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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 08/04/2025, n. 5321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 5321 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 16908/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale ordinario di Roma
Sezione XI Civile
Il Tribunale di Roma, Sezione XI Civile, nella persona del giudice onorario dott.ssa Angela Porfidia, ha pronunciato, ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 16908 del Ruolo Generale degli Affari contenziosi dell'anno 2021, avente ad oggetto: – Somministrazione , promossa da
(P.I. ) in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante p.t. elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.
GRANDE DONATO, che la rappresenta e difende come da procura in atti,
OPPONENTE
CONTRO
(P.I. ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2
p.t., elettivamente domiciliata in Roma presso lo studio dell'avv. LONGO
GIANCARLO che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti,
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettivi atti.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Tribunale di Roma – R.G. 16908/2021 Con atto di citazione, ritualmente notificato, la Parte_2
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 877/2021 (RG
[...]
63472/2021) con cui le stato ingiunto il pagamento della somma di € 28.540.11, oltre interessi e spese della procedura, a titolo di omesso pagamento di quattro fatture per la fornitura di energia elettrica da parte di . Controparte_1
Più specificamente, l'opponente ha eccepito l'incompetenza per territorio del
Tribunale di Roma in favore di quello Ragusa ove ha sede la società, nonché ha eccepito la prescrizione del credito e, nel merito, l'infondatezza della pretesa non avendo usufruito di alcuna fornitura di energia elettrica sin dal 2016.
Ha quindi concluso per la revoca del decreto ingiuntivo con refusione delle spese di lite.
Con comparsa depositata il 28.06.2021si è costituita che ha Controparte_1 contestato integralmente la spiegata opposizione e in particolare ha confermato la competenza dell'adito Tribunale di Roma stante in contratto intercorso tra le parti;
ha poi contestato l'eccepita prescrizione anche in forza delle varie messe in mora notificate e nel merito ha dedotto la fondatezza della propria pretesa in considerazione della fede privilegiata delle fatture.
Ha così concluso per la conferma del decreto ingiuntivo e per il rigetto dell'opposizione con la vittoria delle spese.
Assegnata a nuovo giudice in data 19.04.2023, espletata istruttoria a mezzo escussione testimoniale, la causa, è stata rinviata ai sensi dell'art. 281 sexies cpc per la decisione.
Preliminarmente deve esaminarsi l'eccezione di incompetenza per territorio che appare destituita di fondamento.
Parte opposta, invero, ha prodotto il contratto intercorso tra le parti in data
21.12.2015 il cui contenuto e la cui sottoscrizione non sono stati contestati.
Orbene come chiarito da un'ordinanza del Tribunale di Roma del 11 aprile 2019
“deve ritenersi la competenza territoriale del Tribunale adito in quanto l'opposta ha agito per il pagamento di un'obbligazione pecuniaria. Infatti, il suo ammontare, pur non essendo predeterminato nel contratto stipulato tra le parti, risulta tuttavia determinabile combinando le condizioni del piano tariffario approvato dal cliente con il consumo effettivo di energia elettrica registrato dal distributore.
Tribunale di Roma – R.G. 16908/2021 Sono pertanto da considerarsi sussistenti le condizioni necessarie ai fini dell'applicazione dell'art.
1182 comma 3 c.c., che presuppone l'esistenza di un credito, se non liquido, almeno liquidabile secondo criteri matematici oggettivi (vedi in tal senso Cass. Sez. Unite 13/9/2016 n.
17989)”.
Nel merito l'opposizione appare fondata per le seguenti argomentazioni.
ha agito, quale attore sostanziale, in sede monitoria deducendo Controparte_1 che l'utente non ha pagato le fatture nn. 3014239422 del Parte_1
08/03/2019, 3027891308 del 08/05/2019, 3040501532 del 12/06/2019,
3019127400 del 13/03/2019 per un totale di € 28.540,11.
La società opponente ha eccepito di nulla dovere in merito alle fatture azionate in quanto esse afferiscono ad un periodo, e precisamente dal 2016 al 2019, in cui il contatore, a seguito di un incendio, è stato distrutto per cui nessun consumo di energia elettrica vi è stato.
Orbene, in corso di causa sono stati escussi due testimoni che hanno confermato l'evento occorso.
La teste escussa all'udienza del 13.10.2023 riferisce che “preciso Testimone_1 che tra la soc. l i era un contratto di fornitura elettrica che è venuto Pt_1 CP_1
a cessare allorquando il contatore si è bruciato” …. “si è vero, riconosco le fatture che mi vengono mostrate e preciso che il gruppo elettrogeno ha alimentato in via esclusiva l'azienda facente capo alla soc. cooperativa dal 2016 al 2019 sino a quando
è stato stipulato contratto di fornitura elettrica con altra società e precisamente
. Parte_3
Tutte le suddette circostanze sono confermate anche dal teste il Testimone_2 quale, escusso all'udienza del 05.04.2024 riferisce che “si è vero;
tanto so in quanto lavoravo, all'epoca dei fatti, e cioè dall'aprile 2017 e sino al dicembre 2017, presso la e questa si approvvigionava con un gruppo elettrogeno” Parte_2
…. “non sono a conoscenza di alcun contatore confermo che l'energia da oi CP_1 adoperata proveniva esclusivamente dal gruppo elettrogeno”.
A riprova di siffatte dichiarazioni, l'opponente ha prodotto le fatture relative ai pagamenti di gasolio per mettere in funzione un gruppo elettrogeno da cui ha ricavato nel corso del periodo in contestazione energia elettrica per il proprio fabbisogno.
Tribunale di Roma – R.G. 16908/2021 Nella sostanza, quindi, l'opponente ha dedotto che il contatore, subito l'incendio, non è stato più funzionante e conseguentemente non poteva più aver registrato alcun consumo che peraltro , di fatto, non vi è stato.
Sotto tale profilo, va tenuto a mente che nei contratti di somministrazione di utenze in cui i consumi vengono contabilizzati mediante un contatore e le bollette sono emesse in base alle relative risultanze, la rilevazione dei consumi è assistita da una presunzione di veridicità. In caso di contestazioni da parte dell'utente, il gestore è tenuto a fornire la prova del corretto funzionamento del contatore e della corrispondenza tra il dato fornito dal misuratore e quello riportato in bolletta. In particolare, in caso di contestazioni mentre il somministrante è tenuto a provare il corretto funzionamento del sistema di misurazione, grava sull'utente l'onere di dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con una diligente custodia dell'impianto ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore ovvero determinare un incremento dei consumi (cfr. Cass. n. 23699 del 22.11.2016; n. 2327 del 29.01.2019
e n. 10313 del 28.09.2004).
Sulla base dell'oramai pacifico orientamento della Suprema Corte, per quanto la vicenda sembra avere aspetti non del tutto limpidi, a fronte dell'eccezione di non funzionamento del contatore per effetto dell'incendio di cui sopra si è fatto menzione, l'opposta on ha dimostrato il corretto funzionamento dello stesso. CP_1
Del pari on ha fornito alcun dato certo sui consumi. Difatti le note recanti CP_1
l'intestazione E- Distribuzione (subb. Allegati 1 e 2 delle note ex art. 183, secondo termine, cpc), non consentono di attribuire le suddette con assoluta certezza la provenienza al distributore in quanto sono sfornite di sottoscrizione, di indicazione del soggetto responsabile o comunque non recano alcun elemento da cui potere ricavare la conformità delle stesse agli originali in possesso del Distributore – proprietario della rete.
In altri termini l'opposta avrebbe potuto superare favorevolmente le contestazioni sul mancato funzionamento del contatore a seguito dell'incendio dimostrando l'esatto funzionamento dello stesso. Prova che non ha nemmeno chiesto di fornire.
Allo stato degli atti forniti da parte opposta e dell'istruttoria espletata, non può dirsi raggiunta la prova del credito fatto valere in sede monitoria per cui il decreto ingiuntivo deve essere revocato.
Tribunale di Roma – R.G. 16908/2021 Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale di Roma, Sezione XI Civile, in composizione monocratica, ogni altra istanza disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Accoglie l'opposizione;
2) Revoca il decreto ingiuntivo n. 877/2021 (RG 63472/2021);
3) Condanna in persona del legale rappresentante p.t., al Controparte_1 pagamento in favore di , in persona del Parte_2 legale rappresentante p.t., delle competenze del giudizio che liquida in € 286,00 per spese non imponibili ed € 1.800,00 per onorari oltre rimborso forfettario al 15% e oneri di legge da distrarsi in favore dell'avv. Donato Grande dichiaratosi anticipatario.
Così deciso in Roma, 05/04/2025
Il Giudice onorario d.ssa Angela Porfidia
Tribunale di Roma – R.G. 16908/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale ordinario di Roma
Sezione XI Civile
Il Tribunale di Roma, Sezione XI Civile, nella persona del giudice onorario dott.ssa Angela Porfidia, ha pronunciato, ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 16908 del Ruolo Generale degli Affari contenziosi dell'anno 2021, avente ad oggetto: – Somministrazione , promossa da
(P.I. ) in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante p.t. elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.
GRANDE DONATO, che la rappresenta e difende come da procura in atti,
OPPONENTE
CONTRO
(P.I. ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2
p.t., elettivamente domiciliata in Roma presso lo studio dell'avv. LONGO
GIANCARLO che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti,
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettivi atti.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Tribunale di Roma – R.G. 16908/2021 Con atto di citazione, ritualmente notificato, la Parte_2
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 877/2021 (RG
[...]
63472/2021) con cui le stato ingiunto il pagamento della somma di € 28.540.11, oltre interessi e spese della procedura, a titolo di omesso pagamento di quattro fatture per la fornitura di energia elettrica da parte di . Controparte_1
Più specificamente, l'opponente ha eccepito l'incompetenza per territorio del
Tribunale di Roma in favore di quello Ragusa ove ha sede la società, nonché ha eccepito la prescrizione del credito e, nel merito, l'infondatezza della pretesa non avendo usufruito di alcuna fornitura di energia elettrica sin dal 2016.
Ha quindi concluso per la revoca del decreto ingiuntivo con refusione delle spese di lite.
Con comparsa depositata il 28.06.2021si è costituita che ha Controparte_1 contestato integralmente la spiegata opposizione e in particolare ha confermato la competenza dell'adito Tribunale di Roma stante in contratto intercorso tra le parti;
ha poi contestato l'eccepita prescrizione anche in forza delle varie messe in mora notificate e nel merito ha dedotto la fondatezza della propria pretesa in considerazione della fede privilegiata delle fatture.
Ha così concluso per la conferma del decreto ingiuntivo e per il rigetto dell'opposizione con la vittoria delle spese.
Assegnata a nuovo giudice in data 19.04.2023, espletata istruttoria a mezzo escussione testimoniale, la causa, è stata rinviata ai sensi dell'art. 281 sexies cpc per la decisione.
Preliminarmente deve esaminarsi l'eccezione di incompetenza per territorio che appare destituita di fondamento.
Parte opposta, invero, ha prodotto il contratto intercorso tra le parti in data
21.12.2015 il cui contenuto e la cui sottoscrizione non sono stati contestati.
Orbene come chiarito da un'ordinanza del Tribunale di Roma del 11 aprile 2019
“deve ritenersi la competenza territoriale del Tribunale adito in quanto l'opposta ha agito per il pagamento di un'obbligazione pecuniaria. Infatti, il suo ammontare, pur non essendo predeterminato nel contratto stipulato tra le parti, risulta tuttavia determinabile combinando le condizioni del piano tariffario approvato dal cliente con il consumo effettivo di energia elettrica registrato dal distributore.
Tribunale di Roma – R.G. 16908/2021 Sono pertanto da considerarsi sussistenti le condizioni necessarie ai fini dell'applicazione dell'art.
1182 comma 3 c.c., che presuppone l'esistenza di un credito, se non liquido, almeno liquidabile secondo criteri matematici oggettivi (vedi in tal senso Cass. Sez. Unite 13/9/2016 n.
17989)”.
Nel merito l'opposizione appare fondata per le seguenti argomentazioni.
ha agito, quale attore sostanziale, in sede monitoria deducendo Controparte_1 che l'utente non ha pagato le fatture nn. 3014239422 del Parte_1
08/03/2019, 3027891308 del 08/05/2019, 3040501532 del 12/06/2019,
3019127400 del 13/03/2019 per un totale di € 28.540,11.
La società opponente ha eccepito di nulla dovere in merito alle fatture azionate in quanto esse afferiscono ad un periodo, e precisamente dal 2016 al 2019, in cui il contatore, a seguito di un incendio, è stato distrutto per cui nessun consumo di energia elettrica vi è stato.
Orbene, in corso di causa sono stati escussi due testimoni che hanno confermato l'evento occorso.
La teste escussa all'udienza del 13.10.2023 riferisce che “preciso Testimone_1 che tra la soc. l i era un contratto di fornitura elettrica che è venuto Pt_1 CP_1
a cessare allorquando il contatore si è bruciato” …. “si è vero, riconosco le fatture che mi vengono mostrate e preciso che il gruppo elettrogeno ha alimentato in via esclusiva l'azienda facente capo alla soc. cooperativa dal 2016 al 2019 sino a quando
è stato stipulato contratto di fornitura elettrica con altra società e precisamente
. Parte_3
Tutte le suddette circostanze sono confermate anche dal teste il Testimone_2 quale, escusso all'udienza del 05.04.2024 riferisce che “si è vero;
tanto so in quanto lavoravo, all'epoca dei fatti, e cioè dall'aprile 2017 e sino al dicembre 2017, presso la e questa si approvvigionava con un gruppo elettrogeno” Parte_2
…. “non sono a conoscenza di alcun contatore confermo che l'energia da oi CP_1 adoperata proveniva esclusivamente dal gruppo elettrogeno”.
A riprova di siffatte dichiarazioni, l'opponente ha prodotto le fatture relative ai pagamenti di gasolio per mettere in funzione un gruppo elettrogeno da cui ha ricavato nel corso del periodo in contestazione energia elettrica per il proprio fabbisogno.
Tribunale di Roma – R.G. 16908/2021 Nella sostanza, quindi, l'opponente ha dedotto che il contatore, subito l'incendio, non è stato più funzionante e conseguentemente non poteva più aver registrato alcun consumo che peraltro , di fatto, non vi è stato.
Sotto tale profilo, va tenuto a mente che nei contratti di somministrazione di utenze in cui i consumi vengono contabilizzati mediante un contatore e le bollette sono emesse in base alle relative risultanze, la rilevazione dei consumi è assistita da una presunzione di veridicità. In caso di contestazioni da parte dell'utente, il gestore è tenuto a fornire la prova del corretto funzionamento del contatore e della corrispondenza tra il dato fornito dal misuratore e quello riportato in bolletta. In particolare, in caso di contestazioni mentre il somministrante è tenuto a provare il corretto funzionamento del sistema di misurazione, grava sull'utente l'onere di dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con una diligente custodia dell'impianto ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore ovvero determinare un incremento dei consumi (cfr. Cass. n. 23699 del 22.11.2016; n. 2327 del 29.01.2019
e n. 10313 del 28.09.2004).
Sulla base dell'oramai pacifico orientamento della Suprema Corte, per quanto la vicenda sembra avere aspetti non del tutto limpidi, a fronte dell'eccezione di non funzionamento del contatore per effetto dell'incendio di cui sopra si è fatto menzione, l'opposta on ha dimostrato il corretto funzionamento dello stesso. CP_1
Del pari on ha fornito alcun dato certo sui consumi. Difatti le note recanti CP_1
l'intestazione E- Distribuzione (subb. Allegati 1 e 2 delle note ex art. 183, secondo termine, cpc), non consentono di attribuire le suddette con assoluta certezza la provenienza al distributore in quanto sono sfornite di sottoscrizione, di indicazione del soggetto responsabile o comunque non recano alcun elemento da cui potere ricavare la conformità delle stesse agli originali in possesso del Distributore – proprietario della rete.
In altri termini l'opposta avrebbe potuto superare favorevolmente le contestazioni sul mancato funzionamento del contatore a seguito dell'incendio dimostrando l'esatto funzionamento dello stesso. Prova che non ha nemmeno chiesto di fornire.
Allo stato degli atti forniti da parte opposta e dell'istruttoria espletata, non può dirsi raggiunta la prova del credito fatto valere in sede monitoria per cui il decreto ingiuntivo deve essere revocato.
Tribunale di Roma – R.G. 16908/2021 Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale di Roma, Sezione XI Civile, in composizione monocratica, ogni altra istanza disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Accoglie l'opposizione;
2) Revoca il decreto ingiuntivo n. 877/2021 (RG 63472/2021);
3) Condanna in persona del legale rappresentante p.t., al Controparte_1 pagamento in favore di , in persona del Parte_2 legale rappresentante p.t., delle competenze del giudizio che liquida in € 286,00 per spese non imponibili ed € 1.800,00 per onorari oltre rimborso forfettario al 15% e oneri di legge da distrarsi in favore dell'avv. Donato Grande dichiaratosi anticipatario.
Così deciso in Roma, 05/04/2025
Il Giudice onorario d.ssa Angela Porfidia
Tribunale di Roma – R.G. 16908/2021