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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 17/11/2025, n. 4526 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4526 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 13197/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del Dott. Giannicola Paladino ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 17.11.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 13197/2023 R.G.
TRA
, rapp. e dif. come in atti dall'avv. Monica Polverino Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del Presidente legale Controparte_1
rappresentante p.t., rapp. e dif. come in atti dall'Avvocatura dell'Istituto
RESISTENTE
OGGETTO: NA
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente in epigrafe ha dedotto:
“…ha lavorato alle dipendenze della dal 11/07/2018 al 29/02/2019, presso CP_2
l'appalto di igiene urbana del Comune di San Prisco (CE), con contratto a tempo indeterminato con mansioni di operaio e, inquadrato al livello 2B del CCNL Igiene
Ambientale Fise – Assoambiente e, successivamente senza soluzione di continuità, dal
01/03/2019 per la società cessionaria con sede in Ischia (NA) Controparte_3
alla via Montetignuso n.38, sempre con contratto a tempo indeterminato full-time con mansioni di operaio e, inquadrato al livello 2B del CCNL Igiene Ambientale Fise –
Assoambiente, con un orario di lavoro di 38 ore settimanali, come si rileva dal contratto di lavoro e dalle buste paga, (doc.01 e doc. 02);
2) che, in data 08/06/2021, a seguito della comunicazione del Comune di San Prisco di aggiudicazione dell'appalto del servizio di pulizia alla società DHI DI Nardi Holding
Industriale S.p.A., la società avviava la procedura prevista dall'art 6 Controparte_3
del CCNL di categoria;
3) che con lettera datata 29/07/2021, la società comunicava al Controparte_3
sig. il licenziamento con decorrenza dal 17/08/2021; Pt_1
4) che il ricorrente presentava domanda di indennità NA nei termini previsti dalla legge,
e riceveva la somma di € 10.674,83 a titolo di indennità di NASPI per il periodo dal
25/08/2021 al 30/06/2022;
5) che il ricorrente in data 31/08/2022 riceveva una nota con la quale l' richiedeva CP_1
erroneamente la restituzione delle somme erogate a titolo di NA perché “ ha ricevuto per il periodo dal 18/07/2021 al 31/07/2022 un pagamento non dovuto sulla prestazione indennità di disoccupazione NA n.6037900200011 per un importo complessivo di euro
11.860,10 per la seguente motivazione Reintegro Lavoro”.
2 6) che il signor contestava la richiesta dell' ed in data 28/10/2022 inviava a Pt_1 CP_1
mezzo del patronato ricorso al Comitato provinciale – che si produce -che, ad oggi, non ha avuto alcun esito;
7) che la richiesta dell' è assolutamente illegittima, in quanto il ricorrente ha tutti i CP_1
requisiti richiesti per percepire l'indennità di NA.
Ed invero, il ricorrente possiede: a) il requisito della “disoccupazione - recesso” in quanto
è stato licenziato e ha dichiarato al Centro per l'impiego la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa;
b) il requisito contributivo di tredici settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione;
c) il requisito lavorativo, ossia trenta giorni di lavoro effettivo nei dodici mesi precedenti l'inizio della disoccupazione. Il signor infatti, ha lavorato alle dipendenze della società Pt_1
dal 01/03/2019 (con anzianità dall'11/07/2018) al 17/08/2021, Controparte_3
data in cui veniva licenziato.
Da quanto esposto si rileva che il ricorrente effettivamente ha lavorato per la società
[...]
dal 01/03/2019 ( con anzianità dall'11/07/2018) 17/08/2021, data in cui Controparte_3
veniva licenziato restando privo di lavoro (disoccupato) per i mesi di cui si discute ( 25 agosto 2021 al 04/07/2022), per cui aveva diritto a percepire l'indennità di NASPI e nulla deve restituire all' CP_1
Anche l'affermazione dell' che il ricorrente dovrebbe restituire la NA perché sarebbe CP_1
stato rintegrato non è corretta.
Ed invero, il ricorrente non è stato reintegrato nel posto di lavoro, ma si tratta di un adempimento in forma specifica dell'art 6 del CCNL di categoria.
Ed invero, il in data 18/10/2021, depositava nella cancelleria del Tribunale di Pt_1
SA IA C.V. un ricorso ex art 700 cpc con il quale chiedeva l'immediata applicazione dell'art 6 del CCNL “Fese Ambiente” e per l'effetto l'assunzione alle dipendenze della
DHI.
3 Il Tribunale di SA IA C.V., quindi, con ordinanza resa in data 17/05/2022, dichiarava solo il diritto del signor ad essere assunto alle dipendenze della Parte_1
DHI di Nardi Holding Industriale S.p.a. senza alcuna condanna contributiva.
Trattasi, quindi, di un obbligo ad assumere ovvero a sottoscrivere contratto di lavoro con anzianità convenzionale, fattispecie diversa da quella reintegrativa dell'art 18 L. 300/70
…
Infine, si rileva ed eccepisce che l sostiene erroneamente che il avrebbe CP_1 Pt_1
percepito la NA per il periodo dal 18/07/2021 al 31/07/2022 per la somma complessiva di € 11.860,10 mentre in realtà il ha percepito la NA dal 25/08/2021 al Pt_1
30/06/2022 per la somma complessiva di € 10.674,83 come si evince dalla comunicazione
CP_ dell' di accoglimento della domanda NA e dall'estratto conto del . Pt_1
Per tali ragioni egli ha adito codesto Tribunale concludendo come di seguito:
“1) Dichiararsi il diritto del ricorrente al riconoscimento dell'indennità di disoccupazione
NASPI n. 6037900200011 e la revoca del provvedimento del 02/08/2022 con il quale CP_1
è stata richiesta al sig. la restituzione della somma di €.11.860.10 a titolo di Parte_1
indennità di NASPI per il periodo dal 18/07/2021 al 31/07/2022.
2) in subordine, si dichiari che il signor ha percepito la somma complessiva di Pt_1
€.10.674,83 a titolo di indennità di NASPI per il periodo dal 25/08/2021 al 30/06/2022.”
Il tutto con vittoria di spese con attribuzione.
L' si è costituito in giudizio e ha concluso per il rigetto del ricorso. CP_1
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
4 Il ricorso è infondato e va rigettato per i motivi di seguito esposti.
È opportuno, preliminarmente, ricostruire il quadro normativo di riferimento vigente ratione temporis. L'indennità mensile di disoccupazione denominata “nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego (NA)” è stata istituita, a decorrere dall'1.5.2015, dall'art. 1 co. 1 d.l.vo 4.3.2015 n. 22 (in sostituzione delle prestazioni aspi e miniaspi a loro volta istituite dall'art. 2 l. 28.6.2012 n. 92 a decorrere dall'1.1.2013), con “la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione” e “con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dall'1.5.2015”.
A norma dell'art. 3 co.1 d.l.vo 4.3.2015 n. 22, la NA è attribuita “ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti:
a) “siano in stato di disoccupazione ai sensi dell'art. 1 co. 2 lett. c) d.l.vo 21.4.2000 n. 181 e succ. mod.;
b) possano far valere, nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione;
c) possano far valere trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione”.
Secondo, poi, l'art. 9 del d.l.vo. 4.3.2015, n.: “1. Il lavoratore che durante il periodo in cui percepisce la NASpI instauri un rapporto di lavoro subordinato il cui reddito annuale sia superiore al reddito minimo escluso da imposizione fiscale decade dalla prestazione, salvo il caso in cui la durata del rapporto di lavoro non sia superiore a sei mesi. In tale caso la prestazione è sospesa d'ufficio per la durata del rapporto di lavoro. La contribuzione versata durante il periodo di sospensione è utile ai fini di cui agli articoli 3 e 5.
2. Il lavoratore che durante il periodo in cui percepisce la NASpI instauri un rapporto di lavoro subordinato il cui reddito annuale sia inferiore al reddito minimo escluso da imposizione conserva il diritto alla prestazione, ridotta nei termini di cui all'articolo 10, a condizione che comunichi all entro trenta giorni dall'inizio dell'attività il reddito CP_1
annuo previsto e che il datore di lavoro o, qualora il lavoratore sia impiegato con contratto di somministrazione, l'utilizzatore, siano diversi dal datore di lavoro o dall'utilizzatore per i
5 quali il lavoratore prestava la sua attività quando è cessato il rapporto di lavoro che ha determinato il diritto alla NASpI e non presentino rispetto ad essi rapporti di collegamento o di controllo ovvero assetti proprietari sostanzialmente coincidenti. La contribuzione versata è utile ai fini di cui agli articoli 3 e 5.
3. Il lavoratore titolare di due o più rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale che cessi da uno dei detti rapporti a seguito di licenziamento, dimissioni per giusta causa, o di risoluzione consensuale intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dall'articolo 1, comma 40, della legge n. 92 del 2012, e il cui reddito corrisponda a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ha diritto, ricorrendo tutti gli altri requisiti, di percepire la NASpI, ridotta nei termini di cui all'articolo 10, a condizione che comunichi all' entro trenta giorni dalla domanda di prestazione il reddito annuo CP_1
previsto.
4. La contribuzione relativa all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti versata in relazione all'attività di lavoro subordinato non dà luogo ad accrediti contributivi ed è riversata integralmente alla Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, di cui all'articolo 24 della legge n. 88 del 1989”.
Altresì, l'art. 11 della normativa citata stabilisce che: “1. Ferme restando le misure conseguenti all'inottemperanza agli obblighi di partecipazione alle azioni di politica attiva previste dal decreto di cui all'articolo 7, comma 3, il lavoratore decade dalla fruizione della
NASpI nei seguenti casi:
a) perdita dello stato di disoccupazione;
b) inizio di un'attività lavorativa subordinata senza provvedere alle comunicazioni di cui all'articolo 9, commi 2 e 3;
c) inizio di un'attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale senza provvedere alla comunicazione di cui all'articolo 10, comma 1, primo periodo;
d) raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
e) acquisizione del diritto all'assegno ordinario di invalidità, salvo il diritto del lavoratore di optare per la NASpI”.
6 Con espresso riferimento ai dipendenti pubblici, gli stessi possono beneficiare della NA, ma solo se il rapporto di lavoro cessato sia stato a tempo determinato e non anche indeterminato.
E' opportuno, poi, rammentare che in tema di onere probatorio sulla ripetibilità o meno dell'indebito previdenziale, si sono pronunciate le Sezioni Unite della Corte di cassazione con la sentenza n. 18046 del 04/08/2010, con cui si è affermato che “In tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico”. Tale principio per la sua portata generale, riguarda anche l'indebito assistenziale.
Tanto premesso, occorre, a questo punto, ricostruire la dinamica dei fatti di causa.
Il ricorrente ha presentato domanda di disoccupazione NA n. 948000/2021 per cessazione del rapporto di lavoro avvenuto il 17/08/2021 con ISOLA VERDE ECOLOGIA - IS.V.EC.
SRL.
Egli ha beneficiato di tale prestazione dal 25/08/2021 al 30/06/2022.
Altresì, il in data 18/10/2021 ha depositato presso il Tribunale di SA IA Pt_1
Capua Vetere un ricorso ex art. 700 c.p.c. con il quale ha chiesto l'immediata applicazione dell'art 6 del CCNL “Fese Ambiente” e per l'effetto l'assunzione alle dipendenze della
DHI.
Il Tribunale di SA IA C.V., quindi, con ordinanza resa in data 17/05/2022, ha dichiarato il diritto di ad essere assunto alle dipendenze della DHI DI Parte_1
NARDI HOLDING INDUSTRIALE SPA con condanna all'effettiva assunzione e al pagamento delle retribuzioni maturate dal 18/08/2021.
Tale decisione giurisdizionale non è stata impugnata ed è stata eseguita dalla soccombente
DHI.
7 Pertanto, è stata disposta la costituzione del rapporto di lavoro con efficacia retroattiva;
di conseguenza, in data 18/08/2021 il ricorrente si è rioccupato a tempo indeterminato con
DHI DI NARDI HOLDING INDUSTRIALE SPA, come risultante dalla comunicazione
UNILAV trasmessa in data 05/07/2022.
Allo stesso tempo, dall'estratto contributivo in atti e dai modelli 730 per gli anni dal 2022 in poi depositati su richiesta del Tribunale, emerge che la costituzione del rapporto di lavoro è stata effettiva con il pagamento delle retribuzioni, come risulta dalle dichiarazioni del lavoratore, e il versamento contributivo da parte del datore.
A quanto precede consegue che essendo venuto meno lo stato di disoccupazione, il ricorrente deve restituire quanto indebitamente percepito a titolo di NA e di ANF. A tal proposito, dunque, risulta infondata anche la deduzione attorea sulla minor somma ricevuta in quanto la richiesta dell' comprende sia la NA sia gli ANF erogati nel periodo di CP_1
riferimento. Su tale circostanza, eccepita dall' , parte ricorrente non ha preso espressa CP_1
posizione e non ha fornito la prova che la relativa restituzione non era dovuta.
Tali conclusioni sono coerenti, altresì, con la recente giurisprudenza di legittimità, la quale ha stabilito che: “La permanenza dello stato di disoccupazione, presupposto necessario della irripetibilità della prestazione di sostegno al reddito erogata dall' in caso di CP_1
disoccupazione involontaria, non è esclusa dalla sentenza di reintegrazione nel posto di lavoro e di condanna al pagamento delle retribuzioni maturate medio tempore, se definitivamente non eseguita. Solo la effettiva riattivazione del rapporto e la corresponsione delle retribuzioni determinano il venir meno dello stato di disoccupazione involontaria, legittimando la pretesa restitutoria dell' (Cassazione civile Sez. un., 18/08/2025, CP_1
n.23476).
Le spese di lite non sono dovute in ragione della rituale dichiarazione di esenzione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
8
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
a) Rigetta il ricorso;
b) Nulla per le spese di lite.
Aversa, 17.11.2025
Il Giudice
Dott. Giannicola Paladino
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del Dott. Giannicola Paladino ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 17.11.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 13197/2023 R.G.
TRA
, rapp. e dif. come in atti dall'avv. Monica Polverino Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del Presidente legale Controparte_1
rappresentante p.t., rapp. e dif. come in atti dall'Avvocatura dell'Istituto
RESISTENTE
OGGETTO: NA
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente in epigrafe ha dedotto:
“…ha lavorato alle dipendenze della dal 11/07/2018 al 29/02/2019, presso CP_2
l'appalto di igiene urbana del Comune di San Prisco (CE), con contratto a tempo indeterminato con mansioni di operaio e, inquadrato al livello 2B del CCNL Igiene
Ambientale Fise – Assoambiente e, successivamente senza soluzione di continuità, dal
01/03/2019 per la società cessionaria con sede in Ischia (NA) Controparte_3
alla via Montetignuso n.38, sempre con contratto a tempo indeterminato full-time con mansioni di operaio e, inquadrato al livello 2B del CCNL Igiene Ambientale Fise –
Assoambiente, con un orario di lavoro di 38 ore settimanali, come si rileva dal contratto di lavoro e dalle buste paga, (doc.01 e doc. 02);
2) che, in data 08/06/2021, a seguito della comunicazione del Comune di San Prisco di aggiudicazione dell'appalto del servizio di pulizia alla società DHI DI Nardi Holding
Industriale S.p.A., la società avviava la procedura prevista dall'art 6 Controparte_3
del CCNL di categoria;
3) che con lettera datata 29/07/2021, la società comunicava al Controparte_3
sig. il licenziamento con decorrenza dal 17/08/2021; Pt_1
4) che il ricorrente presentava domanda di indennità NA nei termini previsti dalla legge,
e riceveva la somma di € 10.674,83 a titolo di indennità di NASPI per il periodo dal
25/08/2021 al 30/06/2022;
5) che il ricorrente in data 31/08/2022 riceveva una nota con la quale l' richiedeva CP_1
erroneamente la restituzione delle somme erogate a titolo di NA perché “ ha ricevuto per il periodo dal 18/07/2021 al 31/07/2022 un pagamento non dovuto sulla prestazione indennità di disoccupazione NA n.6037900200011 per un importo complessivo di euro
11.860,10 per la seguente motivazione Reintegro Lavoro”.
2 6) che il signor contestava la richiesta dell' ed in data 28/10/2022 inviava a Pt_1 CP_1
mezzo del patronato ricorso al Comitato provinciale – che si produce -che, ad oggi, non ha avuto alcun esito;
7) che la richiesta dell' è assolutamente illegittima, in quanto il ricorrente ha tutti i CP_1
requisiti richiesti per percepire l'indennità di NA.
Ed invero, il ricorrente possiede: a) il requisito della “disoccupazione - recesso” in quanto
è stato licenziato e ha dichiarato al Centro per l'impiego la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa;
b) il requisito contributivo di tredici settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione;
c) il requisito lavorativo, ossia trenta giorni di lavoro effettivo nei dodici mesi precedenti l'inizio della disoccupazione. Il signor infatti, ha lavorato alle dipendenze della società Pt_1
dal 01/03/2019 (con anzianità dall'11/07/2018) al 17/08/2021, Controparte_3
data in cui veniva licenziato.
Da quanto esposto si rileva che il ricorrente effettivamente ha lavorato per la società
[...]
dal 01/03/2019 ( con anzianità dall'11/07/2018) 17/08/2021, data in cui Controparte_3
veniva licenziato restando privo di lavoro (disoccupato) per i mesi di cui si discute ( 25 agosto 2021 al 04/07/2022), per cui aveva diritto a percepire l'indennità di NASPI e nulla deve restituire all' CP_1
Anche l'affermazione dell' che il ricorrente dovrebbe restituire la NA perché sarebbe CP_1
stato rintegrato non è corretta.
Ed invero, il ricorrente non è stato reintegrato nel posto di lavoro, ma si tratta di un adempimento in forma specifica dell'art 6 del CCNL di categoria.
Ed invero, il in data 18/10/2021, depositava nella cancelleria del Tribunale di Pt_1
SA IA C.V. un ricorso ex art 700 cpc con il quale chiedeva l'immediata applicazione dell'art 6 del CCNL “Fese Ambiente” e per l'effetto l'assunzione alle dipendenze della
DHI.
3 Il Tribunale di SA IA C.V., quindi, con ordinanza resa in data 17/05/2022, dichiarava solo il diritto del signor ad essere assunto alle dipendenze della Parte_1
DHI di Nardi Holding Industriale S.p.a. senza alcuna condanna contributiva.
Trattasi, quindi, di un obbligo ad assumere ovvero a sottoscrivere contratto di lavoro con anzianità convenzionale, fattispecie diversa da quella reintegrativa dell'art 18 L. 300/70
…
Infine, si rileva ed eccepisce che l sostiene erroneamente che il avrebbe CP_1 Pt_1
percepito la NA per il periodo dal 18/07/2021 al 31/07/2022 per la somma complessiva di € 11.860,10 mentre in realtà il ha percepito la NA dal 25/08/2021 al Pt_1
30/06/2022 per la somma complessiva di € 10.674,83 come si evince dalla comunicazione
CP_ dell' di accoglimento della domanda NA e dall'estratto conto del . Pt_1
Per tali ragioni egli ha adito codesto Tribunale concludendo come di seguito:
“1) Dichiararsi il diritto del ricorrente al riconoscimento dell'indennità di disoccupazione
NASPI n. 6037900200011 e la revoca del provvedimento del 02/08/2022 con il quale CP_1
è stata richiesta al sig. la restituzione della somma di €.11.860.10 a titolo di Parte_1
indennità di NASPI per il periodo dal 18/07/2021 al 31/07/2022.
2) in subordine, si dichiari che il signor ha percepito la somma complessiva di Pt_1
€.10.674,83 a titolo di indennità di NASPI per il periodo dal 25/08/2021 al 30/06/2022.”
Il tutto con vittoria di spese con attribuzione.
L' si è costituito in giudizio e ha concluso per il rigetto del ricorso. CP_1
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
4 Il ricorso è infondato e va rigettato per i motivi di seguito esposti.
È opportuno, preliminarmente, ricostruire il quadro normativo di riferimento vigente ratione temporis. L'indennità mensile di disoccupazione denominata “nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego (NA)” è stata istituita, a decorrere dall'1.5.2015, dall'art. 1 co. 1 d.l.vo 4.3.2015 n. 22 (in sostituzione delle prestazioni aspi e miniaspi a loro volta istituite dall'art. 2 l. 28.6.2012 n. 92 a decorrere dall'1.1.2013), con “la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione” e “con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dall'1.5.2015”.
A norma dell'art. 3 co.1 d.l.vo 4.3.2015 n. 22, la NA è attribuita “ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti:
a) “siano in stato di disoccupazione ai sensi dell'art. 1 co. 2 lett. c) d.l.vo 21.4.2000 n. 181 e succ. mod.;
b) possano far valere, nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione;
c) possano far valere trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione”.
Secondo, poi, l'art. 9 del d.l.vo. 4.3.2015, n.: “1. Il lavoratore che durante il periodo in cui percepisce la NASpI instauri un rapporto di lavoro subordinato il cui reddito annuale sia superiore al reddito minimo escluso da imposizione fiscale decade dalla prestazione, salvo il caso in cui la durata del rapporto di lavoro non sia superiore a sei mesi. In tale caso la prestazione è sospesa d'ufficio per la durata del rapporto di lavoro. La contribuzione versata durante il periodo di sospensione è utile ai fini di cui agli articoli 3 e 5.
2. Il lavoratore che durante il periodo in cui percepisce la NASpI instauri un rapporto di lavoro subordinato il cui reddito annuale sia inferiore al reddito minimo escluso da imposizione conserva il diritto alla prestazione, ridotta nei termini di cui all'articolo 10, a condizione che comunichi all entro trenta giorni dall'inizio dell'attività il reddito CP_1
annuo previsto e che il datore di lavoro o, qualora il lavoratore sia impiegato con contratto di somministrazione, l'utilizzatore, siano diversi dal datore di lavoro o dall'utilizzatore per i
5 quali il lavoratore prestava la sua attività quando è cessato il rapporto di lavoro che ha determinato il diritto alla NASpI e non presentino rispetto ad essi rapporti di collegamento o di controllo ovvero assetti proprietari sostanzialmente coincidenti. La contribuzione versata è utile ai fini di cui agli articoli 3 e 5.
3. Il lavoratore titolare di due o più rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale che cessi da uno dei detti rapporti a seguito di licenziamento, dimissioni per giusta causa, o di risoluzione consensuale intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dall'articolo 1, comma 40, della legge n. 92 del 2012, e il cui reddito corrisponda a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ha diritto, ricorrendo tutti gli altri requisiti, di percepire la NASpI, ridotta nei termini di cui all'articolo 10, a condizione che comunichi all' entro trenta giorni dalla domanda di prestazione il reddito annuo CP_1
previsto.
4. La contribuzione relativa all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti versata in relazione all'attività di lavoro subordinato non dà luogo ad accrediti contributivi ed è riversata integralmente alla Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, di cui all'articolo 24 della legge n. 88 del 1989”.
Altresì, l'art. 11 della normativa citata stabilisce che: “1. Ferme restando le misure conseguenti all'inottemperanza agli obblighi di partecipazione alle azioni di politica attiva previste dal decreto di cui all'articolo 7, comma 3, il lavoratore decade dalla fruizione della
NASpI nei seguenti casi:
a) perdita dello stato di disoccupazione;
b) inizio di un'attività lavorativa subordinata senza provvedere alle comunicazioni di cui all'articolo 9, commi 2 e 3;
c) inizio di un'attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale senza provvedere alla comunicazione di cui all'articolo 10, comma 1, primo periodo;
d) raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
e) acquisizione del diritto all'assegno ordinario di invalidità, salvo il diritto del lavoratore di optare per la NASpI”.
6 Con espresso riferimento ai dipendenti pubblici, gli stessi possono beneficiare della NA, ma solo se il rapporto di lavoro cessato sia stato a tempo determinato e non anche indeterminato.
E' opportuno, poi, rammentare che in tema di onere probatorio sulla ripetibilità o meno dell'indebito previdenziale, si sono pronunciate le Sezioni Unite della Corte di cassazione con la sentenza n. 18046 del 04/08/2010, con cui si è affermato che “In tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico”. Tale principio per la sua portata generale, riguarda anche l'indebito assistenziale.
Tanto premesso, occorre, a questo punto, ricostruire la dinamica dei fatti di causa.
Il ricorrente ha presentato domanda di disoccupazione NA n. 948000/2021 per cessazione del rapporto di lavoro avvenuto il 17/08/2021 con ISOLA VERDE ECOLOGIA - IS.V.EC.
SRL.
Egli ha beneficiato di tale prestazione dal 25/08/2021 al 30/06/2022.
Altresì, il in data 18/10/2021 ha depositato presso il Tribunale di SA IA Pt_1
Capua Vetere un ricorso ex art. 700 c.p.c. con il quale ha chiesto l'immediata applicazione dell'art 6 del CCNL “Fese Ambiente” e per l'effetto l'assunzione alle dipendenze della
DHI.
Il Tribunale di SA IA C.V., quindi, con ordinanza resa in data 17/05/2022, ha dichiarato il diritto di ad essere assunto alle dipendenze della DHI DI Parte_1
NARDI HOLDING INDUSTRIALE SPA con condanna all'effettiva assunzione e al pagamento delle retribuzioni maturate dal 18/08/2021.
Tale decisione giurisdizionale non è stata impugnata ed è stata eseguita dalla soccombente
DHI.
7 Pertanto, è stata disposta la costituzione del rapporto di lavoro con efficacia retroattiva;
di conseguenza, in data 18/08/2021 il ricorrente si è rioccupato a tempo indeterminato con
DHI DI NARDI HOLDING INDUSTRIALE SPA, come risultante dalla comunicazione
UNILAV trasmessa in data 05/07/2022.
Allo stesso tempo, dall'estratto contributivo in atti e dai modelli 730 per gli anni dal 2022 in poi depositati su richiesta del Tribunale, emerge che la costituzione del rapporto di lavoro è stata effettiva con il pagamento delle retribuzioni, come risulta dalle dichiarazioni del lavoratore, e il versamento contributivo da parte del datore.
A quanto precede consegue che essendo venuto meno lo stato di disoccupazione, il ricorrente deve restituire quanto indebitamente percepito a titolo di NA e di ANF. A tal proposito, dunque, risulta infondata anche la deduzione attorea sulla minor somma ricevuta in quanto la richiesta dell' comprende sia la NA sia gli ANF erogati nel periodo di CP_1
riferimento. Su tale circostanza, eccepita dall' , parte ricorrente non ha preso espressa CP_1
posizione e non ha fornito la prova che la relativa restituzione non era dovuta.
Tali conclusioni sono coerenti, altresì, con la recente giurisprudenza di legittimità, la quale ha stabilito che: “La permanenza dello stato di disoccupazione, presupposto necessario della irripetibilità della prestazione di sostegno al reddito erogata dall' in caso di CP_1
disoccupazione involontaria, non è esclusa dalla sentenza di reintegrazione nel posto di lavoro e di condanna al pagamento delle retribuzioni maturate medio tempore, se definitivamente non eseguita. Solo la effettiva riattivazione del rapporto e la corresponsione delle retribuzioni determinano il venir meno dello stato di disoccupazione involontaria, legittimando la pretesa restitutoria dell' (Cassazione civile Sez. un., 18/08/2025, CP_1
n.23476).
Le spese di lite non sono dovute in ragione della rituale dichiarazione di esenzione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
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P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
a) Rigetta il ricorso;
b) Nulla per le spese di lite.
Aversa, 17.11.2025
Il Giudice
Dott. Giannicola Paladino
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