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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 31/10/2025, n. 15232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15232 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 47665/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
in persona della dr.ssa Rosa D'Urso, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 47665 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, e vertente
TRA
rappresentata e difesa, come da documentazione in atti, Parte_1 congiuntamente e disgiuntamente, dagli avvocati Flaminio Pasquale Morreale e Antonio Zimbardi del Foro di Roma ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, Via San Tommaso D'Aquino, 80.
parte attrice
E
in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore, CP_1 rappresentata e difesa, come da documentazione in atti, dall' Avv. Umberto Maria Sclafani dell'Avvocatura Capitolina e presso lo stesso elettivamente domiciliata in Roma, Via del Tempio di Giove n. 21
parte convenuta
E , in persona del Controparte_2 procuratore speciale Avv. Caterina Lopardo, rappresentata e difesa, come da documentazione in atti, nel presente giudizio dall'avv. Roberto Giansante, nonché elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso avv. Roberto Giansante in Roma, via Raffaele Caverni n. 16.
Parte terza chiamata
OGGETTO: risarcimento lesioni personali ex artt. 2051-2043- c.c.
All'udienza del 4 maggio 2025, la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti e la concessione dei termini ex art. 190 cpc.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in Parte_1 giudizio per “…accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità di CP_1 nella causazione del sinistro occorso alla sig.ra CP_1 Parte_1 per i motivi di cui in premessa e, per l'effetto, condannare quest'ultima al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, patiti dalla medesima e quantificati nell'importo di € 21.360,00 o in quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria, interessi e con vittoria di spese e compensi”.
Assumeva che: “ …la sig.ra svolge attività di insegnante di ruolo Parte_1 presso la Scuola Materna Comunale “Ferrante Aporti” appartenente al XV^ Municipio di Roma sita in Roma, alla via Antonio Serra, 91. Il 10.9.2021, alle ore 8.20, la sig.ra si trovava all'interno dei locali del plesso Parte_1 scolastico per svolgere l'attività lavorativa quando, nell'uscire dall'aula della sezione “C” sita al piano terra, poggiando il piede sulla striscia di separazione fra il pavimento della classe e quello del corridoio in corrispondenza della porta dell'aula, cadeva rovinosamente a terra a causa dell'improvviso sollevamento della parte sinistra della suddetta striscia di collegamento dei due ambienti (classe – corridoio), in quanto evidentemente non aderente al pavimento, costituendo insidia/trabocchetto…in conseguenza della caduta la sig.ra Parte_1 subiva gravi lesioni personali che hanno necessitato, nell'immediato, l'intervento dell'autombulanza e dei sanitari e, successivamente, il trasporto “d'urgenza” al più vicino nosocomio del Policlinico Universitario A. Gemelli, ove le è stato diagnosticato “trauma cranico non commotivo”, “ferita lacero contusa frontale suturata” e “frattura ossa nasali”…i danni patrimoniali e non patiti dalla sig.ra
a causa del sinistro, ammontano dunque ad € 21.360,00, così Parte_1 calcolati avendo a riferimento le tabelle milanesi applicabili al caso di specie… in data 13.9.2021 la sig.ra presentava regolare denuncia di Parte_1 infortunio…con PEC del 7.10.2021 la sig.ra inviava a Parte_1 [...]
– per il tramite dei suoi legali - formale richiesta di risarcimento dei danni CP_1 che, tuttavia, restava prima di riscontro…in data 28.4.2022 veniva notificata a
[...]
proposta di stipula della convenzione di negoziazione assistita ai sensi degli CP_1 artt. 2 e 3 D.L. 132/2014 che restava priva di riscontro al pari della richiesta risarcitoria…”
Si costituiva ritualmente in giudizio la quale chiedeva “ … CP_1 autorizzare, ai sensi dell'art. 269 c.p.c., la chiamata in causa di quale CP_3 compagnia assicuratrice tenuta al risarcimento dei danni eventualmente cagionati a terzi o prestatori di lavoro, e quale ente preposto alla corresponsione di quanto CP_4 dovuto secondo la normativa applicabile…in via principale, riqualificare il titolo della responsabilità imputata a ex art. 2043 c.c., rigettando le CP_1 domande attoree ritenendo il risarcimento non dovuto, stante la mancanza degli elementi richiesti ex lege;
in via subordinata, ritenere non imputabile alla convenuta alcuna forma di responsabilità ex art. 2051 c.c., essendo provato il caso fortuito o comunque l'interruzione del nesso eziologico tra evento e danno a causa della condotta del danneggiato a causa della condotta dello stesso;
in via ulteriormente gradata, mitigare il risarcimento eventualmente dovuto in considerazione del concorso colposo del danneggiato, ex artt. 2056 c.c…”
Si costituiva ritualmente in giudizio Controparte_2 in persona del legale rappresentante p.t. la quale chiedeva:” … rigettare le
[...] domande di parte attrice, in quanto infondate in fatto ed in diritto;
nel denegato caso di accoglimento, anche parziale, delle domande di parte attrice escludere o limitare ai sensi dell'att. 1227 I e II comma cc il diritto di parte attrice al risarcimento dei danni in ragione del comportamento tenuto dalla sig.ra ; nel caso Parte_1 di condanna di ed in accoglimento della domanda di garanzia svolta CP_1 verso Le Assicurazioni di Roma, condannare quest'ultima esclusivamente a tenere indenne dalle conseguenze negative del presente giudizio senza CP_1 condannarla a risarcire direttamente la parte attrice, non trovando tale domanda svolta da fondamento nella polizza in essere tra le parti”. CP_1
La causa veniva istruita con la produzione dei documenti, interrogatorio formale, escussione testi e Consulenza medico-legale. La causa, in data 4 maggio 2025 veniva trattenuta in decisione con concessione di termini ex art. 190 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito, all'esito dell'istruttoria, la domanda di parte attrice appare infondata e deve essere respinta per le ragioni esposte a seguire. Si deve, quindi, procedere a verificare se nei fatti possa ritenersi integrata la fattispecie riferibile all'art. 2051 cc e se parte convenuta abbia fornito la prova liberatoria consistente nella verificazione di un fatto eccezionale o nel fatto dell'attore, tenuto conto che in materia di responsabilità da cose in custodia, la sussistenza del caso fortuito, idoneo ad interrompere il nesso causale, forma oggetto di un onere probatorio che grava sul custode, soggiacendo, pertanto, alle relative preclusioni istruttorie, ma non anche di un'eccezione in senso stretto, sicché la relativa deduzione non incorre nella preclusione fissata, per il primo grado, dall'art. 167, comma 2, c.p.c. (Cass. Sez. III, 23 giugno 2016, n. 13005), o se nei fatti possa ritenersi integrata la fattispecie prevista dall'art. 2043 ed in particolare se sussistano i requisiti richiesti per la configurabilità della responsabilità da insidia. Giova premettere che la fattispecie de qua deve essere ricondotta nell' alveo normativo dell' art. 2051 c.c. Sotto questo aspetto occorre osservare che la norma di cui all'art. 2051 cc trova applicazione con esclusivo riguardo ai danni che derivano dalla natura intrinseca delle cose medesime, per la loro consistenza obiettiva, o per effetto di agenti che ne abbiano alterato la natura ed il comportamento. Detta norma pertanto, non richiede necessariamente che la cosa sia suscettibile di produrre danni per sua natura, cioè per il suo intrinseco potere, in quanto sussiste il dovere di controllo e custodia, allorquando il fortuito o il fatto dell'uomo possano prevedibilmente intervenire come causa esclusiva o come concausa, nel processo obiettivo di produzione dell'evento dannoso, sollecitando lo sviluppo di un agente, di un elemento fattuale che conferiscano alla cosa l'idoneità al nocumento, dal momento che ai sensi dell'art. 2051 c.c., allorché venga accertato, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa oggetto di custodia, che la situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenersi, per contro, integrato il caso fortuito. (Cass. Sez. III, 22 giugno 2016, n..12895). Si tratta , quindi, di verificare se il fatto dell'uomo possa essere individuato nelle condizioni in cui si sarebbe trovata la pavimentazione della strada al momento della caduta. La norma di cui all'art. 2051 cc, però, pur postulando una presunzione di responsabilità in capo al custode, presunzione, comunque, da intendere sussistente, senza ulteriori , accertamenti di fatto sulla effettiva possibilità di vigilanza quando la estensione dei beni affidati alla responsabilità della società siano tali da far ritenere possibile un efficace e costante servizio di vigilanza tale da poter impedire l'insorgere la causa di pericolo per gli utenti (cfr. ad es. Cass. Sez. III 26 settembre 2006, n. 20827), impone, comunque a chi agisce di provare il fatto ed il nesso di causalità tra le lesioni ed il fatto. Se, poi, il danno sia determinato non da cause intrinseche al bene (quale il vizio costruttivo o manutentivo) bensì da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, quali ad esempio l'abbandono improvviso sulla strada di oggetti pericolosi, è configurabile il caso fortuito solo quando si sia in presenza di alterazioni repentine e non specificamente prevedibili dello stato della cosa che, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata per garantire un intervento tempestivo, non possono essere rimosse e segnalate per difetto del tempo strettamente necessario a provvedere (cfr Cass. Sez. III, 21 settembre 2012, n. 16057 Nel caso di specie parte attrice in relazione alla domanda formulata ai sensi dell'articolo 2051 cc deve provare sia la circostanza della presenza di una insidia che la ha fatto cadere o, qualora il danno non derivi da un dinamismo interno della cosa in relazione alla sua struttura o funzionamento, ma presupponga un intervento umano che si unisca al modo d'essere della cosa inerte, il danneggiato può provare il nesso causale tra evento dannoso e il bene in custodia unicamente dimostrando l'obiettiva situazione di pericolosità dello stato dei luoghi, tale da rendere probabile, se non inevitabile, il danno stesso (Cass, Sez. VI-III, ord. 20 ottobre 2015, n. 21212), sia il nesso di causalità nel duplice aspetto del fatto che la sua caduta è avvenuta per effetto della presenza di tale insidia, e di quello che i danni di cui viene chiesto il risarcimento si sono verificati per effetto di tale caduta (cfr Cass. Sez. III, 15 luglio 2011, n. 15839; Cass. sez. III, 1° aprile 2010 n. 8005; Cass. sez. III, 25 luglio 2008, n. 20427; Cass. sez. Il, 29 novembre 2006, n. 25243). Per quanto riguarda l'insidia devono essere provati gli ulteriori due requisiti richiesti per la configurabilità dell'insidia: la non visibilità dell'ostacolo e la non prevedibilità della sua presenza (cfr da ultimo Cass. sez. III, 13 maggio 2010, n. 11593). Infatti, in tema di danno da insidia stradale, il solo fatto che sia dimostrata l'esistenza di una anomalia sulla sede stradale è di per sé sufficiente a far presumere sussistente la colpa dell'ente proprietario il quale potrà superare tale presunzione solo dimostrando che il danno è avvenuto per negligenza, distrazione od uso anomalo della cosa da parte della stessa vittima. A tal fine, il giudice di merito deve considerare che quanto più la situazione di pericolo era prevedibile e superabile con le normali cautele da parte del danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi sul piano causale il comportamento di quest'ultimo (Cass. Sez. III, 13 luglio 2011, n. 15375). Inoltre, l'insidia stradale non è un concetto giuridico, ma un mero stato, di fatto, che, per la sua oggettiva invisibilità e per la sua conseguente imprevedibilità, integra una situazione di pericolo occulto. Tale situazione, pur assumendo grande importanza probatoria, in quanto può essere considerata dal giudice idonea a integrare una presunzione di sussistenza del nesso eziologico con il sinistro e della colpa del soggetto tenuto a vigilare sulla sicurezza del luogo, non esime il giudice dall'accertare in concreto la sussistenza di tutti gli elementi previsti dall'art. 2043 cod. civ.. Pertanto, la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza l'anomalia, vale altresì , ad escludere la configurabilità dell'insidia è della conseguente responsabilità per difetto di manutenzione della strada pubblica (Cass. Sez. III, 13 luglio 2011, n. 15375), tenuto conto che la stessa Corte Costituzionale nel 2005 ha ritenuto che la collettività abbia diritto all'uso dei beni comuni, senza che però esista un corrispondente diritto alla tenuta degli stessi in condizione di perfetta manutenzione, dovendo l'utente utilizzare i beni stessi sulla base del principio di autoresponsabilità. Detto principio è stato confermato anche dalla giurisprudenza recente della corte di Cassazione anche per la responsabilità da custodia. Secondo tale orientamento l'ente proprietario d'una strada aperta al pubblico transito risponde ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., per difetto di manutenzione, dei sinistri riconducibili a situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, salvo che si accerti la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo. Nel compiere tale ultima valutazione, si dovrà tener conto che quanto più questo è suscettibile di essere previsto e superato attraverso l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più il comportamento della vittima incide nel dinamismo causale del danno, sino ad interrompere il nesso eziologico tra la condotta attribuibile all'ente e l'evento dannoso (cfr Cass. Sez. III, 22 ottobre 2013, n. 23919; Cass. Sez. III, 26 maggio 2014, n. 11664; Cass. Sez. III, 18 febbraio 2014, n. 3793) e allorché venga accertato, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa oggetto di custodia, che la situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenersi, per contro, integrato il caso fortuito (cfr Cass. Sez. III, 17 ottobre 2013, n. 23584). Inoltre, in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e
- superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro (Cass. Sez. III, ord. 1 febbraio 2018, n. 2480), orientamento già espresso in precedenza dalla Corte di Cassazione che ha ritenuto che il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre al custode spetta l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, ed è comprensivo della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che può anche essere esclusiva (cfr ad es. Cass. Sez. VI-111, ordinanza 22 dicembre 2017, n. 30775).
Ciò posto, occorre procedere alla disamina del caso concreto.
I testi indicati da parte attrice ed escussi, sig.ra e sig.ra Testimone_1 Tes_2
, dichiarano entrambe che “…il giorno 10.9.2021 la striscia di separazione
[...] fra il pavimento dell'Aula della sezione C al piano terra nell'edificio di Via Antonio Serra n. 91, ove ha sede la Scuola Materna “Ferrante Aporti”, ed il pavimento del corridoio in corrispondenza della porta dell'aula, fino a poco prima che la sig.ra
vi inciampasse alle ore 8,20, era perfettamente aderente al Parte_1 pavimento…”.
Ed ancora, :”…Al momento dell'incidente ero nella mia classe Testimone_1 dietro l'angolo. Non l'ho vista cadere, ma ho sentito delle urla, mi sono precipitata e l'ho vista a terra sanguinante e la striscia di separazione aula- corridoio non era come di solito aderente al pavimento: Era sollevata da una parte…”
: “…Al momento dell'incidente ero nella mia classe stesso piano ma Testimone_2
a due aule di distanza. Non l'ho vista cadere, ma ho sentito delle urla, mi sono precipitata e l'ho vista a terra e la striscia di separazione aula- corridoio non era come di solito aderente al pavimento. Era sollevata da una parte quando ci siamo avvicinate…”
Da tali dichiarazioni dei testi si evince che non solo non erano presenti al momento della caduta, ma che la striscia di separazione “perfettamente aderente al pavimento”, fino al momento prima della caduta, risultava sollevata, quindi nella immediatezza e pertanto ritiene il giudicante che - poiché il danno è stato determinato non da cause intrinseche al bene demaniale- si è in presenza di alterazioni repentine e non specificamente prevedibili dello stato della cosa che, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata per garantire un intervento tempestivo, non potevano essere rimosse e segnalate per difetto del tempo strettamente necessario a provvedere.
Orbene, ritiene questo Giudice che parte attrice non abbia provato in modo inequivocabile che la caduta fosse avvenuta esclusivamente per responsabilità di parte convenuta in quanto, come chiarito a più riprese dalla Suprema Corte di Cassazione, nell'ipotesi di pericolo non connesso alla struttura o alle pertinenze della cosa in custodia ma provocato da una repentina ed imprevedibile alterazione della stessa, si configura il caso fortuito allorquando l'evento dannoso si sia verificato prima che il custode abbia potuto rimuovere, nonostante l'attività di controllo espletata con la dovuta diligenza al fine di tempestivamente ovviarvi, la straordinaria ed imprevedibile situazione di pericolo determinatasi.
Ne consegue che nel caso di specie l'evento va attribuito a caso fortuito come tale non imputabile al custode con la conseguenza che la domanda, come proposta, deve pertanto essere rigettata.
Per quanto sopra la domanda attorea non può trovare accoglimento.
Ritiene inoltre, questo Giudice che sussistano giuste ragioni per derogare alla regola generale victus victori atteso che parte convenuta, nella fase stragiudiziale, non dava seguito alle richieste di risarcimento esposte da parte attrice, anche perché la prospettazione iniziale della stessa non poteva dirsi prime facie infondata e/o pretestuosa ed inoltre, non dava seguito alla chiamata per negoziazione assistita.
Pern quanto esposto, si ritiene giustificata una compensazione delle spese di lite ex art. 92, comma 2°, c.p.c.
PQM
Definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta da Parte_1 nei confronti di , in persona del Sindaco p.t.
[...] CP_1
1.- rigetta la domanda;
2.- compensa integralmente le spese di lite tra le parti del presente giudizio;
3.- Pone definitivamente a carico di parte attrice le spese di CTU.
Così deciso in Roma in data 31 ottobre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Rosa D'Urso
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
in persona della dr.ssa Rosa D'Urso, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 47665 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, e vertente
TRA
rappresentata e difesa, come da documentazione in atti, Parte_1 congiuntamente e disgiuntamente, dagli avvocati Flaminio Pasquale Morreale e Antonio Zimbardi del Foro di Roma ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, Via San Tommaso D'Aquino, 80.
parte attrice
E
in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore, CP_1 rappresentata e difesa, come da documentazione in atti, dall' Avv. Umberto Maria Sclafani dell'Avvocatura Capitolina e presso lo stesso elettivamente domiciliata in Roma, Via del Tempio di Giove n. 21
parte convenuta
E , in persona del Controparte_2 procuratore speciale Avv. Caterina Lopardo, rappresentata e difesa, come da documentazione in atti, nel presente giudizio dall'avv. Roberto Giansante, nonché elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso avv. Roberto Giansante in Roma, via Raffaele Caverni n. 16.
Parte terza chiamata
OGGETTO: risarcimento lesioni personali ex artt. 2051-2043- c.c.
All'udienza del 4 maggio 2025, la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti e la concessione dei termini ex art. 190 cpc.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in Parte_1 giudizio per “…accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità di CP_1 nella causazione del sinistro occorso alla sig.ra CP_1 Parte_1 per i motivi di cui in premessa e, per l'effetto, condannare quest'ultima al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, patiti dalla medesima e quantificati nell'importo di € 21.360,00 o in quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria, interessi e con vittoria di spese e compensi”.
Assumeva che: “ …la sig.ra svolge attività di insegnante di ruolo Parte_1 presso la Scuola Materna Comunale “Ferrante Aporti” appartenente al XV^ Municipio di Roma sita in Roma, alla via Antonio Serra, 91. Il 10.9.2021, alle ore 8.20, la sig.ra si trovava all'interno dei locali del plesso Parte_1 scolastico per svolgere l'attività lavorativa quando, nell'uscire dall'aula della sezione “C” sita al piano terra, poggiando il piede sulla striscia di separazione fra il pavimento della classe e quello del corridoio in corrispondenza della porta dell'aula, cadeva rovinosamente a terra a causa dell'improvviso sollevamento della parte sinistra della suddetta striscia di collegamento dei due ambienti (classe – corridoio), in quanto evidentemente non aderente al pavimento, costituendo insidia/trabocchetto…in conseguenza della caduta la sig.ra Parte_1 subiva gravi lesioni personali che hanno necessitato, nell'immediato, l'intervento dell'autombulanza e dei sanitari e, successivamente, il trasporto “d'urgenza” al più vicino nosocomio del Policlinico Universitario A. Gemelli, ove le è stato diagnosticato “trauma cranico non commotivo”, “ferita lacero contusa frontale suturata” e “frattura ossa nasali”…i danni patrimoniali e non patiti dalla sig.ra
a causa del sinistro, ammontano dunque ad € 21.360,00, così Parte_1 calcolati avendo a riferimento le tabelle milanesi applicabili al caso di specie… in data 13.9.2021 la sig.ra presentava regolare denuncia di Parte_1 infortunio…con PEC del 7.10.2021 la sig.ra inviava a Parte_1 [...]
– per il tramite dei suoi legali - formale richiesta di risarcimento dei danni CP_1 che, tuttavia, restava prima di riscontro…in data 28.4.2022 veniva notificata a
[...]
proposta di stipula della convenzione di negoziazione assistita ai sensi degli CP_1 artt. 2 e 3 D.L. 132/2014 che restava priva di riscontro al pari della richiesta risarcitoria…”
Si costituiva ritualmente in giudizio la quale chiedeva “ … CP_1 autorizzare, ai sensi dell'art. 269 c.p.c., la chiamata in causa di quale CP_3 compagnia assicuratrice tenuta al risarcimento dei danni eventualmente cagionati a terzi o prestatori di lavoro, e quale ente preposto alla corresponsione di quanto CP_4 dovuto secondo la normativa applicabile…in via principale, riqualificare il titolo della responsabilità imputata a ex art. 2043 c.c., rigettando le CP_1 domande attoree ritenendo il risarcimento non dovuto, stante la mancanza degli elementi richiesti ex lege;
in via subordinata, ritenere non imputabile alla convenuta alcuna forma di responsabilità ex art. 2051 c.c., essendo provato il caso fortuito o comunque l'interruzione del nesso eziologico tra evento e danno a causa della condotta del danneggiato a causa della condotta dello stesso;
in via ulteriormente gradata, mitigare il risarcimento eventualmente dovuto in considerazione del concorso colposo del danneggiato, ex artt. 2056 c.c…”
Si costituiva ritualmente in giudizio Controparte_2 in persona del legale rappresentante p.t. la quale chiedeva:” … rigettare le
[...] domande di parte attrice, in quanto infondate in fatto ed in diritto;
nel denegato caso di accoglimento, anche parziale, delle domande di parte attrice escludere o limitare ai sensi dell'att. 1227 I e II comma cc il diritto di parte attrice al risarcimento dei danni in ragione del comportamento tenuto dalla sig.ra ; nel caso Parte_1 di condanna di ed in accoglimento della domanda di garanzia svolta CP_1 verso Le Assicurazioni di Roma, condannare quest'ultima esclusivamente a tenere indenne dalle conseguenze negative del presente giudizio senza CP_1 condannarla a risarcire direttamente la parte attrice, non trovando tale domanda svolta da fondamento nella polizza in essere tra le parti”. CP_1
La causa veniva istruita con la produzione dei documenti, interrogatorio formale, escussione testi e Consulenza medico-legale. La causa, in data 4 maggio 2025 veniva trattenuta in decisione con concessione di termini ex art. 190 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito, all'esito dell'istruttoria, la domanda di parte attrice appare infondata e deve essere respinta per le ragioni esposte a seguire. Si deve, quindi, procedere a verificare se nei fatti possa ritenersi integrata la fattispecie riferibile all'art. 2051 cc e se parte convenuta abbia fornito la prova liberatoria consistente nella verificazione di un fatto eccezionale o nel fatto dell'attore, tenuto conto che in materia di responsabilità da cose in custodia, la sussistenza del caso fortuito, idoneo ad interrompere il nesso causale, forma oggetto di un onere probatorio che grava sul custode, soggiacendo, pertanto, alle relative preclusioni istruttorie, ma non anche di un'eccezione in senso stretto, sicché la relativa deduzione non incorre nella preclusione fissata, per il primo grado, dall'art. 167, comma 2, c.p.c. (Cass. Sez. III, 23 giugno 2016, n. 13005), o se nei fatti possa ritenersi integrata la fattispecie prevista dall'art. 2043 ed in particolare se sussistano i requisiti richiesti per la configurabilità della responsabilità da insidia. Giova premettere che la fattispecie de qua deve essere ricondotta nell' alveo normativo dell' art. 2051 c.c. Sotto questo aspetto occorre osservare che la norma di cui all'art. 2051 cc trova applicazione con esclusivo riguardo ai danni che derivano dalla natura intrinseca delle cose medesime, per la loro consistenza obiettiva, o per effetto di agenti che ne abbiano alterato la natura ed il comportamento. Detta norma pertanto, non richiede necessariamente che la cosa sia suscettibile di produrre danni per sua natura, cioè per il suo intrinseco potere, in quanto sussiste il dovere di controllo e custodia, allorquando il fortuito o il fatto dell'uomo possano prevedibilmente intervenire come causa esclusiva o come concausa, nel processo obiettivo di produzione dell'evento dannoso, sollecitando lo sviluppo di un agente, di un elemento fattuale che conferiscano alla cosa l'idoneità al nocumento, dal momento che ai sensi dell'art. 2051 c.c., allorché venga accertato, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa oggetto di custodia, che la situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenersi, per contro, integrato il caso fortuito. (Cass. Sez. III, 22 giugno 2016, n..12895). Si tratta , quindi, di verificare se il fatto dell'uomo possa essere individuato nelle condizioni in cui si sarebbe trovata la pavimentazione della strada al momento della caduta. La norma di cui all'art. 2051 cc, però, pur postulando una presunzione di responsabilità in capo al custode, presunzione, comunque, da intendere sussistente, senza ulteriori , accertamenti di fatto sulla effettiva possibilità di vigilanza quando la estensione dei beni affidati alla responsabilità della società siano tali da far ritenere possibile un efficace e costante servizio di vigilanza tale da poter impedire l'insorgere la causa di pericolo per gli utenti (cfr. ad es. Cass. Sez. III 26 settembre 2006, n. 20827), impone, comunque a chi agisce di provare il fatto ed il nesso di causalità tra le lesioni ed il fatto. Se, poi, il danno sia determinato non da cause intrinseche al bene (quale il vizio costruttivo o manutentivo) bensì da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, quali ad esempio l'abbandono improvviso sulla strada di oggetti pericolosi, è configurabile il caso fortuito solo quando si sia in presenza di alterazioni repentine e non specificamente prevedibili dello stato della cosa che, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata per garantire un intervento tempestivo, non possono essere rimosse e segnalate per difetto del tempo strettamente necessario a provvedere (cfr Cass. Sez. III, 21 settembre 2012, n. 16057 Nel caso di specie parte attrice in relazione alla domanda formulata ai sensi dell'articolo 2051 cc deve provare sia la circostanza della presenza di una insidia che la ha fatto cadere o, qualora il danno non derivi da un dinamismo interno della cosa in relazione alla sua struttura o funzionamento, ma presupponga un intervento umano che si unisca al modo d'essere della cosa inerte, il danneggiato può provare il nesso causale tra evento dannoso e il bene in custodia unicamente dimostrando l'obiettiva situazione di pericolosità dello stato dei luoghi, tale da rendere probabile, se non inevitabile, il danno stesso (Cass, Sez. VI-III, ord. 20 ottobre 2015, n. 21212), sia il nesso di causalità nel duplice aspetto del fatto che la sua caduta è avvenuta per effetto della presenza di tale insidia, e di quello che i danni di cui viene chiesto il risarcimento si sono verificati per effetto di tale caduta (cfr Cass. Sez. III, 15 luglio 2011, n. 15839; Cass. sez. III, 1° aprile 2010 n. 8005; Cass. sez. III, 25 luglio 2008, n. 20427; Cass. sez. Il, 29 novembre 2006, n. 25243). Per quanto riguarda l'insidia devono essere provati gli ulteriori due requisiti richiesti per la configurabilità dell'insidia: la non visibilità dell'ostacolo e la non prevedibilità della sua presenza (cfr da ultimo Cass. sez. III, 13 maggio 2010, n. 11593). Infatti, in tema di danno da insidia stradale, il solo fatto che sia dimostrata l'esistenza di una anomalia sulla sede stradale è di per sé sufficiente a far presumere sussistente la colpa dell'ente proprietario il quale potrà superare tale presunzione solo dimostrando che il danno è avvenuto per negligenza, distrazione od uso anomalo della cosa da parte della stessa vittima. A tal fine, il giudice di merito deve considerare che quanto più la situazione di pericolo era prevedibile e superabile con le normali cautele da parte del danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi sul piano causale il comportamento di quest'ultimo (Cass. Sez. III, 13 luglio 2011, n. 15375). Inoltre, l'insidia stradale non è un concetto giuridico, ma un mero stato, di fatto, che, per la sua oggettiva invisibilità e per la sua conseguente imprevedibilità, integra una situazione di pericolo occulto. Tale situazione, pur assumendo grande importanza probatoria, in quanto può essere considerata dal giudice idonea a integrare una presunzione di sussistenza del nesso eziologico con il sinistro e della colpa del soggetto tenuto a vigilare sulla sicurezza del luogo, non esime il giudice dall'accertare in concreto la sussistenza di tutti gli elementi previsti dall'art. 2043 cod. civ.. Pertanto, la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza l'anomalia, vale altresì , ad escludere la configurabilità dell'insidia è della conseguente responsabilità per difetto di manutenzione della strada pubblica (Cass. Sez. III, 13 luglio 2011, n. 15375), tenuto conto che la stessa Corte Costituzionale nel 2005 ha ritenuto che la collettività abbia diritto all'uso dei beni comuni, senza che però esista un corrispondente diritto alla tenuta degli stessi in condizione di perfetta manutenzione, dovendo l'utente utilizzare i beni stessi sulla base del principio di autoresponsabilità. Detto principio è stato confermato anche dalla giurisprudenza recente della corte di Cassazione anche per la responsabilità da custodia. Secondo tale orientamento l'ente proprietario d'una strada aperta al pubblico transito risponde ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., per difetto di manutenzione, dei sinistri riconducibili a situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, salvo che si accerti la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo. Nel compiere tale ultima valutazione, si dovrà tener conto che quanto più questo è suscettibile di essere previsto e superato attraverso l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più il comportamento della vittima incide nel dinamismo causale del danno, sino ad interrompere il nesso eziologico tra la condotta attribuibile all'ente e l'evento dannoso (cfr Cass. Sez. III, 22 ottobre 2013, n. 23919; Cass. Sez. III, 26 maggio 2014, n. 11664; Cass. Sez. III, 18 febbraio 2014, n. 3793) e allorché venga accertato, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa oggetto di custodia, che la situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenersi, per contro, integrato il caso fortuito (cfr Cass. Sez. III, 17 ottobre 2013, n. 23584). Inoltre, in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e
- superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro (Cass. Sez. III, ord. 1 febbraio 2018, n. 2480), orientamento già espresso in precedenza dalla Corte di Cassazione che ha ritenuto che il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre al custode spetta l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, ed è comprensivo della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che può anche essere esclusiva (cfr ad es. Cass. Sez. VI-111, ordinanza 22 dicembre 2017, n. 30775).
Ciò posto, occorre procedere alla disamina del caso concreto.
I testi indicati da parte attrice ed escussi, sig.ra e sig.ra Testimone_1 Tes_2
, dichiarano entrambe che “…il giorno 10.9.2021 la striscia di separazione
[...] fra il pavimento dell'Aula della sezione C al piano terra nell'edificio di Via Antonio Serra n. 91, ove ha sede la Scuola Materna “Ferrante Aporti”, ed il pavimento del corridoio in corrispondenza della porta dell'aula, fino a poco prima che la sig.ra
vi inciampasse alle ore 8,20, era perfettamente aderente al Parte_1 pavimento…”.
Ed ancora, :”…Al momento dell'incidente ero nella mia classe Testimone_1 dietro l'angolo. Non l'ho vista cadere, ma ho sentito delle urla, mi sono precipitata e l'ho vista a terra sanguinante e la striscia di separazione aula- corridoio non era come di solito aderente al pavimento: Era sollevata da una parte…”
: “…Al momento dell'incidente ero nella mia classe stesso piano ma Testimone_2
a due aule di distanza. Non l'ho vista cadere, ma ho sentito delle urla, mi sono precipitata e l'ho vista a terra e la striscia di separazione aula- corridoio non era come di solito aderente al pavimento. Era sollevata da una parte quando ci siamo avvicinate…”
Da tali dichiarazioni dei testi si evince che non solo non erano presenti al momento della caduta, ma che la striscia di separazione “perfettamente aderente al pavimento”, fino al momento prima della caduta, risultava sollevata, quindi nella immediatezza e pertanto ritiene il giudicante che - poiché il danno è stato determinato non da cause intrinseche al bene demaniale- si è in presenza di alterazioni repentine e non specificamente prevedibili dello stato della cosa che, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata per garantire un intervento tempestivo, non potevano essere rimosse e segnalate per difetto del tempo strettamente necessario a provvedere.
Orbene, ritiene questo Giudice che parte attrice non abbia provato in modo inequivocabile che la caduta fosse avvenuta esclusivamente per responsabilità di parte convenuta in quanto, come chiarito a più riprese dalla Suprema Corte di Cassazione, nell'ipotesi di pericolo non connesso alla struttura o alle pertinenze della cosa in custodia ma provocato da una repentina ed imprevedibile alterazione della stessa, si configura il caso fortuito allorquando l'evento dannoso si sia verificato prima che il custode abbia potuto rimuovere, nonostante l'attività di controllo espletata con la dovuta diligenza al fine di tempestivamente ovviarvi, la straordinaria ed imprevedibile situazione di pericolo determinatasi.
Ne consegue che nel caso di specie l'evento va attribuito a caso fortuito come tale non imputabile al custode con la conseguenza che la domanda, come proposta, deve pertanto essere rigettata.
Per quanto sopra la domanda attorea non può trovare accoglimento.
Ritiene inoltre, questo Giudice che sussistano giuste ragioni per derogare alla regola generale victus victori atteso che parte convenuta, nella fase stragiudiziale, non dava seguito alle richieste di risarcimento esposte da parte attrice, anche perché la prospettazione iniziale della stessa non poteva dirsi prime facie infondata e/o pretestuosa ed inoltre, non dava seguito alla chiamata per negoziazione assistita.
Pern quanto esposto, si ritiene giustificata una compensazione delle spese di lite ex art. 92, comma 2°, c.p.c.
PQM
Definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta da Parte_1 nei confronti di , in persona del Sindaco p.t.
[...] CP_1
1.- rigetta la domanda;
2.- compensa integralmente le spese di lite tra le parti del presente giudizio;
3.- Pone definitivamente a carico di parte attrice le spese di CTU.
Così deciso in Roma in data 31 ottobre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Rosa D'Urso