;
che era stato convenuto un periodo di prova sino al 14 febbraio 2022 ed un orario part-time flessibile (dalle ore 9:00 alle ore 13:00 o dalle ore 14:00 alle ore 18:00) per
Pag. 1 di 19 consentirle di lavorare contemporaneamente presso il notaio di essere stata Per_2 assunta senza regolarizzazione contributiva e/o previdenziale con mansioni di “segretaria di concetto con assistenza preparazione atti”; che la predetta le aveva CP_2 prospettato l'erogazione di una retribuzione mensile inziale nel periodo di prova in part- time di € 700,00 ed una futura retribuzione mensile full-time di € 1.500,00 nell'eventualità di assunzione a tempo indeterminato;
che, oltre agli altri colleghi di lavoro, era presente il coadiutore notaio – sostituto della – dal quale aveva ricevuto le direttive Per_3 CP_1 sul lavoro;
che la era una procacciatrice di affari (recepiva nell'interesse del CP_2 notaio gli incarichi per le future stipule degli atti dalle varie agenzie immobiliari e CP_1 dalle banche condividendo così per quota-parte i compensi spettanti) e che aveva avanzato tale proposta anche al notaio che aveva rifiutato essendo Per_1 deontologicamente e disciplinarmente vietato l'accaparramento di clientela con le modalità proposte;
che sia il che la le avevano affidato il compito di Per_3 CP_2 istruire tutto l'iter delle pratiche per la stipula di atti a rogito di compravendita e/o mutuo e, segnatamente, l'esecuzione delle ispezioni catastali ed ipotecarie tramite programma gestionale, la redazione della relazione notarile preliminare da trasmettere agli istituti bancari, con rapporto diretto con i rispettivi funzionari mediante contatti telefonici e di posta elettronica, l'acquisizione e la verifica dell'idoneità della documentazione amministrativa urbanistica e di conformità degli immobili e di tutta la documentazione anagrafica dei soggetti coinvolti nell'atto con rapporto diretto con gli agenti immobiliari,
i tecnici incaricati e le parti acquirenti e venditrici, nonché l'esame e lo studio delle eventuali agevolazioni fiscali applicabili nelle compravendite con relativo conteggio delle imposte e tasse e con redazione dell'atto a rogito definitivo di compravendita;
che dal 15 febbraio 2022, quando aveva lavorato a tempo pieno, aveva goduto della pausa solo nel momento in cui l'attività di stipula era conclusa.
Ha rappresentato che, pochi giorni dopo l'assunzione a tempo indeterminato, si era interfacciata come di consueto con il coadiutore notaio per inquadrare una Per_3 problematica sollevata da una cliente sull'entità di imposte e compensi applicabili sull'atto da stipulare e che, al rientro nella sua stanza e di fronte alla collega la Pt_2
l'aveva redarguita con urla tanto alte da essere udite da tutto il personale dello CP_2 studio professionale;
che in tale circostanza la le aveva intimato di non CP_2 permettersi più di rivolgersi al coadiutore senza prima aver avuto la sua approvazione e
Pag. 2 di 19 che per qualsiasi questione sugli atti da lei portati in studio, eSS doveva essere considerata l'esclusiva referente a cui doversi rapportare;
che era rimasta turbata da tale scoppio d'ira e per i modi violenti della rappresentando che per la risoluzione di alcune
CP_2 tematiche era sempre stato il il proprio punto di riferimento, ma la le Per_3 CP_2 aveva rimarcato, sempre con urla, che vista la sua esperienza sapeva decidere quali soluzioni adottare;
che, in tale circostanza, richiamato dalle grida della era
CP_2 intervenuto il rappresentando alla la necessità della lavoratrice di Per_3 CP_2 rapportarsi con lui per i quotidiani adempimenti ma, una volta allontanatosi quest'ultimo, la l'aveva nuovamente rimproverata ribadendo che era lei a decidere tutto;
che
CP_2 nelle successive settimane la l'aveva richiamata in riferimento alle modalità con
CP_2 cui salutava la mattina all'ingresso in studio e in riferimento alla pausa pranzo che aveva effettuato fuori dallo studio;
che la medesima effettuava nei propri confronti
CP_2 continui richiami, sempre urlati, alla presenza degli altri colleghi, sino a dichiararle che l'avrebbe fatta licenziare (testualmente: “se non ti metti in riga”).
Ha riferito che, oltre alle mansioni già precedentemente svolte, la le aveva fin da CP_1 subito affidato anche ulteriori compiti di esame e studio degli atti di natura donativa e degli atti di separazione di beni tra coniugi con le connesse attività, nonché le ulteriori mansioni di istruire l'iter delle pratiche di natura societaria di cessione di quote e/o rami d'azienda (consistente nell'esame e studio dei rispettivi statuti societari), con rapporto diretto con le parti contraenti, acquisizione dei dati societari, visure camerali e documentazione anagrafica, conteggio di oneri ed imposte e redazione dell'atto societario di costituzione di società, nonché della costituzione ex novo di società giuridiche mediante esame e studio dello statuto e dell'atto costitutivo e relativa redazione;
che la CP_1 interloquiva tramite un gruppo whatsapp preesistente (denominato “Studio TA
CA”) nel quale era stata inserita e che veniva utilizzato anche dalla che CP_2 quest'ultima, il 21 aprile 2022, aveva inviato un meSSggio vocale del seguente tenore:
“è la tipa della che lavora con la ” con riferimento ad una pratica affidata Pt_3 Parte_4 alla ricorrente, che riportava il seguente meSSggio vocale: “ … sta a chiede una cosa che non c'ha senso, che la senti tu? Dopo quello che ci siamo dette stamattina magari forse non c'è arrivata lei”; che, in data 25 maggio 2022, sempre sul gruppo whatsapp la dipendente aveva interloquito per un determinata pratica e la aveva Pt_2 CP_2 inviato un audio personale dal seguente tenore: “Allora, ragazze… il TA è alquanto
Pag. 3 di 19 arrabbiata perché il lavoro non mi sembra che sia tantissimo e si nota una certa rilaSStezza a studio questi errori non sono ammessi soprattutto quando il lavoro è così tranquillo… allora, se abbiamo fatto una pessima figura in banca che è stato il Direttore ad accorgersene, se siete stanche potete mettervi tranquillamente a casa in aspettativa non retribuita”, precisando come fosse rivolto alla ricorrente in quanto nello Studio notarile era l'unica donna oltre all' che il notaio dalla fine di maggio 2022 Pt_2 CP_1 le aveva rivolto infondati richiami, la maggior parte delle volte riportati dal suo braccio destro che, pochi giorni dopo il suddetto meSSggio whatsapp, la era CP_2 CP_2 entrata nella stanza ove si trovava anche la e con tono alterato le si era rivolta, con Pt_2
i seguenti testuali termini: “considerata la mole di lavoro diminuita, non riusciamo a coprire le spese di studio e stiamo per decidere se licenziare qualcuno per la stesura degli atti”; che la l'aveva rassicurata spiegandole che, in caso di licenziamento, sarebbe Pt_2 stato licenziato l'ultimo dipendente assunto;
che il notaio dopo essere rientrata in CP_1 studio ad aprile 2022, essendo a conoscenza del rapporto che legava la ricorrente al notaio
, le aveva richiesto di avere dal collega alcuni pareri;
che, in particolare, la Per_1 CP_1 le aveva chiesto, di fronte alla di contattare il notaio per chiedergli come Pt_2 Per_1 gestiva la cessione di quote societarie tra soggetti di nazionalità ruSS, dopo l'intervenuta e notoria applicazione delle sanzioni conseguenti al conflitto ucraino;
che, interpellato il notaio , questi le aveva indicato che i conti correnti della clientela ruSS erano Per_1 passibili di sequestro e che pertanto non era consigliabile procedere con tali cessioni di quote;
che nel corso del rapporto intercorso tra la ricorrente ed il notaio con CP_1 frequenza assidua, su espreSS richiesta del datore di lavoro o della era stata CP_2 richiesta di interpellare il notaio , nella maggior parte dei casi su questioni di Per_1 natura societaria, riferendo così quali erano le procedure e/o prescrizioni da adottare, senza entrare nel merito delle vicende o diffondere informazioni sensibili.
Ha sostenuto che anche il notaio aveva constatato il suo stato di prostrazione Per_1 psico-fisica, al che ella gli aveva riferito dei comportamenti veSStori di cui era vittima nel corso dell'attività lavorativa presso lo Studio che, infatti, anche CP_1 successivamente al meSSggio whatsapp del 25 maggio 2022, la e il notaio CP_2 CP_1 avevano continuato a richiamarla verbalmente anche per i giorni di malattia, causandole un ancor più profondo stato di esaurimento;
che in data 15 giugno 2022 la aveva CP_2 inviato sulla piattaforma whatsapp una comunicazione a tutti i lavoratori affinché
Pag. 4 di 19 attendessero dall'iniziare la pausa pranzo sino al suo arrivo e, dopo esser giunta insieme al notaio alle 13:30, aveva invitato tutti i dipendenti a sospendere le attività perché CP_1 il notaio doveva effettuare una comunicazione;
che in tale occasione il notaio e la CP_1
accompagnate da tale erano entrate nella stanza ove si trovava CP_2 Persona_4 insieme alla mentre avanti alla porta aperta sostavano tutti gli altri lavoratori e le Pt_2 era stato contestato ad alta voce di aver appreso che il notaio , il giorno prima (il Per_1
14 giugno 2022), aveva contattato telefonicamente la contestando i CP_2 comportamenti bullizzanti subiti e di aver minacciato di svelare informazioni riservate dello Studio CA apprese dalla ricorrente;
che aveva negato l'addebito essendo del tutto ignara della telefonata intercorsa il giorno prima;
che era stata invitata a sottoscrivere per avvenuta ricevuta una lettera di contestazione disciplinare, senza neppure avere il tempo di leggerne il contenuto, avanti a tutti i dipendenti “impietriti”, mentre la con CP_2 termini perentori l'aveva invitata a ritirare entro cinque minuti i suoi effetti personali ed allontanarsi dallo studio.
La contestazione, consegnatale a mano il 15 giugno 2022, riportava testualmente:
“Gentilissima Signora, preso atto che dall'inizio del rapporto di lavoro le Sue assenze per malattia ricadevano sempre nei giorni di giovedì e venerdì, in data 10.06.2022 a seguito di Sua ulteriore comunicazione pervenutami tramite meSSggio telefonico in data
09.06.2022, la sottoscritta si determinava a chiedere alla Commissione Medica INPS competente l'invio di un medico fiscale per la verifica. In data 14.06.2022 la Sig.ra
mia collaboratrice e responsabile del personale del mio Studio e con la Controparte_2 quale Lei ha fatto, in mia assenza per ricovero ospedaliero, il primo colloquio, mi ha notiziata di aver ricevuto una chiamata dal TA , con la quale ho Persona_5 appreso che Lei intrattiene un rapporto sentimentale e che minacciava denunce contro la mia persona paventando di conoscere vicende interne del mio Studio, apprese da Lei, nonostante la mia attività è coperta da segreto professionale oltre alla più generica legge sulla privacy. Tra l'altro, la causa del comportamento avuto dal Suo compagno sarebbe da ascriversi ad una mia supposta condotta mobbizzante nei Suoi confronti, del tutto inesistente come Lei ben conosce. Questa rivelazione delle informazioni da Lei inevitabilmente apprese nello svolgimento delle mansioni quotidiane, lede irreversibilmente il nostro rapporto lavorativo basato sulla reciproca fiducia e pertanto sono mio malgrado costretta a sospendere senza retribuzione il rapporto lavorativo in
Pag. 5 di 19 essere fino alla conclusione del procedimento disciplinare nei Suoi confronti. Di conseguenza, Le comunico che Lei ha termine di 5 gg., a decorrere dalla data odierna, per rendere giustificazioni anche scritte, in merito a quanto Le è stato contestato”.
Contattato l' , questi aveva confermato di aver contattato telefonicamente la Per_1
e di averle soltanto rappresentato che la ricorrente da molte settimane era CP_2 particolarmente streSSta, chiedendo il motivo per il quale stava subendo continui richiami ed esprimendo il suo disappunto, mentre la aveva replicato seccamente CP_2 che non si doveva intromettere, interrompendo così la chiamata durata meno di un minuto.
Che aveva quindi, replicato agli addebiti, con lettera del 16 giugno 2022 del seguente tenore: “Egregio TA , la Dott. che sottoscrive in calce a CP_1 Parte_1 tutti gli effetti di legge, ha conferito incarico allo Scrivente di riscontrare la Sua lettera di contestazione disciplinare del 15.06.2022, di cui se ne contesta in radice ogni fondatezza fornendo nel contempo le seguenti giustificazioni: - Con riferimento alle assenze per malattia, l'assistita ha trasmesso puntualmente e tempestivamente tutti i certificati di malattia telematici rilasciati, risultando del tutto irrilevante la contestazione sui singoli giorni, ed avendo Lei omesso gli esiti della menzionata verifica fiscale, risulta priva di rilievo la Sua censura. - Con riferimento al colloquio telefonico, intercorso in data 14.06.2022 tra il TA e la Sig.ra da lungo Persona_5 Controparte_2 tempo conosciuta per una precedente occasione professionale, premesso che la circostanza del rapporto affettivo con l'assistita era ad eSS ben nota e comunque del tutto irrilevante sotto il profilo disciplinare, risulta che fu lo stesso TA nei Per_1 primi giorni del mese di gennaio 2022 a segnalare alla Sig.ra – su sua esplicita CP_2 richiesta - la disponibilità della Dott. per un posto di lavoro presso il Suo Studio Pt_1 professionale. Interpellato dallo Scrivente sulla circostanza del 14.06 u.s., il TA
riferisce di aver contattato telefonicamente la Sig.ra proprio Per_1 Controparte_2 in ragione del rapporto professionale che intercorreva, rappresentando esclusivamente il suo disappunto per il reiterato comportamento mobbizzante subìto dalla Dott. in Pt_1 ufficio, di cui meglio si dirà nel prosieguo, ma escludendo categoricamente di aver fatto anche solo minimo cenno a non meglio precisate vicende interne del Suo Studio e/o attività coperte da segreto professionale, ad egli del tutto ignote. La contestazione da Lei moSS alla lavoratrice è pertanto del tutto infondata poiché non vi è stata alcuna rivelazione di informazioni, e la lavoratrice si è attenuta rigidamente e scrupolosamente
Pag. 6 di 19 agli obblighi di fedeltà e segretezza così come alle regole di un corretto svolgimento di un rapporto di lavoro. Poiché tale iniziativa disciplinare si appalesa strumentale, con
l'occasione la steSS lavoratrice Le contesta formalmente di aver subìto un inaccettabile
e reiterato comportamento veSStorio e mobbizzante nel rapporto lavorativo iniziato con decorrenza dal 17 gennaio 2022 e con orario dalle ore 9.00 alle ore 13.00 sino al
04.02.2022 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00 sino al 14.02.2022 senza alcuna regolarizzazione contrattuale e corresponsione delle retribuzioni maturate. Solo in data
14.02.2022 veniva sottoscritto il simulato contratto di assunzione a tempo indeterminato full-time con decorrenza dal 15.02.2022, senza che alla lavoratrice fosse indicato il suo superiore gerarchico in Sua assenza, ma solamente continuando a ricevere perentori ordini dalla Sig.ra che non risulta neanche inserita stabilmente nel Suo Controparte_2
Studio Professionale, la quale si è resa protagonista di ripetuti ed intollerabili episodi mobbizzanti, quali a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, offendendo la dipendente sulle sue “modalità” di saluto all'ingresso nello Studio, continui e capziosi maltrattamenti verbali con toni alterati di fronte a tutti quanti i dipendenti ridicolizzandola addirittura su una chat Whatsapp di gruppo, ed imponendo cambiamenti repentini dell'orario di pausa pranzo. Risulta altresì che Lei ha consegnato la lettera di contestazione disciplinare alla lavoratrice alla presenza di tutti i dipendenti dello Studio, allo scopo di umiliarla e con un'inaccettabile violazione della privacy, ravvisando così gli estremi di cui all'art. 595 del Codice Penale. Debbo pertanto intimarLa al pagamento delle retribuzioni maturate dalla lavoratrice per il periodo non regolarizzato oltre agli oneri previdenziali, con reintegra immediata nel posto di lavoro e ceSSzione di ogni turbativa mobbizzante, con ogni più ampia riserva di agire presso tutte le Sedi
Giudiziarie, anche nell'interesse del TA che mi ha conferito Persona_5 espresso mandato di tutelarlo per tali diffamatorie contestazioni”.
Con lettera raccomandata a./r. del 28 giugno 2022, spedita il 30 giugno 2022 e pervenuta il 4 luglio 2022, il notaio le aveva quindi intimato il licenziamento per giusta causa, CP_1 ritenendo insufficienti le giustificazioni rese.
Ha dunque riferito che il licenziamento era stato impugnato in via stragiudiziale in data
12 luglio 2022, in quanto illegittimo e invalido, con contestuale richiesta di reintegro e corresponsione delle indennità risarcitorie, delle retribuzioni maturate e non corrisposte, in virtù del riconoscimento delle superiori mansioni, per differenze retributive,
Pag. 7 di 19 previdenziali e straordinari, 13ª mensilità, ferie non godute, permessi non goduti e festività soppresse, nonché il risarcimento dei danni biologici e patrimoniali subiti a causa del mobbing patito; che avrebbe infatti dovuto essere inquadrata da subito nel livello 3S del c.c.n.l. rivendicando la spettanza di somme per Parte_5 differenze retributive, per t.f.r. e per indennità sostitutiva del preavviso analiticamente indicate. Ha poi rivendicato il danno da straining ex art. 2087 c.c. ed argomentato diffusamente in diritto sulla illegittimità del licenziamento per violazione dell'art. 7 dello
Statuto del lavoratori per mancanza di tempestività (quanto alle assenze per malattia), mancata specificità della contestazione (non meglio minacciate denunce e/o vicende interne dello Studio altresì coperte da preteso “segreto professionale”, non meglio precisate “rivelazioni delle informazioni apprese nello svolgimento delle mansioni quotidiane”) assenza di affissione del codice disciplinare nonché sulla infondatezza dei motivi posti a fondamento del licenziamento e sproporzione del provvedimento espulsivo.
Sulla base di tanto ha rassegnato le seguenti conclusioni: “
1. Accertare e dichiarare illegittimo e, comunque, annullare il licenziamento per giusta causa della Dott.SS comunicato dal TA con nota del 28.06.2022, Parte_1 Controparte_1
e, per l'effetto, ai sensi dell'art. 18, l. n. 300/1970, dichiarare la prosecuzione del rapporto e/o disporne il ripristino con effetto “ex tunc” e condannare la resistente alla reintegra dell'odierna ricorrente nel proprio posto di lavoro, con le medesime mansioni
e qualifica, ed alla corresponsione di tutto quanto dovutogli a titolo di retribuzioni ed oneri accessori conseguentemente, condannando la parte datoriale alla corresponsione del trattamento economico e previdenziale, a partire dalla data del licenziamento sino a quella del reinserimento, ragguagliato all'ultima retribuzione globale di fatto pari ad
Euro 1.525,23, a far data dall'intervenuto licenziamento sino a quella dell'effettiva reintegrazione nel suo posto di lavoro, il tutto oltre interessi a decorrere dalle singole maturazioni e rivalutazione monetaria come per legge, dichiarando la non interruzione del rapporto di lavoro.
2. Accertare e dichiarare in ogni caso la decorrenza del rapporto di lavoro sorto il 17.01.2022 nonché il dovuto inquadramento della lavoratrice con mansioni di Segretaria di Concetto con assistenza alla preparazione degli atti e Livello
3S nonché la retribuzione da C.C.N.L. dovuta mensilmente pari ad € 1.525,23, condannando la resistente al pagamento di € 5.443,87 in favore della lavoratrice dal
Pag. 8 di 19 17.01.2022 sino al 04.07.2022, detratto l'importo percepito di € 5.854,42 rispetto alla retribuzione spettante nel periodo di € 9.884,10, 13ma per € 635,51, 14ma per € 635,51, festività del 01.05.2022 per € 58,66, malattie per € 48.32, carenza per € 175,99, nonché permessi ex festività non goduti di € 119,63, ferie non godute per € 635,51, T.F.R. lordo per € 659,05, nonché al pagamento indennità sostitutiva di preavviso di 30 giorni per €
1.911,25, qualora dovuta nonché al pagamento delle ulteriori retribuzioni maturate di €
1.525,23 mensili a decorrere dal 05.07.2022 sino a quella dell'effettiva reintegrazione, il tutto oltre interessi a decorrere dalle singole maturazioni e rivalutazione monetaria come per legge.
3. In via subordinata, in caso di applicabilità del regime della tutela obbligatoria, condannare ai sensi dell'art. 8, l. n. 604/1966, così come novellato dall'art.
2, l. n. 108/1990, il TA alla riassunzione della Dott.SS Controparte_1 [...] nel proprio posto di lavoro, con le medesime mansioni e qualifica entro il Parte_1 termine di tre giorni, o in alternativa al risarcimento del danno da quantificarsi nella misura di 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto di € 1.525,23, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
4. Accertare e dichiarare la responsabilità della resistente per i comportamenti stressogeni subìti nel periodo dalla lavoratrice e del conseguente danno non patrimoniale ex art. 2087 C.C. da “straining”, di cui al danno psico-fisico così come accertato all'esito dell'espletanda C.T.U. medico- legale, e per l'effetto condannare la resistente al risarcimento di € 12.000,00 ovvero in subordine, di quelle altre somme ritenute più giuste e più eque anche a seguito di espletanda CTU medico-legale, sempre in ogni caso, con gli interessi legali e con il maggior danno da svalutazione monetaria, a decorrere dalle date di maturazione sino all'effettivo soddisfo”, il tutto, vinte le spese con distrazione.
Instaurato il contraddittorio, la si è costituita concludendo nei seguenti termini: “a) CP_1 in via principale: - rigettare il ricorso avversario;
b) in via subordinata: - nella denegata ipotesi in cui dovesse essere ritenuto sussistente un credito della Parte_6 nei confronti della D.SS , disporre la compensazione di tale
[...] Controparte_1 credito, fino alla concorrenza del credito che dovesse essere riconosciuto, in accoglimento delle domande riconvenzionali di cui al successivo punto c), in favore della
D.SS , ed a carico della c) in via Controparte_1 Parte_6 riconvenzionale: c)-1. Accertare e dichiarare l'illiceità delle condotte della
[...] di cui in narrativa, relativamente alla comunicazione a terzi di Parte_6
Pag. 9 di 19 notizie, altresì infondate, concernenti l'attività professionale e la condotta professionale della e lesive della onorabilità, della dignità e dell'Immagine del Parte_7
TA e condannare la al pagamento, in favore della CP_1 Parte_6
, dell'importo che l'Ill.mo Giudice riterrà di Giustizia, da Parte_7 liquidare, anche in via equitativa, nell'importo di € 10.000,00 (diecimila/00), ovvero in quello, maggiore o minore, ritenuto di Giustizia all'esito dell'istruttoria; c)-2. accertare
e dichiarare che la ha agito in giudizio con mala fede o Parte_6 quanto meno colpa grave e condannarla, ai sensi dell'art. 96, 1° comma, c.p.c., al pagamento, in favore della , dell'importo che l'Ill.mo Giudice Parte_7 riterrà di Giustizia, da liquidare, anche d'Ufficio ed in via equitativa, in misura quanto meno equivalente al costo dell'assistenza legale (valutato in base ai parametri di Legge) cui la è stata costretta a ricorrere per difendersi dalle infondate pretese Parte_7 svolte dalla ricorrente, nella misura che qui si indica, in base ai valori medi dei menzionati parametri e tenuto conto che la pretesa cui la resiste Parte_7 appare di importo indeterminabile, nell'importo di € 13.759,75 oltre oneri di legge. Con vittoria delle spese di lite, con gli accessori di Legge”. A sostegno, ha rappresentato che il ricorso introduttivo conteneva una serie di prolisse, infondate e, nel migliore dei casi, del tutto inconferenti deduzioni, ricche di valutazioni arbitrarie, ma era anche affetto da
“plateale genericità”; che, alcune situazioni, qualifiche (il ruolo di procacciatrice della o rapporti parentali non avevano alcuna rilevanza mentre i comportamenti CP_2 stressogeni, veSStori e mobbizzanti erano stati dedotti in maniera del tutto generica, come i continui richiami riportati dalla che i toni drammatici con i quali erano stati CP_2 rappresentati i continui richiami verbali per ogni minima inezia e futilità, parimenti, erano carenti di ogni contestualizzazione, come a titolo di esempio il richiamo ai rimproveri in contesto mortificante, e l'essere stata “brutalizzata” di fronte a tutti” con conseguente profonda prostrazione.
Ha quindi rappresentato come non fosse credibile che, nel breve volgere di poche settimane di lavoro, l'atteggiamento nei confronti della ricorrente fosse degenerato dalla iniziale fiducia alle pretese veSSzioni, alla assegnazione di mansioni addirittura più qualificate di quelle originarie ed infine ad ulteriori veSSzioni culminate nel licenziamento ingiusto, se solo si considerava che la ricorrente ben avrebbe potuto esser licenziata nel periodo di prova mentre la prosecuzione del rapporto dimostrava la buona
Pag. 10 di 19 fede della parte datoriale;
ha evidenziato che in tutta la fase stragiudiziale la ricorrente aveva sostenuto di aver subito una vera e propria condotta di mobbing, per poi
“derubricare” le doglianze optando per un semplice straining, contraddicendosi quindi anche rispetto alla pretesa “continuatività” degli asseriti comportamenti veSStori che avrebbe subito.
Ha quindi contestato l'utilizzabilità dei conteggi in quanto non allegati al ricorso, ma anche la loro correttezza atteso che erano riferiti alla qualifica “3S”, non solo in quanto la aveva sempre e solo svolto le mansioni previste nel contratto di assunzione Pt_1
(individuate con l'indicazione “4S”) ma anche relativamente al periodo (trattandosi di licenziamento legittimo per giusta causa, l'effetto della sanzione aveva effetto retroattivo alla data di ricezione della contestazione).
Ha sostenuto che la tutela reale non era applicabile neanche astrattamente e, quanto alla tutela richiesta in via subordinata, non avrebbe potuto essere riconosciuto il risarcimento pari a sei mensilità della retribuzione, attesa la limitata durata del rapporto.
Ha infine giustificato la richiesta in via riconvenzionale quanto al danno conseguente alla comunicazione a terzi di notizie infondate relative all'attività ed alla condotta professionale della e, in ogni caso, non comunicabili all'esterno. CP_1
Con memoria in risposta alla domanda riconvenzionale, la ha resistito alla domanda Pt_1 altrui chiedendone il rigetto (anche per la genericità dei capitoli di prova). Ha evidenziato la commissione del reato di falsità materiale in quanto il CUD ricevuto con e-mail in data
13 marzo 2023 per i redditi 2022 (di cui chiedeva l'acquisizione) risultava riportare falsamente un importo maggiore (€ 6.281,07) rispetto al percepito per l'ammontare di €
400,00. Ha poi evidenziato che altra dipendente, , aveva proposto Parte_8 analoga controversia, interrotta per il decesso della steSS.
Istruita in forma esclusivamente documentale, la causa è stata decisa con la sentenza n.
4099/2023, depositata il 20 aprile 2023, che ha accolto in parte il ricorso e ha respinto la domanda riconvenzionale, dichiarando l'illegittimità del licenziamento intimato alla Pt_1 per genericità della contestazione e dichiarando estinto il rapporto di lavoro, altresì condannando la parte resistente al pagamento di un'indennità pari a 6 mensilità, infine compensando per metà le spese processuali, poste per la restante parte a carico della
CP_1
Pag. 11 di 19 Con atto depositato presso questa Corte in data 11 ottobre 2023 la ha impugnato la Pt_1 pronuncia affidandosi ai motivi che si riportano di seguito.
Con il primo ha censurato quello che ha definito come “ingiusto, erroneo ed illegittimo mancato riconoscimento del periodo di prova in part-time dal 17.01.2022 al 14.02.2022 con omeSS regolarizzazione contributiva ed omeSS retribuzione maturata”, evidenziando di avere richiesto di dimostrare detti fatti a mezzo dell'interrogatorio formale del notaio e a mezzo di prova per testi e di avere depositato corposa CP_1 documentazione dalla quale emergeva la spettanza della somma di € 762,00 a tale titolo, così ribadendo le istanze istruttorie a suo tempo formulate e restate di fatto non esaminate ad opera del primo giudice.
Con il secondo motivo si è doluta di quello che ha definito come “ingiusto, erroneo ed illegittimo mancato riconoscimento del dovuto inquadramento della lavoratrice con mansioni di Segretaria di Concetto con assistenza alla preparazione degli atti e Livello
3S, nonché della retribuzione da C.C.N.L. dovuta mensilmente pari ad € 1.525,23, della retribuzione di giugno e luglio 2022, 13ma, 14ma, festività del 01.05.2022, malattie, carenza nonché permessi ex festività non goduti, ferie non godute, T.F.R., il tutto oltre interessi a decorrere dalle singole maturazioni e rivalutazione monetaria come per legge”, lamentando la mancata disamina da parte del primo giudice della documentazione prodotta, e in particolare del c.c.n.l., dal quale sarebbero emerse esattamente le mansioni svolte dalla anche in tal caso reiterando le istanze istruttorie non accolte e così Pt_1 rivendicando il versamento della somma di € 5.443,87 a titolo di retribuzione dovuta, non più corrisposta a partire dal maggio 2022.
Con il terzo motivo ha lamentato il mancato integrale pagamento da parte dell'appellata dell'indennità risarcitoria e relativi accessori ai sensi della sentenza atteso che il notaio aveva versato soli € 8.490,27 a fronte della somma dovuta di € 9.700,41 richiedendo alla
Corte ai sensi dell'art. 210 c.p.c. l'emissione di un ordine di esibizione “delle buste paga del mese di giugno, nonché della busta paga del T.F.R., per l'accertamento dell'ultima retribuzione di riferimento (mese di giugno 2022) per il calcolo del T.F.R., determinando
a carico dell'appellata la condanna pagamento in favore della Dott.SS Pt_1 dell'indennità pari ad € 9.700,41 comprensivo di interessi e rivalutazione maturati dalla data del licenziamento sino 18/05/2023 oltre agli ulteriori interessi e rivalutazione monetaria maturati sino al saldo”, con detrazione di quanto già corrisposto.
Pag. 12 di 19 Ha quindi concluso con richiesta di “1) Accertare e dichiarare in ogni caso la decorrenza del rapporto di lavoro sorto il 17.01.2022 nonché il dovuto inquadramento della lavoratrice con mansioni di Segretaria di con assistenza alla preparazione degli Pt_9 atti e Livello 3S nonché la retribuzione da dovuta mensilmente pari ad € Pt_10
1.525,23, condannando l'appellata al pagamento di € 5.443,87 in favore della lavoratrice dal 17.01.2022 sino al 04.07.2022, detratto l'importo percepito di € 5.854,42 rispetto alla retribuzione spettante nel periodo di € 9.884,10, con retribuzione del mese di giugno
2022, 13ma per € 635,51, 14ma per € 635,51, festività del 01.05.2022 per € 58,66, malattie per € 48,32, carenza per € 175,99, nonché permessi ex festività non goduti di €
119,63, ferie non godute per € 635,51, T.F.R. lordo per € 659,05, nonché al pagamento indennità sostitutiva di preavviso di 30 giorni per € 1.911,25, qualora dovuta il tutto oltre interessi a decorrere dalle singole maturazioni e rivalutazione monetaria come per legge.
2) Accertare e dichiarare che l'appellata non ha ottemperato all'esatto pagamento integrale di quanto dovuto all'appellante in forza della sentenza del Tribunale Civile di
Roma n. 4099/2023 costituita dall'indennità, non assoggettata a contribuzione previdenziale, di importo pari a n. sei mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, oltre interessi e rivalutazione dalla data del licenziamento al saldo, il tutto oltre interessi a decorrere dalle singole maturazioni e rivalutazione monetaria come per legge, previo accertamento dell'ultima retribuzione di riferimento (mese di giugno 2022) per il calcolo del T.F.R., e per l'effetto condannando
l'appellata al pagamento in favore dell'appellante dell'indennità pari ad € 9.700,41 comprensivo di interessi e rivalutazione maturati dalla data del licenziamento sino
18/05/2023 oltre agli ulteriori interessi e rivalutazione monetaria maturati sino al saldo, detraendo l'importo già percepito dalla lavoratrice di € 8.490,27 a titolo di acconto sul maggior dovuto, o quel diverso importo maggiore o minore da stabilirsi anche mediante espletanda C.T.U. contabile”; il tutto, con vittoria di spese e loro distrazione.
Nonostante la ritualità della notificazione del ricorso in appello, il notaio è restato CP_1 contumace.
Disposta ed espletata istruttoria testimoniale, all'esito della discussione orale e della camera di consiglio, la causa è stata decisa come da dispositivo.
Pag. 13 di 19 MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare rispetto alla disamina del merito, occorre rilevare che nessuna censura
è stata moSS avverso il capo della sentenza che ha dichiarato l'illegittimità del licenziamento intimato alla e ha dichiarato estinto il rapporto di lavoro, altresì Pt_1 condannando la parte resistente al pagamento di un'indennità pari a 6 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, oltre accessori. Analogamente, nessuna censura è stata sollevata nei confronti dell'altro capo della sentenza che ha respinto la domanda risarcitoria per le lamentate condotte veSStorie denunciate in danno della così come non è stata proposta alcuna impugnativa del Pt_1 rigetto della domanda riconvenzionale proposta dalla restata contumace in questo CP_1 grado di giudizio.
Pertanto, oggetto del presente giudizio di appello è costituito dalle sole seguenti questioni:
• data di inizio del rapporto di lavoro e sua eventuale iniziale irregolarità
• inquadramento nel livello contrattuale 3S con le correlate differenze retributive in luogo di quello 4S formalmente attribuito
• inesatto adempimento della sentenza di primo grado avendo la dedotto di Pt_1 avere ricevuto la somma di € 8.490,27 in luogo di quella dovuta di € 9.700,41 a titolo di indennità risarcitoria derivante dall'illegittimità del licenziamento intimato.
Ciò posto, l'appello è in parte fondato, nei limiti segnati dalla seguente motivazione.
Atteso che nel giudizio di primo grado non sono state ammesse le prove orali richieste e considerato che esse erano invece determinanti per la risoluzione delle questioni devolute, la Corte ha dato corso all'istruttoria attraverso l'esame di due testimoni, introdotti dalla sola parte appellante, stante la contumacia di quella appellata.
Ebbene, i due testi hanno pienamente confermato le allegazioni dell'appellante sia Pt_1 in ordine all'inizio effettivo del rapporto di lavoro intercorso tra le parti, sia in ordine alle mansioni effettivamente svolte.
Quanto al primo aspetto, sia la teste che il teste entrambi attendibili e a Pt_2 Per_3 diretta conoscenza dei fatti di causa in quanto impiegati presso lo studio del notaio CP_1 hanno confermato che il colloquio per l'assunzione tra la e la factotum dello studio Pt_1
si svolse nella prima metà del mese di gennaio 2022 e che la CP_1 Controparte_2
Pag. 14 di 19 iniziò immediatamente a lavorare. A tale proposito la ha precisato che “era Pt_1 Pt_2 uso dello studio fare svolgere un periodo di prova, la cui durata dipendeva dall'inquadramento del candidato” e che nel caso concreto ebbe a protrarsi per circa un mese, il che collima con quanto dedotto dall'appellante. Corrisponde ugualmente con quanto allegato da parte attrice la circostanza che in tale periodo il rapporto si sia sviluppato secondo un tempo parziale, stante il contemporaneo impiego della presso Pt_1 altro studio notarile, da individuarsi in quello come confermato dal doc. n. 4 Per_2 della produzione in primo grado della lavoratrice, ove si attesta che la ha lavorato Pt_1 dal luglio 2021 al febbraio 2022 (dunque per sette mesi totali e in parziale sovrapposizione con l'avvio del rapporto con la “con mansioni di segretaria di CP_1
con assistenza Redazione atti”, riferibili al livello terzo super, ciò che assumerà Pt_9 rilievo anche in ordine al secondo motivo di impugnazione.
Non vi è dubbio quindi che, a dispetto della formalizzazione del rapporto nel febbraio
2022, esso abbia avuto avvio fin dal mese di gennaio 2022, dovendosi pertanto riconoscere alla anche la relativa retribuzione, ciò che conduce all'esame della Pt_1 seconda doglianza, riguardante la rivendicazione dello svolgimento di mansioni riferibili al terzo livello super, dunque, superiori rispetto a quelle di inquadramento nel quarto livello formalmente attribuite.
A tale proposito, occorre ricordare che, secondo la declaratoria contrattuale
“Appartengono al Livello terzo super i lavoratori che, in possesso di specifiche conoscenze teoriche e pratiche ed in condizioni di autonomia operativa nell'ambito delle proprie mansioni, sulla base di istruzioni ricevute ed applicando procedure operativamente complesse relative al sistema contabile/amministrativo adottato nell'ambito dello specifico campo di competenza, svolgono mansioni di concetto o attività polivalenti di natura tecnica/amministrativa nell'ambito di procedure e processi di lavoro definiti, anche utilizzando nell'attività di competenza i sistemi informatici allo scopo predisposti ed operanti secondo le procedure stabilite dal titolare dello studio professionale. A titolo esemplificativo, appartengono a questa categoria: Addetto a pratiche doganali e valutarie;
Contabile/impiegato amministrativo preposto allo svolgimento di mansioni quali: rilevare, riscontrare, imputare, contabilizzare dati e chiudere conti - elaborare situazioni contabili ed effettuare operazioni anche funzionali
a bilanci preventivi o consuntivi - evidenziare posizioni irregolari e gestire i conseguenti
Pag. 15 di 19 interventi operativi;
Addetto al settore paghe preposto allo svolgimento di mansioni quali: rilevare, riscontrare, imputare, contabilizzare dati ed effettuare chiusure e denunce periodiche - elaborare le relative dichiarazioni annuali;
Addetto alla gestione hardware e software” ed inoltre, nel relativo mansionario, si rinviene al n. 31 la figura di
“segretario di concetto con assistenza preparazione atti”.
Ciò posto, ritiene la Corte che l'istruttoria svolta in questo grado di giudizio consenta di ritenere dimostrato lo svolgimento di compiti riconducibili al livello di inquadramento invocato dalla Pt_1
Infatti, sia la che il hanno confermato lo svolgimento da parte Pt_2 Per_3 dell'appellante di una congerie di attività proprie del terzo livello super. Segnatamente, la teste ha riferito, per quanto di rilievo ai fini della decisione, che “la si Pt_2 Pt_1 occupava di ispezioni catastali e ipotecarie tramite programmi gestionali, della relazione notarile preliminare da trasmettere agli uffici bancari;
confermo che si rapportava direttamente con i funzionari delle banche. Si occupava di acquisizione e verifica dell'idoneità della documentazione amministrativa urbanistica e di conformità degli immobili. Si rapportava direttamente con i clienti con gli agenti immobiliari e con i tecnici incaricati. Si occupava dell'esame e dello studio delle agevolazioni fiscali eventualmente applicabili ed eseguiva i relativi conteggi. All'esito di queste attività redigeva anche l'atto da rogitare sottoponendolo ad un controllo in un primo momento del TA e successivamente del TA ”. Ha precisato ulteriormente, a Per_3 CP_1 specifica domanda, che nel caso non sorgessero criticità o problematiche particolari l'attività era svolta in autonomia da parte della anche se comunque di concerto con Pt_1 il notaio. Ha quindi chiarito che “l'attività degli assistenti riguardava tutte le tipologie di atti tranne gli atti societari di particolare complessità; non ricordo con precisione se la dott.SS abbia redatto atti di donazione che comunque rientravano nella nostra Pt_1 attività”. Ha specificato da ultimo che “l'attività ordinaria svolta dagli assistenti comprendeva anche pratiche di natura societaria, atti di separazione dei beni tra coniugi ed anche atti di costituzione di società, compresa redazione dello statuto e dell'atto costitutivo”.
Analogamente, il notaio coadiutore presso lo studio nel periodo oggetto Per_3 CP_1 del presente giudizio, ha dichiarato, sia pure senza entrare nello specifico, che la Pt_1 svolgeva tutti i compiti elencati nel capitolo di prova ed estratti direttamente dalla
Pag. 16 di 19 declaratoria contrattuale, confermando in particolare la materiale redazione dell'atto da rogitare, così come la preparazione di ogni tipologia di atto, ivi compresi quelli di natura donativa e societaria.
Come risulta evidente, sono dunque integrati tutti i tratti richiesti dalla contrattazione collettiva per la configurabilità di mansioni corrispondenti al terzo livello super rivendicato. Si rinvengono, infatti sia il possesso di conoscenze specifiche – peraltro non mai messo in dubbio, stante anche la in parte pregreSS e in parte contemporanea esperienza presso lo studio – sia lo svolgimento di compiti in autonomia, Per_2 sebbene, ovviamente, sotto la supervisione del pubblico ufficiale, fosse esso il coadiutore, fosse esso lo stesso notaio È risultata confermata anche l'applicazione di procedure CP_1 operativamente complesse, proprie della preparazione di ogni sorta di atto notarile, sia pure nell'ambito di quelli che possono essere qualificati come processi di lavoro definiti, stante la vincolatività delle norme che regolano non solo lo svolgimento della funzione notarile, ma anche la forma giuridica degli atti da redigere.
Si aggiunga che anche nell'attestazione resa dallo studio e richiamata in Per_2 precedenza si certifica che la ebbe a lavorare “con mansioni di segretaria di Pt_1
con assistenza Redazione atti”, riferibili al livello terzo super. Pt_9
Deve essere dunque riconosciuto lo svolgimento di mansioni riconducibili al terzo livello super da parte della fin dal gennaio 2022, atteso che i testi hanno dichiarato che i Pt_1 compiti svolti dall'appellante sono restati invariati lungo tutto l'arco del rapporto.
In riferimento alla determinazione delle somme dovute per lo svolgimento delle mansioni riferite al livello contrattuale in esame, osserva il collegio che la parte appellata non ha in effetti contestato in maniera specifica i calcoli elaborati nel corso del giudizio di primo grado dalla e riproposti in questo grado di appello, essendosi limitata a eccepirne Pt_1 una sorta di inutilizzabilità in quanto non allegati al ricorso introduttivo del giudizio e a dedurne l'erroneità solo in quanto formulati facendo riferimento al livello terzo super invece che a quello stabilito nel contratto di lavoro stipulato dalle parti.
Ci si può dunque avvalere dei conteggi indicati, correttamente elaborati e pienamente utilizzabili in quanto allegati al ricorso di primo grado e quindi nel rispetto del contraddittorio tra le parti messi a formale conoscenza della parte resistente e, si ripete, da quella non specificamente contestati.
Pag. 17 di 19 Ne risulta la spettanza in favore dell'appellante della somma di € 5.443,87 a titolo Pt_1 di differenze retributive fino al 4 luglio 2022, data del licenziamento, di cui € 659,05 a titolo di t.f.r.
Il terzo motivo si presenta invece inammissibile, non costituendo esso una censura della sentenza di primo grado, ma piuttosto una doglianza riguardante la corretta esecuzione di eSS a cura della parte soccombente, risolvendosi nella contestazione della somma versata dalla nel maggio 2023, ritenuta inferiore al dovuto. CP_1
In conclusione, l'appello merita parziale accoglimento dovendosi dichiarare la ricorrenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato fin dalla data del 17 gennaio 2022, con inquadramento nel livello 3S del c.c.n.l. applicato;
per l'effetto, la CA va condannata al pagamento in favore della parte appellante della indicata somma complessiva di €
5.443,87 a titolo di differenze retributive, oltre accessori di legge.
Quanto alle spese processuali, alla luce dell'esito complessivo del giudizio, che ha visto sostanzialmente accolte tutte le domande proposte con il ricorso introduttivo ed inoltre rigettata la domanda riconvenzionale, vanno poste interamente a carico dell'odierna appellata nei termini di cui al dispositivo in riferimento ad entrambi i gradi del giudizio.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con ricorso Parte_1 depositato l'11 ottobre 2023 avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Roma n.
4099/2023, così provvede:
- in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza impugnata o dichiara che il rapporto di lavoro subordinato intercorso tra le parti ha avuto decorrenza dal 17 gennaio 2022 con inquadramento nel livello 3S del c.c.n.l. Studi professionali;
o condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1 della somma di € 5.443,87 oltre accessori di legge a titolo di
[...] differenze retributive, di cui € 659,05 a titolo di t.f.r.;
- respinge l'appello nel resto;
- condanna la parte appellata al pagamento delle spese del primo grado del giudizio che liquida in complessivi € 3.000,00 oltre 15% per spese generali ed accessori di
Pag. 18 di 19 legge;
condanna la parte appellata al pagamento delle spese del presente grado del giudizio che liquida in complessivi € 4.300,00 oltre 15% per spese generali ed accessori di legge.
Roma, 10 settembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Enrico Sigfrido Dedola Vito Francesco Nettis
Pag. 19 di 19
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III Sezione lavoro e previdenza composta dai signori magistrati: dott. Vito Francesco Nettis Presidente dott. Maria Gabriella Marrocco Consigliere dott. Enrico Sigfrido Dedola Consigliere relatore riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 10 settembre 2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2532/2023 del Ruolo Generale Sezione Lavoro, vertente
TRA
, con l'avv. Maurizio Gabrielli Parte_1
APPELLANTE
E
Controparte_1
APPELLATA-CONTUMACE
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 4099/2023 del Tribunale del lavoro di Roma
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con ricorso depositato in data 1° dicembre 2022 ha convenuto in Parte_1 giudizio il notaio esponendo – secondo quanto contenuto nella sentenza Controparte_1 di primo grado – di essere stata assunta presso il suo studio con decorrenza dal 17 gennaio
2022 a seguito di colloquio avvenuto in data 10 gennaio 2022 con Controparte_2
(qualificatasi come factotum del notaio , la quale aveva richiesto al notaio CP_1 Per_1 supporto per la stipula di alcuni atti in ragione della assenza della titolare dallo CP_1 studio;
che era stato convenuto un periodo di prova sino al 14 febbraio 2022 ed un orario part-time flessibile (dalle ore 9:00 alle ore 13:00 o dalle ore 14:00 alle ore 18:00) per
Pag. 1 di 19 consentirle di lavorare contemporaneamente presso il notaio di essere stata Per_2 assunta senza regolarizzazione contributiva e/o previdenziale con mansioni di “segretaria di concetto con assistenza preparazione atti”; che la predetta le aveva CP_2 prospettato l'erogazione di una retribuzione mensile inziale nel periodo di prova in part- time di € 700,00 ed una futura retribuzione mensile full-time di € 1.500,00 nell'eventualità di assunzione a tempo indeterminato;
che, oltre agli altri colleghi di lavoro, era presente il coadiutore notaio – sostituto della – dal quale aveva ricevuto le direttive Per_3 CP_1 sul lavoro;
che la era una procacciatrice di affari (recepiva nell'interesse del CP_2 notaio gli incarichi per le future stipule degli atti dalle varie agenzie immobiliari e CP_1 dalle banche condividendo così per quota-parte i compensi spettanti) e che aveva avanzato tale proposta anche al notaio che aveva rifiutato essendo Per_1 deontologicamente e disciplinarmente vietato l'accaparramento di clientela con le modalità proposte;
che sia il che la le avevano affidato il compito di Per_3 CP_2 istruire tutto l'iter delle pratiche per la stipula di atti a rogito di compravendita e/o mutuo e, segnatamente, l'esecuzione delle ispezioni catastali ed ipotecarie tramite programma gestionale, la redazione della relazione notarile preliminare da trasmettere agli istituti bancari, con rapporto diretto con i rispettivi funzionari mediante contatti telefonici e di posta elettronica, l'acquisizione e la verifica dell'idoneità della documentazione amministrativa urbanistica e di conformità degli immobili e di tutta la documentazione anagrafica dei soggetti coinvolti nell'atto con rapporto diretto con gli agenti immobiliari,
i tecnici incaricati e le parti acquirenti e venditrici, nonché l'esame e lo studio delle eventuali agevolazioni fiscali applicabili nelle compravendite con relativo conteggio delle imposte e tasse e con redazione dell'atto a rogito definitivo di compravendita;
che dal 15 febbraio 2022, quando aveva lavorato a tempo pieno, aveva goduto della pausa solo nel momento in cui l'attività di stipula era conclusa.
Ha rappresentato che, pochi giorni dopo l'assunzione a tempo indeterminato, si era interfacciata come di consueto con il coadiutore notaio per inquadrare una Per_3 problematica sollevata da una cliente sull'entità di imposte e compensi applicabili sull'atto da stipulare e che, al rientro nella sua stanza e di fronte alla collega la Pt_2
l'aveva redarguita con urla tanto alte da essere udite da tutto il personale dello CP_2 studio professionale;
che in tale circostanza la le aveva intimato di non CP_2 permettersi più di rivolgersi al coadiutore senza prima aver avuto la sua approvazione e
Pag. 2 di 19 che per qualsiasi questione sugli atti da lei portati in studio, eSS doveva essere considerata l'esclusiva referente a cui doversi rapportare;
che era rimasta turbata da tale scoppio d'ira e per i modi violenti della rappresentando che per la risoluzione di alcune
CP_2 tematiche era sempre stato il il proprio punto di riferimento, ma la le Per_3 CP_2 aveva rimarcato, sempre con urla, che vista la sua esperienza sapeva decidere quali soluzioni adottare;
che, in tale circostanza, richiamato dalle grida della era
CP_2 intervenuto il rappresentando alla la necessità della lavoratrice di Per_3 CP_2 rapportarsi con lui per i quotidiani adempimenti ma, una volta allontanatosi quest'ultimo, la l'aveva nuovamente rimproverata ribadendo che era lei a decidere tutto;
che
CP_2 nelle successive settimane la l'aveva richiamata in riferimento alle modalità con
CP_2 cui salutava la mattina all'ingresso in studio e in riferimento alla pausa pranzo che aveva effettuato fuori dallo studio;
che la medesima effettuava nei propri confronti
CP_2 continui richiami, sempre urlati, alla presenza degli altri colleghi, sino a dichiararle che l'avrebbe fatta licenziare (testualmente: “se non ti metti in riga”).
Ha riferito che, oltre alle mansioni già precedentemente svolte, la le aveva fin da CP_1 subito affidato anche ulteriori compiti di esame e studio degli atti di natura donativa e degli atti di separazione di beni tra coniugi con le connesse attività, nonché le ulteriori mansioni di istruire l'iter delle pratiche di natura societaria di cessione di quote e/o rami d'azienda (consistente nell'esame e studio dei rispettivi statuti societari), con rapporto diretto con le parti contraenti, acquisizione dei dati societari, visure camerali e documentazione anagrafica, conteggio di oneri ed imposte e redazione dell'atto societario di costituzione di società, nonché della costituzione ex novo di società giuridiche mediante esame e studio dello statuto e dell'atto costitutivo e relativa redazione;
che la CP_1 interloquiva tramite un gruppo whatsapp preesistente (denominato “Studio TA
CA”) nel quale era stata inserita e che veniva utilizzato anche dalla che CP_2 quest'ultima, il 21 aprile 2022, aveva inviato un meSSggio vocale del seguente tenore:
“è la tipa della che lavora con la ” con riferimento ad una pratica affidata Pt_3 Parte_4 alla ricorrente, che riportava il seguente meSSggio vocale: “ … sta a chiede una cosa che non c'ha senso, che la senti tu? Dopo quello che ci siamo dette stamattina magari forse non c'è arrivata lei”; che, in data 25 maggio 2022, sempre sul gruppo whatsapp la dipendente aveva interloquito per un determinata pratica e la aveva Pt_2 CP_2 inviato un audio personale dal seguente tenore: “Allora, ragazze… il TA è alquanto
Pag. 3 di 19 arrabbiata perché il lavoro non mi sembra che sia tantissimo e si nota una certa rilaSStezza a studio questi errori non sono ammessi soprattutto quando il lavoro è così tranquillo… allora, se abbiamo fatto una pessima figura in banca che è stato il Direttore ad accorgersene, se siete stanche potete mettervi tranquillamente a casa in aspettativa non retribuita”, precisando come fosse rivolto alla ricorrente in quanto nello Studio notarile era l'unica donna oltre all' che il notaio dalla fine di maggio 2022 Pt_2 CP_1 le aveva rivolto infondati richiami, la maggior parte delle volte riportati dal suo braccio destro che, pochi giorni dopo il suddetto meSSggio whatsapp, la era CP_2 CP_2 entrata nella stanza ove si trovava anche la e con tono alterato le si era rivolta, con Pt_2
i seguenti testuali termini: “considerata la mole di lavoro diminuita, non riusciamo a coprire le spese di studio e stiamo per decidere se licenziare qualcuno per la stesura degli atti”; che la l'aveva rassicurata spiegandole che, in caso di licenziamento, sarebbe Pt_2 stato licenziato l'ultimo dipendente assunto;
che il notaio dopo essere rientrata in CP_1 studio ad aprile 2022, essendo a conoscenza del rapporto che legava la ricorrente al notaio
, le aveva richiesto di avere dal collega alcuni pareri;
che, in particolare, la Per_1 CP_1 le aveva chiesto, di fronte alla di contattare il notaio per chiedergli come Pt_2 Per_1 gestiva la cessione di quote societarie tra soggetti di nazionalità ruSS, dopo l'intervenuta e notoria applicazione delle sanzioni conseguenti al conflitto ucraino;
che, interpellato il notaio , questi le aveva indicato che i conti correnti della clientela ruSS erano Per_1 passibili di sequestro e che pertanto non era consigliabile procedere con tali cessioni di quote;
che nel corso del rapporto intercorso tra la ricorrente ed il notaio con CP_1 frequenza assidua, su espreSS richiesta del datore di lavoro o della era stata CP_2 richiesta di interpellare il notaio , nella maggior parte dei casi su questioni di Per_1 natura societaria, riferendo così quali erano le procedure e/o prescrizioni da adottare, senza entrare nel merito delle vicende o diffondere informazioni sensibili.
Ha sostenuto che anche il notaio aveva constatato il suo stato di prostrazione Per_1 psico-fisica, al che ella gli aveva riferito dei comportamenti veSStori di cui era vittima nel corso dell'attività lavorativa presso lo Studio che, infatti, anche CP_1 successivamente al meSSggio whatsapp del 25 maggio 2022, la e il notaio CP_2 CP_1 avevano continuato a richiamarla verbalmente anche per i giorni di malattia, causandole un ancor più profondo stato di esaurimento;
che in data 15 giugno 2022 la aveva CP_2 inviato sulla piattaforma whatsapp una comunicazione a tutti i lavoratori affinché
Pag. 4 di 19 attendessero dall'iniziare la pausa pranzo sino al suo arrivo e, dopo esser giunta insieme al notaio alle 13:30, aveva invitato tutti i dipendenti a sospendere le attività perché CP_1 il notaio doveva effettuare una comunicazione;
che in tale occasione il notaio e la CP_1
accompagnate da tale erano entrate nella stanza ove si trovava CP_2 Persona_4 insieme alla mentre avanti alla porta aperta sostavano tutti gli altri lavoratori e le Pt_2 era stato contestato ad alta voce di aver appreso che il notaio , il giorno prima (il Per_1
14 giugno 2022), aveva contattato telefonicamente la contestando i CP_2 comportamenti bullizzanti subiti e di aver minacciato di svelare informazioni riservate dello Studio CA apprese dalla ricorrente;
che aveva negato l'addebito essendo del tutto ignara della telefonata intercorsa il giorno prima;
che era stata invitata a sottoscrivere per avvenuta ricevuta una lettera di contestazione disciplinare, senza neppure avere il tempo di leggerne il contenuto, avanti a tutti i dipendenti “impietriti”, mentre la con CP_2 termini perentori l'aveva invitata a ritirare entro cinque minuti i suoi effetti personali ed allontanarsi dallo studio.
La contestazione, consegnatale a mano il 15 giugno 2022, riportava testualmente:
“Gentilissima Signora, preso atto che dall'inizio del rapporto di lavoro le Sue assenze per malattia ricadevano sempre nei giorni di giovedì e venerdì, in data 10.06.2022 a seguito di Sua ulteriore comunicazione pervenutami tramite meSSggio telefonico in data
09.06.2022, la sottoscritta si determinava a chiedere alla Commissione Medica INPS competente l'invio di un medico fiscale per la verifica. In data 14.06.2022 la Sig.ra
mia collaboratrice e responsabile del personale del mio Studio e con la Controparte_2 quale Lei ha fatto, in mia assenza per ricovero ospedaliero, il primo colloquio, mi ha notiziata di aver ricevuto una chiamata dal TA , con la quale ho Persona_5 appreso che Lei intrattiene un rapporto sentimentale e che minacciava denunce contro la mia persona paventando di conoscere vicende interne del mio Studio, apprese da Lei, nonostante la mia attività è coperta da segreto professionale oltre alla più generica legge sulla privacy. Tra l'altro, la causa del comportamento avuto dal Suo compagno sarebbe da ascriversi ad una mia supposta condotta mobbizzante nei Suoi confronti, del tutto inesistente come Lei ben conosce. Questa rivelazione delle informazioni da Lei inevitabilmente apprese nello svolgimento delle mansioni quotidiane, lede irreversibilmente il nostro rapporto lavorativo basato sulla reciproca fiducia e pertanto sono mio malgrado costretta a sospendere senza retribuzione il rapporto lavorativo in
Pag. 5 di 19 essere fino alla conclusione del procedimento disciplinare nei Suoi confronti. Di conseguenza, Le comunico che Lei ha termine di 5 gg., a decorrere dalla data odierna, per rendere giustificazioni anche scritte, in merito a quanto Le è stato contestato”.
Contattato l' , questi aveva confermato di aver contattato telefonicamente la Per_1
e di averle soltanto rappresentato che la ricorrente da molte settimane era CP_2 particolarmente streSSta, chiedendo il motivo per il quale stava subendo continui richiami ed esprimendo il suo disappunto, mentre la aveva replicato seccamente CP_2 che non si doveva intromettere, interrompendo così la chiamata durata meno di un minuto.
Che aveva quindi, replicato agli addebiti, con lettera del 16 giugno 2022 del seguente tenore: “Egregio TA , la Dott. che sottoscrive in calce a CP_1 Parte_1 tutti gli effetti di legge, ha conferito incarico allo Scrivente di riscontrare la Sua lettera di contestazione disciplinare del 15.06.2022, di cui se ne contesta in radice ogni fondatezza fornendo nel contempo le seguenti giustificazioni: - Con riferimento alle assenze per malattia, l'assistita ha trasmesso puntualmente e tempestivamente tutti i certificati di malattia telematici rilasciati, risultando del tutto irrilevante la contestazione sui singoli giorni, ed avendo Lei omesso gli esiti della menzionata verifica fiscale, risulta priva di rilievo la Sua censura. - Con riferimento al colloquio telefonico, intercorso in data 14.06.2022 tra il TA e la Sig.ra da lungo Persona_5 Controparte_2 tempo conosciuta per una precedente occasione professionale, premesso che la circostanza del rapporto affettivo con l'assistita era ad eSS ben nota e comunque del tutto irrilevante sotto il profilo disciplinare, risulta che fu lo stesso TA nei Per_1 primi giorni del mese di gennaio 2022 a segnalare alla Sig.ra – su sua esplicita CP_2 richiesta - la disponibilità della Dott. per un posto di lavoro presso il Suo Studio Pt_1 professionale. Interpellato dallo Scrivente sulla circostanza del 14.06 u.s., il TA
riferisce di aver contattato telefonicamente la Sig.ra proprio Per_1 Controparte_2 in ragione del rapporto professionale che intercorreva, rappresentando esclusivamente il suo disappunto per il reiterato comportamento mobbizzante subìto dalla Dott. in Pt_1 ufficio, di cui meglio si dirà nel prosieguo, ma escludendo categoricamente di aver fatto anche solo minimo cenno a non meglio precisate vicende interne del Suo Studio e/o attività coperte da segreto professionale, ad egli del tutto ignote. La contestazione da Lei moSS alla lavoratrice è pertanto del tutto infondata poiché non vi è stata alcuna rivelazione di informazioni, e la lavoratrice si è attenuta rigidamente e scrupolosamente
Pag. 6 di 19 agli obblighi di fedeltà e segretezza così come alle regole di un corretto svolgimento di un rapporto di lavoro. Poiché tale iniziativa disciplinare si appalesa strumentale, con
l'occasione la steSS lavoratrice Le contesta formalmente di aver subìto un inaccettabile
e reiterato comportamento veSStorio e mobbizzante nel rapporto lavorativo iniziato con decorrenza dal 17 gennaio 2022 e con orario dalle ore 9.00 alle ore 13.00 sino al
04.02.2022 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00 sino al 14.02.2022 senza alcuna regolarizzazione contrattuale e corresponsione delle retribuzioni maturate. Solo in data
14.02.2022 veniva sottoscritto il simulato contratto di assunzione a tempo indeterminato full-time con decorrenza dal 15.02.2022, senza che alla lavoratrice fosse indicato il suo superiore gerarchico in Sua assenza, ma solamente continuando a ricevere perentori ordini dalla Sig.ra che non risulta neanche inserita stabilmente nel Suo Controparte_2
Studio Professionale, la quale si è resa protagonista di ripetuti ed intollerabili episodi mobbizzanti, quali a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, offendendo la dipendente sulle sue “modalità” di saluto all'ingresso nello Studio, continui e capziosi maltrattamenti verbali con toni alterati di fronte a tutti quanti i dipendenti ridicolizzandola addirittura su una chat Whatsapp di gruppo, ed imponendo cambiamenti repentini dell'orario di pausa pranzo. Risulta altresì che Lei ha consegnato la lettera di contestazione disciplinare alla lavoratrice alla presenza di tutti i dipendenti dello Studio, allo scopo di umiliarla e con un'inaccettabile violazione della privacy, ravvisando così gli estremi di cui all'art. 595 del Codice Penale. Debbo pertanto intimarLa al pagamento delle retribuzioni maturate dalla lavoratrice per il periodo non regolarizzato oltre agli oneri previdenziali, con reintegra immediata nel posto di lavoro e ceSSzione di ogni turbativa mobbizzante, con ogni più ampia riserva di agire presso tutte le Sedi
Giudiziarie, anche nell'interesse del TA che mi ha conferito Persona_5 espresso mandato di tutelarlo per tali diffamatorie contestazioni”.
Con lettera raccomandata a./r. del 28 giugno 2022, spedita il 30 giugno 2022 e pervenuta il 4 luglio 2022, il notaio le aveva quindi intimato il licenziamento per giusta causa, CP_1 ritenendo insufficienti le giustificazioni rese.
Ha dunque riferito che il licenziamento era stato impugnato in via stragiudiziale in data
12 luglio 2022, in quanto illegittimo e invalido, con contestuale richiesta di reintegro e corresponsione delle indennità risarcitorie, delle retribuzioni maturate e non corrisposte, in virtù del riconoscimento delle superiori mansioni, per differenze retributive,
Pag. 7 di 19 previdenziali e straordinari, 13ª mensilità, ferie non godute, permessi non goduti e festività soppresse, nonché il risarcimento dei danni biologici e patrimoniali subiti a causa del mobbing patito; che avrebbe infatti dovuto essere inquadrata da subito nel livello 3S del c.c.n.l. rivendicando la spettanza di somme per Parte_5 differenze retributive, per t.f.r. e per indennità sostitutiva del preavviso analiticamente indicate. Ha poi rivendicato il danno da straining ex art. 2087 c.c. ed argomentato diffusamente in diritto sulla illegittimità del licenziamento per violazione dell'art. 7 dello
Statuto del lavoratori per mancanza di tempestività (quanto alle assenze per malattia), mancata specificità della contestazione (non meglio minacciate denunce e/o vicende interne dello Studio altresì coperte da preteso “segreto professionale”, non meglio precisate “rivelazioni delle informazioni apprese nello svolgimento delle mansioni quotidiane”) assenza di affissione del codice disciplinare nonché sulla infondatezza dei motivi posti a fondamento del licenziamento e sproporzione del provvedimento espulsivo.
Sulla base di tanto ha rassegnato le seguenti conclusioni: “
1. Accertare e dichiarare illegittimo e, comunque, annullare il licenziamento per giusta causa della Dott.SS comunicato dal TA con nota del 28.06.2022, Parte_1 Controparte_1
e, per l'effetto, ai sensi dell'art. 18, l. n. 300/1970, dichiarare la prosecuzione del rapporto e/o disporne il ripristino con effetto “ex tunc” e condannare la resistente alla reintegra dell'odierna ricorrente nel proprio posto di lavoro, con le medesime mansioni
e qualifica, ed alla corresponsione di tutto quanto dovutogli a titolo di retribuzioni ed oneri accessori conseguentemente, condannando la parte datoriale alla corresponsione del trattamento economico e previdenziale, a partire dalla data del licenziamento sino a quella del reinserimento, ragguagliato all'ultima retribuzione globale di fatto pari ad
Euro 1.525,23, a far data dall'intervenuto licenziamento sino a quella dell'effettiva reintegrazione nel suo posto di lavoro, il tutto oltre interessi a decorrere dalle singole maturazioni e rivalutazione monetaria come per legge, dichiarando la non interruzione del rapporto di lavoro.
2. Accertare e dichiarare in ogni caso la decorrenza del rapporto di lavoro sorto il 17.01.2022 nonché il dovuto inquadramento della lavoratrice con mansioni di Segretaria di Concetto con assistenza alla preparazione degli atti e Livello
3S nonché la retribuzione da C.C.N.L. dovuta mensilmente pari ad € 1.525,23, condannando la resistente al pagamento di € 5.443,87 in favore della lavoratrice dal
Pag. 8 di 19 17.01.2022 sino al 04.07.2022, detratto l'importo percepito di € 5.854,42 rispetto alla retribuzione spettante nel periodo di € 9.884,10, 13ma per € 635,51, 14ma per € 635,51, festività del 01.05.2022 per € 58,66, malattie per € 48.32, carenza per € 175,99, nonché permessi ex festività non goduti di € 119,63, ferie non godute per € 635,51, T.F.R. lordo per € 659,05, nonché al pagamento indennità sostitutiva di preavviso di 30 giorni per €
1.911,25, qualora dovuta nonché al pagamento delle ulteriori retribuzioni maturate di €
1.525,23 mensili a decorrere dal 05.07.2022 sino a quella dell'effettiva reintegrazione, il tutto oltre interessi a decorrere dalle singole maturazioni e rivalutazione monetaria come per legge.
3. In via subordinata, in caso di applicabilità del regime della tutela obbligatoria, condannare ai sensi dell'art. 8, l. n. 604/1966, così come novellato dall'art.
2, l. n. 108/1990, il TA alla riassunzione della Dott.SS Controparte_1 [...] nel proprio posto di lavoro, con le medesime mansioni e qualifica entro il Parte_1 termine di tre giorni, o in alternativa al risarcimento del danno da quantificarsi nella misura di 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto di € 1.525,23, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
4. Accertare e dichiarare la responsabilità della resistente per i comportamenti stressogeni subìti nel periodo dalla lavoratrice e del conseguente danno non patrimoniale ex art. 2087 C.C. da “straining”, di cui al danno psico-fisico così come accertato all'esito dell'espletanda C.T.U. medico- legale, e per l'effetto condannare la resistente al risarcimento di € 12.000,00 ovvero in subordine, di quelle altre somme ritenute più giuste e più eque anche a seguito di espletanda CTU medico-legale, sempre in ogni caso, con gli interessi legali e con il maggior danno da svalutazione monetaria, a decorrere dalle date di maturazione sino all'effettivo soddisfo”, il tutto, vinte le spese con distrazione.
Instaurato il contraddittorio, la si è costituita concludendo nei seguenti termini: “a) CP_1 in via principale: - rigettare il ricorso avversario;
b) in via subordinata: - nella denegata ipotesi in cui dovesse essere ritenuto sussistente un credito della Parte_6 nei confronti della D.SS , disporre la compensazione di tale
[...] Controparte_1 credito, fino alla concorrenza del credito che dovesse essere riconosciuto, in accoglimento delle domande riconvenzionali di cui al successivo punto c), in favore della
D.SS , ed a carico della c) in via Controparte_1 Parte_6 riconvenzionale: c)-1. Accertare e dichiarare l'illiceità delle condotte della
[...] di cui in narrativa, relativamente alla comunicazione a terzi di Parte_6
Pag. 9 di 19 notizie, altresì infondate, concernenti l'attività professionale e la condotta professionale della e lesive della onorabilità, della dignità e dell'Immagine del Parte_7
TA e condannare la al pagamento, in favore della CP_1 Parte_6
, dell'importo che l'Ill.mo Giudice riterrà di Giustizia, da Parte_7 liquidare, anche in via equitativa, nell'importo di € 10.000,00 (diecimila/00), ovvero in quello, maggiore o minore, ritenuto di Giustizia all'esito dell'istruttoria; c)-2. accertare
e dichiarare che la ha agito in giudizio con mala fede o Parte_6 quanto meno colpa grave e condannarla, ai sensi dell'art. 96, 1° comma, c.p.c., al pagamento, in favore della , dell'importo che l'Ill.mo Giudice Parte_7 riterrà di Giustizia, da liquidare, anche d'Ufficio ed in via equitativa, in misura quanto meno equivalente al costo dell'assistenza legale (valutato in base ai parametri di Legge) cui la è stata costretta a ricorrere per difendersi dalle infondate pretese Parte_7 svolte dalla ricorrente, nella misura che qui si indica, in base ai valori medi dei menzionati parametri e tenuto conto che la pretesa cui la resiste Parte_7 appare di importo indeterminabile, nell'importo di € 13.759,75 oltre oneri di legge. Con vittoria delle spese di lite, con gli accessori di Legge”. A sostegno, ha rappresentato che il ricorso introduttivo conteneva una serie di prolisse, infondate e, nel migliore dei casi, del tutto inconferenti deduzioni, ricche di valutazioni arbitrarie, ma era anche affetto da
“plateale genericità”; che, alcune situazioni, qualifiche (il ruolo di procacciatrice della o rapporti parentali non avevano alcuna rilevanza mentre i comportamenti CP_2 stressogeni, veSStori e mobbizzanti erano stati dedotti in maniera del tutto generica, come i continui richiami riportati dalla che i toni drammatici con i quali erano stati CP_2 rappresentati i continui richiami verbali per ogni minima inezia e futilità, parimenti, erano carenti di ogni contestualizzazione, come a titolo di esempio il richiamo ai rimproveri in contesto mortificante, e l'essere stata “brutalizzata” di fronte a tutti” con conseguente profonda prostrazione.
Ha quindi rappresentato come non fosse credibile che, nel breve volgere di poche settimane di lavoro, l'atteggiamento nei confronti della ricorrente fosse degenerato dalla iniziale fiducia alle pretese veSSzioni, alla assegnazione di mansioni addirittura più qualificate di quelle originarie ed infine ad ulteriori veSSzioni culminate nel licenziamento ingiusto, se solo si considerava che la ricorrente ben avrebbe potuto esser licenziata nel periodo di prova mentre la prosecuzione del rapporto dimostrava la buona
Pag. 10 di 19 fede della parte datoriale;
ha evidenziato che in tutta la fase stragiudiziale la ricorrente aveva sostenuto di aver subito una vera e propria condotta di mobbing, per poi
“derubricare” le doglianze optando per un semplice straining, contraddicendosi quindi anche rispetto alla pretesa “continuatività” degli asseriti comportamenti veSStori che avrebbe subito.
Ha quindi contestato l'utilizzabilità dei conteggi in quanto non allegati al ricorso, ma anche la loro correttezza atteso che erano riferiti alla qualifica “3S”, non solo in quanto la aveva sempre e solo svolto le mansioni previste nel contratto di assunzione Pt_1
(individuate con l'indicazione “4S”) ma anche relativamente al periodo (trattandosi di licenziamento legittimo per giusta causa, l'effetto della sanzione aveva effetto retroattivo alla data di ricezione della contestazione).
Ha sostenuto che la tutela reale non era applicabile neanche astrattamente e, quanto alla tutela richiesta in via subordinata, non avrebbe potuto essere riconosciuto il risarcimento pari a sei mensilità della retribuzione, attesa la limitata durata del rapporto.
Ha infine giustificato la richiesta in via riconvenzionale quanto al danno conseguente alla comunicazione a terzi di notizie infondate relative all'attività ed alla condotta professionale della e, in ogni caso, non comunicabili all'esterno. CP_1
Con memoria in risposta alla domanda riconvenzionale, la ha resistito alla domanda Pt_1 altrui chiedendone il rigetto (anche per la genericità dei capitoli di prova). Ha evidenziato la commissione del reato di falsità materiale in quanto il CUD ricevuto con e-mail in data
13 marzo 2023 per i redditi 2022 (di cui chiedeva l'acquisizione) risultava riportare falsamente un importo maggiore (€ 6.281,07) rispetto al percepito per l'ammontare di €
400,00. Ha poi evidenziato che altra dipendente, , aveva proposto Parte_8 analoga controversia, interrotta per il decesso della steSS.
Istruita in forma esclusivamente documentale, la causa è stata decisa con la sentenza n.
4099/2023, depositata il 20 aprile 2023, che ha accolto in parte il ricorso e ha respinto la domanda riconvenzionale, dichiarando l'illegittimità del licenziamento intimato alla Pt_1 per genericità della contestazione e dichiarando estinto il rapporto di lavoro, altresì condannando la parte resistente al pagamento di un'indennità pari a 6 mensilità, infine compensando per metà le spese processuali, poste per la restante parte a carico della
CP_1
Pag. 11 di 19 Con atto depositato presso questa Corte in data 11 ottobre 2023 la ha impugnato la Pt_1 pronuncia affidandosi ai motivi che si riportano di seguito.
Con il primo ha censurato quello che ha definito come “ingiusto, erroneo ed illegittimo mancato riconoscimento del periodo di prova in part-time dal 17.01.2022 al 14.02.2022 con omeSS regolarizzazione contributiva ed omeSS retribuzione maturata”, evidenziando di avere richiesto di dimostrare detti fatti a mezzo dell'interrogatorio formale del notaio e a mezzo di prova per testi e di avere depositato corposa CP_1 documentazione dalla quale emergeva la spettanza della somma di € 762,00 a tale titolo, così ribadendo le istanze istruttorie a suo tempo formulate e restate di fatto non esaminate ad opera del primo giudice.
Con il secondo motivo si è doluta di quello che ha definito come “ingiusto, erroneo ed illegittimo mancato riconoscimento del dovuto inquadramento della lavoratrice con mansioni di Segretaria di Concetto con assistenza alla preparazione degli atti e Livello
3S, nonché della retribuzione da C.C.N.L. dovuta mensilmente pari ad € 1.525,23, della retribuzione di giugno e luglio 2022, 13ma, 14ma, festività del 01.05.2022, malattie, carenza nonché permessi ex festività non goduti, ferie non godute, T.F.R., il tutto oltre interessi a decorrere dalle singole maturazioni e rivalutazione monetaria come per legge”, lamentando la mancata disamina da parte del primo giudice della documentazione prodotta, e in particolare del c.c.n.l., dal quale sarebbero emerse esattamente le mansioni svolte dalla anche in tal caso reiterando le istanze istruttorie non accolte e così Pt_1 rivendicando il versamento della somma di € 5.443,87 a titolo di retribuzione dovuta, non più corrisposta a partire dal maggio 2022.
Con il terzo motivo ha lamentato il mancato integrale pagamento da parte dell'appellata dell'indennità risarcitoria e relativi accessori ai sensi della sentenza atteso che il notaio aveva versato soli € 8.490,27 a fronte della somma dovuta di € 9.700,41 richiedendo alla
Corte ai sensi dell'art. 210 c.p.c. l'emissione di un ordine di esibizione “delle buste paga del mese di giugno, nonché della busta paga del T.F.R., per l'accertamento dell'ultima retribuzione di riferimento (mese di giugno 2022) per il calcolo del T.F.R., determinando
a carico dell'appellata la condanna pagamento in favore della Dott.SS Pt_1 dell'indennità pari ad € 9.700,41 comprensivo di interessi e rivalutazione maturati dalla data del licenziamento sino 18/05/2023 oltre agli ulteriori interessi e rivalutazione monetaria maturati sino al saldo”, con detrazione di quanto già corrisposto.
Pag. 12 di 19 Ha quindi concluso con richiesta di “1) Accertare e dichiarare in ogni caso la decorrenza del rapporto di lavoro sorto il 17.01.2022 nonché il dovuto inquadramento della lavoratrice con mansioni di Segretaria di con assistenza alla preparazione degli Pt_9 atti e Livello 3S nonché la retribuzione da dovuta mensilmente pari ad € Pt_10
1.525,23, condannando l'appellata al pagamento di € 5.443,87 in favore della lavoratrice dal 17.01.2022 sino al 04.07.2022, detratto l'importo percepito di € 5.854,42 rispetto alla retribuzione spettante nel periodo di € 9.884,10, con retribuzione del mese di giugno
2022, 13ma per € 635,51, 14ma per € 635,51, festività del 01.05.2022 per € 58,66, malattie per € 48,32, carenza per € 175,99, nonché permessi ex festività non goduti di €
119,63, ferie non godute per € 635,51, T.F.R. lordo per € 659,05, nonché al pagamento indennità sostitutiva di preavviso di 30 giorni per € 1.911,25, qualora dovuta il tutto oltre interessi a decorrere dalle singole maturazioni e rivalutazione monetaria come per legge.
2) Accertare e dichiarare che l'appellata non ha ottemperato all'esatto pagamento integrale di quanto dovuto all'appellante in forza della sentenza del Tribunale Civile di
Roma n. 4099/2023 costituita dall'indennità, non assoggettata a contribuzione previdenziale, di importo pari a n. sei mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, oltre interessi e rivalutazione dalla data del licenziamento al saldo, il tutto oltre interessi a decorrere dalle singole maturazioni e rivalutazione monetaria come per legge, previo accertamento dell'ultima retribuzione di riferimento (mese di giugno 2022) per il calcolo del T.F.R., e per l'effetto condannando
l'appellata al pagamento in favore dell'appellante dell'indennità pari ad € 9.700,41 comprensivo di interessi e rivalutazione maturati dalla data del licenziamento sino
18/05/2023 oltre agli ulteriori interessi e rivalutazione monetaria maturati sino al saldo, detraendo l'importo già percepito dalla lavoratrice di € 8.490,27 a titolo di acconto sul maggior dovuto, o quel diverso importo maggiore o minore da stabilirsi anche mediante espletanda C.T.U. contabile”; il tutto, con vittoria di spese e loro distrazione.
Nonostante la ritualità della notificazione del ricorso in appello, il notaio è restato CP_1 contumace.
Disposta ed espletata istruttoria testimoniale, all'esito della discussione orale e della camera di consiglio, la causa è stata decisa come da dispositivo.
Pag. 13 di 19 MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare rispetto alla disamina del merito, occorre rilevare che nessuna censura
è stata moSS avverso il capo della sentenza che ha dichiarato l'illegittimità del licenziamento intimato alla e ha dichiarato estinto il rapporto di lavoro, altresì Pt_1 condannando la parte resistente al pagamento di un'indennità pari a 6 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, oltre accessori. Analogamente, nessuna censura è stata sollevata nei confronti dell'altro capo della sentenza che ha respinto la domanda risarcitoria per le lamentate condotte veSStorie denunciate in danno della così come non è stata proposta alcuna impugnativa del Pt_1 rigetto della domanda riconvenzionale proposta dalla restata contumace in questo CP_1 grado di giudizio.
Pertanto, oggetto del presente giudizio di appello è costituito dalle sole seguenti questioni:
• data di inizio del rapporto di lavoro e sua eventuale iniziale irregolarità
• inquadramento nel livello contrattuale 3S con le correlate differenze retributive in luogo di quello 4S formalmente attribuito
• inesatto adempimento della sentenza di primo grado avendo la dedotto di Pt_1 avere ricevuto la somma di € 8.490,27 in luogo di quella dovuta di € 9.700,41 a titolo di indennità risarcitoria derivante dall'illegittimità del licenziamento intimato.
Ciò posto, l'appello è in parte fondato, nei limiti segnati dalla seguente motivazione.
Atteso che nel giudizio di primo grado non sono state ammesse le prove orali richieste e considerato che esse erano invece determinanti per la risoluzione delle questioni devolute, la Corte ha dato corso all'istruttoria attraverso l'esame di due testimoni, introdotti dalla sola parte appellante, stante la contumacia di quella appellata.
Ebbene, i due testi hanno pienamente confermato le allegazioni dell'appellante sia Pt_1 in ordine all'inizio effettivo del rapporto di lavoro intercorso tra le parti, sia in ordine alle mansioni effettivamente svolte.
Quanto al primo aspetto, sia la teste che il teste entrambi attendibili e a Pt_2 Per_3 diretta conoscenza dei fatti di causa in quanto impiegati presso lo studio del notaio CP_1 hanno confermato che il colloquio per l'assunzione tra la e la factotum dello studio Pt_1
si svolse nella prima metà del mese di gennaio 2022 e che la CP_1 Controparte_2
Pag. 14 di 19 iniziò immediatamente a lavorare. A tale proposito la ha precisato che “era Pt_1 Pt_2 uso dello studio fare svolgere un periodo di prova, la cui durata dipendeva dall'inquadramento del candidato” e che nel caso concreto ebbe a protrarsi per circa un mese, il che collima con quanto dedotto dall'appellante. Corrisponde ugualmente con quanto allegato da parte attrice la circostanza che in tale periodo il rapporto si sia sviluppato secondo un tempo parziale, stante il contemporaneo impiego della presso Pt_1 altro studio notarile, da individuarsi in quello come confermato dal doc. n. 4 Per_2 della produzione in primo grado della lavoratrice, ove si attesta che la ha lavorato Pt_1 dal luglio 2021 al febbraio 2022 (dunque per sette mesi totali e in parziale sovrapposizione con l'avvio del rapporto con la “con mansioni di segretaria di CP_1
con assistenza Redazione atti”, riferibili al livello terzo super, ciò che assumerà Pt_9 rilievo anche in ordine al secondo motivo di impugnazione.
Non vi è dubbio quindi che, a dispetto della formalizzazione del rapporto nel febbraio
2022, esso abbia avuto avvio fin dal mese di gennaio 2022, dovendosi pertanto riconoscere alla anche la relativa retribuzione, ciò che conduce all'esame della Pt_1 seconda doglianza, riguardante la rivendicazione dello svolgimento di mansioni riferibili al terzo livello super, dunque, superiori rispetto a quelle di inquadramento nel quarto livello formalmente attribuite.
A tale proposito, occorre ricordare che, secondo la declaratoria contrattuale
“Appartengono al Livello terzo super i lavoratori che, in possesso di specifiche conoscenze teoriche e pratiche ed in condizioni di autonomia operativa nell'ambito delle proprie mansioni, sulla base di istruzioni ricevute ed applicando procedure operativamente complesse relative al sistema contabile/amministrativo adottato nell'ambito dello specifico campo di competenza, svolgono mansioni di concetto o attività polivalenti di natura tecnica/amministrativa nell'ambito di procedure e processi di lavoro definiti, anche utilizzando nell'attività di competenza i sistemi informatici allo scopo predisposti ed operanti secondo le procedure stabilite dal titolare dello studio professionale. A titolo esemplificativo, appartengono a questa categoria: Addetto a pratiche doganali e valutarie;
Contabile/impiegato amministrativo preposto allo svolgimento di mansioni quali: rilevare, riscontrare, imputare, contabilizzare dati e chiudere conti - elaborare situazioni contabili ed effettuare operazioni anche funzionali
a bilanci preventivi o consuntivi - evidenziare posizioni irregolari e gestire i conseguenti
Pag. 15 di 19 interventi operativi;
Addetto al settore paghe preposto allo svolgimento di mansioni quali: rilevare, riscontrare, imputare, contabilizzare dati ed effettuare chiusure e denunce periodiche - elaborare le relative dichiarazioni annuali;
Addetto alla gestione hardware e software” ed inoltre, nel relativo mansionario, si rinviene al n. 31 la figura di
“segretario di concetto con assistenza preparazione atti”.
Ciò posto, ritiene la Corte che l'istruttoria svolta in questo grado di giudizio consenta di ritenere dimostrato lo svolgimento di compiti riconducibili al livello di inquadramento invocato dalla Pt_1
Infatti, sia la che il hanno confermato lo svolgimento da parte Pt_2 Per_3 dell'appellante di una congerie di attività proprie del terzo livello super. Segnatamente, la teste ha riferito, per quanto di rilievo ai fini della decisione, che “la si Pt_2 Pt_1 occupava di ispezioni catastali e ipotecarie tramite programmi gestionali, della relazione notarile preliminare da trasmettere agli uffici bancari;
confermo che si rapportava direttamente con i funzionari delle banche. Si occupava di acquisizione e verifica dell'idoneità della documentazione amministrativa urbanistica e di conformità degli immobili. Si rapportava direttamente con i clienti con gli agenti immobiliari e con i tecnici incaricati. Si occupava dell'esame e dello studio delle agevolazioni fiscali eventualmente applicabili ed eseguiva i relativi conteggi. All'esito di queste attività redigeva anche l'atto da rogitare sottoponendolo ad un controllo in un primo momento del TA e successivamente del TA ”. Ha precisato ulteriormente, a Per_3 CP_1 specifica domanda, che nel caso non sorgessero criticità o problematiche particolari l'attività era svolta in autonomia da parte della anche se comunque di concerto con Pt_1 il notaio. Ha quindi chiarito che “l'attività degli assistenti riguardava tutte le tipologie di atti tranne gli atti societari di particolare complessità; non ricordo con precisione se la dott.SS abbia redatto atti di donazione che comunque rientravano nella nostra Pt_1 attività”. Ha specificato da ultimo che “l'attività ordinaria svolta dagli assistenti comprendeva anche pratiche di natura societaria, atti di separazione dei beni tra coniugi ed anche atti di costituzione di società, compresa redazione dello statuto e dell'atto costitutivo”.
Analogamente, il notaio coadiutore presso lo studio nel periodo oggetto Per_3 CP_1 del presente giudizio, ha dichiarato, sia pure senza entrare nello specifico, che la Pt_1 svolgeva tutti i compiti elencati nel capitolo di prova ed estratti direttamente dalla
Pag. 16 di 19 declaratoria contrattuale, confermando in particolare la materiale redazione dell'atto da rogitare, così come la preparazione di ogni tipologia di atto, ivi compresi quelli di natura donativa e societaria.
Come risulta evidente, sono dunque integrati tutti i tratti richiesti dalla contrattazione collettiva per la configurabilità di mansioni corrispondenti al terzo livello super rivendicato. Si rinvengono, infatti sia il possesso di conoscenze specifiche – peraltro non mai messo in dubbio, stante anche la in parte pregreSS e in parte contemporanea esperienza presso lo studio – sia lo svolgimento di compiti in autonomia, Per_2 sebbene, ovviamente, sotto la supervisione del pubblico ufficiale, fosse esso il coadiutore, fosse esso lo stesso notaio È risultata confermata anche l'applicazione di procedure CP_1 operativamente complesse, proprie della preparazione di ogni sorta di atto notarile, sia pure nell'ambito di quelli che possono essere qualificati come processi di lavoro definiti, stante la vincolatività delle norme che regolano non solo lo svolgimento della funzione notarile, ma anche la forma giuridica degli atti da redigere.
Si aggiunga che anche nell'attestazione resa dallo studio e richiamata in Per_2 precedenza si certifica che la ebbe a lavorare “con mansioni di segretaria di Pt_1
con assistenza Redazione atti”, riferibili al livello terzo super. Pt_9
Deve essere dunque riconosciuto lo svolgimento di mansioni riconducibili al terzo livello super da parte della fin dal gennaio 2022, atteso che i testi hanno dichiarato che i Pt_1 compiti svolti dall'appellante sono restati invariati lungo tutto l'arco del rapporto.
In riferimento alla determinazione delle somme dovute per lo svolgimento delle mansioni riferite al livello contrattuale in esame, osserva il collegio che la parte appellata non ha in effetti contestato in maniera specifica i calcoli elaborati nel corso del giudizio di primo grado dalla e riproposti in questo grado di appello, essendosi limitata a eccepirne Pt_1 una sorta di inutilizzabilità in quanto non allegati al ricorso introduttivo del giudizio e a dedurne l'erroneità solo in quanto formulati facendo riferimento al livello terzo super invece che a quello stabilito nel contratto di lavoro stipulato dalle parti.
Ci si può dunque avvalere dei conteggi indicati, correttamente elaborati e pienamente utilizzabili in quanto allegati al ricorso di primo grado e quindi nel rispetto del contraddittorio tra le parti messi a formale conoscenza della parte resistente e, si ripete, da quella non specificamente contestati.
Pag. 17 di 19 Ne risulta la spettanza in favore dell'appellante della somma di € 5.443,87 a titolo Pt_1 di differenze retributive fino al 4 luglio 2022, data del licenziamento, di cui € 659,05 a titolo di t.f.r.
Il terzo motivo si presenta invece inammissibile, non costituendo esso una censura della sentenza di primo grado, ma piuttosto una doglianza riguardante la corretta esecuzione di eSS a cura della parte soccombente, risolvendosi nella contestazione della somma versata dalla nel maggio 2023, ritenuta inferiore al dovuto. CP_1
In conclusione, l'appello merita parziale accoglimento dovendosi dichiarare la ricorrenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato fin dalla data del 17 gennaio 2022, con inquadramento nel livello 3S del c.c.n.l. applicato;
per l'effetto, la CA va condannata al pagamento in favore della parte appellante della indicata somma complessiva di €
5.443,87 a titolo di differenze retributive, oltre accessori di legge.
Quanto alle spese processuali, alla luce dell'esito complessivo del giudizio, che ha visto sostanzialmente accolte tutte le domande proposte con il ricorso introduttivo ed inoltre rigettata la domanda riconvenzionale, vanno poste interamente a carico dell'odierna appellata nei termini di cui al dispositivo in riferimento ad entrambi i gradi del giudizio.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con ricorso Parte_1 depositato l'11 ottobre 2023 avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Roma n.
4099/2023, così provvede:
- in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza impugnata o dichiara che il rapporto di lavoro subordinato intercorso tra le parti ha avuto decorrenza dal 17 gennaio 2022 con inquadramento nel livello 3S del c.c.n.l. Studi professionali;
o condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1 della somma di € 5.443,87 oltre accessori di legge a titolo di
[...] differenze retributive, di cui € 659,05 a titolo di t.f.r.;
- respinge l'appello nel resto;
- condanna la parte appellata al pagamento delle spese del primo grado del giudizio che liquida in complessivi € 3.000,00 oltre 15% per spese generali ed accessori di
Pag. 18 di 19 legge;
condanna la parte appellata al pagamento delle spese del presente grado del giudizio che liquida in complessivi € 4.300,00 oltre 15% per spese generali ed accessori di legge.
Roma, 10 settembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Enrico Sigfrido Dedola Vito Francesco Nettis
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