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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 30/07/2025, n. 1614 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1614 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona della giudice dott.ssa Valentina Ricchezza, lette le note in sostituzione, ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 290/2024
TRA
nata a [...] il [...], nato a [...] Parte_1 Parte_2
Agricola il 06.11.1972, nata a [...] il [...] e nata Parte_3 Parte_4
a Valle Agricola il 3.03.1936, rapp.ti e difesi, giusto mandato in calce al ricorso introduttivo, dall'avv.
Francesco Cialella, presso cui elettivamente domiciliano in Caianello alla via Montano dei Rossi
RICORRENTI
E
, in persona del Presidente p.t, rappresentato e Controparte_1 difeso dai propri funzionari ex art. 417 bis c.p.c., ed elettivamente domiciliato in Caserta alla Via
Arena località San Benedetto
RESISTENTE
OGGETTO: liquidazione ratei indennità accompagnamento
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12.01.2024 e ritualmente notificato parte ricorrente in epigrafe indicata esponeva: che il sig. marito della sig.ra proponeva in data 28.10.2008 Parte_5 Parte_4 domanda amministrativa al fine del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento;
che a seguito di tale domanda veniva riconosciuto invalido ma senza diritto all'indennità di accompagnamento e pertanto proponeva ricorso giudiziario avverso tale decisione depositato in data
11.01.2010; che nelle more del procedimento il sig. decedeva in data 2.03.2012; che Parte_5 tale contenzioso veniva proseguito da essi eredi;
che il Tribunale adito nella persona del Giudice
Istruttore Dott.ssa Valentina Ricchezza pronunciava sentenza n. 4810/2014 riconoscendo ad essi eredi i ratei dell'indennità di accompagnamento con decorrenza 01.06.2009 al 01.08.2009, oltre interessi legali a decorrere dal 120° giorno successivo al riconoscimento della prestazione e quindi, dalle singole scadenze dei ratei fino al saldo;
che detta sentenza munita di formula esecutiva in data
13.11.2014 veniva notificata in data 27.03.2015; che in data 15.02.2019 veniva presentata domanda per la riscossione dei suddetti ratei maturati e non riscossi. Tanto premesso, deducevano di trovasi nelle condizioni dettate dalla legge per ricevere il pagamento della prestazione assistenziale CP_ riconosciuta. Chiedevano, pertanto, condannarsi l' alla corresponsione, in loro favore dell'indennità di accompagnamento con decorrenza dal 01.06.2009 al 01.08.2009, oltre interessi, e, se ritenuta svalutazione monetaria, dalla data di emissione della sentenza n. 4810/2014 e fino a quella dell'effettivo soddisfo e sulla base della domanda amministrativa del 15.02.2019. Vinte le spese con attribuzione. CP_ Si costituiva in giudizio l' eccependo l'avvenuto adempimento della prestazione. Precisava che i mesi che erano stati riconosciuti dalla sentenza erano i soli mesi di giungo e luglio 2009, con esclusione del mese di agosto, già pagato al de cuius. Precisava, inoltre, che nell'anno 2009 la provvidenza economica dell'indennità di accompagnamento era di euro 472,00, e non 517,00 come affermato da controparte. Chiedeva, pertanto, dichiararsi la cessazione della materia del contendere essendo intervenuto il pagamento come da comunicazione di liquidazione del 6.3.2015 ovvero il rigetto del ricorso per infondatezza dello stesso.
Istruita la causa documentalmente, rinviata per la discussione, lette le note ex art. 127 ter c.p.c., prodotte in sostituzione dell'udienza, la causa veniva decisa con la presente sentenza.
*************
Il ricorso è infondato e deve essere respinto per le ragioni di seguito esposte.
Oggetto del giudizio è l'asserito mancato pagamento di due ratei della prestazione relativa all'indennità di accompagnamento riconosciuta in favore dell'originario istante.
Parte resistente ha fornito la prova del pagamento in favore degli eredi non solo attraverso la produzione della comunicazione di liquidazione, relativa ai due mesi oggetto della sentenza, datata il
6.3.2025 ed indirizzata agli eredi dell'originario dante causa ma, in sede di costituzione, mediante schermata denominata “stampa rateo ”, l' ha provato di aver effettuato il pagamento Pt_5 CP_1 presso lo sportello – in favore, pro quota, di ciascun erede -, ragione per la quale, nel 2019, era stata rigettata la domanda amministrativa presentata da con la quale si chiedeva nuovamente la Parte_4 liquidazione.
A fronte di tale documentazione la giudicante ha concesso un termine a parte ricorrente affinché depositasse documentazione attestante il mancato pagamento ovvero prendesse posizione specificamente. L'istante ha versato in atti solo un libretto di risparmio da cui si desume che non vi furono accrediti in favore della e della cointestataria. Pt_4
Orbene, al di là del carattere parziale della produzione (che fa riferimento solo a taluni coeredi), osserva il Tribunale come essa sia del tutto inidonea a fornire una valida prova contraria rispetto all'eccezione di pagamento sollevata dalla resistente. Parte ricorrente ben avrebbe potuto fornire la prova mediante il libretto di risparmio se avesse dimostrato di aver richiesto con la domanda, il cui CP_ numero è riportato nella schermata del pagamento, l'accredito sul libretto postale ma ciò non è stato effettuato con la conseguenza che deve escludersi che il saldo negativo del libretto sia sintomatico dell'omesso pagamento che, viceversa, secondo l'assunto di parte resistente è avvenuto allo sportello. Alla luce delle sopraesposte considerazioni, quindi, la domanda deve essere respinta essendovi prova del pagamento della prestazione richiesta.
Le spese di lite considerate le dichiarazioni delle parti e l'esito complessivo del giudizio sono integralmente compensate tra le stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) Rigetta il ricorso;
b) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite
Si comunichi
Santa Maria Capua Vetere, 30 luglio 2025
La giudice dr.ssa Valentina Ricchezza
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona della giudice dott.ssa Valentina Ricchezza, lette le note in sostituzione, ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 290/2024
TRA
nata a [...] il [...], nato a [...] Parte_1 Parte_2
Agricola il 06.11.1972, nata a [...] il [...] e nata Parte_3 Parte_4
a Valle Agricola il 3.03.1936, rapp.ti e difesi, giusto mandato in calce al ricorso introduttivo, dall'avv.
Francesco Cialella, presso cui elettivamente domiciliano in Caianello alla via Montano dei Rossi
RICORRENTI
E
, in persona del Presidente p.t, rappresentato e Controparte_1 difeso dai propri funzionari ex art. 417 bis c.p.c., ed elettivamente domiciliato in Caserta alla Via
Arena località San Benedetto
RESISTENTE
OGGETTO: liquidazione ratei indennità accompagnamento
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12.01.2024 e ritualmente notificato parte ricorrente in epigrafe indicata esponeva: che il sig. marito della sig.ra proponeva in data 28.10.2008 Parte_5 Parte_4 domanda amministrativa al fine del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento;
che a seguito di tale domanda veniva riconosciuto invalido ma senza diritto all'indennità di accompagnamento e pertanto proponeva ricorso giudiziario avverso tale decisione depositato in data
11.01.2010; che nelle more del procedimento il sig. decedeva in data 2.03.2012; che Parte_5 tale contenzioso veniva proseguito da essi eredi;
che il Tribunale adito nella persona del Giudice
Istruttore Dott.ssa Valentina Ricchezza pronunciava sentenza n. 4810/2014 riconoscendo ad essi eredi i ratei dell'indennità di accompagnamento con decorrenza 01.06.2009 al 01.08.2009, oltre interessi legali a decorrere dal 120° giorno successivo al riconoscimento della prestazione e quindi, dalle singole scadenze dei ratei fino al saldo;
che detta sentenza munita di formula esecutiva in data
13.11.2014 veniva notificata in data 27.03.2015; che in data 15.02.2019 veniva presentata domanda per la riscossione dei suddetti ratei maturati e non riscossi. Tanto premesso, deducevano di trovasi nelle condizioni dettate dalla legge per ricevere il pagamento della prestazione assistenziale CP_ riconosciuta. Chiedevano, pertanto, condannarsi l' alla corresponsione, in loro favore dell'indennità di accompagnamento con decorrenza dal 01.06.2009 al 01.08.2009, oltre interessi, e, se ritenuta svalutazione monetaria, dalla data di emissione della sentenza n. 4810/2014 e fino a quella dell'effettivo soddisfo e sulla base della domanda amministrativa del 15.02.2019. Vinte le spese con attribuzione. CP_ Si costituiva in giudizio l' eccependo l'avvenuto adempimento della prestazione. Precisava che i mesi che erano stati riconosciuti dalla sentenza erano i soli mesi di giungo e luglio 2009, con esclusione del mese di agosto, già pagato al de cuius. Precisava, inoltre, che nell'anno 2009 la provvidenza economica dell'indennità di accompagnamento era di euro 472,00, e non 517,00 come affermato da controparte. Chiedeva, pertanto, dichiararsi la cessazione della materia del contendere essendo intervenuto il pagamento come da comunicazione di liquidazione del 6.3.2015 ovvero il rigetto del ricorso per infondatezza dello stesso.
Istruita la causa documentalmente, rinviata per la discussione, lette le note ex art. 127 ter c.p.c., prodotte in sostituzione dell'udienza, la causa veniva decisa con la presente sentenza.
*************
Il ricorso è infondato e deve essere respinto per le ragioni di seguito esposte.
Oggetto del giudizio è l'asserito mancato pagamento di due ratei della prestazione relativa all'indennità di accompagnamento riconosciuta in favore dell'originario istante.
Parte resistente ha fornito la prova del pagamento in favore degli eredi non solo attraverso la produzione della comunicazione di liquidazione, relativa ai due mesi oggetto della sentenza, datata il
6.3.2025 ed indirizzata agli eredi dell'originario dante causa ma, in sede di costituzione, mediante schermata denominata “stampa rateo ”, l' ha provato di aver effettuato il pagamento Pt_5 CP_1 presso lo sportello – in favore, pro quota, di ciascun erede -, ragione per la quale, nel 2019, era stata rigettata la domanda amministrativa presentata da con la quale si chiedeva nuovamente la Parte_4 liquidazione.
A fronte di tale documentazione la giudicante ha concesso un termine a parte ricorrente affinché depositasse documentazione attestante il mancato pagamento ovvero prendesse posizione specificamente. L'istante ha versato in atti solo un libretto di risparmio da cui si desume che non vi furono accrediti in favore della e della cointestataria. Pt_4
Orbene, al di là del carattere parziale della produzione (che fa riferimento solo a taluni coeredi), osserva il Tribunale come essa sia del tutto inidonea a fornire una valida prova contraria rispetto all'eccezione di pagamento sollevata dalla resistente. Parte ricorrente ben avrebbe potuto fornire la prova mediante il libretto di risparmio se avesse dimostrato di aver richiesto con la domanda, il cui CP_ numero è riportato nella schermata del pagamento, l'accredito sul libretto postale ma ciò non è stato effettuato con la conseguenza che deve escludersi che il saldo negativo del libretto sia sintomatico dell'omesso pagamento che, viceversa, secondo l'assunto di parte resistente è avvenuto allo sportello. Alla luce delle sopraesposte considerazioni, quindi, la domanda deve essere respinta essendovi prova del pagamento della prestazione richiesta.
Le spese di lite considerate le dichiarazioni delle parti e l'esito complessivo del giudizio sono integralmente compensate tra le stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) Rigetta il ricorso;
b) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite
Si comunichi
Santa Maria Capua Vetere, 30 luglio 2025
La giudice dr.ssa Valentina Ricchezza