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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 12/11/2025, n. 674 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 674 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
RG. N. 1209 /2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO sezione civile, in persona del G.U. dott. Eugenio Maria Turco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G.N. 76/2020 avente ad oggetto: risarcimento danni ex art. 2043 cc e pendente
TRA
( ) con l'Avv. MIGLIORATI Parte_1 C.F._1
AN come da procura in atti ATTORE
E
) con l'Avv. LONGO ANTONIO Controparte_1 P.IVA_1 come da procura in atti CONVENUTO nonché contro
), nata a [...] nel Cimino (VT) Controparte_2 C.F._2 il 04.12.1956, ivi residente in [...]n. 54 CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI: all'udienza del 16.06.2025 tenutasi in modalità telematica, le parti hanno trasmesso note scritte contenenti le seguenti rispettive conclusioni, parte ricorrente “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis: - in via principale, accertata la responsabilità della signora del sinistro verificatosi in data 25.02.2015, in SP Parte_2
EL (direzione Vignanello – Fabrica di Roma) in prossimità della località “Casa Mecocci”, tra l'autoveicolo Mercedes Benz Classe A 160 CDI, targato EF397FK, di proprietà della signora e la vettura Fiat TO, targato CG315FW, Parte_1 condotta dalla signora e di proprietà della di lei madre, signora Parte_2 CP_2
verificata altresì la regolarità del contratto assicurativo sottoscritto del veicolo
[...]
Mercedes Benz Classe A 160 CDI, targato EF397FK, con la Controparte_3 già , polizza assicurativa n. 5009022862236, nonché l'operatività
[...] Controparte_4 dell'indennizzo diretto;
condannare ai sensi dell'art. 149, ultimo comma, D. Lgs. 209/2005 la in persona del legale rappresentante p.t., al Controparte_3 risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti dall'attrice nella misura complessiva pari ad € 30.000,00, ovvero nell'importo minore o maggiore ritenuto di giustizia nel corso di causa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulle somme rivalutate.- con vittoria di spese, competenze ed onorari professionali”.Parte convenuta “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reictis, per i fatti ed i motivi come sopra descritti: A) In via principale - Accertata la reale dinamica del sinistro ed i profili di colpa addebitabili alla sig.ra per la causazione del Parte_1 sinistro occorso in data 25 febbraio 2015, dichiarare l'illegittimità d infondatezza della pretesa risarcitoria ex adverso avanzata e, per l'effetto, rigettare integralmente la domanda formulata in citazione;
B) In via subordinata - Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda attorea, limitare l'entità del risarcimento alle sole somme effettivamente provate e correttamente quantificate, anche ai sensi di quanto disposto dall'art. 2054 c.c. ed in ragione dei profili di colpa addebitabili alla sig.ra Parte_1 per aver provocato il sinistro per cui è causa;
C) In via istruttoria Con riserva di ulteriormente dedurre, produrre ed articolare nei termini ex art. 183 cp.VI c.p.c.; D) In ogni caso - Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato la Sig.ra citava in giudizio Parte_1 la Società (già e la Sig. al Controparte_5 CP_6 CP_7 Controparte_2 fine dichiarare la esclusiva responsabilità del conducente ( ) del veicolo di Parte_2 proprietà della in relazione al sinistro accaduto in data 25.02.2015 e, per CP_2
l'effetto, condannare con azione diretta la società convenuta al pagamento di euro 30.000,00 per tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali sofferti a causa del sinistro. A fondamento della domanda deduceva: a) che mentre era alla guida del veicolo, di sua proprietà, Mercedes targato EF397FK - con polizza assicurativa n. 5009022862236 con la poi - in data 25.02.2015, Controparte_4 Controparte_3 percorreva la SP EL (direzione Vignanello – Fabrica di Roma), giunta in prossimità della località “Casa Mecocci”, si era verificato uno scontro con la vettura Fiat TO, targato CG315FW, condotta dalla sig.ra veicolo di proprietà Parte_2 della di lei madre, la odierna convenuta b) che l'impatto tra i due Controparte_2 veicoli era stato molto violento, tanto che i conducenti dei medesimi avevano subito ingenti danni fisici e i mezzi coinvolti presentavano gravi danni materiali;
c) che sul luogo erano intervenuti i Carabinieri della Stazione di Vignanello che redigevano apposito verbale che veniva allegato in atti (all. 1); d) che in merito alla dinamica del sinistro, nella relazione del 11.07.2017, il CTP Geom. nominato dalla signora Per_1 Part nell'ambito del procedimento penale (n. 451/2015 R.G.N.R. Parte_1 instaurato dinanzi al Giudice di Pace di Viterbo), aveva precisato che ove “i conducenti dei due veicoli avessero marciato ad una velocità consentita in base alla segnaletica ivi esistente e mantenuto strettamente la destra ed in particolar modo la Fiat TO non avesse leggermente superato la linea di mezzaria della carreggiata di pertinenza della Mercedes, l'urto non sarebbe stato di entità disastrose” (all. 2); d) che tale dinamica veniva poi confermata anche dal CTP, Ing. il quale, Persona_2 concludeva che il sinistro era “..imputabile alla condotta di guida della conducente della Fiat TO la quale nel percorrere un tratto curvilineo invadeva di 72 cm l'opposta corsia andando a collidere con la vettura antagonista che sopraggiungeva” (cfr .doc. 3). Alla luce di tali considerazioni chiedeva la condanna al risarcimento del danno nella indicata misura. Costituendosi in giudizio la soc. (già Controparte_5 Controparte_8 contestava la domanda ritendendo sussistente la esclusiva responsabilità dell'odierno istante in merito al sinistro in esame. Tale circostanza deduceva, risultava dalla documentazione prodotta nel corso del processo penale in particolare del verbale redatto dai Carabinieri della Stazione di Vignanello che, all'esito degli accertamenti effettuati concludevano che la Sig.ra “invadeva parzialmente Parte_1
l'opposto senso di marcia andando a collidere con la parte laterale sinistra del suo mezzo contro la parte laterale sinistra dell'autovettura Fiat TO targata CG 315 FW condotta dalla ” (Cfr. all 1 parte convenuta). Inoltre all'esito di tale Parte_2 giudizio penale (RGNR451/2015) la sig.ra in relazione al fatto in Parte_1 esame, veniva condannata con sentenza del 24.04.2018 per il delitto di cui all'art..590 c.p,. Altro elemento favorevole di prova alle deduzioni di parte convenuta veniva ravvisato dagli esiti dell'istruttoria stragiudiziale condotta dalla soc. all'esito CP_5 della quale l'impresa assicurativa aveva liquidato ingenti importi risarcitori nei confronti della sig.ra e del suo nucleo familiare. Quanto alla CTP Parte_2 menzionata da parte attrice, deduceva che alcun valore istruttorio poteva essere attribuito a tale atto valendo lo stesso soltanto come semplice allegazione difensiva. Concludeva, pertanto, per il rigetto della domanda. In via subordinata, al riconoscimento di un risarcimento limitato, però alla effettiva entità del danno subito e sufficientemente provato considerando, in ogni caso la disciplina di cui all'art. 2054 c.c. oltre che i profili di colpa addebitabile alla sig.ra in relazione al Parte_1 sinistro per cui è causa. Nel corso del processo, dichiara la contumacia della convenuta Controparte_2 ammesse ed acquisite le prove richieste, al termine la causa veniva trattenuta in decisione con termini ex art. 190 cpc. La domanda può essere parzialmente accolta. Appare opportuno preliminarmente rilevare che, come noto, “nel caso di scontro di veicoli, la presunzione di pari responsabilità sancita dall'art. 2054, comma 2 codice civile, ha carattere sussidiario e opera qualora non siano accertabili le cause e le modalità del sinistro e quando non sia possibile stabilire il grado di colpa dei conducenti coinvolti. L'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti comporta indirettamente il superamento della presunzione di colpa dell'altro senza necessità per quest'ultimo di dover dimostrare di essersi uniformato alle norme di circolazione e a quelle di comune prudenza e di aver fatto tutto il possibile per evitare il sinistro (Cass. III civile, Ordinanza 11 marzo 2021, n. 6941).
Passando al caso in esame non può ritenersi che nel presente giudizio sia stata fornita prova della responsabilità esclusiva di uno dei due conducenti in relazione al sinistro in esame. Difatti, a tal riguardo, si ritiene che non possa valere, né il contenuto del verbale delle operazioni compiute dai Carabinieri intervenuti sul luogo del sinistro, i quali, nella propria relazione si erano limitati a rappresentare che la conducente della Mercedes (odierna attrice) nell'abbordare una curva a sinistra aveva “verosimilmente” invaso parte dell'opposta corsia di marcia;
né, inoltre, possono avere carattere risolutivo al riguardo le conclusioni del CTP indicato da parte istante. In merito a tale atto, giova rilevare che, come noto, lo stesso costituisce una semplice allegazione difensiva a contenuto tecnico, la quale “è priva di autonomo valore probatorio” (Cass. 259/2013). Quanto alla sentenza n. 147/2018 emessa dal Giudice di Pace dichiarativa la responsabilità della per il delitto di lesioni colpose in relazione al fatto in CP_9 esame, tale decisione è stata riformata dal Tribunale di Viterbo con decisione n. 31/2019, di “non luogo a procedere” nei confronti della signora (all. 13 CP_10 del 19.1.2023) decisione, quest'ultima divenuta definitiva. Del pari il giudizio civile iscritto al N.2481/2017 R.G. (instaurato innanzi al Tribunale di Viterbo da parte dei signori e è stato definito con Parte_4 Controparte_2 Parte_5 provvedimento di dichiarazione di estinzione del giudizio ex art. 309 c.p.c. (all. 12, del 12.1.2023) e nulla è stato ivi dedotto in ordine alla dinamica del sinistro ovvero alla responsabilità delle parti nella causazione. Pertanto, alla luce di una siffatta condizione istruttoria può, da parte del giudice, provvedersi in via autonoma ad applicare la previsione dell'art. 2054, comma 2, c.c ( r Cass. civ. n. 27169/2021).
Passando alla liquidazione del danno da riconoscere, in ogni caso, nella misura del 50% attesa la pari responsabilità ex art. 2054 cc, dalla documentazione depositata risulta, quanto al danno patrimoniale la valutazione del danno legato al veicolo Mercedes di parte attrice per euro 5.200 (valore medio euro 6.200, ridotto di euro 1000 a seguito della cessione cfr all. del 13.5.24). Qualto al danno biologico la CTU in atti (non contestata) ha dato conto dei seguenti risultati: 8% invalidità permanente, 10 giorni per invalidità 100% e 20 giorni invalidità al 50% , dati che considerando l'età della parte (47) ed in assenza di qualsiasi allegazione sul danno morale, comportano una liquidazione pari ad euro 14.315,00. Pertanto, il danno complessivo è pari ad euro 19.515,00 (14.315,00+ 5.200,00) somma da decurtare del 50% ex art. 2054 cc. (euro 9.757,00). Alla luce di tali considerazioni la domanda può essere accolta nei limiti indicati e, condannata la società convenuta al pagamento della indicata somma oltre che delle spese processuali avendo come parametro la misura di danno effettivamente liquidato (da 5.200 a 26mila, valori prossimi ai medi, quattro fasi di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto condanna la soc. già Controparte_5 Controparte_11 al pagamento in favore della sig.ra la complessiva somma di Parte_1 euro 9.757,00. Condanna la società convenuta al pagamento delle spese processuali che si liquidano in euro 4.000,00 oltre Iva, cap e 15% spese generali oltre al 50% delle spese di CTU Viterbo, 12.11.2025
Il Giudice
Dott. Eugenio Maria Turco
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO sezione civile, in persona del G.U. dott. Eugenio Maria Turco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G.N. 76/2020 avente ad oggetto: risarcimento danni ex art. 2043 cc e pendente
TRA
( ) con l'Avv. MIGLIORATI Parte_1 C.F._1
AN come da procura in atti ATTORE
E
) con l'Avv. LONGO ANTONIO Controparte_1 P.IVA_1 come da procura in atti CONVENUTO nonché contro
), nata a [...] nel Cimino (VT) Controparte_2 C.F._2 il 04.12.1956, ivi residente in [...]n. 54 CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI: all'udienza del 16.06.2025 tenutasi in modalità telematica, le parti hanno trasmesso note scritte contenenti le seguenti rispettive conclusioni, parte ricorrente “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis: - in via principale, accertata la responsabilità della signora del sinistro verificatosi in data 25.02.2015, in SP Parte_2
EL (direzione Vignanello – Fabrica di Roma) in prossimità della località “Casa Mecocci”, tra l'autoveicolo Mercedes Benz Classe A 160 CDI, targato EF397FK, di proprietà della signora e la vettura Fiat TO, targato CG315FW, Parte_1 condotta dalla signora e di proprietà della di lei madre, signora Parte_2 CP_2
verificata altresì la regolarità del contratto assicurativo sottoscritto del veicolo
[...]
Mercedes Benz Classe A 160 CDI, targato EF397FK, con la Controparte_3 già , polizza assicurativa n. 5009022862236, nonché l'operatività
[...] Controparte_4 dell'indennizzo diretto;
condannare ai sensi dell'art. 149, ultimo comma, D. Lgs. 209/2005 la in persona del legale rappresentante p.t., al Controparte_3 risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti dall'attrice nella misura complessiva pari ad € 30.000,00, ovvero nell'importo minore o maggiore ritenuto di giustizia nel corso di causa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulle somme rivalutate.- con vittoria di spese, competenze ed onorari professionali”.Parte convenuta “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reictis, per i fatti ed i motivi come sopra descritti: A) In via principale - Accertata la reale dinamica del sinistro ed i profili di colpa addebitabili alla sig.ra per la causazione del Parte_1 sinistro occorso in data 25 febbraio 2015, dichiarare l'illegittimità d infondatezza della pretesa risarcitoria ex adverso avanzata e, per l'effetto, rigettare integralmente la domanda formulata in citazione;
B) In via subordinata - Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda attorea, limitare l'entità del risarcimento alle sole somme effettivamente provate e correttamente quantificate, anche ai sensi di quanto disposto dall'art. 2054 c.c. ed in ragione dei profili di colpa addebitabili alla sig.ra Parte_1 per aver provocato il sinistro per cui è causa;
C) In via istruttoria Con riserva di ulteriormente dedurre, produrre ed articolare nei termini ex art. 183 cp.VI c.p.c.; D) In ogni caso - Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato la Sig.ra citava in giudizio Parte_1 la Società (già e la Sig. al Controparte_5 CP_6 CP_7 Controparte_2 fine dichiarare la esclusiva responsabilità del conducente ( ) del veicolo di Parte_2 proprietà della in relazione al sinistro accaduto in data 25.02.2015 e, per CP_2
l'effetto, condannare con azione diretta la società convenuta al pagamento di euro 30.000,00 per tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali sofferti a causa del sinistro. A fondamento della domanda deduceva: a) che mentre era alla guida del veicolo, di sua proprietà, Mercedes targato EF397FK - con polizza assicurativa n. 5009022862236 con la poi - in data 25.02.2015, Controparte_4 Controparte_3 percorreva la SP EL (direzione Vignanello – Fabrica di Roma), giunta in prossimità della località “Casa Mecocci”, si era verificato uno scontro con la vettura Fiat TO, targato CG315FW, condotta dalla sig.ra veicolo di proprietà Parte_2 della di lei madre, la odierna convenuta b) che l'impatto tra i due Controparte_2 veicoli era stato molto violento, tanto che i conducenti dei medesimi avevano subito ingenti danni fisici e i mezzi coinvolti presentavano gravi danni materiali;
c) che sul luogo erano intervenuti i Carabinieri della Stazione di Vignanello che redigevano apposito verbale che veniva allegato in atti (all. 1); d) che in merito alla dinamica del sinistro, nella relazione del 11.07.2017, il CTP Geom. nominato dalla signora Per_1 Part nell'ambito del procedimento penale (n. 451/2015 R.G.N.R. Parte_1 instaurato dinanzi al Giudice di Pace di Viterbo), aveva precisato che ove “i conducenti dei due veicoli avessero marciato ad una velocità consentita in base alla segnaletica ivi esistente e mantenuto strettamente la destra ed in particolar modo la Fiat TO non avesse leggermente superato la linea di mezzaria della carreggiata di pertinenza della Mercedes, l'urto non sarebbe stato di entità disastrose” (all. 2); d) che tale dinamica veniva poi confermata anche dal CTP, Ing. il quale, Persona_2 concludeva che il sinistro era “..imputabile alla condotta di guida della conducente della Fiat TO la quale nel percorrere un tratto curvilineo invadeva di 72 cm l'opposta corsia andando a collidere con la vettura antagonista che sopraggiungeva” (cfr .doc. 3). Alla luce di tali considerazioni chiedeva la condanna al risarcimento del danno nella indicata misura. Costituendosi in giudizio la soc. (già Controparte_5 Controparte_8 contestava la domanda ritendendo sussistente la esclusiva responsabilità dell'odierno istante in merito al sinistro in esame. Tale circostanza deduceva, risultava dalla documentazione prodotta nel corso del processo penale in particolare del verbale redatto dai Carabinieri della Stazione di Vignanello che, all'esito degli accertamenti effettuati concludevano che la Sig.ra “invadeva parzialmente Parte_1
l'opposto senso di marcia andando a collidere con la parte laterale sinistra del suo mezzo contro la parte laterale sinistra dell'autovettura Fiat TO targata CG 315 FW condotta dalla ” (Cfr. all 1 parte convenuta). Inoltre all'esito di tale Parte_2 giudizio penale (RGNR451/2015) la sig.ra in relazione al fatto in Parte_1 esame, veniva condannata con sentenza del 24.04.2018 per il delitto di cui all'art..590 c.p,. Altro elemento favorevole di prova alle deduzioni di parte convenuta veniva ravvisato dagli esiti dell'istruttoria stragiudiziale condotta dalla soc. all'esito CP_5 della quale l'impresa assicurativa aveva liquidato ingenti importi risarcitori nei confronti della sig.ra e del suo nucleo familiare. Quanto alla CTP Parte_2 menzionata da parte attrice, deduceva che alcun valore istruttorio poteva essere attribuito a tale atto valendo lo stesso soltanto come semplice allegazione difensiva. Concludeva, pertanto, per il rigetto della domanda. In via subordinata, al riconoscimento di un risarcimento limitato, però alla effettiva entità del danno subito e sufficientemente provato considerando, in ogni caso la disciplina di cui all'art. 2054 c.c. oltre che i profili di colpa addebitabile alla sig.ra in relazione al Parte_1 sinistro per cui è causa. Nel corso del processo, dichiara la contumacia della convenuta Controparte_2 ammesse ed acquisite le prove richieste, al termine la causa veniva trattenuta in decisione con termini ex art. 190 cpc. La domanda può essere parzialmente accolta. Appare opportuno preliminarmente rilevare che, come noto, “nel caso di scontro di veicoli, la presunzione di pari responsabilità sancita dall'art. 2054, comma 2 codice civile, ha carattere sussidiario e opera qualora non siano accertabili le cause e le modalità del sinistro e quando non sia possibile stabilire il grado di colpa dei conducenti coinvolti. L'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti comporta indirettamente il superamento della presunzione di colpa dell'altro senza necessità per quest'ultimo di dover dimostrare di essersi uniformato alle norme di circolazione e a quelle di comune prudenza e di aver fatto tutto il possibile per evitare il sinistro (Cass. III civile, Ordinanza 11 marzo 2021, n. 6941).
Passando al caso in esame non può ritenersi che nel presente giudizio sia stata fornita prova della responsabilità esclusiva di uno dei due conducenti in relazione al sinistro in esame. Difatti, a tal riguardo, si ritiene che non possa valere, né il contenuto del verbale delle operazioni compiute dai Carabinieri intervenuti sul luogo del sinistro, i quali, nella propria relazione si erano limitati a rappresentare che la conducente della Mercedes (odierna attrice) nell'abbordare una curva a sinistra aveva “verosimilmente” invaso parte dell'opposta corsia di marcia;
né, inoltre, possono avere carattere risolutivo al riguardo le conclusioni del CTP indicato da parte istante. In merito a tale atto, giova rilevare che, come noto, lo stesso costituisce una semplice allegazione difensiva a contenuto tecnico, la quale “è priva di autonomo valore probatorio” (Cass. 259/2013). Quanto alla sentenza n. 147/2018 emessa dal Giudice di Pace dichiarativa la responsabilità della per il delitto di lesioni colpose in relazione al fatto in CP_9 esame, tale decisione è stata riformata dal Tribunale di Viterbo con decisione n. 31/2019, di “non luogo a procedere” nei confronti della signora (all. 13 CP_10 del 19.1.2023) decisione, quest'ultima divenuta definitiva. Del pari il giudizio civile iscritto al N.2481/2017 R.G. (instaurato innanzi al Tribunale di Viterbo da parte dei signori e è stato definito con Parte_4 Controparte_2 Parte_5 provvedimento di dichiarazione di estinzione del giudizio ex art. 309 c.p.c. (all. 12, del 12.1.2023) e nulla è stato ivi dedotto in ordine alla dinamica del sinistro ovvero alla responsabilità delle parti nella causazione. Pertanto, alla luce di una siffatta condizione istruttoria può, da parte del giudice, provvedersi in via autonoma ad applicare la previsione dell'art. 2054, comma 2, c.c ( r Cass. civ. n. 27169/2021).
Passando alla liquidazione del danno da riconoscere, in ogni caso, nella misura del 50% attesa la pari responsabilità ex art. 2054 cc, dalla documentazione depositata risulta, quanto al danno patrimoniale la valutazione del danno legato al veicolo Mercedes di parte attrice per euro 5.200 (valore medio euro 6.200, ridotto di euro 1000 a seguito della cessione cfr all. del 13.5.24). Qualto al danno biologico la CTU in atti (non contestata) ha dato conto dei seguenti risultati: 8% invalidità permanente, 10 giorni per invalidità 100% e 20 giorni invalidità al 50% , dati che considerando l'età della parte (47) ed in assenza di qualsiasi allegazione sul danno morale, comportano una liquidazione pari ad euro 14.315,00. Pertanto, il danno complessivo è pari ad euro 19.515,00 (14.315,00+ 5.200,00) somma da decurtare del 50% ex art. 2054 cc. (euro 9.757,00). Alla luce di tali considerazioni la domanda può essere accolta nei limiti indicati e, condannata la società convenuta al pagamento della indicata somma oltre che delle spese processuali avendo come parametro la misura di danno effettivamente liquidato (da 5.200 a 26mila, valori prossimi ai medi, quattro fasi di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto condanna la soc. già Controparte_5 Controparte_11 al pagamento in favore della sig.ra la complessiva somma di Parte_1 euro 9.757,00. Condanna la società convenuta al pagamento delle spese processuali che si liquidano in euro 4.000,00 oltre Iva, cap e 15% spese generali oltre al 50% delle spese di CTU Viterbo, 12.11.2025
Il Giudice
Dott. Eugenio Maria Turco