Articolo 308 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima)
Articolo 307Articolo 309
Versione
6 maggio 1952
Art. 308.
(Indicazione dei segni d'individuazione sullo scafo delle navi maggiori)


Il nome della nave e quello del luogo dell'ufficio di iscrizione devono essere segnati in modo ben visibile sulla superficie esterna della poppa con lettere di altezza non minore di dieci centimetri e di larghezza proporzionata.
Il nome del luogo d'iscrizione deve essere segnato sotto quello della nave.
Il nome della nave deve essere parimenti segnato in modo ben visibile ai due lati della prora.
Entrata in vigore il 6 maggio 1952
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